Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20448
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Questioni di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. La scelta legislativa di non consentire il ricorso per cassazione alla persona offesa non lede il diritto di difesa o il contraddittorio, poiché la stessa conserva la possibilità di far valere le proprie pretese risarcitorie in sede civile, senza che la sentenza di non luogo a procedere produca effetti preclusivi. L'omessa notificazione dell'avviso di udienza preliminare alla persona offesa non determina una lesione irreparabile delle sue prerogative, data la permanenza della tutela civilistica.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per cassazione

    La Corte di Appello ha rigettato l'appello della Regione Puglia, la quale aveva impugnato la sentenza di non luogo a procedere del giudice dell'udienza preliminare. L'ordinanza che rigetta tale appello non è ricorribile per cassazione secondo l'attuale assetto normativo, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017. La Regione Puglia, in qualità di persona offesa, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere. La prospettata abnormità funzionale o strutturale dell'ordinanza non è configurabile, poiché l'atto impugnato costituisce esercizio di un potere previsto dall'ordinamento e non determina una stasi processuale irreversibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20448
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20448
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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