Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
L'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa costituisce motivo di nullità della eventuale sentenza di non luogo a procedere che può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione, in quanto la previsione dell'art. 428, comma terzo, cod. proc. pen., costituisce una deroga alla disciplina generale dettata per la nullità relativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2013, n. 25416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25416 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 21/02/2013
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 435
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 39644/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR PI N. IL 23/06/1952;
parte offesa nel procedimento c/:
IL AN N. IL 06/08/1963;
avverso la sentenza n. 3603/2011 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del 03/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE CRESCIENZO UGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine, annullamento della sentenza impugnata.
M0TIVI DELLA DECISIONE
OR IE, persona offesa del delitto di cui all'art. 628 c.p., ricorre per Cassazione avverso la sentenza 3.6.2011 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, ex art. 425 c.p.p., ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'indagato IL RE per non avere commesso il fatto.
La difesa del ricorrente richiede l'annullamento del provvedimento impugnato denunciando:
p. 1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la violazione dell'art. 419 c.p.p., commi 1 e 4 e art. 178 c.p.p., lett. c), perché è stata omessa la citazione della persona offesa per la udienza preliminare, con conseguente pregiudizio dell'esercizio e della tutela dei propri diritti processuali. La difesa pone in evidenza che gli avvisi sono stati notificati presso un indirizzo residenziale che non era più nella disponibilità del ricorrente, mentre non sono stati notificati presso il domicilio regolarmente e tempestivamente eletto. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
A seguito del controllo degli atti, doveroso anche in questa sede, trattandosi di denuncia di un vizio in procedendo, si è accertato che in data 14.3.2007 OR IG, persona offesa del delitto di rapina attribuito al IL, aveva depositato presso la segreteria della Procura della Repubblica una dichiarazione scritta contenente: il mandato conferito all'avv.to FUCITO Giuseppe e la elezione di domicilio presso lo studio di questi in Vicenza v. San Michele n. 11.
Dall'esame dello stesso fascicolo si rileva che l'avviso della udienza preliminare destinato allo OR è stato notificato in un luogo diverso dal domicilio eletto.
In assenza di qualsivoglia diversa prova che lo OR o il suo difensore abbiano potuto apprendere aliunde la data dell'udienza preliminare, la doglianza deve essere accolta.
Va qui ribadito che l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa costituisce motivo di nullità della procedura ai sensi dell'art. 419 c.p.p., commi 1 e 7 e, per l'effetto, anche della sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito della medesima sentenza Cass. sez. 5^ 14.3.2002 n. 30075;
Cass. sez. 3^, 17.2.2000 n. 5196; Cass. sez. 2^ 17.6.2009 n. 30524. È nota la diversa interpretazione per la quale "l'omissione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non integra nullità assoluta o a regime intermedio, ma solo una nullità relativa che può essere dichiarata solo ad eccezione di parte e deve essere eccepita prima dell'atto conclusivo della fase" Cass. sez. 4^ 7.2.2006 n. 11350, ma tale orientamento non può essere condiviso, perché trascura l'espressa previsione dell'art. 428 c.p.p., comma 2, che legittima la persona offesa a proporre ricorso per Cassazione nei casi di nullità previsti dall'art. 419 c.p.p., comma 7, che costituisce una deroga alla regola generale già dettata dall'art. 181 c.p.p., (v. Cass. sez. 2^ 17.6.2009 cit.).
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e dispone che gli atti siano siano trasmessi al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2013