Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBL0 0877/02 IN NOME DE I OPON LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRASPORTI IN SEZIONE PRIMA CIVILE CONCESSIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21623/99 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 2387 PLENTEDA Consigliere Dott. Donato Rep.254 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 23/10/2001 FITTIPALDI Rel. Consigliere Dott. Onofrio ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3.10 LA PANORAMICA Snc, in persona del legale rappresentante per diritti 25 GEN. 2002. pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL IL CANCELLIERE presso l'avvocato VINCENZO MACEDONIO,VIMINALE 38, rappresentata e difesa dall'avvocato ARCANGELO 14 13000 CANCELLERIA FINOCCHI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta € 155 1,3000 CANCELLERIA Regionale pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLOPORTOGHESI 2001 STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
DF012618 - controricorrente 2192 avverso la sentenza n. 248/99 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 25/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Finocchi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato De Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per eccezione l'accoglimento della sollevata sulla costituzione di controparte;
inammissibilità della l'accoglimento del l'inammissibilità del doc. n. 4; terzo motivo, in considerazione della secondo e decisione delle Sezioni Unite in relazione al primo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 9/4/1993 la PANORAMICA s.n.c., concessionaria del servizio di pub- blico trasporto su linee extraurbane nella Regione Abruzzo, assumendo di aver diritto a percepire - in virtù di detto rapporto di concessione e giusta quanto disposto dall'art. 6 della legge 10/4/1981 n. 151 non- مثلا 2 ché dagli artt. 49 e 56 della legge Regione Abruzzo 9/9/1983 n. 62 - contributi annuali volti al consegui- mento dell'equilibrio economico delle imprese esercenti il relativo servizio in regime di concessione, conve- niva davanti al Tribunale di l'Aquila la Regione Abruz- zo al fine di sentirla condannare: a) al pagamento de- gli importi dovuti ai sensi degli artt. 49 e 56 della legge regionale Abruzzese n. 62/83 a titolo di congua- glio dei contributi di esercizio per il quinquennio 1987/1991; b} al pagamento degli importi differenziali dovuti ( in forza del combinato disposto degli artt. 49 e 57 della legge regionale citata) quale scostamento tra i ricavi effettivi ed i ricavi presunti del servi- zio di trasporto relativo al medesimo quinquennio;
c) al rimborso delle minori entrate correlate alle facili- tazioni tariffarie concesse dalla medesima amministra- zione. Il Tribunale dichiarava il difetto di giuri- sdizione del giudice ordinario sulla prima domanda re- lativa al pagamento degli importi dovuti a titolo di conguaglio dei contributi e rigettava tutte le altre domande. Con sentenza n. 248/99 del 4/5/99 25/5/99, la Corte di Appello di L'Aquila rigettava il gravame della società PANORAMICA e confermava la decisione del Tribu- les 3 nale, osservando, in ordine alla prima domanda, come, ai fini della giurisdizione, poiché la Regione non ave- va disposto alcuna erogazione dei contributi, la posi- zione del concessionario andasse qualificata in termini esclusivi di "interesse legittimo". Quanto, invece e più in particolare, alle do- glianze relative al rigetto della domanda avente ad og- getto il ristoro delle minori entrate conseguenti alle agevolazioni tariffarie accordate dalla Regione, la PANORAMICA s.n.c., lamentando che il Tribunale non avesse provveduto a riconvocare il CT benché quest'ul- timo avesse omesso di rispondere proprio al quesito concernente l'accertamento dell'esatta misura delle mi- nori entrate in questione, aveva richiesto la parziale rinnovazione della consulenza tecnica già espletata in primo grado, nonché, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, aveva formulato la richiesta subor- dinata di emanazione di un ordine ex art. 210 c.cp.c. di esibizione di tabulati CED nonché di altra documen- tazione in possesso della Regione, dalla quale si evin- cesse il numero di tessere di libera circolazione ri- lasciate nel quinquennio 1987/1991 dalla Regione . Su tali punti la Corte di Appello sottolinea- va come: a) le censure, in realtà, non cogliessero né vulnerassero la ratio decidendi della impugnata senten- bles 4 za, laddove quest'ultima ineccepibilmente aveva ritenu- to che la prova delle spettanze dovesse essere data dalla PANORAMICA S.n.c., e non già in via presuntiva, ma mediante la precisa individuazione di ogni singolo documento di viaggio;
b) si rendesse, più in partico- lare, evidente la natura solo suggestiva dell'argomento sviluppato dalla PANORAMICA, secondo il quale essa non avesse avuto altra possibilità di assolvere al proprio onere probatorio se non tramite la richiesta di CT e quella finale di emanazione di un ordine ex rt. 210 c.p.c.; c) ancora più in particolare, tale argomenta- zione finisse per confondere ed identificare fra loro, profili del tutto distinti sul piano logico, quali quelli della esistenza - in sé di tessere di libera percorrenza, e quelli dell'avvenuto concreto ed effet- а tivo loro utilizzo;
d) al cospetto di oneri non solo non comprovatamente sostenuti ( come sarebbe stato in- vece possibile mediante l'esibizione di contromarca dei singoli biglietti rilasciati in franchigia e opportuna- mente annotati nei documenti contabili ), ma neppure specificamente enunciati sì da renderne possibile il 1 quand' anche assunta nella sua di- riscontro, la CT mensione di fonte oggettiva di prova, non potesse porre alcun rimedio a quella che si configurava come una ca- renza probatoria del tutto radicale. 5 lu Ricorreva per Cassazione la PANORAMICA s.n.c., sulla base di 3 motivi, con atto notificato il 15/11/1999. Resisteva con controricorso notificato il 11/1/2000 la Regione Abruzzo. Investendo il I dei motivi svolti, dei pro- fili attinenti alla giurisdizione, la causa veniva as- segnata alle Sezioni Unite, le quali, rigettato il mo- tivo in questione e confermata, sul punto, la decisione della Corte di Appello di L'Aquila, rimettevano gli at- ti al Primo Presidente per la ulteriore assegnazione del procedimento ad una sezione semplice, per la deci- sione relativa agli altri motivi. На depositato memoria difensiva la PANORAMICA s.n.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dichiarata l'inammissibi- а lità del controricorso proposto dalla Regione Abruzzo, stante la evidente tardività dello stesso, notificato ben oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del ri- corso principale, nonché del documento depositato dal- la ricorrente in questa sede ed indicato sub n. 4, del- l'elenco allegati contenuto in ricorso, in quanto pro- dotto in violazione del divieto di cui all'art. 372 c.p.c.. Venendo invece al merito del ricorso, va da sé ile 6 che, in questa sede, questa Sezione della Corte sia chiamata all'esito della già intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite in ordine al I motivo del ricorso, attinente ai profili di giurisdizione a decidere esclusivamente in ordine al II e al III dei motivi ori- ginariamente formulati. Con il primo di essi, la PANORAMICA s.n.c. la- menta VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE ABRUZZO N. 63 DEL 9/9/1983, DELL'ART. 2697 C.C., DEGLI ARTT. 61, 115-116, 194-196 C.P.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 360 NN. 3 E 5 C.P.C., ERRONEA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE AL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA ATTOREA DI PARZIALE CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO RINNOVAZIONE DELLA DISPOSTA IN PRIMO GRADO. A Più in particolare la ricorrente, qualificata come del tutto incondivisibile la decisione adottata dalla Corte di Appello laddove quest'ultima, essendo stata richiesta di disporre una parziale rinnovazione della CT già espletata in primo grado, ha ritenuto 1'inammissibilità della stessa in quanto sopravanzata da una situazione di radicale carenza probatoria adde- bitabile ad essa stessa PANORAMICA s.n.c., dichiara di richiamarsi pur consapevole dei ristretti limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni assunte dalle 7 Corti di merito in ordine alla denegata ammissione о alla rinnovazione di una CT - a recenti insegnamenti di questa Corte di cassazione enunciativi di uno speci- fico obbligo di motivazione incombente sul giudice di merito allorché nei motivi di appello vengano formula- ti specifici rilievi e sollecitata una più approfondita indagine tecnica. Ad un tal riguardo la società ricor- rente sottolinea, più in particolare, come: a) l'iter argomentativo seguito dalla Corte di Appello poggi su di un presupposto palesemente erroneo, in quanto, negli anni di riferimento ( compresi fra il 1987 ed il 1991), а suo dire - alcuna norma legislativa o non vi era statale, regionale, о comunale ) che regolamentare prevedesse l'obbligo/onere, per le aziende esercenti il trasporto pubblico di linea, di emettere quei а "biglietti in franchigia" ( cui alluderebbe la sentenza impugnata ), collegati alla salita di persone in pos- sesso di tessere di libera percorrenza ( illuminanti si renderebbero le stesse disposizioni contenute nel capi- all'epoca dei fatti, tolato generale d'oneri); b) addirittura dubbio ( almeno fino all'emanazione fosse delle leggi n. 160/89 e 142/90 ) il diritto ad ottenere il rimborso dei mancati introiti derivanti dalle faci- litazioni tariffarie;
c) essa Società si fosse trova- The - al pari di altre società operanti nel settore ta 8 in una vera e propria situazione di impossibilità di fornire la prova dei mancati introiti in questione, e ciò proprio in quanto i possessori di dette tessere circolavano liberamente, e disponevano allo scopo - di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal- la Giunta regionale il quale doveva essere semplicemen- te esibito, senza che venisse emesso alcun titolo di viaggio da parte di esse società; d) la Corte di Appel- lo avrebbe in ogni caso tenuto in assoluto non ca- le la circostanza per cui il G.I., nel corso del primo grado di giudizio, avesse formulato non a caso sul punto dei minori introiti, uno specifico quesito, per il che si dovesse semplicemente al comportamento arbi- trario ed omissivo del CT ( il quale non aveva fornito risposta in quanto presumibilmente - aveva ritenuto assorbito il quesito da quello di cui al n. 1), se il diritto di essa PANORAMICA non fosse stato riconosciu- to;
e) come, sul punto della omessa risposta, essa So- cietà avesse formulato espressa riserva sia in sede di udienza tenutasi innanzi al Tribunale il 28/4/94 che in sede di comparsa conclusionale. Anche alla luce di quelle che sono state le conclusioni formulate, in udienza, dal Procuratore Generale, vanno sviluppate alcune prelimi- nari considerazioni in ordine a quelli che si rivelano مارا 9 i termini in cui risulta essersi sviluppata la domanda della PANORAMICA s.n.c. lungo tutto l'arco del giudizio di merito, così come qualificati dallo stesso Tribuna- le prima, e dalla Corte di Appello poi. Al riguardo, nella sentenza impugnata, la Cor- te di Appello, con una valutazione che si rende insin- dacabile in questa sede posto che di per sé esente da vizi logico giuridici, ha qualificato ( riprendendo e confermando le conclusioni già tratte sul punto dai giudici di primo grado ) la domanda proposta dalla PANORAMICA snc, come un'azione di "rimborso", e - non a stessa società attrice invoca a conforto caso la per la fase temporale della vicenda successiva alla lo- ro entrata in vigore, le disposizioni di cui all'art. 1 del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160, provvedendo a leggerle alla luce dell'interpretazione datane dal Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 846 della 6^ sezione, la qua- - non а caso costruisce la fattispecie in termini le di rimborso sulla base delle differenze del prezzo di ogni singolo documento di viaggio). Nell'ambito di una tale qualificazione, i giudici di merito hanno, conseguentemente, escluso ogni caratterizzazione risarcitoria dall'azione in questio- ne, il che, sul piano logico giuridico si pone del re- 10 ☐ sto in piena coerenza con il profilo per cui non si in- travede, in un tal tipo di vicenda, fattispecie illeci- ta alcuna a carico della amministrazione regionale. A ciò aggiungasi che, nella sua formulazio- ne, il comma 3, ultimo capoverso, dell'art. 1 del d.l. citato, ha espressamente a disciplinare la materia nei termini del prevedere che le regioni ed i comuni devono provvedere alla copertura di eventuali disavanzi di gestione delle aziende, a carico dei rispettivi bilanci Trattasi, per di più così come qualificata dai giudici di merito e dalla stessa PANORAMICA s.n.c. - di una fattispecie nella quale il rimborso preteso si pone in stretto collegamento, non già con una gene- rica finalità indennitaria, ma con un dato specifico ed obiettivo rappresentato dalla mancata riscossione del prezzo in relazione al numero di viaggiatori che speci- ficamente e storicamente abbiano fruito dei servizi di trasporto avvalendosi delle agevolazioni concesse dalla Regione. Non quindi un'azione di risarcimento del danno da fatto illecito, ma una azione di vero e proprio adempimento di una specifica obbligazione pecuniaria di rimborso. Ciò premesso, va sottolineato come, se ri- sulti vero che il processo civile rappresenti un model- lle lo duttile il quale assolve anche al compito di mettere 11 a disposizione delle parti strumenti di chiarificazione e di determinazione di pretese le quali, per la loro stessa natura e per le loro stesse caratteristiche fe- nomeniche, non si rendano sempre immediatamente cono- scibili nella loro consistenza e portata, è anche vero però che, al di fuori delle azioni di mero danno, nelle quali, in ragione della loro stessa natura, SOC- - l'espressa previsione di cui corre all'occorrenza all'art. 1226 c.c., il processo di cognizione non possa giammai risolversi in un'attività meramente esplorati- va, incapace perciò di giungere ad altro che a risulta- ti meramente ipotetici. E ' quanto, né più né meno, affermato dalla Corte di Appello di L'Aquila, con l''impugnata sentenza, allorchè ha rilevato come, il mero giungere - ad esem- attraverso un supplemento alla ricostruzione pio - del numero delle tessere di facilitazioni ri- CT di - lasciate dalla Regione Abruzzo, non avrebbe consentito di pervenire, al contempo, anche alla ricostruzione di dati certi circa il numero dei soggetti che di quelle tessere avevano fatto concreto uso storico, nonché cir- ca quello delle occasioni in cui un tal utilizzo era concretamente avvenuto in relazione ai trasporti in concessione alla PANORAMICA s.n.c.; nel che non è dif- ple ficile leggere la più generale valutazione - da parte 12 della Corte di Appello della ricorrenza di più ampi aspetti di deficit di attivazione della società in que- stione nelle stesse impostazione e gestione processua- le della domanda, del tutto sopravanzate, nella gerar- chia di importanza, dalle altre domande formulate nel corso del giudizio ed in ordine alle quali si è confi- gurato invece il difetto di giurisdizione. Del resto, la ineccepibilità di per sé di una tale valutazio- ne relativa ad un tal ritenuto deficit di attivazione ( valutazione di per sé non sindacabile nel merito da questa Corte, e che sul piano logico giuridico non è in alcun modo compromessa dall'osservazione della società ricorrente a termini della quale, nessun obbligo norma- tivo ricorresse a suo carico di emettere biglietti per i viaggiatori muniti di tessera di libera percorrenza i cui estremi annotare in contabilità; ed infatti ciò che non è in obbligo è pur sempre in facoltà di colui che voglia premunirsi ) trova traccia e riscontro nello stesso modo di argomentare sviluppato nel presente ri- corso dalla PANORAMICA s.n.c., la quale, onde giustifi- care la rimproveratale dai giudici di appello - in- sufficienza di costruzione del materiale probatorio, in qualche modo finisce per confessarla essa stessa nel momento in cui onde giustificarla invoca le incer- - tezze, a suo dire, sussistite - prima che il tema ve- 13 nisse chiarito attraverso gli interventi della giusti- circa la stessa spettanza in zia amministrativa via autonoma ) di un tal specifico rimborso, o circa la ristorabilità 1 piuttosto di un tal tipo di situa- zioni nell'ambito delle più ampie misure contributive generali volte a coprire i disavanzi economici di ge- stione. Alla luce di una tale caratterizzazione di quella che è l' azione fatta valere, nel presente giu- dizio, dalla PANORAMICA s.n.c., è chiaro che ben diver- so rilievo finiscano per assumere le doglianze svilup- pate, con il motivo qui in esame, dalla parte ricorren- te;
e ben diverso rilievo finiscano per assumere corrispondentemente - anche le considerazioni svilup- pate dai giudici di appello. Ed infatti, una volta sottratte le pretese fatte valere dalla PANORAMICA s.n.c., ad ogni caratte- rizzazione genericamente indennitario-risarcitoria, ben diversa pregnanza e coerenza complessiva acquistano ( il che si traduce in motivo aggiuntivo di loro insinda- cabilità in questa sede ) le considerazioni svolte in sentenza a spiegazione del mancato esercizio della fa- coltà di riconvocazione del CT, ben a ragione renden- dosi di per sé - esigibile, nei confronti di chi in- tenda far valere pretese relative alla mancata riscos- на 14 sione dei corrispettivi di specifiche prestazioni di trasporto erogate, l'adozione di forme di diligente au- toattivazione rivolte a rendere concretamente documen- tabili e riscontrabili le prestazioni concretamente ef- fettuate. Aggiungasi a ciò il profilo per cui, il ti- po di doglianza sollevato dalla società ricorrente ( f --precludente in quanto tale - a questa Corte l'esame diretto degli atti del giudizio di merito), avrebbe im- posto in conformità del più volte affermato principio della necessità di autosufficienza del ricorso che la società ricorrente, lungi dal limitarsi a meramente de- scrivere riassuntivamente, e perciò - incontrolla- bilmente ( ma alla fine anche contraddittoriamente, posto che è la stessa ricorrente а relativizzare il senso e la portata della sua doglianza, nel momento stesso in cui fa seguire, alla prospettazione di una vicenda tout court di "omissione di risposta del CT quella di una dedottamente erronea ma perciò anche e pur sempre consapevole operazione interpretativa del quesito compiuta dal CT ), le dedotte omissioni del CT ( le quali, nella economia del motivo, starebbero ad esaltare il dedotto vizio di inadeguatezza motiva- zionale della sentenza), provvedesse a trascrivere in- tegralmente il testo della risposta data, al quesito 15 h medesimo, dal CT. Ne consegue che il motivo non possa trovare accoglimento alcuno, posto che innanzitutto non ricor- rono in alcun modo gli ipotizzati profili di violazione di legge, non configurandosi nè malgoverno dell'art. 5 della legge regionale Abruzzo n. 63 del 9/9/83 ( il quale resta meramente sullo sfondo della vicenda e del- la pronuncia), né degli artt. 2697, 61, 115-116, 194- 196 c.p.c. ( posto che va ancora una volta ribadito co- me da un lato la convocazione о riconvocazione di un ' CT costituisca esercizio di una facoltà del tutto di- screzionale del giudice di merito, e, dall'altro, la CT di per sé non rappresenti uno strumento probatorio nella disponibilità delle parti ), né dell'art. 1226 C.C. ( come sostanzialmente ipotizzato dallo stesso Procuratore generale in udienza ), posto che, da un la- to, non vertesi in tema di domanda risarcitoria, ri- spetto alla quale ricostruire una sorta di congenialità della CT alla soluzione dei problemi della difficoltà della prova, e, posto che, d'altro canto, anche in re- lazione alle domande di natura risarcitoria l'effettua- zione della CT non perde la sua natura di atto rimesso alla facoltà discrezionale del giudice di merito). Non diverse si rivelano le conclusioni alle quali occorre pervenire in ordine ai dedotti profili 16 del vizio di motivazione, rendendosi evidente - proprio in ragione del complesso delle considerazioni sin qui svolte - come, rendendosi esso apprezzabile in sede di giudizio di legittimità solo nelle eventualità in cui abbiano a configurarsi l'assenza, l'insufficienza о la contraddittorietà della motivazione, e rendendosi pre- cluso invece ogni sindacato sul merito intrinseco della stessa, nessuno dei suddetti profili abbia a potersi ritenere esaurito nella presente fattispecie Con il III motivo del suo ricorso, la PANORAMICA s.n.c. lamenta invece VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C., DEGLI ARTT. 115-116 E 210 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 NN. 3 E 5 C.P.C.. ERRONEA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA IL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA ATTOREA TESA AD OTTENERE UN ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. NEI CONFRONTI DELLA REGIONE ABRUZZO. Più in particolare, la società ricorrente sottolinea come del pari illegittima oltreché immoti- vata - si rivelerebbe, alla luce delle deduzioni svolte riguardo al motivo sub 1), la decisione della Corte di Appello di non dare corso alla richiesta , avanzata in via subordinata da essa società, di emissione di un or- dine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., nei 17 confronti della Regione Abruzzo. Il complesso delle considerazioni or ora svolte in merito al II motivo, vale ovviamente anche in relazione al motivo qui in esame, ed infatti, premesso come, anche in relazione all'art. 210 c.p.c. vada riba- dito come l'accoglimento o il rigetto della richiesta di emanazione di un ordine di esibizione rappresenti l'oggetto dell'esercizio di una facoltà discrezionale del giudice, il quale si rende insindacabile in sede di legittimità ove la motivazione ad esso relativa si ren- da immune da vizi logico giuridici, va sottolineato an- cora una volta come, anche sotto il punto di vista della motivazione, nessuna censura meriti la sentenza della Corte di Appello di l'Aquila, apparendo la spie- gazione da essa offerta, di per sé, del tutto immune da vizi logico giuridici, siccome coerente con il nucleo delle considerazioni sviluppate in sentenza, incentrate A secondo il quale, essendo,come visto sul rilievo per il resto la Panoramica s.n.c. venuta meno ad un specifico onere probatorio circa la specifica en- suo tità delle prestazioni da essa erogate, l'eventuale ac- quisizione della documentazione relativa alle tessere di libera percorrenza concretamente in circolazione, non avrebbe potuto aver alcun riflesso positivo ai fini di quella che si presentava come una domanda di rimbor- м 18 RG. 21823/99 so. Anche il III motivo in questione si presenta, infondato e va quindi rigettato, unitamente pertanto, 109T 129,11 all'intero ricorso. 456T 51,65 Segue la condanna della società ricorrente alla TOT. 18076 refusione delle spese del presente grado di giudizio in 8065 12,00 favore della Regione Abruzzo, il cui difensore ha par- 192,76 tecipato alla discussione orale;
spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente grado di giudi- zio in favore della Regione Abruzzo, che liquida il complessive £3.600 i cui £ 3.000.000 per onorari. Così deciso nella Camera di Consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione il 23 ottobre 2001. Il Presidente Il consigliere estensore Angelo Grieco Onofrio Fittipaldi ex ать W CONFIGURERON SCAZIONE IL CANCELLIERETI CANCEL Andrea Bianch il IL CANCELLIERE 19