Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2003, n. 3854
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Sentenza 15 marzo 2003

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Alla luce della sentenza n. 163 del 1983 della Corte costituzionale, può essere riconosciuta la pensione d'invalidità anche allo assicurato la cui capacità di lavoro sia già ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo (ipotesi del cosiddetto rischio precostituito) purché l'assicurato stesso si sia poi inserito nel mondo del lavoro operando attivamente nel settore della produzione, e successivamente si sia determinata una successiva ulteriore riduzione della sua capacità di lavoro. Pertanto, la preesistenza di una minore riduzione di detta capacità, e, quindi, la esclusione della preesistenza di una totale assenza della stessa, può essere desunta anche dallo svolgimento di un'attività lavorativa poi cessata. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità a favore di un soggetto affetto da oligofrenia congenita, alla stregua della considerazione che la preesistenza della malattia non aveva impedito in passato al ricorrente di prestare attività lavorativa, dapprima come coltivatore mezzadro, quindi come operaio muratore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2003, n. 3854
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3854
    Data del deposito : 15 marzo 2003

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