Sentenza 4 marzo 2002
Massime • 1
I rapporti tra organizzazioni criminose che operino sul medesimo territorio possono atteggiarsi, a determinate condizioni, nel senso di una stabile collaborazione al fine di commettere delitti, regolata su base gerarchica, ove il gruppo minore aderisce al programma di quello egemone e ne finanzia la realizzazione mediante un tributo di vassallaggio, ed il gruppo maggiore garantisce all'organizzazione subordinata sicurezza territoriale e possibilità di gestione indisturbata dei propri traffici. Ne discende la configurabilità, per gli appartenenti a tale ultima associazione, di una responsabilità concorrente in ordine al delitto associativo concernente il gruppo egemone, sempre che sussista prova adeguata che ciascun contributo individuale, nei suoi riflessi soggettivi ed oggettivi, sia riferibile anche al fenomeno associativo di più ampia dimensione.
Commentario • 1
- 1. L'associazione finalizzata al narcotraffico: Gli elementi costitutivi delineati dalla giurisprudenzaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2022
Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2002, n. 11389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11389 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Luigi SANSONE Presidente
Dott. Ilario MARTELLA Consigliere
Dott. Carlo PICCININNI "
Dott. Francesco IPPOLITO (rel.) "
Dott. Domenico CARCANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP RI, n. a Napoli il 26.3.1973;
avverso l'ordinanza ex art. 309 c.p.p. del tribunale di Napoli, deliberata in data 9.7.2001;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, A. Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RI SI ricorre contro l'ordinanza del tribunale distrettuale di Napoli che ha confermato il provvedimento di custodia cautelare in carcere, adottato nei suoi confronti dal g.i.p., in data 19.6.2001, per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 dpr n. 309/90. All'SI si addebita di avere partecipato all'associazione dedita al commercio di stupefacenti nel parco Verde di Caivano, facenti capo a RM IN, che dirigeva una sub-struttura criminale collegata dal settembre 1997 al giugno 1999 all'associazione diretta da SO AL prima (lett. A della rubrica) e, da giugno a settembre 1999, a quella diretta da EP LA (lett. B), nonché di avere spacciato droga (kobret) nel predetto parco (lett. A13).
Secondo la prospettazione accusatoria, fatta propria dall'ordinanza impugnata, nel Parco di Caivano diversi raggruppamenti di persone, dedite allo spaccio di droga, gestivano "piazze" in cui vendevano differenti sostanze stupefacenti (cocaina, kobret, hashish). Ciò potevano fare con il permesso o l'autorizzazione delle organizzazioni criminali che, nei vari periodi, avevano conquistato la supremazia criminale nel territorio.
Nel tempo preso in considerazione dall'indagine, nel predominio territoriale si sarebbero succedute due organizzazioni criminali (quella diretta da AL SO fino al giugno 1999, quella facente capo LA da giugno a settembre 1999), le quali consentivano ai soggetti, che già commerciavano sostanze stupefacenti nel Parco, di continuare a gestire le "piazze", in cambio del pagamento periodico di una somma di danaro.
All'imputato si contesta di avere esercitato la vendita al minuto della droga (con indicazioni nominativa di taluni degli acquirenti), nel gruppo facente capo a IN, il quale, per poter operare con il suo gruppo nel Parco Caivano, versava mensilmente la somma di L. 30.000.000 al SO.
2. Con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione alle due diverse associazioni criminose (capeggiate da SO e da LA), mentre tutte le dichiarazioni accusatorie proverebbero la partecipazione dell'SI al gruppo di spacciatori collegati allo IN, senza alcun rapporto, quanto meno sotto il profilo psicologico, con il SO e lo LA.
In particolare si censura la contestazione, come una sorta di "adesione a catena", della "partecipazione a due sodalizi criminosi, pur non avendo lo stesso mai avuto contatti con gli asseriti associati" e, particolarmente, con gli eventuali promotori e organizzatori, che avrebbero avuto contatti soltanto con IN, capo della substruttura.
Osserva il ricorrente, facendo propria una valutazione attribuita a diverso collegio del tribunale di Napoli con riferimento ad altro indagato, che il versamento di una somma di danaro da parte dei gestori delle singole, 'piazze' ubicate all'interno del parco, per effetto dell'imposizione da parte dell'organizzazione maggiore, costituiva una "tangente estorsiva", che i gruppi egemoni di volta in volta imponevano a coloro che gestivano le piazze di spaccio all'interno del parco ed il cui versamento, imposto con violenza o minaccia, non può costituire volontaria adesione alle finalità dell'associazione camorristica.
Si censura dunque di mancanza di motivazione e di illogicità manifesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui, mentre afferma il "rapporto stabile e continuativo dell'SI alle dipendenze dello IN, per il quale curava la vendita della sostanza, con percezione di un regolare stipendio, nell'ambito di una struttura articolata ed organizzata dallo stesso IN", ritiene la partecipazione dell'SI alle organizzazioni dirette da SO-Ciccarelli e da LA-Conte-Gargiulo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile in quanto, per un verso, censura la valutazione di fatto operata dai giudici di merito e, per altro verso, esprime doglianze manifestamente infondate.
3.1. Costituisce censura di fatto - in questa sede inammissibile per inesistenza di vizi logici della motivazione risultanti dal testo dell'ordinanza impugnata - la ricostruzione prospettata dal ricorrente secondo cui il gruppo capeggiato da RM IN (del quale l'indagato è accusato di far parte) sarebbe stato vittima di un'estorsione da parte delle organizzazioni dirette da AL SO e da EP LA.
La ricostruzione operata dal giudice dell'indagine preliminare, e fatta propria dai giudici del riesame, risulta tutt'altra: lo IN, per non essere estromesso dal lucroso traffico di droga esercitato nel territorio di Caivano e per poter continuare il commercio di kobret in una delle "piazze" del Parco, senza essere disturbato da gruppi concorrenti, addivenne a pattuizioni con le organizzazioni maggiori di volta in volta predominanti. In tal modo il gruppo di IN, già di per sè costituente, secondo il capo di imputazione, associazione ai sensi dell'art. 74 dpr 309/90, entrava a far parte delle maggiori organizzazioni criminali, dedite al traffico di droga, che si succedevano nel predominio criminale. Tale ricostruzione dei fatti, con connessa valutazione giuridica, risulta tutt'altro che illogica.
Per le relazioni tra organizzazioni criminose non possono utilizzarsi le normali categorie adottabili per la qualificazione dei singoli negozi giuridici, sia pure illeciti.
Il rapporto tra associazioni criminose è caratterizzato non solamente da singoli accordi illeciti, ma soprattutto da un contesto criminale in cui differenti organizzazioni, con le modalità più diverse secondo le convenienza e le necessità criminali (conflitto armato, concorrenza, alleanze, gerarchie, spartizioni, etc.), tendono alla conquista o al mantenimento del possesso del territorio per esercitare la propria illecita attività.
In siffatto contesto, il pagamento periodico di una somma di danaro o il versamento di una percentuale sugli incassi illeciti da parte di un'associazione criminosa minore all'organizzazione che ha conquistato l'egemonia criminale, al fine di continuare nell'esercizio sistematico dell'attività illecita della vendita della droga, rappresenta non già necessitata sottomissione da parte dell'occasionale vittima alle prepotenze dell'estorsore, bensì riconoscimento della nuova gerarchia determinatasi nel territorio;
adesione al programma della organizzazione complessiva tramite il pagamento di tributo di vassallaggio, costituente al tempo stesso contributo finanziario alla vita dell'associazione maggiore;
accettazione delle condizioni del nuovo patto proposto, con le modalità proprie dell'organizzazione criminale, dal gruppo egemone, una sorta di stipulazione, per facta concludentia, di un contratto per adesione alle condizioni predisposte dal monopolista, in cui si scambia da una parte danaro e riconoscimento gerarchico, dall'altra sicurezza territoriale e indisturbato esercizio del sistematico commercio di stupefacenti.
3.2. Sarà ovviamente il giudice di merito, nel corso dell'indagine e del processo, a stabilire se per tutti i componenti del gruppo facente capo allo IN, e quindi anche per RI SI, sussista la necessaria componente soggettiva del delitto associativo con riferimento alle organizzazioni capeggiate rispettivamente dal SO e dallo LA.
Dall'ordinanza impugnata si evidenzia, con adeguata e logica motivazione, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza della partecipazione dell'SI all'associazione promossa, diretta e organizzata dallo IN, finalizzata alla vendita di sostanza stupefacente di tipo kobret, mentre nulla emerge in ordine alla consapevole partecipazione dell'SI alle associazioni criminali egemoni. Tanto basta, tuttavia, per ritenere la legittimità dell'ordinanza impugnata, che ha confermato la misura cautelare anche in ordine al delitto associativo.
Risulta pertanto manifestamente infondata la censura di contraddittorietà formulata dal ricorrente, che potrà far valere nel corso dell'indagine e del processo la sue proteste di innocenza rispetto all'ulteriore contestazione di aver partecipato, anche ai sodalizi criminosi maggiori, attraverso la partecipazione alla sub-struttura capeggiata da IN, ritenuta articolazione delle associazioni criminali di SO prima e di LA poi.
4. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali, nonché alla pena pecuniaria di 500 Euro, che si ritiene adeguata in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a versare la somma di 500 (cinquecento) Euro in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 MARZO 2002