Sentenza 3 marzo 2017
Massime • 1
Non viola il principio della "reformatio in peius" la sentenza del giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato, applichi la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, erroneamente non disposta in primo grado, qualora, attesi i caratteri del reato attribuito all'imputato, sia prevista espressamente dall'art. 31 cod. pen. quale conseguenza necessaria della condanna per quel reato.
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La massima È configurabile la circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 9, c.p. , se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso o i doveri violati ed il compimento del reato. (Fattispecie relativa ai reati di lesioni e violenza privata commessi in una piazzola di sosta autostradale, durante un servizio di scorta, da agenti di polizia - Cassazione penale , sez. V , 16/10/2019 , n. 9102). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza …
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Presidente Lapalorcia – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 14 aprile 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 25 marzo 2019 del Tribunale di Torino che aveva condannato l'imputato alle pene di legge con il beneficio della sospensione condizionale per il reato di adescamento di minorenni. 2. L'imputato presenta cinque motivi di ricorso. Con il primo lamenta la reformatio in pejus perché la Corte territoriale aveva applicato le pene accessorie non comminate in primo grado. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché mancava il dolo specifico e ricorreva invece la scriminante dell'ignoranza della minore età. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2017, n. 15806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15806 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2017 |
Testo completo
15806-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03.03.2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Antonio PRESTIPINO Presidente N. 679 Consigliere Luciano IMPERIALI IO BELTRANI REGISTRO GENERALE Consigliere N. 25797/2016 Giuseppe COSCIONI Rel. Consigliere Giuseppina Anna Rosaria PACILLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA IO nato il [...] avverso la sentenza n. 243/2014 in data 14/12/2015 della Corte di Appello di LECCE;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Maria Giuseppina FODARONI, che ha concluso chiedendo respingersi il ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Fabio FOCI, che si è riportato ai motivi del ricorso;
5.Summ RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 15 ottobre 2013, dichiarava l'avv. AN IO responsabile del seguente reato: "delitto di cui agli artt. 61 n.11 e 646 cod.pen., per essersi appropriato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dell'assegno circolare del 28.06.2010 dell'importo di Euro 11.000,00 del quale aveva il possesso per averlo ricevuto, nella sua qualità di avvocato, dall'assistito AI Elvedio per essere, la somma di 10.000,00, versata a titolo di cauzione per l'acquisto di una unità immobiliare prevista nell'esecuzione immobiliare n.536/99 RGE Trib. Lecce a carico della sorella del AI (ed Euro 1.000,00 quale compenso professionale) rifiutandosi di restituirlo al AI che, dopo aver accertato la mancata partecipazione alla vendita, ne aveva chiesto la restituzione, commettendo il fatto con abuso di prestazione d'opera nell'esercizio della professione forense", condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed € 500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile. A seguito dell'appello dell'imputato, la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 14 dicembre 2015, confermava la sentenza di primo grado, applicando al AN la misura della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di avvocato per mesi otto;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'avv. AN IO, che innanzitutto lamenta l'erronea valutazione dell'appello condizionata: a) dalla contraddittoria ed illogica presupposizione che l'imputato non avrebbe potuto accettare l'asserito incarico professionale relativo ai reati commessi nella procedura esecutiva solo perché non avrebbe rinvenuto alcun profilo penale al momento del conferimento di tale incarico;
b) dalla valutazione negativa della personalità dell'imputato, che la sentenza riteneva avere retrodatato la fattura di € 11.000,00; c) dalla colpevolezza dell'imputato, non ancorata a specifiche emergenze processuali, essendosi escluse le prove a discarico e non valutato i motivi di appello: la sentenza aveva ritenuto non credibile la teste AN, perché sorella e segretaria dell'imputato, e credibili i testi dell'accusa, anche essi (tranne uno, l'avv. Indracolo), prossimi congiunti della parte civile. La sentenza di appello non aveva inoltre considerato i motivi nuovi di appello e la memoria difensiva conclusiva, sulle cui richieste istruttorie (tranne quella di acquisizione di altro fascicolo processuale) il P.G. non si era opposto, aveva assunto una motivazione contraddittoria con la sentenza di primo grado (che aveva ritenuto essersi verificato un "fraintendimento" tra cliente e professionista circa la causale del versamento e aveva fondato la responsabilità del professionista nell'aver omesso di fare i conteggi a conclusione del rapporto fiduciario), non aveva motivato sulla illegittima ed arbitraria quantificazione Filmm delle statuizioni civili,ed aveva applicato motu proprio la pena accessoria della interdizione dalla professione;
il ricorrente eccepiva quindi:
1.1 Contraddittorietà, illogicità ed insufficienza delle ragioni poste a fondamento della ritenuta compiacenza ed inattendibilità della teste AN e conseguente contraddittorietà ed illogicità della motivazione posta a fondamento della esclusione dell'intero suo apporto probatorio, che sarebbe stato sufficiente da solo ad imporre l'assoluzione dell'imputato; il giudizio di compiacenza riservato alla teste avrebbe dovuto imporre alla Corte territoriale di rinnovare la testimonianza;
inoltre la Corte aveva errato nel ritenere che sul biglietto da visita dell'avv. AN, prodotto solo in fotocopia e quindi di dubbia autenticità, vi fossero le istruzioni per partecipare all'asta, mentre la teste AN aveva fatto riferimento ad altro documento su carta intestata, ove il professionista aveva indicato la somma di € 10.000,00 da destinare eventualmente a cauzione mediante bonifico;
del tutto neutro era poi l'elemento del pagamento avvenuto con assegno circolare anziché con assegno bancario o bonifico.
1.2 Mancata motivazione sulle doglianze dell'appellante aventi ad oggetto gli elementi probatori collegati alla testimonianza della AN, in particolare sulla emissione della fattura n.8 al AI nella stessa data in cui era stato consegnato l'assegno circolare (28 giugno 2010) e non, come ritenuto dai giudici, il 22 luglio 2010 quando AI e Di MU avevano chiesto di avere una fattura per l'incarico professionale svolto;
la circostanza risultava anche dalla emissione di due fatture (la 9 e la 10) tra il 28 giugno e il 22 luglio, per cui era impossibile che la fattura fosse stata retrodatata.
1.3 Contraddittorietà ed illogicità della sentenza nella parte cui aveva ritenuto che l'appellante non avesse specificamente confutato la versione dei fatti riferita dalla persona offesa, mentre l'appellante aveva censurato la consapevolezza del possesso della cosa altrui e la volontà di appropriarsene, visto che anche la sentenza di primo grado aveva parlato di un "fraintendimento" tra l'imputato ed il suo cliente.
1.4 Contraddittorietà ed illogicità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che l'appellante non avesse evidenziato alcun elemento di inattendibilità a carico dei più numerosi testi contrari, ritenuti ben più indifferenti della teste AN.; il ricorrente aveva inoltre evidenziato la mancanza nel fascicolo per il dibattimento della memoria difensiva ex art. 415 bis cod. proc.pen. e della denuncia integrativa di AI, che accusava l'avv. AN di aver deciso arbitrariamente di non partecipare alla vendita fissata per l'8 luglio 2010, di cui il ricorrente avrebbe voluto provare la falsità: infatti, tra 1'8/6/2010 (presentazione di un'istanza di sospensione della vendita dell'8/7/2010) e il 5/7/2010 (deposito del rigetto dell'istanza), non vi era alcun motivo per AI di consegnare somme 3 S. Gr per la cauzione della vendita, visto che il termine per il deposito della cauzione scadeva il 7/7/2010. 1.5.Contradditorietà ed illogicità della sentenza nella parte a pag. 3 ove era stata elevata ad alta valenza logica la circostanza che "nella mail del 19.7.2010, con la quale rispondeva a AI GI che gli chiedeva di restituire i 10.000 euro al fratello in seguito alla mancata partecipazione all'asta, l'avv. AN affermava che la somma di €.11.000 debba continuare a costituire necessariamente un'adeguata garanzia a fronte dell'enorme attività professionale che dovrò espletare per la tutela della signora AI;
quindi lo stesso imputato dichiarava -operando quella interversione del possesso che integra il reato di appropriazione indebita- che la somma ricevuta ad altro titolo, viene trattenuta per la diversa finalità di garanzia per la futura attività professionale"; il riferimento alla mancata partecipazione all'asta e al dato numerico attribuito dalla AI (€ 10.000,00) non risultavano dal testo della mail, che si riproduceva.
1.6 Contraddittorietà ed illogicità della sentenza, nella parte in cui, a pag.2, era stata elevata ad alta valenza logica la circostanze che sarebbe risultato "pacificamente che l'attività svolta dall'avv. AN...non giustificava l'onorario di € 10.000,00, anche perché non aveva fatto altro che 'copiare' le argomentazioni già svolte dall'avv. Indraccolo nella precedente istanza già dichiarata infondata nel precedente giudizio" e nella parte in cui è stato ritenuto che "l'imputato non ha mai specificato l'attività penalistica che avrebbe svolto in futuro, avendo tra l'altro dichiarato in sede di esame di non avere rinvenuto profili di rilevanza penale nella procedura esecutiva;
né può ritenersi che avrebbe denunciato dei magistrati solo per compiacere il AI o l'avv. Indraccolo"; sul punto la teste AN aveva riferito della richiesta di fondo spese di € 11.000,00 e la mail riprodotta dava atto delle "problematiche (gravissime) che sottendono la pratica della sig.ra AI"; inoltre l'avv. Indraccolo aveva confermato che l'avv. AN aveva ricevuto l'incarico da AI finalizzato all'accertamento della eventuale rilevanza penale di chi stava compiendo atti illeciti nella procedura esecutiva.
1.7 Mancata assunzione delle seguenti prove: a) fattura emessa dall'avv. AN n.9 del 5 luglio 2010; fattura emessa dall'avv. AN n.10 del 12 luglio 2010; estratto per copia autentica notarile del registro delle fatture emesse dall'avvocato AN con attestazione notarile della relativa tenuta a norma di legge;
testimonianza del commercialista dell'avv. AN sulle modalità e tempi di emissione e registrazione delle suddette fatture e della n.8 del 28 giugno 2010; b) memoria del 7.3.2011 ex art. 415 bis cod.proc.pen., decisiva al fine di dimostrare gli elementi di inattendibilità della persona offesa e 4 S.tm. delle allora persone informate sui fatti;
c) denuncia integrativa con la quale la parte civile aveva integrato la precedente querela, affermando fatti di cui il ricorrente avrebbe voluto provare la falsità.
1.8 Inosservanza dell'art. 521 cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 cod. proc.pen., per non avere il giudice d'appello annullato la sentenza di primo grado, sul censurato presupposto della intervenuta violazione del principio di correlazione tra la stessa ed il fatto contestato: mentre il giudice di prime cure aveva riqualificato la condotta appropriativa dell'imputato nell'aver omesso di effettuare un conteggio di quanto dovuto per le prestazioni professionali svolte fino a quel momento e restituire la restante parti, la Corte di appello aveva degradato l'omesso conteggio ad uno degli indizi a sostegno della posizione accusatoria;
tra la strada percorsa dal Tribunale ed il capo di imputazione (l'essersi appropriato di € 11.000,00), la Corte aveva scelto una terza via ritenendo che l'appropriazione si sarebbe limitata alla somma per partecipare all'asta, e quindi € 10.000,00: i cospicui mutamenti nella descrizione del fatto accusatorio avevano inciso sul merito dell'attività difensiva.
1.9 Inosservanza dell'art. 79 commi 1 e 2 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 484 e 420 ter comma 5 cod. proc.pen. per omessa declaratoria di decadenza della costituita parte civile;
insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla ritenuta insussistenza della eccepita decadenza della costituita parte civile: il difensore dell'imputato era infatti regolarmente costituito, in quanto sostituito da altro legale con delega nella quale non vi era alcuna richiesta di differimento, per cui non vi era alcuna necessità del rinvio disposto dal giudice e doveva ritenersi quindi verificata la regolare costituzione delle parti, con la conseguenza che, non essendo intervenuta alcuna costituzione di parte civile in quella udienza, era maturato il termine di decadenza ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 2 cod. proc.pen.
1.10 Inosservanza dell'art. 597 comma 3 cod. proc.pen. in relazione agli artt. 31 e 175 cod.proc.pen., in relazione agli artt.31 e 175 cod.proc.pen. per avere applicato all'imputato la condanna della pena accessoria della interdizione dalla professione di avvocato per mesi otto, e quindi una pena più grave per specie rispetto a quella applicata dalla sentenza di primo grado,e per avere omesso di estendere il beneficio della non menzione (al pari della estesa sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 cod.pen.) all'applicata pena accessoria: per l'applicabilità della pena accessoria non era infatti sufficiente un isolato comportamento illecito e nella sentenza di primo grado la pena accessoria non era stata applicata, in quanto non era stato riconosciuto il presupposto dell'art. 31 cod.pen.; non vi era alcuna motivazione sulla mancata estensione del beneficio della non menzione anche alla pena accessoria 5 S. Cum 1.11 Mancanza di motivazione sui motivi nuovi di appello, con particolare riferimento al n.4, relativo alla conferma delle statuizioni civili, nel quale si osservava l'illegittima liquidazione equitativa della somma CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso proposto è manifestamente infondato.
2.1 In prima battuta devesi osservare che la maggior parte dei motivi di ricorso, spesso anche omettendo di effettivamente confrontarsi con la motivazione avversata, propongono una diversa lettura dei fatti di causa o, comunque, una diversa valutazione discrezionale, in questa sede escluse, non essendo consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo appaia di una qualche plausibilità. Sull'argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I. 20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, prima ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione. Nel caso di specie va, poi, ulteriormente ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il S.Imm vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. Ciò premesso, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno esaurientemente motivato sul perché sia stato ritenuto che la versione dei fatti della persona offesa sia stata ritenuta maggiormente attendibile di quella fornita dall'imputato, e quindi anche del perché non poteva essere pienamente ritenuto credibile quanto sostenuto dalla teste AN: il motivo è che la versione di AI, a differenza di quella dell'imputato, è risultata fornita di riscontri, individuati: a) nella mail spedita da AI GI a AN nella quale si evince che anche a lei era chiaro che degli 11.000 euro consegnati dal fratello, 10.000,00 erano per la cauzione per l'asta giudiziaria (la AI chiede a AN la restituzione dei 10.000,00 euro); b) nel bigliettino da visita consegnato dall'avv. AN a AI, prodotto in copia, su cui si legge "assegno non trasferibile di euro 11.000,00 intestato a Avv. AN IO", circostanza perfettamente compatibile con la destinazione della somma per € 10.000,00 alla cauzione ed € 1.000,00 quale onorario del professionista;
la circostanza riferita dall'imputato e dalla sorella per cui in realtà quel bigliettino sarebbe stato alterato nella parte in cui vi era l'indicazione di una ulteriore somma da versare quale cauzione (e che quindi gli 11.000 euro riguardassero solo l'onorario) è rimasta del tutto indimostrata, come indimostrata è risultata l'esistenza di un foglio di carta intestata dove tale indicazione sarebbe stata contenuta;
c) nel fatto che l'imputato non ha mai precisato quale sarebbe stata l'attività penalistica che avrebbe dovuto svolgere in futuro;
d) nella mail di risposta a quella della AI sopra citata, ove l'avv. AN afferma che la somma di 11.000,00 euro deve "continuare a costituire necessariamente un'adeguata garanzia a fronte dell'enorme attività professionale che dovrò espletare per la tutela della signora AI", con ciò quindi confermando che la somma originariamente era stata ricevuta ad altro titolo, visto che viene 7 s.sum trattenuta come garanzia.; e) nella considerazione che se davvero la somma fosse stata ritenuta un acconto su prestazione future, venuto meno il rapporto fiduciario la stessa avrebbe dovuto essere restituita.
2.2 Quanto alla eccepita violazione dell'art. 521 cod.pro.pen. si deve osservare che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, deve intendersi per immutazione del fatto solo quella che modifica la struttura della contestazione, in quanto sostituisce radicalmente il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico, e, per conseguenza di esso, l'azione risulti tanto diversa da quella contestata da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene;
quando, per contro, il fatto tipico rimane identico a quello contestato e se ne modificano (o se ne integrano) solo, nei dettagli, le modalità di realizzazione, non vi è immutazione e deve, di conseguenza, escludersi l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1, n. 11265 del 13/10/1995, Grimaldi ed altri, Rv. 202850). Nel caso in esame, la descrizione del fatto come contenuta nel capo di imputazione (l'essersi appropriato di un assegno di € 11.000,00) è rimasta inalterata, potendo avere rilevanza l'entità della somma di cui l'imputato si è appropriato solo ai fini della quantificazione del danno;
pertanto, nessun pregiudizio è derivato alla difesa del ricorrente, che è sempre stato messo in grado di difendersi relativamente al fatto oggettivo della appropriazione dell'assegno.
2.3 Sulla tardività della costituzione della parte civile, la Corte di appello ha già adeguatamente motivato, osservando come a seguito della richiesta di rinvio dell'avv. Vergine, sostituto dell'avv. Corvaglia, il Tribunale non aveva portato a termine l'accertamento sulla costituzione delle parti;
del tutto irrilevante è che nella delega per la sostituzione rilasciata dall'Avv. Corvaglia non vi fosse una richiesta di rinvio, posto che la richiesta è stata formulata dal sostituto di udienza ed ha comportato il rinvio del processo, senza che, appunto, si procedesse al suddetto accertamento, per cui la costituzione di parte civile avvenuta alla successiva udienza deve ritenersi tempestiva.
2.4 Quanto alla censura secondo cui erroneamente è stata applicata all'imputato la condanna della pena accessoria della interdizione dalla professione di avvocato per mesi otto, e quindi una pena più grave per specie rispetto a quella applicata dalla sentenza di primo grado, si deve rilevare come la pena accessoria consegua per legge alla condanna, in quanto la scelta di collegare la pena accessoria alle modalità di realizzazione del reato risponde all'intento del legislatore di impedire al reo di svolgere quelle stesse attività nell'esercizio delle quali ha commesso il reato, con un'accentuazione quindi dell'aspetto della prevenzione speciale 8 S-imm Sul punto deve quindi essere richiamata la massima di questa Corte secondo la quale "L'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, disposta dal giudice d'appello per sopperire ad una omissione per distrazione del tribunale, non costituisce violazione del divieto di reformatio in pejus, qualora, attesi i caratteri del reato attribuito all'imputato, sia prevista espressamente dall'art. 31 cod. pen. come un portato necessario della condanna per quel reato." ( Sez.6, sentenza n. 12451 del 17/05/1990 Ud. (dep. 17/09/1990) Rv. 185347) 2.5 Infine, sulla liquidazione del danno effettuata in via equitativa dalla Corte territoriale, non è censurabile in Cassazione il provvedimento con il quale il giudice di merito nell'impossibilita di determinare il loro preciso ammontare effettua una liquidazione equitativa dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile. Trattasi, infatti, di una valutazione economica rimessa al prudente apprezzamento del giudice che si avvale di criteri di approssimazione e di probabilita e non di certezza. Relativamente alla censura sulla mancata estensione del beneficio della non menzione anche alla pena accessoria, si deve ritenere il motivo inammissibile in quanto l'art. 7 legge 19/90 ha abrogato l'art. 175, 4 co., a norma del quale la non menzione della condanna non poteva essere concessa quando alla condanna conseguisse l'applicazione di pene accessorie, per cui si deve ritenere che la non menzione si estenda automaticamente alla pena accessoria, senza necessità di apposita pronuncia in tal senso. 3 Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/03/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Giuseppe Coscioni Antonio PrestipinoJ S V L SECONDA SEZIONE PENALE $29 MAR. 2017 Спцян Соліти IL CANCELL E DI Claudia Piano 9