Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
La conversione della nullità degli atti processuali ex art. 261 cod. proc. civ. in motivi di gravame comporta che anche la nullità della sentenza (perché, nella specie, pronunciata nonostante l'interruzione automatica del processo derivante dalla morte dell'unico procuratore della parte) possa essere fatta valere solo entro i termini e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione; ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre l'anno della pubblicazione della sentenza, senza che la mancata previsione della decorrenza di detto termine dalla notificazione o dalla comunicazione di detta sentenza possa indurre a dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., atteso che la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione della sentenza si configura come logico corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, utile a che la parte, o il suo procuratore, esegua i necessari controlli con l'uso della normale diligenza, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notifica ad istanza di parte.
Commentario • 1
- 1. Sull'impugnazione tardiva nel processo tributariohttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO EN, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BUONANNO ROBERTO, con studio in POZZUOILI, (80100 NAPOLI) VIA CELLE N.2, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GI IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato BENIGNI ARTURO, difeso dall'avvocato LOMBARDI STEFANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI s.p.a. SPA, SANTORO GIOVANNI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 569/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione Terza Civile emessa il 21/1/1998, depositata il 17/03/98;
RG.
1167/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UL AL, con citazione 24.2.1972, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Avellino, Pinto EN, onde sentir dichiarare la risoluzione di un contratto di transazione stipulato con quest'ultimo e volto a dirimere i contrasti insorti tra i due in relazione ad un appalto avente ad oggetto lavori di impermeabilizzazione di un fabbricato.
IU chiedeva il rigetto della domanda e chiamava in garanzia la soc. La Fondiaria Assicurazioni.
Con altra citazione, avanti al medesimo Tribunale, tale NT VA conveniva in giudizio il UL per sentirlo condannare al risarcimento del danno a lui cagionato da infiltrazioni di acque meteoriche in un appartamento da lui preso in locazione e facente parte del fabbricato interessato dall'appalto.
UL chiedeva il rigetto di tale domanda e chiamava in causa il IU, quale responsabile del predetto danno.
Le cause erano riunite e istruite con consulenze tecniche. In data 3.2.1991 moriva l'avv. Antonio Chiaravalle, unico procuratore costituito per il IU, ma il Tribunale ometteva di dichiarare l'interruzione del processo e con sentenza 1.12.91 accoglieva le domande del UL e del NT e rigettava la domanda di garanzia contro la soc. La Fondiaria.
Avverso detta sentenza proponeva appello IU EN con atto 17.4.1996.
L'appellante sosteneva la tempestività del gravame per essere nulla la sentenza di primo grado, a lui notificata personalmente solo in data 22.3.1996; nel merito lamentava il difetto di ultrapetizione in ordine alla liquidazione dei danni, la eccessività del quantum liquidato e l'erroneità del rigetto della domanda di garanzia contro la soc. La Fondiaria.
Eccepiva infine l'incostituzionalità dell'art. 327 c.p.c. Si costituivano il UL e la soc. La Fondiaria che deducevano l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza. La Corte di Napoli, con sentenza 17.3.1998, dichiarava l'appello inammissibile.
IU EN ha proposto ricorso per NE con motivo unico. Resiste UL AL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame il ricorrente torna sul tema della asserita tempestività dell'appello perché proposto nei termini di legge rispetto alla notifica della sentenza di primo grado effettuata nei suoi confronti in data 22.3.1996.
Ciò nonostante l'avvenuto decorso del termine previsto ex art. 327 c.p.c. rispetto alla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data
31.10.1991.
Osserva infatti che la decadenza prevista dall'art. 327 c.p.c. non si è verificata nella fattispecie in oggetto a causa della nullità della sentenza del Tribunale conseguente alla mancata interruzione del processo ex art. 301 c.p.c.; che la morte del procuratore di alcuna delle parti costituita in giudizio determina automaticamente ed immediatamente, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'interruzione del procedimento e la nullità degli eventuali atti successivi in essi compresa la sentenza, compiuti a giudizio interrotto e non riassunto.
Ritiene doversi escludere che la nullità di un atto (nella fattispecie la sentenza) possa essere sanata per il mero decorso del termine lungo di impugnazione, giacché la parte rimasta priva di difensore è nella impossibilità assoluta di impugnare l'atto a causa del difetto di conoscenza dell'avvenuto deposito di esso. Si richiama ai principi espressi dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41 del 1986, e deduce, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c. per i motivi già in essa enunciati dalla predetta Corte.
Il ricorso non merita accoglimento.
La presente fattispecie è regolata dal principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, sancito dall'art. 161 c.p.c. Cosicché le questioni di nullità restano definitivamente precluse in conseguenza della inammissibilità dell'impugnazione (vedi Cass. 18.2.1985 n. 1366). È vero che la prosecuzione del giudizio de quo nonostante l'automatica ed immediata interruzione ex lege conseguente alla morte del procuratore ha determinato la nullità degli atti successivi, ma è altrettanto vero che tale nullità doveva essere fatta valere con tempestiva impugnazione, notificata entro il termine lungo stabilito a pena di decadenza dall'art. 327 c.p.c., la cui ratio risiede nel principio di ordine generale diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici e che trova applicazione anche con riguardo al ricorso per NE (vedi Cass. Sez. Un.
8.11.1985 n. 613) Quanto alla dedotta questione di legittimità costituzionale della norma occorre rilevare che il ricorrente non ha evidenziato i motivi di tale eccezione, limitandosi a richiamare la sentenza n. 41/1986 della Corte Costituzionale, che, peraltro, verte su diversa fattispecie concernente l'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede, tra i motivi di interruzione del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., la morte, la radiazione o la sospensione dall'alto del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del temine stesso. Del resto questa Corte ha già escluso ogni profilo di contrasto tra gli artt. 3 e 24 della Cost. e la norma dell'art. 327 c.p.c., sull'assunto secondo cui la decorrenza fissata da tale norma con riferimento alla pubblicazione della sentenza è logico corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, utile a che la parte o il procuratore esegua i necessari controlli con l'uso della normale diligenza, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notifica della sentenza ad istanza di parte. (Vedi Cass. 26.9.1998 n. 9665; Cass. 20.12.1994 n. 10963; Cass. 20.4.1990 n. 3299). Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente e UL, mentre nulla è a disporsi nei confronti degli ulteriori intimati, perché non costituiti.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di NE di euro 89,00 oltre onorari in favore di UL AL, che liquida in euro tremila.
Nulla per spese nei confronti degli intimati ulteriori. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003