Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2004, n. 334
CASS
Sentenza 14 gennaio 2004

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In sede di verifica dello stato passivo fallimentare, affinché possa utilmente richiedersi il riconoscimento di un privilegio speciale non è necessario che il creditore dia l'indicazione di ciascun bene oggetto della causa di prelazione (della cui presenza nel patrimonio del debitore egli potrebbe anche non essere a conoscenza), ma è necessario (e sufficiente) - al fine della specificità della domanda e della garanzia del contraddittorio - che il diritto venga indicato nelle componenti essenziali, di fatto e di diritto, da cui derivino i criteri di individuazione e di determinazione dei beni soggetti alla soddisfazione prioritaria del creditore fruente del privilegio. (Nella fattispecie la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha escluso che, ai fini del riconoscimento del privilegio speciale per l'imposta di registro, fosse sufficiente l'allegazione del ruolo - non indicante la specifica causale del credito - da parte del concessionario della riscossione dei tributi, ancorché, ai sensi dell'art. 45 D.P.R. n. 602 del 1973, l'ammissione del credito tributario al passivo fallimentare sia consentita in base al ruolo stesso ed il concessionario non disponga, normalmente, degli atti a fondamento dell'iscrizione del credito a ruolo, in quanto, sotto il primo profilo, l'art. 45 cit. nulla dispone in ordine al riconoscimento delle cause di prelazione, che dunque rimane disciplinato dalla regola generale di cui in massima e, sotto il secondo profilo, nessuna norma impedisce al concessionario di procurarsi i documenti necessari a giustificare il privilegio e di introdurli ritualmente in giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2004, n. 334
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 334
    Data del deposito : 14 gennaio 2004

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