Sentenza 25 gennaio 2005
Massime • 1
Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti, previsto dall'art. 679 cod. pen., non è assorbito da quello di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, previsto dall'art. 678 stesso codice, tutelando le rispettive disposizioni beni giuridici diversi, e cioè la corretta informativa dell'autorità di pubblica sicurezza circa l'esistenza, in un determinato territorio, di materiali esplodenti la prima, l'incolumità pubblica la seconda. Ne consegue che le due ipotesi di reato ben possono, all'occorrenza, concorrere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2005, n. 5756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5756 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 25/01/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 318
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 034034/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO SP N. IL 09/05/1949;
avverso SENTENZA del 11/06/2004 GIP TRIBUNALE di AVELLINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Veneziano che ha chiesto la inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 11.6.2004 il GIP del Tribunale di Avellino, su richiesta delle parti, ha applicato a ZI PA, in ordine ai reati di cui agli artt. 679 e 678 C.P. per avere omesso di denunciare all'autorità materiale esplodente e per detenzione dello stesso materiale, la pena di mesi uno e giorni dieci di arresto e di euro 40 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale, concesse le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito e ritenuto il concorso formale fra i due reati. Il GIP ha all'uopo applicato il conteggio della pena perfettamente corrispondente a quello proposto dalle parti che avevano indicato in euro 30 di ammenda l'aumento per la continuazione, qualificata dal GIP come concorso formale, ai sensi del primo comma dell'art. 81 C.P., trattandosi di due reati commessi con un'unica azione. Il ZI, a seguito di una perquisizione eseguita nei suoi confronti l'8.3.2004 dai Carabinieri della stazione di Forino, era stato trovato in possesso di un quantitativo notevole di materiali esplodenti costituenti giocattoli pirici ad alta potenzialità offensiva che deteneva in condizioni non rispondenti alle norme di sicurezza, per i quali non aveva licenza e non era aveva neppure presentato denuncia all'autorità. I materiali erano stati quindi sottoposti a sequestro e da tali elementi il GIP ha tratto il convincimento che il comportamento dell'imputato integrasse la violazione delle due norme incriminatici contestate ai capi A e B della imputazione. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo nullità della sentenza per violazione dell'art. 15 C.P., essendo stata applicata la regola del concorso formale pur dovendosi ritenere il reato di cui all'art. 679 C.P. assorbito in quello di cui all'art. 678 stante la specialità della seconda ipotesi di reato rispetto alla prima e per assenza o manifesta illogicità della motivazione laddove la sentenza acriticamente e senza alcun percorso logico aveva sostenuto la continuazione ex art. 81 C.P. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza consolidata di legittimità è nel senso che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo delle parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non sia stata applicata una pena illegale, intendendosi per ciò non tanto il fatto che il giudice non abbia correttamente esplicitato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, quanto che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (cfr. Cass. 21.4.2004 n. 18385; Cass. 14.10.2003 n. 38943. Il ricorrente sostiene che nel caso in esame si sarebbe verificata, appunto, tale ipotesi poiché il GIP, nell'accogliere la istanza di applicazione della pena concordata fra le parti e quindi nel determinare la pena in misura perfettamente corrispondente a quella proposta, ha applicato per il reato di cui all'art. 679 C.P. l'aumento ai sensi dell'art. 81 C.P., pur essendosi in presenza di un unico reato, dovendosi ritenere il reato di cui all'art. 679 C.P. (omessa denuncia di materie esplodenti) assorbito in quello di cui all'art. 678 stesso codice (fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti), sotto il profilo che non sarebbe logicamente esigibile che chi detiene materie esplodenti a scopo di commercio senza licenza dell'autorità si presenti alla medesima autorità per denunciare la circostanza, e dovendosi pertanto considerare speciale la seconda ipotesi di reato rispetto alla prima, essendo individuabili gli elementi specializzanti sia nel fatto di tenere in deposito a fine di commercio rispetto al semplice fatto di detenere, sia nell'assenza della necessaria licenza rispetto alla mera omissione di denuncia della detenzione.
Tale tesi, di cui si rinviene un solo precedente nella sentenza di questa Corte n. 3593 del 2000, citata dal ricorrente, non appare condivisibile. Il principio di specialità disciplinato dall'art. 15 el codice penale postula che una determinata norma incriminatrice (speciale) presenti in sè tutti gli elementi di un'altra (generale) oltre a quelli caratteristici della specializzazione. Occorre cioè che vi sia una stessa situazione di fatto cui corrisponda una convergenza delle singole norme ciascuna delle quali apparentemente la regola, e ciò perché la situazione di fatto è capace di integrare gli estremi di più fattispecie legali. Occorre inoltre che le disposizioni plurime regolino la stessa materia, abbiano la stessa obiettività giuridica e che la norma speciale considerata nella sua fattispecie legale e nei suoi elementi costitutivi abbracci interamente l'altra. Quando invece fra i beni tutelati non sussiste un rapporto di identità o almeno di omogeneità che faccia apparire con evidenza l'inapplicabilità congiunta delle norme concorrenti, assorbendo l'una con la sua valutazione l'intero disvalore sociale ed il significato delittuoso previsto dall'altra e comunque la situazione di fatto corrisponda per parti diverse a più fattispecie, resta esclusa la ipotizzabilità del concorso apparente di norme e si ha concorso di reati.
La applicazione di tali principi ha avuto un banco privilegiato di prova proprio in materia di armi, munizioni ed esplosivi. È stato ad esempio ritenuto - ed è principio ormai pacifico in giurisprudenza - che la detenzione illegittima di arma comune da sparo (legge 14 ottobre 1974 n. 694) non è assorbita da quella di arma clandestina (art. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110) poiché le norme incriminatici presentano fra loro piena autonomia, prevedendo e sanzionando condotte diverse e compatibili e tutelando interessi giuridici diversi (gli articoli 10 e 14 della legge n. 497 del 1974 soddisfano infatti l'esigenza di porre l'autorità in grado di conoscere con tempestività l'esistenza di armi, il luogo in cui vengono custodite nonché le persone che le detengono, mentre l'art. 23 della legge n. 110 del 1975 è volto a prevenire ed eliminare la presenza nel territorio dello stato di armi prive di contrassegni di identificazione) sicché è da escludere l'applicazione del principio di specialità, anche se ovviamente è difficile che chi detiene un'arma clandestina si presenti all'autorità di pubblica sicurezza per denunciarne la detenzione così autodenunciandosi per il più grave reato di possesso dell'arma clandestina;
senza che ciò, peraltro, escluda la sussistenza di entrambi i reati, analogamente a quanto avviene nel caso dello straniero clandestino in Italia, il quale deve pur sempre munirsi di un documento di identificazione, anche se ciò equivale ad autodenunciare all'autorità italiana la sua situazione di illegalità, rispondendo altrimenti del reato di cui alL'art. 6, comma 3^, del D. Lgs. N. 286 del 1998 (v. Cass. Sez. Un. 27.11.2003 n. 45801). La situazione è del tutto speculare nel caso dei reati previsti dagli artt. 678 e 679 C.P. in cui le situazioni di fatto disciplinate ed i beni tutelati sono diversi.
La norma incriminatrice di cui all'art. 678 C.P. è infatti diretta a salvaguardare la incolumità pubblica in relazione ai pericoli che possono derivare dal fatto abusivo o anche semplicemente incontrollato non solo di chi fabbrica, importa, vende o trasporta materiale esplosivo, anche di chi lo tiene semplicemente in deposito, senza licenza o anche, se munito di licenza, senza rispettare le condizioni della licenza, ad esempio detenendo le materie esplodenti in misura superiore a quelle massime previste dalla licenza ovvero senza osservare le precauzioni imposte dalla licenza. Il reato di cui all'art. 679 C.P. è invece diretto a rendere edotta la autorità di pubblica sicurezza della esistenza in un certo territorio di materiali esplodenti o infiammabili pericolosi per la loro quantità e qualità e di chi li detiene, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore.
Non esiste perciò omogeneità dei beni protetti, così come non esiste assorbimento fra le due condotte previste dalle due norme, richiedendo la prima la licenza ed il rispetto delle condizioni della licenza per la fabbricazione, il trasporto, la vendita o anche semplicemente il deposito delle materie esplodenti ed invece la seconda la denuncia alla autorità dei depositi di materie esplodenti, cosicché è ben possibile che colui che è in possesso di licenza non abbia denunciato il deposito, violando soltanto l'art. 679 C.P., ma anche che colui che ha denunciato il deposito sia in possesso di licenza ma non abbia osservato le prescritte cautele, violando quindi l'art. 678 ma non anche l'art. 679 o ancora che colui che si limita a trasportare o vendere le armi non abbia deposito per cui, se ciò avviene senza licenza, risponde soltanto a norma dell'art. 678 C.P. Il che rende evidente come la tesi del ricorrente sia basata su un errore di fondo e cioè che la fattispecie prevista dall'art. 679 C.P. riguardi soltanto la omessa denuncia di un deposito di materie esplodenti per cui il titolare non ha la licenza, mentre invece riguarda tutte le ipotesi di omessa denuncia del deposito, indipendentemente dal fatto che il titolare del deposito abbia o meno la licenza poiché una cosa è la licenza e cosa diversa è invece la denuncia. Si deve quindi ritenere che le due disposizioni possano coesistere, non restando assorbite l'una dall'altra.
Il mancato assorbimento, cui consegue la coesistenza dei due reati contestati, rende irrilevante accertare se nel caso in esame si tratti di concorso formale ovvero di continuazione discendendo dai due istituti lo stesso aumento di pena, cosicché si deve in ogni caso escludere la sussistenza della applicazione di una pena illegale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2005