Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2026, n. 11064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11064 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11064/2026 Roma, li, 24/03/2026
Composta da
EA AG
- Presidente -
IA LE
AN IO
NN SA GE RI
- Relatore -
Sent. n. sez. 317/2026 CC - 11/03/2026 R.G.N. 876/2026 Motivazione Semplificata
DA AU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile EY SO nato a (SENEGAL) il 02/01/1997
nel procedimento a carico di: ER LA nata a [...] il [...]
IA LG nata in [...] il [...]
avverso la sentenza del 16/09/2025 del GIP TRIBUNALE
di Brescia
Udita la relazione svolta dal Consigliere NN Luisa Angela IC;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Paola Lori con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698-Firmato Da: EA AG Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0ba7e85
Firmato Da: NN SA RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17e2
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
in
1. Il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Brescia ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di LG IA e LA ER, nella qualità, rispettivamente, di medico penitenziario e psicologa, entrambe in servizio presso l'ASST degli Spedali Civili di Brescia - Sanità Penitenziaria, ordine al reato di cui agli artt. 113, 589 e 590 sexies cod. pen. in danno del detenuto ET EY, deceduto a seguito di asfissia meccanica per impiccamento il 5 ottobre 2020. Secondo la descrizione dei fatti di cui alla imputazione IA e ER, non applicando le linee guida vigenti in tema di prevenzione degli aventi suicidari in carcere, non valutando, nelle visite del 3 e del 5 ottobre, ET EY come soggetto a rischio suicidario "alto" o "altissimo" e, dunque, non ponendolo in regime di sorveglianza a vista o almeno ogni 15 minuti, ne avevano cagionato la morte.
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698-Firmato Da: EA AG Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0ba7e85
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2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione sub specie del travisamento della prova. Il Giudice dell'Udienza Preliminare aveva prosciolto le imputate sulla base del rilievo che le stesse avevano avuto un quadro conoscitivo insufficiente per giungere ad una corretta classificazione del rischio di suicidio del detenuto. Tuttavia tale assunto sarebbe fondato su un travisamento dei dati probatori. Gli atti del fascicolo valevano a dimostrare che le imputate erano, invece, pienamente consapevoli della condizione psichiatrica del detenuto e, soprattutto, dei suoi precedenti autolesivi. E infatti: - nel diario clinico dell'1 ottobre 2020 è annotato: "riferisce di essere stato ricoverato circa due o tre volte all'ospedale per gesto autolesivo"; - nella cartella clinica è annotata, nella stessa data dell'1 ottobre 2020, la richiesta di visita psichiatrica con indicazione che il detenuto aveva riferito "ricovero in ospedale Desenzano del Garda, circa 23 settimane fa per TS,", dove TS sta per tentato suicidio e non già per TSO (trattamento sanitario obbligatorio) come ritenuto dal giudice in sentenza;
- nella sintesi del colloquio psicologico del 5 ottobre 2020 è indicato che il paziente è a rischio "SP4 positivo per episodi di autolesionismo". La motivazione della sentenza, inoltre, in maniera illogica non avrebbe valorizzato adeguatamente la consulenza tecnica del Pubblico Ministero, nella quale era evidenziata l'incongruità della classificazione del rischio come "medio", e la documentazione clinica che attestava i precedenti accessi al Pronto Soccorso per atti autolesivi: nella cartella clinica da pag. 1 a pag. 5 sono indicati i fatti
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"sentinella", cioè i tre precedenti ricoveri in pronto soccorso per altrettanti tentativi di suicidio.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Paola Lori ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore di LA ER ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
5. Il ricorso proposto dalla parte civile deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
6.Questa
Corte
ha già avuto
modo
di
chiarire
(Sez. 4, n. 14674 del 09/02/2018, Rv. 273263; Sez. 6, n. 2723 del 08/01/2018, Rv. 271976 01) che è inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare. Si è a tale fine osservato che, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla persona offesa è consentito proporre esclusivamente appello nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen., e che, dunque, non è consentito alla persona offesa costituita parte civile ricorrere per cassazione. La riforma del 2017 ha inteso ripristinare quanto era stabilito anteriormente alla legge 20 febbraio 2006, n. 46, ovvero la impossibilità di ricorrere per cassazione per la parte civile avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice per l'udienza preliminare. L'impugnazione resta, quindi, riservata alla sola persona offesa, che può proporre appello limitatamente ai casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7 cod. proc. pen. attinenti alla corretta instaurazione del contradditorio. La delimitazione dell'ambito di impugnazione previsto dal novellato art. 428, comma 2 cod. proc. pen., da parte della persona offesa, alle sole ipotesi di corretta instaurazione del contraddittorio, rende superflua la possibilità di valutare una eventuale conversione del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.. Sul punto, occorre rilevare che l'art. 90, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza di un reato, i diritti e le facoltà ad essa spettanti sono esercitati dai suoi prossimi congiunti. Il raccordo della previsione normativa di cui al citato art. 90 cod. proc. pen. con l'attuale formulazione dell' art. 428, comma 2, cod. proc. pen., consentirebbe di estendere la facoltà di proporre appello avverso una sentenza di non luogo a procedere, anche ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in seguito a
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EA AG Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: NN SA RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17e2
reato, non potendo rappresentare una preclusione il fatto che essi siano costituiti parti civili. I motivi oggetto del ricorso, tuttavia, sono attinenti al vizio di motivazione sub specie travisamento dei dati probatori in relazione alla valutazione di insussistenza della colpa e, dunque, attengono al merito della decisone e non già ai vizi processuali contemplati dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. Tale aspetto inibisce la conversione del ricorso in appello, essendo esso comunque destinato ad esaurirsi in una pronuncia di inammissibilità.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare una somma in favore della Cassa delle Ammende, somma che si stima congruo liquidare in considerazione delle ragioni di inammissibilità in euro 500,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
In Roma 11 marzo 2026 Il Consigliere estensore
NN IC
Il Presidente
RE GN
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698-Firmato Da: EA AG Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0ba7e85
Firmato Da: NN SA RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17e2