Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
L'esame dei testimoni può essere condotto, per le parti private, solo dai loro difensori, con conseguente divieto di procedere direttamente e personalmente da parte dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2010, n. 43474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43474 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 890
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria S. - Consigliere - N. 11789/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI CA N. IL *30/07/1975*;
avverso la sentenza n. 85/2009 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 13/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. Gentile, P.G. Militare che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Salviati Andrea.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 13.01.2010 la Corte militare d'appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena a NT CA, Maresciallo dei Carabinieri, ritenuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, a mesi due e giorni dieci di reclusione militare, pena sostituita con la multa in Euro 2.800,00, confermando il giudizio di colpevolezza per il reato di disobbedienza aggravata e continuata. Entrambi i giudici del merito hanno invero ritenuto provato che l'anzidetto imputato abbia volutamente omesso di ottemperare all'ordine, attinente al servizio, di recarsi presso la Commissione Medica Ospedaliera di *Firenze* per verificare le sue condizioni di salute, sia in data 11 che 16 Aprile 2008. In particolare la Corte militare, respingendo le deduzioni dell'appellante imputato, riteneva: a) in rito, infondata l'eccezione di nullità per mancato avviso al difensore nominato in corso di dibattimento dopo che il precedente legale di fiducia aveva rinunciato al mandato;
altrettanto infondata la deduzione in ordine alla mancata possibilità di condurre personalmente l'esame dei testimoni;
b) non censurabile dal sottufficiale la regola, interna all'Arma, di competenza territoriale in ordine alla C.M.O.; c) ben attinenti al servizio entrambi gli ordini impartiti, anche se il militare era in convalescenza;
competenti a verificare le condizioni di salute di un militare gli organi sanitari specificamente costituiti nell'ambito dell'organizzazione militare;
d) non configurabili ne' l'esercizio di un diritto (prospettato in relazione alla propria salute), ne' lo stato di necessità, rilevato in fatto che risultava provato che la lamentata meniscopatia era di lieve entità e comunque non impediva al sottufficiale di muoversi senza particolari problemi.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che, con atto personale, articolava il gravame deducendo tredici motivi di impugnazione:
a) nullità per mancato avviso al difensore di fiducia, già nominato, dopo la sospensione del processo all'udienza del 21.05.2009;
b) errata valutazione di mendacio nella malattia, contro le attestazioni dell'ortopedico specialista dr. \Morbidi\ e della d.ssa \Focaracci\, medico fiscale dell'Asl di Vetralla;
illogica affermazione in ordine alla possibilità del richiesto viaggio dalla sua residenza di *Oriolo Romano a Firenze*;
c) mancanza dell'elemento psicologico;
incompetenza della C.M.O. di Firenze;
d) illegittimità di imporre ordini di fare - quale quello di viaggiare- ad una persona in malattia, anche se militare;
e mancata applicazione della circolare del Comando generale dell'Ama che demanda al medico fiscale dell'Asl la verifica delle condizioni di salute di un carabiniere in malattia;
f) illogica motivazione in ordine alle assenze cumulate in passato, dovute a permessi non per malattia;
g) illogica affermazione circa la sua possibilità di viaggiare fino a Firenze, in contrasto con l'accertamento del medico fiscale d.ssa \Focaracci\;
h) illogicità della motivazione in ordine al fatto che le certificazioni indicavano sintomi soggettivi, essendo state fatte anche indagini radiologiche, e che la certificata controindicazione al viaggio fosse stata richiesta da esso imputato;
i) illogicità dell'affermazione circa la possibilità di recarsi a Firenze tratta dai suoi accessi a Roma;
l) illogicità anche in relazione alla sua uscita di casa la sera del giorno 15 aprile 2008;
m) illogica valorizzazione delle dichiarazioni dei medici in ordine al suo modo di camminare, di contro sintomo di correttezza e buona fede;
n) illogica affermazione che esso imputato era guarito il 24 aprile, quando era in atti documentazione che dopo una settimana la stessa malattia era stata di nuovo certificata e poi era durata per altri due mesi;
o errata motivazione in ordine alla mancata possibilità di procedere direttamente all'esame dei testi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge. Va subito ribadita, in via preliminare, l'ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta personale dell'imputato NT\, pervenuta via fax, di rinvio dell'odierna udienza per dedotto suo impedimento a comparire, per l'irrilevanza di tale asserita condizione, posto che nel giudizio di cassazione non è ammessa la presenza personale delle parti private (cfr. art. 614 c.p.p., comma 2).
3.1 Devono essere valutati dapprima i motivi di ricorso di natura processuale di cui sopra sub 2.a e 2.o.- Gli stessi sono infondati.- Quanto alla dedotta nullità per omesso avviso al difensore già nominato dopo la sospensione del processo di primo grado all'udienza del 21.05.2009, del tutto correttamente la Corte militare d'appello ha respinto l'eccezione, qui riproposta negli stessi sostanziali termini. È pacifico, in fatto, invero, che l'imputato abbia nominato il nuovo difensore fiduciario, dopo che il precedente aveva rinunciato all'incarico, nel corso della stessa, predetta udienza. In siffatta situazione è pacifica giurisprudenza di legittimità che non è dovuto avviso al nuovo difensore, legittima essendo quindi la nomina di un difensore d'ufficio, dovendo essere cura della parte di procurare l'intervento del nuovo difensore fiduciario, non potendo il processo subire ritardi per l'intempestiva nomina (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 6, n. 27138 in data 10.04.2003, Rv. 224122, Fikri;
ecc.).- Infondato è altresì il motivo di ricorso che censura il rigetto della sua doglianza in ordine alla pretesa di procedere personalmente, e non tramite difensore, all'esame dei testimoni. Va invero ribadito che, come prevede testualmente l'art. 498, comma 1, Cpp, l'esame dei testi può essere condotto, per le parti private, solo dai loro difensori, con divieto conseguente di procedere direttamente e personalmente da parte dell'imputato. Si tratta infatti di operazione processuale che impone conoscenze giuridiche che fanno capo al difensore tecnico (cfr. Cass. Pen. Sez. 3, n. 11534 in data 24.02.2010, Rv. 246445, Cao).
3.2 Venendo ora alle questioni di merito proposte dal ricorrente, occorre rilevare come le stesse siano tutte parimenti infondate. Va invero osservato come il NT\ in sostanza riproponga, sub specie vizi di legittimità, le stesse doglianze già avanzate nei precedenti gradi di giudizio e già correttamente risolte dai giudici del fatto. Lo schema decisorio delle prime due sentenze, contro il quale egli si batte, è il seguente: a) l'ordine fu legittimo;
b) vi fu inottemperanza;
c) non vi era causa giustificativa valida. - Raggruppando ora gli articolati motivi di ricorso in relazione a tali profili, occorre rilevare quanto segue. Quanto al primo punto, il NT\, anche se assente per malattia, era soggetto alla disciplina militare, come da regolamento;
vi era la ragione di servizio di verificare la sue reali condizioni di salute in relazione alla sua capacità di prestarlo regolarmente;
la competenza del medico di base non va confusa con la necessità di un superiore accertamento specialistico presso la C.M.O., nel caso necessario, trattandosi di materia ortopedica.- Quanto al secondo profilo, è pacifico che il reato in questione sia sostenuto da mero dolo generico, costituito dalla percezione - nel caso palesemente sussistente - che l'ordine ineriva al servizio. L'inottemperanza è consentita, giusta il disposto della L. 11 luglio 1978, art. 4, comma 4, n. 382, solo per la manifesta criminosità dell'ordine stesso, esulando quindi dall'area di lecito rifiuto le questioni relative ad aspetti di rilievo amministrativo, come la competenza (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 735 in data 02.12.19 7, Rv. 209447, P.M. in proc. Sartori).- Quanto al terzo punto, è del tutto evidente come non possa invocarsi l'esimente dello stato di necessità di cui all'art.54 c.p., posto che lo stesso imputato adduce situazione di mera difficoltà, certamente superabile con i normali mezzi di trasporto, senza che ciò potesse procurare quel danno grave alla persona che la norma citata intende salvaguardare. In realtà non è in sè illogico il giudizio della Corte militare d'appello secondo cui l'attestazione della d.ssa \Focaracci\, medico fiscale, per cui vi era controindicazione a viaggiare, era giudizio ipotetico e probabilistico, superato di fatto dai plurimi movimenti compiuti dall'imputato all'epoca, poco rilevando, in tal senso, la lunghezza del viaggio da compiere.
In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato.
Alla completa reiezione del gravame consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente NT CA al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2010