Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2005, n. 5756
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Sentenza 25 gennaio 2005

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Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti, previsto dall'art. 679 cod. pen., non è assorbito da quello di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, previsto dall'art. 678 stesso codice, tutelando le rispettive disposizioni beni giuridici diversi, e cioè la corretta informativa dell'autorità di pubblica sicurezza circa l'esistenza, in un determinato territorio, di materiali esplodenti la prima, l'incolumità pubblica la seconda. Ne consegue che le due ipotesi di reato ben possono, all'occorrenza, concorrere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2005, n. 5756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5756
    Data del deposito : 25 gennaio 2005

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