Sentenza 5 giugno 2007
Massime • 2
È valida la prima notificazione all'imputato non detenuto che sia stata effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto al fratello, nei locali dell'azienda commerciale in cui entrambi lavoravano, non fissando l'art. 157 cod.proc.pen. alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui detta notifica può essere eseguita e implicando il rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima impresa la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale e l'invio della raccomandata.
È illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto medesimo, in quanto quest'ultima, se non effettuata a mani del condannato, non può, di per sé sola, essere considerata prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario che, negando di averla avuta e deducendo concreti motivi a sostegno, ha il diritto di ottenere una pronuncia che fornisca compiuta, puntuale e logica motivazione del diniego. (Fattispecie nella quale, dinanzi all'allegazione della mancata conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il giudice si era limitato a verificare la ritualità della notificazione e ad escludere che ricorressero ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2007, n. 35866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35866 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 05/06/2007
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 594
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 34641/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN NN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa l'11 maggio 2006 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Roma;
udita nella udienza in camera di consiglio del 5 giugno 2007 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore Generale con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NN NN avanzò istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, per proporre opposizione al decreto penale di condanna 194/2006, osservando: - che il decreto penale era stato notificato a mani del fratello TT peraltro presso l'esercizio commerciale ID PE RL (dove hanno sede anche altre società e dove sono giornalmente notificati numerosissimi atti); - che il sig. TT NN gli aveva consegnato l'atto solo il 26 aprile 2006, quando era scaduto il breve termine per proporre opposizione.
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe rigettò l'istanza osservando che la dimenticanza del fratello dell'istante non costituiva un fatto di caso fortuito o di forza maggiore, altrimenti non vi potrebbe più essere certezza nella notifica a mani di persone conviventi.
Il NN propone ricorso per cassazione deducendo:
1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 c.p.p., comma 1, perché nella specie il decreto penale fu notificato presso un ufficio commerciale non a mani del destinatario, ma di un diverso soggetto espressamente dichiarato "convivente". La notifica è quindi irregolare sia perché egli, ovviamente, non ha mai abitato nell'esercizio commerciale, e sia perché nemmeno colui al quale l'atto fu consegnato poteva abitare e giammai "convivere" con il destinatario nel medesimo esercizio commerciale. Non reperendo sul posto il destinatario dell'atto, l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto quanto meno effettuare ricerche che gli avrebbero agevolmente consentito di individuare la residenza anagrafica del destinatario, tale da oltre venti anni. Non poteva invece dichiarare un soggetto terzo "convivente" con il destinatario dando al contempo atto che si trattava non di abitazione ma di esercizio commerciale. L'atto ha quindi giaciuto per diversi giorni in amministrazione ed è giunto a materiale conoscenza del destinatario solo dopo la scadenza del breve termine di legge. Il giudice dell'esecuzione ha erroneamente omesso di rilevare questa irregolarità, che pure gli era stata indicata. 2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, il quale, per le ipotesi di sentenza contumaciale, e quindi anche di decreto penale di condanna, prevede per l'imputato un trattamento più favorevole per la rimessione in termini, richiedendo solo che la mancata conoscenza non sia riconducibile a fatto o colpa dell'imputato stesso. Nella specie era stato documentato che la mancata conoscenza era dipesa da fatto di terzi;
che si trattava non di abitazione ma di esercizio commerciale, nel quale convergono diverse decine di notificazioni a settimana;
che l'imputato è di immediata reperibilità abitando da oltre venti anni nella stessa casa. È quindi mancata ogni diligenza nella attività di notificazione. Il giudice ha poi omesso ogni specifico approfondimento sulla colpa del ricorrente richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, violando così la norma speciale richiamata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato in quanto deve ritenersi formalmente regolare e valida la notifica del decreto penale di condanna effettuata nel luogo in cui il ricorrente a-bitualmente esercitava la propria attività lavorativa ed a mani del fratello ivi convivente. In proposito, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ritenuto che "è valida la prima notificazione all'imputato non detenuto che sia stata effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto a un dipendente, atteso che l'art. 157 c.p.p. non fissa alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui detta notifica può essere eseguita e che il rapporto di lavoro implica la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale e l'invio della raccomandata" (Sez. 1^, 15 novembre 2000, Perego, m. 217349; Sez. 3^, 7 febbraio 1996, Mattia, m. 204723). Allo stesso modo, si è ritenuta valida e regolare una notificazione effettuata nel luogo di lavoro del notificando a mani del superiore gerarchico, reputata persona equiparata al "convivente" (Sez. 6^, 14 aprile 1999, Gagliano Giorgi, m. 213684) nonché al "collega di studio", in quanto tale termine è idoneo ad indicare l'esistenza di un rapporto di temporanea convivenza tra il consegnatario ed il destinatario, perché rientra nella più ampia espressione di "persona che conviva anche temporaneamente" con il destinatario dell'atto da notificare (Sez. 2^, 14 luglio 1998, Pallini, m. 211309). È invece fondato il secondo motivo perché il giudice per le indagini preliminari si è erroneamente limitato ad affermare che la dimenticanza del fratello dell'indagato nel consegnargli il decreto penale di condanna non costituiva un caso fortuito o di forza maggiore, mentre nella specie era stata invocata, e doveva comunque essere applicata, la disposizione di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2. Come è noto, per adeguare l'ordinamento italiano ai principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost. ed al principio del contraddittorio di cui all'art. 6, comma 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, specie dopo i severi moniti rivolti dalla Corte di Strasburgo allo Stato italiano, il D.L. 21 febbraio 2005, n.17, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n.60, ha sostituito l'art. 175 cod. proc. pen., comma 2, il quale, nel testo ora vigente, così dispone: "Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica". La nuova disposizione, così come è stata costantemente interpretata da questa Corte, è inequivoca nello stabilite che in caso di decreto penale di condanna, l'imputato che ne faccia richiesta deve essere restituito nel termine per proporre opposizione a meno che il giudice, il quale a tal fine deve compiere ogni necessaria verifica, non accerti e dimostri con adeguata motivazione che l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza del provvedimento ed aveva volontariamente rinunciato a proporre opposizione, non essendo più a tal fine sufficiente la sola presenza di una notifica formalmente valida effettuata a mani di soggetto diverso dal destinatario dell'atto (come è avvenuto nel caso di specie).
Invero, mentre la prova della non conoscenza del provvedimento doveva in precedenza essere fornita dal condannato, è stata ora introdotta una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza (Sez. 6^, 9 maggio 2006, Kera, m. 234283; Sez. 1^, 6 aprile 2006, Latovic, m. 233615), ed è stato posto "a carico" del giudice l'onere di reperire negli atti l'eventuale dimostrazione del contrario (Sez. 1^, 21 febbraio 2006, Halilovic, m. 233515), nel senso che deve essere il giudice, richiesto della restituzione in termini, ad accertare l'effettiva conoscenza del provvedimento, soprattutto in presenza di allegazioni da parte dell'imputato (Sez. 5^, 21 novembre 2006, Vargas Cabrerà, m. 235336). Il giudice ha quindi l'onere di compiere ogni necessaria verifica allo scopo di stabilire se dagli atti emerga la prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato contumace (Sez. 1^, 9 marzo 2006, Coppola, m. 233516), con la conseguenza che la concessione del nuovo termine si impone anche in caso di dubbio, ossia nel caso in cui la prova positiva della conoscenza effettiva non sia pienamente raggiunta (Sez. 5^, 18 gennaio 2006, Picuti, m. 243003). In particolare, una notifica formalmente valida e regolare effettuata non a mani del destinatario non può più, di per sè sola, essere considerata prova della effettiva conoscenza del provvedimento e della volontà di non proporre opposizione. Si è a questo proposito affermato che "l'art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. n. 60 del 2005, non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ma si limita ad escluderne la valenza assoluta, imponendo al giudice di verificare la effettività della conoscenza dell'atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, con la conseguenza che il giudice, fermo restando il valore legale della notificazione ritualmente effettuata, deve esplicitare le ragioni per le quali ritiene che una notifica ritualmente eseguita sia anche dimostrativa di una effettiva conoscenza" (Sez. 1^, 1 marzo 2006, Bidinost, m. 233614, la quale, in motivazione, ha anche precisato che "il giudice, quindi, è chiamato a fornire compiuta, puntuale e logica motivazione in ordine alle circostanze dedotte dall'interessato, il quale alleghi di non avere avuto conoscenza dell'atto, e, qualora ritenga di disattenderle, ai motivi per i quali esse non meritano accoglimento"), e che anche "la notifica presso il domicilio eletto nello studio del difensore di fiducia, pur dando luogo, nell'ambito del processo, ad una presunzione assoluta di conoscenza, non ne assicura l'effettività che può venire meno in presenza della comprovata negligenza del domiciliatario: spetta, quindi, al giudice investito della richiesta di verificare se, in concreto la conoscenza sia mancata e se la mancanza dipenda da volontaria interruzione dei contatti da parte dell'interessato (equivalente a rinuncia a seguire gli sviluppi del procedimento) o da difetto di informazione da parte del suo fiduciario" (Sez. 1^, 1 febbraio 2006, Flistoc, m. 233871). Il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna senza nemmeno esaminare le allegazioni del ricorrente il quale invocava di non averne avuto conoscenza a causa della mancata consegna dell'atto da parte del fratello che ne aveva ricevuto la copia in una azienda di grosse dimensioni e basandosi invece soltanto sulla non configurabilità di un caso fortuito o di forza maggiore (che non sono ora più indispensabili), ha disatteso i principi ed i canoni di valutazione dianzi indicati ed imposti dal vigente testo dell'art. 175 c.p.p., comma 2, e deve quindi essere annullato con rinvio al tribunale di Roma perché proceda a nuovo esame della deduzione relativa alla mancata conoscenza del decreto penale di condanna e, implicitamente, alla assenza di una rinuncia consapevole ad impugnarlo e, nel caso ritenga di disattenderla, dia congruamente conto dei motivi per i quali la stessa non merita accoglimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2007