CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20448 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile Regione Puglia nel procedimento a carico di: IO TO ET nato a [...] il [...] IO CO nato a [...] il [...] PI OS nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/10/2025 della Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Caterina Brignone;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona della Sostituta Procuratrice generale AR Di AR, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria della difesa della ricorrente Regione Puglia, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo, in subordine, che venga sollevata eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 428, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, in ulteriore subordine, l’annullamento dell’ordinanza impugnata per vizi di abnormità funzionale e strutturale;
lette le memorie della difesa degli imputati, che hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. in data 12 giugno 2024, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha dichiarato non luogo a Penale Sent. Sez. 2 Num. 20448 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BRIGNONE CATERINA Data Udienza: 30/04/2026 procedere nei confronti di TO ET IO, CO IO e SA PI, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, ritenendone l’insussistenza. 2. Avverso tale pronuncia la Regione Puglia, nella qualità di persona offesa, ha proposto appello ai sensi dell’art. 428, comma 2, cod. proc. pen., deducendo la nullità della sentenza per omessa o irrituale notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Secondo l’appellante, la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti dell’ente presso la sede legale o il domicilio digitale istituzionale della Regione Puglia e non presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. SA Lanza, Coordinatore dell’Avvocatura regionale. 3. Con ordinanza del 21 ottobre 2025, la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha rigettato l’appello, ritenendo rituale la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e reputando, in ogni caso, raggiunto lo scopo della notificazione, in quanto l’atto era pervenuto a conoscenza della Regione Puglia. 4. Avverso tale ordinanza la Regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
4.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 33 disp. att. cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, per avere la Corte di appello illegittimamente ritenuto rituale la notificazione dell’avviso di udienza preliminare presso la posta elettronica certificata professionale dell’avv. SA Lanza, Coordinatore dell’Avvocatura regionale. Secondo la ricorrente, l’atto dell’8 febbraio 2021 indirizzato alla Procura della Repubblica non costituiva querela, ma mera segnalazione, non conteneva alcuna nomina difensiva né dichiarazione o elezione di domicilio, sicché la notificazione dell’avviso di udienza preliminare avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti della Regione Puglia presso la sede dell’ente o il relativo domicilio digitale istituzionale, e non presso l’indirizzo PEC professionale dell’avv. Lanza.
4.2. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 86, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dell’art. 153-bis cod. proc. pen. e dell’art. 157 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, assumendo che, anche a voler qualificare come querela l’atto dell’8 febbraio 2021, la notificazione dell’avviso di udienza preliminare non avrebbe potuto essere eseguita presso la posta elettronica certificata professionale dell’avv. Lanza, in assenza di nomina difensiva e di dichiarazione o elezione di domicilio imputabili alla Regione Puglia e non essendo l’Avvocatura regionale titolare di un potere generale di rappresentanza processuale dell’ente assimilabile a quello attribuito all’Avvocatura dello 2 Stato. Secondo la ricorrente, pertanto, la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti della Regione secondo le forme ordinarie previste dall’art. 157 cod. proc. pen. ovvero presso il domicilio digitale istituzionale dell’ente.
4.3. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, deduce l’abnormità strutturale o funzionale dell’ordinanza impugnata, assumendo che la decisione della Corte di appello, ove ritenuta non ulteriormente impugnabile, avrebbe determinato una stasi processuale irreversibile, privando la Regione Puglia della possibilità di partecipare all’udienza preliminare e di esercitare le prerogative riconosciute alla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile per cassazione. La non ricorribilità del provvedimento impugnato preclude l’esame delle ulteriori censure articolate dalla ricorrente. 2. La Regione Puglia, nella qualità di persona offesa, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha rigettato l’appello ex art. 428, comma 2, cod. proc. pen. contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare. In tema di sentenza di non luogo a procedere, il sistema delle impugnazioni delineato dall’art. 428 cod. proc. pen., come rimodellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, risponde a una logica di tipizzazione dei rimedi e di contenimento dell’accesso al giudizio di legittimità, attraverso una puntuale delimitazione dei provvedimenti impugnabili, dei soggetti legittimati e dei motivi deducibili. In tale prospettiva, il legislatore ha sostituito il previgente ricorso diretto per cassazione con il rimedio dell’appello, sicché la sentenza di non luogo a procedere è appellabile e non ricorribile immediatamente per cassazione, salvo l’ipotesi prevista dall’art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 33086 del 10/05/2024, [...], Rv. 286805-01). Alla persona offesa il comma 2 dell’art. 428 cod. proc. pen. consente l’appello esclusivamente nei casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, cod. proc. pen.; coerentemente, questa Corte ha chiarito che la stessa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (Sez. 4, n. 14674 del 09/02/2018, [...], Rv. 273263-01; Sez. 4, n. 11064 del 11/03/2026, [...], Rv. 289659- 01). Il successivo comma 3-bis disciplina invece il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello, riservandone la proposizione all’imputato e al Procuratore generale e limitandola ai motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. 3 L’ordinanza con cui la Corte di appello rigetta l’appello della persona offesa ex art. 428, comma 2, cod. proc. pen. non rientra, pertanto, tra i provvedimenti ricorribili per cassazione. Il richiamo – contenuto nella requisitoria del Procuratore generale e nelle memorie di replica della difesa degli imputati – ai precedenti di legittimità che, nel vigore del testo previgente dell’art. 428 cod. proc. pen., ritenevano deducibile con ricorso per cassazione l’omessa notificazione dell’avviso di udienza preliminare alla persona offesa (Sez. 5, n. 45511 del 22/04/2014, [...], Rv. 261673-01; Sez. 2, n. 25416 del 21/02/2013, [...], Rv. 256483-01) è inconferente rispetto all’attuale assetto normativo. Tali pronunce si collocavano, infatti, nel sistema anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, nel quale il ricorso per cassazione costituiva il rimedio ordinariamente previsto avverso la sentenza di non luogo a procedere. Non può pervenirsi a diversa conclusione riconducendo il ricorso della persona offesa al generale rimedio previsto dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., poiché ciò condurrebbe a un risultato illogico e asistematico. Si finirebbe, infatti, per attribuire alla persona offesa un potere di impugnazione più ampio di quello espressamente riconosciuto dall’art. 428, comma 3-bis, cod. proc. pen. all’imputato e al Procuratore generale, in quanto esteso a tutte le ipotesi previste dall’art. 606 cod. proc. pen., mentre il ricorso di questi ultimi è limitato ai soli motivi di cui alle lett. a), b) e c) del citato art. 606. Né assume rilievo in senso contrario la circostanza che la Corte di appello abbia provveduto nelle forme dell’ordinanza camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. Il rinvio operato dall’art. 428, comma 3, cod. proc. pen. alle «forme previste dall’articolo 127» riguarda il modulo procedimentale applicabile al giudizio di appello avverso la sentenza di non luogo a procedere e non comporta l’automatica estensione del regime impugnatorio previsto dal comma 7 del medesimo art. 127. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il rinvio all’art. 127 cod. proc. pen. operato da altre disposizioni mediante espressioni quali “nelle forme previste dall’art. 127” non implica la ricezione integrale del modello procedimentale disciplinato da tale disposizione, ivi compresa la ricorribilità per cassazione prevista dal comma 7, ma riguarda esclusivamente le modalità di svolgimento dell’udienza camerale (Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, [...], Rv. 284139-03; Sez. U., n. 17 del 10/12/1991, dep. 1992, [...], Rv. 191786). 3. Neppure la prospettata abnormità funzionale o strutturale dell’ordinanza impugnata vale a rendere ammissibile il ricorso. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti non altrimenti impugnabili è ammissibile soltanto in presenza di atti affetti da abnormità strutturale o funzionale, ossia adottati al di fuori del sistema processuale ovvero idonei a determinare una stasi irreversibile 4 del procedimento (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, [...], Rv. 243590-01; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, [...], Rv. 215094-01; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, [...], Rv. 209603- 01). Nel caso di specie, i presupposti dell’abnormità risultano del tutto insussistenti, atteso che l’ordinanza impugnata costituisce esercizio di un potere espressamente previsto dall’ordinamento processuale e non determina alcuna situazione di irreversibile paralisi del procedimento. L’impugnazione proposta avverso un provvedimento non ricorribile deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., anche con procedura de planoex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, [...], Rv. 286726-01). 4. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 428 cod. proc. pen., sollevata dalla ricorrente in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente alla persona offesa di proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello rigetta l’impugnazione proposta ai sensi del comma 2 dello stesso art. 428. La scelta legislativa non determina alcuna lesione costituzionalmente rilevante del diritto di difesa o del contraddittorio, poiché la persona offesa conserva la possibilità di far valere in sede civile le proprie pretese risarcitorie, senza che la sentenza di non luogo a procedere produca effetti preclusivi nei confronti dell’azione civile. In tal senso, questa Corte ha già chiarito che l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare alla persona offesa non determina una lesione irreparabile delle sue prerogative, proprio in considerazione della permanenza della tutela civilistica (Sez. 2, n. 45781 del 05/11/2021, [...], Rv. 282442-01). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si dispone, invece, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, in considerazione della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
udita la relazione svolta dalla Consigliera Caterina Brignone;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona della Sostituta Procuratrice generale AR Di AR, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria della difesa della ricorrente Regione Puglia, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo, in subordine, che venga sollevata eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 428, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, in ulteriore subordine, l’annullamento dell’ordinanza impugnata per vizi di abnormità funzionale e strutturale;
lette le memorie della difesa degli imputati, che hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. in data 12 giugno 2024, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha dichiarato non luogo a Penale Sent. Sez. 2 Num. 20448 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BRIGNONE CATERINA Data Udienza: 30/04/2026 procedere nei confronti di TO ET IO, CO IO e SA PI, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, ritenendone l’insussistenza. 2. Avverso tale pronuncia la Regione Puglia, nella qualità di persona offesa, ha proposto appello ai sensi dell’art. 428, comma 2, cod. proc. pen., deducendo la nullità della sentenza per omessa o irrituale notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Secondo l’appellante, la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti dell’ente presso la sede legale o il domicilio digitale istituzionale della Regione Puglia e non presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. SA Lanza, Coordinatore dell’Avvocatura regionale. 3. Con ordinanza del 21 ottobre 2025, la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha rigettato l’appello, ritenendo rituale la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e reputando, in ogni caso, raggiunto lo scopo della notificazione, in quanto l’atto era pervenuto a conoscenza della Regione Puglia. 4. Avverso tale ordinanza la Regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
4.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 33 disp. att. cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, per avere la Corte di appello illegittimamente ritenuto rituale la notificazione dell’avviso di udienza preliminare presso la posta elettronica certificata professionale dell’avv. SA Lanza, Coordinatore dell’Avvocatura regionale. Secondo la ricorrente, l’atto dell’8 febbraio 2021 indirizzato alla Procura della Repubblica non costituiva querela, ma mera segnalazione, non conteneva alcuna nomina difensiva né dichiarazione o elezione di domicilio, sicché la notificazione dell’avviso di udienza preliminare avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti della Regione Puglia presso la sede dell’ente o il relativo domicilio digitale istituzionale, e non presso l’indirizzo PEC professionale dell’avv. Lanza.
4.2. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 86, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dell’art. 153-bis cod. proc. pen. e dell’art. 157 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, assumendo che, anche a voler qualificare come querela l’atto dell’8 febbraio 2021, la notificazione dell’avviso di udienza preliminare non avrebbe potuto essere eseguita presso la posta elettronica certificata professionale dell’avv. Lanza, in assenza di nomina difensiva e di dichiarazione o elezione di domicilio imputabili alla Regione Puglia e non essendo l’Avvocatura regionale titolare di un potere generale di rappresentanza processuale dell’ente assimilabile a quello attribuito all’Avvocatura dello 2 Stato. Secondo la ricorrente, pertanto, la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti della Regione secondo le forme ordinarie previste dall’art. 157 cod. proc. pen. ovvero presso il domicilio digitale istituzionale dell’ente.
4.3. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, deduce l’abnormità strutturale o funzionale dell’ordinanza impugnata, assumendo che la decisione della Corte di appello, ove ritenuta non ulteriormente impugnabile, avrebbe determinato una stasi processuale irreversibile, privando la Regione Puglia della possibilità di partecipare all’udienza preliminare e di esercitare le prerogative riconosciute alla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile per cassazione. La non ricorribilità del provvedimento impugnato preclude l’esame delle ulteriori censure articolate dalla ricorrente. 2. La Regione Puglia, nella qualità di persona offesa, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha rigettato l’appello ex art. 428, comma 2, cod. proc. pen. contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare. In tema di sentenza di non luogo a procedere, il sistema delle impugnazioni delineato dall’art. 428 cod. proc. pen., come rimodellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, risponde a una logica di tipizzazione dei rimedi e di contenimento dell’accesso al giudizio di legittimità, attraverso una puntuale delimitazione dei provvedimenti impugnabili, dei soggetti legittimati e dei motivi deducibili. In tale prospettiva, il legislatore ha sostituito il previgente ricorso diretto per cassazione con il rimedio dell’appello, sicché la sentenza di non luogo a procedere è appellabile e non ricorribile immediatamente per cassazione, salvo l’ipotesi prevista dall’art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 33086 del 10/05/2024, [...], Rv. 286805-01). Alla persona offesa il comma 2 dell’art. 428 cod. proc. pen. consente l’appello esclusivamente nei casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, cod. proc. pen.; coerentemente, questa Corte ha chiarito che la stessa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (Sez. 4, n. 14674 del 09/02/2018, [...], Rv. 273263-01; Sez. 4, n. 11064 del 11/03/2026, [...], Rv. 289659- 01). Il successivo comma 3-bis disciplina invece il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello, riservandone la proposizione all’imputato e al Procuratore generale e limitandola ai motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. 3 L’ordinanza con cui la Corte di appello rigetta l’appello della persona offesa ex art. 428, comma 2, cod. proc. pen. non rientra, pertanto, tra i provvedimenti ricorribili per cassazione. Il richiamo – contenuto nella requisitoria del Procuratore generale e nelle memorie di replica della difesa degli imputati – ai precedenti di legittimità che, nel vigore del testo previgente dell’art. 428 cod. proc. pen., ritenevano deducibile con ricorso per cassazione l’omessa notificazione dell’avviso di udienza preliminare alla persona offesa (Sez. 5, n. 45511 del 22/04/2014, [...], Rv. 261673-01; Sez. 2, n. 25416 del 21/02/2013, [...], Rv. 256483-01) è inconferente rispetto all’attuale assetto normativo. Tali pronunce si collocavano, infatti, nel sistema anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, nel quale il ricorso per cassazione costituiva il rimedio ordinariamente previsto avverso la sentenza di non luogo a procedere. Non può pervenirsi a diversa conclusione riconducendo il ricorso della persona offesa al generale rimedio previsto dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., poiché ciò condurrebbe a un risultato illogico e asistematico. Si finirebbe, infatti, per attribuire alla persona offesa un potere di impugnazione più ampio di quello espressamente riconosciuto dall’art. 428, comma 3-bis, cod. proc. pen. all’imputato e al Procuratore generale, in quanto esteso a tutte le ipotesi previste dall’art. 606 cod. proc. pen., mentre il ricorso di questi ultimi è limitato ai soli motivi di cui alle lett. a), b) e c) del citato art. 606. Né assume rilievo in senso contrario la circostanza che la Corte di appello abbia provveduto nelle forme dell’ordinanza camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. Il rinvio operato dall’art. 428, comma 3, cod. proc. pen. alle «forme previste dall’articolo 127» riguarda il modulo procedimentale applicabile al giudizio di appello avverso la sentenza di non luogo a procedere e non comporta l’automatica estensione del regime impugnatorio previsto dal comma 7 del medesimo art. 127. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il rinvio all’art. 127 cod. proc. pen. operato da altre disposizioni mediante espressioni quali “nelle forme previste dall’art. 127” non implica la ricezione integrale del modello procedimentale disciplinato da tale disposizione, ivi compresa la ricorribilità per cassazione prevista dal comma 7, ma riguarda esclusivamente le modalità di svolgimento dell’udienza camerale (Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, [...], Rv. 284139-03; Sez. U., n. 17 del 10/12/1991, dep. 1992, [...], Rv. 191786). 3. Neppure la prospettata abnormità funzionale o strutturale dell’ordinanza impugnata vale a rendere ammissibile il ricorso. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti non altrimenti impugnabili è ammissibile soltanto in presenza di atti affetti da abnormità strutturale o funzionale, ossia adottati al di fuori del sistema processuale ovvero idonei a determinare una stasi irreversibile 4 del procedimento (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, [...], Rv. 243590-01; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, [...], Rv. 215094-01; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, [...], Rv. 209603- 01). Nel caso di specie, i presupposti dell’abnormità risultano del tutto insussistenti, atteso che l’ordinanza impugnata costituisce esercizio di un potere espressamente previsto dall’ordinamento processuale e non determina alcuna situazione di irreversibile paralisi del procedimento. L’impugnazione proposta avverso un provvedimento non ricorribile deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., anche con procedura de planoex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, [...], Rv. 286726-01). 4. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 428 cod. proc. pen., sollevata dalla ricorrente in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente alla persona offesa di proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello rigetta l’impugnazione proposta ai sensi del comma 2 dello stesso art. 428. La scelta legislativa non determina alcuna lesione costituzionalmente rilevante del diritto di difesa o del contraddittorio, poiché la persona offesa conserva la possibilità di far valere in sede civile le proprie pretese risarcitorie, senza che la sentenza di non luogo a procedere produca effetti preclusivi nei confronti dell’azione civile. In tal senso, questa Corte ha già chiarito che l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare alla persona offesa non determina una lesione irreparabile delle sue prerogative, proprio in considerazione della permanenza della tutela civilistica (Sez. 2, n. 45781 del 05/11/2021, [...], Rv. 282442-01). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si dispone, invece, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, in considerazione della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5