Sentenza 11 luglio 2000
Massime • 1
L'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva travolge l'ordine di demolizione - emesso ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 - quale conseguenza della pronuncia di estinzione del reato di cui all'art. 20 lett. c) della stessa legge. Tale effetto si produce ex lege, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, in quanto trattasi di una sanzione amministrativa, di tipo ablatorio, che trova la propria giustificazione giuridica nella sua eccessività alla sentenza di condanna, fermo restando tuttavia l'autonomo potere-dovere di provvedere dell'autorità amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2000, n. 10982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10982 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 11/07/2000
1. Dott. ALDO S. RIZZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere N. 2824
3. Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDO FIALE Consigliere N. 10594/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da TU PE, n. a Manfredonia il 28/2/1996
avverso la sentenza 20/10/1999 della Corte di Appello di Bari Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Carmine DI ZENZO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione che va revocato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 20.10.1999 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza 12.3.1999 del Pretore di Foggia - Sezione distaccata di Manfredonia, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AT PE, essendo estinte per prescrizione le contravvenzioni di cui:
all'art. 20, lett. c), legge n. 471/985;
all'art. 1 sexies legge n. 431/1985;
agli artt. 6 e 30, 1^ comma, legge n. 349/1991; agli artt. 3 e 20 legge n. 64/1974 (reati accertati in Manfredonia, località Siponto, podere 6 C.G.B., il 10.11.1994).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il AT, il quale ha eccepito l'illegittimità della mancata revoca dell'ordine di demolizione, già impartito dal Pretore ex art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985, nonostante la intervenuta pronuncia di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 20, lett. e), della legge n. 47/1985.
Con motivi aggiunti del 26.6.2000, l'imputato ha lamentato - altresì - violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per "condono edilizio".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. L'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 47/1985 dispone che, per le opere abusive eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali "il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo art. 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". Tale ordine, emanato dal giudice in caso di condanna e di mancata esecuzione della demolizione, costituisce atto dovuto, nell'esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza seppure coordinabile con quello amministrativo, per cui non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione eventualmente già impartito dalla P.A., essendo finalizzato ad assicurare comunque il funzionamento del meccanismo sanzionatorio dell'art. 7 della legge n. 47/1985. Trattasi di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, ne' di una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna" (vedi, in tal senso, Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, ric. Monterisi). L'ordine di demolizione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 47/1985 ha pertanto come presupposto - diversamente da quanto previsto dall'art. 19 della stessa legge n. 47 per la confisca dei terreni abusivamente lottizzati - la pronuncia di una sentenza di condanna o ad essa equiparata e non il mero accertamento della commissione dell'abuso edilizio, come nel caso di sentenza di estinzione per prescrizione (Cass., Sez. n 16.2.1998, n. 4100, ric. Maniscalco).
Ne consegue che l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva travolge l'ordine di demolizione delle opere illecite, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa (Cass., Sez. IV, 19.2.1998, n. 2078, ric. Cimino). Tale effetto rescindente si produce "ex lege", indipendentemente da un'espressa statuizione di revoca, tenuto conto che la legge conferisce al giudice penale soltanto il potere-dovere di impartire un ordine accessivo alla condanna, a tutela di un interesse correlato a quello di giustizia: il comando è già contenuto in astratto nella legge ed il giudice lo ribadisce nel caso concreto con l'effetto di semplificare l'accertamento (in tal senso è il parere n. 8/ 1458/41 reso il 28 marzo 1988 dal Ministero della Giustizia); qualora viene meno lo stesso presupposto della previsione legislativa viene meno anche il comando.
Nella fattispecie in esame, pertanto, la caducazione dell'ordine di demolizione deve ritenersi conseguente alla stessa pronuncia di estinzione del reato di cui all'art. 20, lett. e), legge n. 47/1985. 2. Quanto alla ritenuta inapplicabilità della normativa di "condono edilizio", posta dall'art. 39 della legge n. 724/1994 e dagli artt. 35 e segg. della legge n. 47/1985, deve rilevarsi che - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema - spetta al giudice penale verificare la sussistenza dei presupposti affinché possa essere applicata la speciale causa di estinzione per oblazione. L'ambito di tale potere di controllo è strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione penale, sicché il giudice - nell'eseguire l'indispensabile verifica degli elementi di fatto e di diritto della causa estintiva - deve accertare:
- il tipo di intervento realizzato e la sua riconducibilità agli schemi dell'art. 20 della legge n. 47/1985;
- le dimensioni volumetriche dell'immobile;
- la "ultimazione" dei lavori (secondo la nozione fornita dall'art. 31 della legge n. 47/1985) entro il termine previsto;
- la tempestività della presentazione, da parte dell'imputato (o di eventuali comproprietari) di una domanda di sanatoria riferita puntualmente alle opere abusive contestate nel capo di imputazione;
- l'avvenuto "integrale versamento" della somma dovuta ai fini dell'oblazione, ritenuta congrua dall'Amministrazione comunale. Trattasi di compiti propri dell'autorità giurisdizionale - conformi al dettato degli artt. 101, 2^ comma, 102, 104, 1^ comma, e 112 Cost. - che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione.
Il giudice penale, nell'eventualità in cui i presupposti anzidetti (o anche uno solo di essi) siano inesistenti, deve dichiarare non integrata la fattispecie estintiva ed adottare le conseguenti determinazioni.
Nella fattispecie in esame risulta accertato, in punto di fatto, che le opere abusive sono state realizzate e proseguite oltre la data del 31.12.1993, sicché correttamente non sono stati riconosciuti effetti alla domanda di sanatoria.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2000