Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di diffamazione commessa a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l'art.30, comma quinto, della legge 6 agosto 1990 n.223, e cioè con riferimento al luogo di residenza della parte lesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione. Ed invero la citata disposizione, nello stabilire tale competenza, menziona i "reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato", indipendentemente dalla persona che li abbia commessi. L'espressione ulteriore contenuta nella norma, e cioè "si applicano ai soggetti di cui al comma primo le sanzioni previste dall'art.13 della legge 8 febbraio 1948 n.47", riguarda il trattamento sanzionatorio, non già il comportamento che costituisce il reato, sanzionato diversamente a seconda della qualifica della persona che lo abbia attuato. Ne segue che, quando nel comma quinto della suddetta legge n.223 del 1990 si menzionano, ai fini della determinazione della competenza sulla base del luogo di residenza della persona offesa, i reati di cui al quarto comma, questi comprendono anche la diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato che sia stata commessa da persona non rientrante tra quelle indicate nel comma primo; persona che, atteso il richiamo contenuto nello stesso comma quinto all'art.21 della legge n.47 del 1948, dovrà essere quindi giudicata dal tribunale nel cui circondario risiede la persona offesa.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano ha rimesso la questione relativa alla competenza territoriale, ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., nel processo a carico di Riccardo F. e Alessandro D.G. per il reato di diffamazione aggravata. Gli imputati, rispettivamente, F., quale autore e D.G. quale conduttore della trasmissione televisiva "Le Iene", sono accusati di aver trasmesso un servizio televisivo, il 24 maggio 2022, dal titolo "Speciale Le Iene, delitto Garlasco, la verità di Alberto Stasi", in cui si offendeva la reputazione di Stefania C., insinuando un suo coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi. 1.1. Il Tribunale, investito della questione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2000, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giovanni MACRÌ Presidente del 13/01/2000
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni SILVESTRI " N.269
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto RD " N.33638/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza rilevato dal G.I.P. del Tribunale di Milano, con studio ordinanza dell'1.7.1999, nel procedimento penale a carico di BI TT nato a [...] l'[...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. LI che ha concluso per la competenza del Tribunale di Firenze;
OSSERVA
Con sentenza del 29.11.1996, il G.I.P. del Tribunale di Firenze dichiarava la propria incompetenza per territorio a conoscere del reato di cui agli artt. 595 C.P. e 30 legge n. 223/1990,addebitato allo Sgarbi. Trattandosi, infatti, di reato commesso a mezzo della televisione, la normativa richiamata (combinato dei commi 1 e 4 del citato art.30) sia per il trattamento sanzionatorio che per la individuazione della competenza (luogo di residenza della persona offesa) si applicava soltanto ai soggetti ivi specificati, ovvero al concessionario privato alla concessionaria pubblica o alla persone da loro delegata al controllo della trasmissione non già a quella che - come nella specie -, commettesse concretamente il fatto - reato. Pertanto, dovendosi applicare la disciplina codicistica (art. 595 c.3 c.p. e 7 c.l. c.p.p.),il giudice competente doveva essere individuato nel Pretore di Milano, essendo la trasmissione irradiata in quel mandamento e al quale gli atti dovevano dunque essere inviati. Il P.M. del Tribunale di Milano - cui invece evidentemente gli atti stessi pervenivano - richiedeva al C.I.P. il decreto che dispone il giudizio, indicando, peraltro, la possibile sussistenza di un conflitto.
Il G.I.P., coll'ordinanza di cui in epigrafe, riteneva che l'autore della diffamazione commessa mediante la televisione soggiacesse alla disciplina dell'art. 21 della legge n. 47/1948,che prevede la competenza del Tribunale;
che il giudice competente fosse quello del luogo della persona offesa, qui individuabile (stante la qualità di magistrato del distretto emiliano dei querelanti) nel Tribunale Firenze. Conseguentemente, rilevava conflitto di competenza, chiedendone a questa Corte la risoluzione.
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Tale conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal giudice che lo ha rilevato.
A parte, infatti, un'isolata pronuncia (Sez. I, 27.2.1996, n. 1291), l'orientamento di questa Corte è nel senso che in tema di diffamazione commessa a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l'art. 30 c.5 della legge 6.8.1990 n. 223 e cioè con riferimento al foro di residenza della parte lesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione. Ed invero la citata disposizione nello stabilire tale competenza - menziona "i reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato" indipendentemente dalla persona che li abbia commessi;
l'espressione ulteriore contenuta nella norma - e cioè "si applicano ai soggetti di cui al c.
1. le sanzioni previste dall'art. 13 legge 8.2.1948 n. 47" - riguarda il trattamento sanzionatorio, non già il comportamento che costituisce il reato, sanzionato diversamente a seconda del la qualifica dalla persona che lo abbia attuato;
ne segue che, quando nel c.5 dell'art. 30 della suddetta legge n. 223/1990 si menzionano, ai fini della determinazione della competenza con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, "i reati di cui al 4^c." questi comprendono anche la diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato commesso da persona non rientrante tra quelle indicate nel c.1^, che dovrà essere giudicata dal Tribunale, in relazione al richiamo all'art. 21 della legge n. 47/1948 contenuto nel c.5^ nel cui circondario rientra la persona offesa (cfr. Sez. I, 13.12.1996, n. 6793 idem 13.12.1994, n. 6018). Nel caso in esame, stante la particolare qualificazione soggettiva delle persone lese, opera il disposto dell'art. 11 C.P.P., per cui giudice competente è il Tribunale di Firenze al quale gli atti risolvendosi il conflitto, debbono essere trasmessi per l'ulteriore corso di giustizia.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2000