Sentenza 17 novembre 2010
Massime • 1
Il delitto paesaggistico previsto dall'art. 181, comma 1-bis, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ha natura di reato autonomo e non di circostanza aggravante del reato contravvenzionale previsto dal comma primo del predetto articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2010, n. 7215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7215 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 17/11/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1799
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 11319/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UO ON N. IL 08/12/1964;
2) UO ME N. IL 29/03/1976;
avverso la sentenza n. 1424/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 03/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto alla disposta confisca;
rigetto dei ricorsi nel resto;
Udito il difensore Avv.to ZICARELLI Massimo, il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 3.12.2009, in parziale riforma della sentenza 7.3.2008 del Tribunale di Paola, ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di ON TO e ON AR in ordine ai reati di cui:
- al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), (per avere realizzato, in zona demaniale marittima sottoposta a vincolo paesaggistico - in assenza del prescritto permesso di costruire - un manufatto in legno di mq. 48, su un basamento in blocchi di calcestruzzo - acc. sul lungomare di Paola, il 3.7.2006);
- al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95;
- agli artt. 54 e 1161 c.n. (per avere apportato innovazioni non autorizzate in area demaniale marittima ottenuta in concessione);
- al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, (per avere realizzato le opere dianzi descritte in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 26 febbraio 1970) e - essendo già stati unificati i reati nel vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., riconosciute circostanze attenuanti generiche anche a ON TO - determinava la pena, per ciascun imputato, in mesi dieci di arresto, confermando gli ordini di confisca e di demolizione delle opere abusive e di ripristino dei luoghi, nonché la concessione al solo ON AR del beneficio della sospensione condizionale subordinato alla effettiva esecuzione della demolizione e della rimessione in pristino.
Il difensore degli imputati ha proposto due separati ricorsi e - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito;
- la nullità delle sentenze pronunziate nei due gradi di giudizio, in quanto la copia notificata dell'avviso di conclusione delle indagini (ex art. 415 bis c.p.p.) "non contiene la data ed il luogo della consegna, nonché le generalità del soggetto che ha ritirato l'atto e la sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha provveduto alla consegna", sicché la notifica sarebbe affetta da nullità insanabile;
- la illegittimità della contestazione suppletiva del reato concorrente di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, effettuata dal P.M. all'udienza del 5.10.2007, poiché fondata sulla base di elementi già noti nella fase delle indagini preliminari, nonché per il conseguente mancato rispetto del termine minimo di cui all'art. 429 c.p.p., comma 3;
- la incongruità del diniego sull'istanza di rinnovazione del dibattimento, formulata allo scopo di integrare la consulenza tecnica di ufficio per accertare la reale consistenza del manufatto e la possibilità di sanatoria dello stesso;
- la erronea valutazione delle prove ai fini dell'affermazione delle responsabilità, con particolare riferimento alle conclusioni correlate alla deposizione del teste Staffa;
- la erronea qualificazione della fattispecie prevista dal D.Lgs. n.42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, quale reato autonomo, perché si tratterebbe, invece, di mera circostanza aggravante del reato di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 181, con conseguente applicabilità del denegato giudizio di bilanciamento con le riconosciute circostanze attenuanti generiche;
- la incongrua eccessività delle pene inflitte;
- la illegittimità della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale concesso a ON AR alla demolizione del manufatto ed al ripristino dello stato originario dei luoghi, tenuto anche conto che l'imputato, a seguito della disposta confisca, sarebbe "impossibilitato ad interagire sui beni".
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati, perché infondati, con la sola eccezione delle doglianze riferite alla disposta confisca:
provvedimento che, come meglio specificato in seguito, deve essere eliminato.
1. Infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale viene eccepito che le copie dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. notificate agli imputati ed al difensore sono sprovviste della relazione di notifica: relazione sussistente, invece, e completa in tutte le sue parti, nell'originale degli atti restituiti al pubblico ministero.
Non si prospetta, con ciò, che la consegna di quegli avvisi non sia avvenuta con le forme e modalità attestate negli originali, ne' che essa sia stata effettuata in data diversa da quella risultante dagli originali stessi (con conseguente compromissione dei limiti temporali per l'esercizio delle facoltà difensive riconosciute dall'art. 415 bis, comma 3) e neppure si versa in un'ipotesi di contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale (circostanza in cui, per ciascun interessato, farebbero fede le attestazioni contenute nella copia notificata, ai sensi dell'art. 168 c.p.p., comma 2), sicché - a giudizio del Collegio - deve essere adottato il criterio dell'integrazione dell'atto notificato con i dati emergenti dall'originale (vedi Cass., sez. 2, 18.11.2005, n. 41559).
2. Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte Suprema (e conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite, con la sentenza 11.3.1999, n. 4), la contestazione di un reato concorrente prevista dall'art. 517 c.p.p. può essere effettuata anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari vedi, tra le decisioni più recenti, Cass.: sez. 6, 24.11.2009, n. 44980; sez. 6, 19.11.2009, n. 44501; sez. 2, 22.1.2009, a 3192. Nella fattispecie in esame il Tribunale, all'udienza del 5.10.2007, in seguito alla nuova contestazione, ha sospeso il dibattimento ex art. 520 c.p.p. e, disponendo la notifica del verbale all'imputato contumace ON AR, ha rinviato (senza alcuna opposizione del difensore) la trattazione all'udienza del 24.10.2007. Non è stato rispettato il termine minimo di 20 giorni prescritto dall'art. 520 c.p.p., comma 2, e art. 429 c.p.p., comma 3, ma all'udienza del 24.10.2007 le parti hanno richiesto nuove prove ai sensi dell'art. 519 c.p.p., comma 2, e art. 507 c.p.p. e queste sono state ammesse.
Il processo poi (dopo i rinvii disposti alle udienze del 9 e del 30 novembre 2007 e le udienze di trattazione tenutesi l'11 gennaio, il 25 gennaio ed il 1 febbraio 2008) è stato definito all'udienza del 7.3.2008, sicché - essendo stato conseguito lo scopo sostanziale della prescrizione normativa - agli imputati è stata assicurata l'integrale fruizione del termine utile per la difesa.
3. A norma dell'art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi. A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ed un'impossibilità siffatta può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente richiesta rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
L'error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), ricomprende fra i motivi di ricorso per
Cassazione, rileva - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito e tanto non è dato ravvisare nella sentenza in esame.
Nella vicenda in esame, gli imputati hanno prospettato che la costruzione oggetto di contestazione esisteva già nel 2003 ed era stata ritualmente autorizzata con destinazione a magazzino;
i lavori che successivamente aveva riguardato la stessa non avrebbero comportato alcun incremento volumetrico. Per meglio chiarire dette circostanze essi avevano richiesto la rinnovazione parziale della consulenza tecnica di ufficio e la Corte di merito, con argomentazioni logiche, ha dimostrato l'ininfluenza di una prova siffatta, a fronte degli elementi probatori già acquisiti, che non avevano oggettive caratteristiche di incertezza.
Va altresì evidenziato che la perizia non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva", essendo un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (vedi Cass.: Sez. 3, 2.2.2006, Biondillo ed altri;
Sez. 4, 6.2.2004, n. 4981; Sez. 4, 28.2.2O03, n. 9279; Sez. 5, 21.10.1999, n. 12027; Sez. 3, 14.2.1998, n. 13086).
4. Le doglianze svolte in punto di affermazione delle responsabilità costituiscono censure in punto di fatto della sentenza impugnata, non proponibili come tali in sede di legittimità, tenuto conto che i giudici del merito hanno adeguatamente valutato le circostanze emergenti dalle acquisizioni dibattimentali ed hanno accertato - con deduzioni coerenti ed immuni da vizi logico-giuridici - che l'organismo edilizio preesistente non è stato mantenuto nella sua sostanziale interezza, attraverso il consolidamento, il ripristino o il rinnovo di strutture, bensì è stato realizzato un aumento di volumetria nonché l'inserimento di elementi nuovi, non accessori, comportanti la modifica sostanziale dell'assetto pregresso. Non è stata perseguita, in sostanza, la conservazione di un immobile, ma questo - attraverso l'alterazione di strutture e di elementi tipologici e formali - è stato trasformato in un manufatto nuovo e diverso anche quanto alla destinazione d'uso.
5. La fattispecie delittuosa prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art.181, comma 1 bis, costituisce reato autonomo e non mera circostanza aggravante della contravvenzione di cui al precedente comma 1. I caratteri distintivi, in senso di maggiore gravità, della nuova previsione penale (introdotta dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308) hanno inciso così pesantemente sulla struttura originaria dell'art. 181, comma 1, da determinare un aggravamento quantitativo e qualitativo della pena, che è sfociato nella diversa qualificazione del reato da contravvenzione a delitto. Questo dato recide ogni collegamento con un reato-base di diversa natura ed è quindi da escludere la possibilità di qualificare come reato circostanziato la nuova fattispecie di cui all'art. 181, comma 1 bis (vedi Cass., sez. 3, 22.4.2010, Vascellari ed altro).
6. Infondata è la doglianza riferita all'entità delle pene inflitte.
Sul punto vi è un errore evidente della Corte di merito, che - pur avendo considerato reato più grave la violazione paesaggistica di cui al capo B) - non ha tenuto conto che questa era stata già dal primo giudice assorbita nella fattispecie delittuosa di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, contestata al capo G), ed erroneamente ha applicato la sola pena dell'arresto in luogo di quella della reclusione (edittalmente prevista da uno a quattro anni).
Il P.M. nulla ha eccepito, ma nella situazione anzidetta non può certo formularsi alcuna lamentela di eccesso sanzionatorio.
7. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con la sentenza 3.2,1997, n. 714, ric. Luongo - hanno affermato la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva e tale principio, a maggior ragione, deve applicarsi all'ordine di rimessione in pristino già previsto dalla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies e D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, art. 164 (ed attualmente dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art.181, comma 2), allorché si consideri che:
- è sicuramente possibile l'utilizzazione del disposto dell'art. 165 c.p., rivolto a rafforzare il ravvedimento del condannato, poiché la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, ben può comportare "conseguenze dannose o pericolose";
la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette al preminente interesse di giustizia sotteso all'esercizio stesso dell'azione penale;
- in relazione a tale peculiare sanzione la Corte Costituzionale ha affermato che essa costituisce un obbligo a carico del giudice - imposto per la più incisiva tutela di un interesse primario della collettività per la salvaguardia del valore ambientale presidiato dalla norma che lo prevede - e si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della Pubblica Amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale (Corte Cost, sent. 20.7.1994, n. 318). Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, però, in materia edilizia, a seguito di sentenza di condanna per le ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 (eccettuate le fattispecie di lottizzazione abusiva), non può essere disposta la confisca, sia obbligatoria che facoltativa, a norma dell'art. 240 cod. pen., atteso che tale disposizione è derogata dalla disciplina sanzionatoria speciale del citato D.P.R., che prevede specifiche sanzioni amministrative di tipo ripristinatorio (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., sez. 3; 8 marzo 2010, n. 9170, Vulpio, 25 aprile 2009, n. 15717, Bianchi ed altri;
28 marzo 2008, n. 13226, Blengino;
31 gennaio 2008, n. 4965, Irti ed altro). La misura ablatoria deve ritenersi altresì esclusa dai complessivi sistemi sanzionatori vigenti in relazione agli altri reati accertati. Nella specie, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca, che va eliminata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla disposta confisca, che elimina.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011