Sentenza 15 marzo 2003
Massime • 1
Alla luce della sentenza n. 163 del 1983 della Corte costituzionale, può essere riconosciuta la pensione d'invalidità anche allo assicurato la cui capacità di lavoro sia già ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo (ipotesi del cosiddetto rischio precostituito) purché l'assicurato stesso si sia poi inserito nel mondo del lavoro operando attivamente nel settore della produzione, e successivamente si sia determinata una successiva ulteriore riduzione della sua capacità di lavoro. Pertanto, la preesistenza di una minore riduzione di detta capacità, e, quindi, la esclusione della preesistenza di una totale assenza della stessa, può essere desunta anche dallo svolgimento di un'attività lavorativa poi cessata. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità a favore di un soggetto affetto da oligofrenia congenita, alla stregua della considerazione che la preesistenza della malattia non aveva impedito in passato al ricorrente di prestare attività lavorativa, dapprima come coltivatore mezzadro, quindi come operaio muratore).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2003, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 492/00 del Tribunale di ANCONA, depositata il 30/05/00 - R.G.N. 3660/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 6 aprile 1993 GI IN chiese che il Pretore di Ancona gli riconoscesse la conferma del diritto all'assegno di invalidità.
A seguito di parere tecnico d'ufficio, il Pretore accolse la domanda.
Avverso la sentenza propose appello l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), sostenendo che la ritenuta invalidità era determinata da un'oligofrenia congenita, non suscettibile di evoluzione, e pertanto non valutabile. A seguito di altra consulenza tecnica d'ufficio, poi rinnovata, il Tribunale ha respinto l'appello. Afferma il tribunale che la preesistenza dell'oligofrenia non aveva impedito, nel passato, di lavorare: ciò consentiva di escludere che nel passato vi fosse una totale ed assoluta inabilità a qualsiasi forma di lavoro. Da ciò il tribunale deduce che non vi era un rischio precostituito che escludesse il diritto all'assegno.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.P.S., percorrendo le linee d'un unico motivo;
GI IN resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che il diritto in controversia non è escluso da una situazione di invalidità preesistente al rapporto assicurativo, solo ove poi intervenga un'ulteriore riduzione nel corso del rapporto assicurativo;
nel caso in esame, essendo stata accertata un'oligofrenia totalmente invalidante presente fin dalla nascita, il rischio precostituito preclude il diritto all'assegno di invalidità.
Il ricorso è infondato. In materia d'invalidità pensionabile, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale (per Corte Cost. n. 163 del 1983) dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, può essere considerato invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno era ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo, ove l'assicurato subisca un'ulteriore riduzione nel corso del rapporto (Cass. 9 febbraio 1984 n. 1004). Il principio, da cui il ricorrente Istituto parte, è pertanto esatto. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia dato rilievo determinante al fatto che l'assicurato si sia inserito nei mondo del lavoro operando attivamente nel settore della produzione (Cass. 24 gennaio 1987 n. 682); ed ha ritenuto che nell'accertamento della situazione d'invalidità abbia rilevanza non solo l'evoluzione dello stato psicofisico dell'assicurato, bensì ogni altra circostanza la quale, successivamente all'instaurarsi del rapporto assicurativo, incida in moto ulteriormente peggiorativo sulla capacità stessa (Cass. 22 novembre 1996 n. 10290). È poi da considerare, che la preesistenza d'una cronica situazione patologica, la quale riduca sensibilmente la capacità lavorativa, ed il trascorre d'un considerevole periodo di tempo nel corso del rapporto assicurativo, sono circostanze potenzialmente idonee ad incidere sulle umane condizioni fisio - psichiche.
Specificando questi principi è da affermare che "la preesistenza d'una minore riduzione della capacità lavorativa (e pertanto l'esclusione della preesistenza d'una totale assenza di capacità lavorativa) può essere desunta anche dallo svolgimento di un'attività lavorativa, poi cessata".
Nel caso in esame, il Tribunale, dando determinante rilievo al pregresso svolgimento dell'attività lavorativa "sia pure elementare"; e da ciò deducendo che "va esclusa per il passato l'esistenza d'una totale ed assoluta inabilità a qualsiasi forma di lavoro", ha applicato gli indicati principi.
Il ricorrente richiama tuttavia alcune osservazioni del consulente tecnico d'ufficio, per cui "il ritardo mentale presentato dal IN ... è per definizione incompatibile con attività redditizie, ma solo con attività di tipo caritatevole, e sembra che l'attività svolta in precedenza sia inquadrabile in tale tipo, tenuto conto del contesto sociale - piccola comunità - in cui egli ha sempre vissuto".
È tuttavia da osservare che da un canto, le richiamate osservazioni sono del primo consulente tecnico d'ufficio: la seconda consulenza tecnica è per la sua stessa funzione, riesame dell'accertamento e della valutazione precedentemente effettuati: pregressi elementi che non assumono alcun valore, ove non si contesti e si specifichi espressamente la loro permanente rilevanza per non essere stati travolti dalla seconda indagine.
D'altro canto il Tribunale, richiamando le stesse osservazioni di questo consulente, ne recepisce la valutazione che, sola, rientrava nelle funzioni di una consulenza medico - legale (il fatto che la patologia "non impediva di svolgere attività lavorativa di tipo ripetitivo e di modesta entità").
Il giudicante deduce poi determinante elemento dalla stessa documentazione dell'Istituto: il riferimento ad attività lavorativa svolta, prima come coltivatore mezzadro e poi come operaio muratore (attività che appaiono in contrasto con quanto ipotizzato - peraltro solo sul piano astratto - dal primo consulente). Questi elementi consentono di ritenere che anche l'indicata censura è infondata. Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10,00 oltre ad euro 2.000 per onorario, ed attribuite all'avv. Giampaolo Petti, procuratore del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2003