Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2001, n. 6842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6842 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
C.C. 60091 E N RELUBB CA IT LI6 842 /01 6 O 8 I 9 Z 1 A / 4 R . / A N T 6 I S 2 I R G B R A E UPREMA DI CASSAZIONE P L LA C T . R L D U A A B L . I E D B D SEZIONE QUINTA CIVILE R A E I T T S T A N 1 I N E 3 ågli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E R S S incenzo Carbone Presidente R.G.N... 8841/98 E B E A T N A Dott. M Dott. Mario Cicala Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Consigliere 15457 Cron. Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Rep. Dott. Francesco, TIRELLI Cons. Rel. 2013/2001 Ud. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi elettivamente 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente contro spa Centro Sud Prefabbricati;
- intimata avverso la sentenza n. 22/30/97, depositata dalla E Commissione Tributaria Regionale per il Lazio in data L I E V N I O I C Z A 24/3/1997. S E S A N C I O D 4 I A P Udita la relazione della causa svolta nella pubblica M E M R 4 P A U S C 5 E . T R N O C udienza del 20/03/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato Di Carlo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha invece concluso per il suo rigetto, La Corte, osserva quanto segue. Con avviso di accertamento emesso sulla base di un processo verbale della G.d.F., l'Ufficio II.DD. di Rieti rettificava la dichiarazione presentata per l'anno 1992 dalla spa Centro Sud Prefabbricati, recuperando a tassazione £. 307.743.000 per ricavi non contabilizzati, £.62.961.480 per sopravvenienze attive e £.187.891.968 per costi indeducibili. La contribuente proponeva ricorso alla commissione 1 °Tributaria di Grado di Rieti, che annullava l'atto impugnato. L'Ufficio si doleva al giudice superiore, che condannando respingeva però il gravame, l'appellante al pagamento delle spese di lite. L'Amministrazione ricorreva allora per cassazione, deducendo violazione e falsa interpretazione di legge, nonché omessa motivazione su punto decisivo 2 della causa. Premesso, infatti, che non sussisteva nessuna carenza di motivazione dell'atto in questione, esponeva la ricorrente che a proposito dei maggiori ricavi, i giudici tributari avevano condiviso le argomentazioni di parte senza prendere in considerazione i rilievi mossi dall'Ufficio ed, anzi, asserendo che nello stralcio del processo verbale non esisteva alcun riferimento analitico ai documenti specifici, ai beni ed alla loro quantità che, invece, risultava ampiamente dagli elenchi e dall'altro materiale richiamato ed allegato in copia dalla G.d. F. Sempre la Commissione Tributaria Regionale, aveva inoltre affermato che non si era trattato di una vendita, ma della semplice cessione alla Gestim dell'appalto stipulato con la ON (la cui la fatturazione era avvenuta al momento del pagamento e, cioè, nel 1993) e che sulla presunta evasione nulla era stato obiettato dai verbalizzanti che, tutt'al contrario, avevano evidenziato come la società non avesse emesso fatture pur in presenza di bolle di accompagnamento recanti la causale "vendita". In questo modo, si era dato per scontato quanto 3 affermato dalla contribuente, che dal canto suo non aveva mai prodotto il preteso contratto di cessione dell'appalto, in mancanza del quale avrebbe dovuto servirsi del metodo di fatturazione differita e fatturare nel 1992 le £. 307.743.000 accertate dall'Ufficio. L'affermazione secondo la quale le fatture sarebbero state emesse nei termini e la consegna dei capannoni sarebbe avvenuta a seguito di un regolare contratto di appalto si presentava, del resto, alquanto semplicistica ed, in ogni caso, non supportata da nessun valido riscontro. Ritenere che le fatture corrispondessero a stati di avanzamento dei lavori e che i pagamenti fossero addirittura avvenuti prima dell'emissione delle relative fatture, costituiva infatti una pura supposizione dei giudici, le cui stringate e generiche argomentazioni non erano certamente idonee a giustificare l'annullamento della posta recuperata dall'Ufficio sulla base della complessa situazione esposta dai verificatori. A proposito poi delle sopravvenienze attive, la Commissione Tributaria Regionale aveva sostenuto che si trattava di debiti verso fornitori, violando in tal modo il principio della trasparenza del 4 bilancio, dato che si verteva, in realtà, in tema di forniture risalenti ad anni precedenti. Parimenti infondato risultava anche l'annullamento della ripresa relativa ai costi, in ordine ai quali la Commissione aveva asserito che il rilievo era privo di riferimenti specifici, così trascurando le puntuali eccezioni con le quali l'Ufficio aveva contestato l'inerenza dell'esborso relativo alla legna da ardere nonché la deducibilità, in tutto o in parte, della spesa afferente al canone del radio telefono installato su di un furgone e di quelle di manutenzione, riparazione, pubblicità e pernottamenti. Nessuna importanza rivestiva d'altronde il fatto che la società aveva depositato copia dell'istanza di sanatoria delle irregolarità formali, che appariva del tutto ininfluente in relazione al tipo d'infrazioni contestate. Tenuto conto di quanto sopra e considerato, in particolare, che i canoni di lease-back non potevano rappresentare dei "costi" in quanto rappresentavano la remunerazione di un vero e proprio finanziamento, volto a far conseguire disponibilità all'imprenditore la di una certa l'annullamento concludeva per somma di denaro, 5 della sentenza impugnata con conseguente conferma dell'accertamento emesso dall'Ufficio. L'intimata non svolgeva attività difensiva e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 20/3/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente ha, fra l'altro, escluso qualsiasi difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, criticando altresì le semplicistiche affermazioni con le quali i giudici avevano ipotizzato, senza nessun valido riscontro, che le forniture dei capannoni fossero avvenute sulla base di regolari contratti di appalto, che i pagamenti fossero stati effettuati prima dell'emissione delle fatture e che quest'ultime corrispondessero ad altrettanti stati di avanzamento dei lavori. Simili osservazioni, al pari di quella sulla irrilevanza della presentazione della istanza di sanatoria delle irregolarità formali, risultano però prive di effettivo collegamento con la decisione impugnata, che oltre a riconoscere apertamente la piena validità della motivazione per relationem contenuta nell'avviso di accertamento, non ha fatto parola di forniture di capannoni, pagamenti anticipati, stati di avanzamento e 6 sanatoria delle irregolarità. Ciò posto, devesi rilevare che per quanto riguarda l'omessa contabilizzazione dei ricavi, la Commissione Tributaria Regionale non si è limitata ad affermare che non vi era stata nessuna vendita, ma dopo aver chiarito che si era invece trattato contratto di appalto, la cui della cessione di un fatturazione era stata per di più tempestiva, ha inoltre aggiunto che poiché la Centro Sud aveva determinato correttamente il reddito, imputando deiall'esercizio 1992 la quasi totalità corrispettivi fatturati nel 1993, l'accoglimento della pretesa dell'Ufficio avrebbe comportato l'indebita aggiunta di una ulteriore componente positiva in realtà insussistente. Pur trattandosi di osservazione di per sé idonea a l'annullamento della ripresa, lasorreggere ricorrente non ha sviluppato nessuna censura sul punto, limitandosi a formulare delle diverse doglianze che non mette conto di esaminare perché, anche ove accolte, non potrebbero mai condurre alla impugnata, divenutacassazione della sentenza oramai definitiva in relazione al predetto non denunciato profilo. Passando adesso all'esame delle questioni relative 7 alle sopravvenienze attive ed ai costi deducibili, Occorre considerare che la censura relativa a quest'ultimi risulta infondata per quanto riguarda la pretesa indeducibilità dei canoni di lease back (già riconosciuta da questa Suprema Corte con sentenza n. 9944 del 28/7/2000) ed inammissibile, perché generica, per quanto riguarda le altre componenti negative che l'Amministrazione si è limitata ad elencare, senza minimamente indicare le concrete ragioni per le quali dovrebbe negarsene l'inerenza o la deducibilità. Ugualmente inammissibile risulta, infine, anche la doglianza riguardante le sopravvenienze attive, la cui ripresa è stata esclusa dalla Commissione Tributaria Regionale perché relativa a somme costituenti dei debiti non ancora prescritti e, cioè, delle passività tuttora sussistenti. A fronte di tale argomentazione dei giudici tributari, la ricorrente si è limitata a sostenere che si trattava di vecchie forniture, muovendo così una censura troppo generica per poter essere presa in considerazione. Il ricorso dell'Amministrazione delle Finanze va pertanto rigettato. Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento 8 di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte, * CORTE rigetta il ricorso. Roma, il 20/3/2001 A Pevidente A вый U S A R M E P IL CONSIGLIERE EST. C pandres pellромсисо L O IL PRESIDENTE! IL CANCELLIERE C1 MA CA Ашёв Gross DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.8 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 AR CA Чашь E N O 6 I 8 Z 9 1 A / 5 R 4 . / T 6 S N I 2 A - . G I B R E . R . P R . A L D L T A A L U D E . B D B E I I A T S R T A N N T I 1 E E S 3 R S 1 I E E . A T N A M 9