Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 486
CASS
Sentenza 15 gennaio 2003

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La conversione della nullità degli atti processuali ex art. 261 cod. proc. civ. in motivi di gravame comporta che anche la nullità della sentenza (perché, nella specie, pronunciata nonostante l'interruzione automatica del processo derivante dalla morte dell'unico procuratore della parte) possa essere fatta valere solo entro i termini e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione; ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre l'anno della pubblicazione della sentenza, senza che la mancata previsione della decorrenza di detto termine dalla notificazione o dalla comunicazione di detta sentenza possa indurre a dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., atteso che la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione della sentenza si configura come logico corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, utile a che la parte, o il suo procuratore, esegua i necessari controlli con l'uso della normale diligenza, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notifica ad istanza di parte.

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  • 1Sull'impugnazione tardiva nel processo tributario
    https://www.fiscooggi.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 486
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 486
Data del deposito : 15 gennaio 2003

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