Sentenza 27 agosto 1999
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, di cui all'art. 223 cod. strada - contro il quale è ammissibile, anche in virtù delle indicazioni di Corte cost. n. 31 del 1996, l'opposizione ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 689 del 1981 - costituisce un provvedimento amministrativo di natura cautelare, configurato (diversamente da quanto previsto dall'art. 91 dell'abrogato codice della strada) come "autonomo" sul piano della finalità, degli effetti e delle stesse impugnazioni. Ne consegue che l'applicazione della menzionata sospensione non è condizionata all'eventuale inizio dell'azione penale per i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo da circolazione stradale, cui essa è connessa (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza pretorile che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione della patente, sul presupposto che, in mancanza della condizione di procedibilità della querela, non poteva poteva ritenersi sussistente il reato cui la sospensione era collegato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/1999, n. 8987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8987 |
| Data del deposito : | 27 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Francesco LO FIORE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e la PREFETTURA DI MACERATA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
RA OL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 59/97 della Pretura di MACERATA, Sezione distaccata di RECANATI, depositata il 22/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/99 dal Consigliere Dott. Francesco LO FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento prot. n. 1019/6 del 13.11.1996, il Prefetto di Macerata, cui erano stati rimessi gli atti relativi all'incidente stradale, avvenuto il 6.5.1996 in località Porto del comune di Potenza Picena, sospendeva provvisoriamente per mesi due ex art. 223, comma secondo, nuovo codice della strada (d. l.vo n. 285/92 e succ. mod.), la patente di guida di LO ON in ragione della sua emergente responsabilità -per velocità non regolata alle caratteristiche della strada e del traffico (art. 141)- con riguardo a quell'incidente, in cui altra persona aveva riportato lesioni personali.
Con ricorso depositato il 3.12.1996, LO ON proponeva opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell'art. 22, legge n.689/81. Nel contraddittorio del Prefetto di Macerata, con sentenza depositata il 22.4.1997, l'adito Pretore di Macerata, addetto alla sezione distaccata di Recanati, accoglieva l'opposizione, dichiarando illegittimo l'opposto provvedimento prefettizio, e compensava tra le parti le spese processuali.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Macerata, formulando un unico motivo.
L'intimato LO ON non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato il difetto di legittimazione del ricorrente Ministero dell'Interno, appunto costituitosi in persona del rappresentante (il Ministro), contestualmente alla costituzione con il medesimo ricorso della Prefettura di Macerata, in persona del proprio rappresentante (il Prefetto).
Nella specie, infatti, caratterizzata peraltro dall'estraneità del Ministero alla sentenza impugnata, si versa in ambito di giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23 legge n. 689/81, che inequivocamente individua (art. 23) nell'Autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, qui raffigurata nel Prefetto di Macerata, la parte necessaria del giudizio di merito ed esclusivamente legittimata dal lato passivo, con correlata legittimazione ad impugnare la decisione (v. ex plurimis Cass. n. 2344/98, n. 8081/96, n. 9385/94 e n. 7608/91). Ne consegue che il ricorso per cassazione, per la parte in cui risulta proposto anche dal Ministero dell'Interno, è inammissibile. Con unico mezzo, la ricorrente Prefettura di Macerata denuncia che il giudice del merito è incorso in violazione di legge, segnatamente delle norme del nuovo codice della strada, d. l.vo 30.4.1992 e succ. mod., disciplinanti la sospensione provvisoria della validità della patente di guida conseguente a reati contro la persona per violazione delle norme di circolazione stradale, avendo fondato l'accoglimento dell'opposizione, e, quindi, dichiarato l'illegittimità dell'opposto provvedimento di sospensione provvisoria della patente, sull'erronea argomentazione che in mancanza della condizione di procedibilità della querela non poteva ritenersi sussistente il reato, cui quella sospensione della patente era collegata.
In effetti, tale è la ragione segnatamente espressa della decisione impugnata, che s'incentra sull'inesistenza per difetto della condizione di procedibilità della querela -nella specie- del reato di lesioni colpose per violazione delle norme di circolazione stradale, cui ricollega la possibilità di disporre in danno di chi ne appaia responsabile la sospensione provvisoria della patente di guida, ai sensi dell'art. 223, comma secondo, nuovo codice della strada.
La censura è fondata.
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, di cui al citato articolo, e contro cui deve ritenersi ammissibile l'opposizione ai sensi degli artt. 22 e segg., legge n. 689/81 (v. Cass. s.u. n. 10152/98, anche alla luce delle indicazioni della sentenza Corte Cost. n. 31/96), è provvedimento amministrativo di natura cautelare, che, diversamente dal passato (art. 91, comma 5, d.p.r. 15.6.1959, n. 393, vecchio codice della strada), viene configurato dal nuovo codice della strada come "autonomo", sul piano della finalità e degli effetti, e delle stesse impugnazioni, così da non esserne condizionata l'applicazione all'eventuale inizio dell'azione penale con riguardo ai reati di lesioni colpose (o di omicidio colposo) da circolazione stradale, cui la sospensione provvisoria della patente è appunto connessa.
Per tale autonomia militano le specifiche disposizioni del citato articolo 223, lì dove prevedono sia un termine proprio di possibile durata della sospensione provvisoria della patente, rispetto ai diversi termini del provvedimento di sospensione (definitiva) della patente, sanzione amministrativa accessoria, sia una legittimazione propria ed esclusiva del Prefetto ad emettere il provvedimento, sia un proprio e celere "iter" procedimentale per la pronuncia del provvedimento, sia la necessità di presupposti propri, quali la sussistenza di fondati elementi di responsabilità, e sia un sistema proprio d'impugnazione del provvedimento.
La Corte Costituzionale, nel confermare - in tre recenti provvedimenti- che sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria ex art. 223 e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ha specificamente chiarito che la sospensione provvisoria della patente è provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare, necessariamente preventivo rispetto all'applicazione di quella sanzione accessoria da parte del giudice penale o dello stesso prefetto in caso di estinzione del reato o di improcedibilità per il reato connesso a violazione stradale, nonché strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (v. ord. n. 167, 168 e 169 del 1998). E questa Corte di cassazione, a sez. un. pen., ha poi ribadito tali affermazioni, traendone il convincimento che l'esposta differenza di finalità e presupposti non consente di computare il periodo della sospensione provvisoria, irrogata dal Prefetto, nella determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, poi definitivamente applicata, così sottolineando ancor più la tipicità ed autonomia di quel provvedimento cautelare prefettizio (v. sent. 27.5.1998, ric. Bosio).
E così evidenziato, quindi, che il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida è nient'affatto pregiudicato dall'eventuale difetto (iniziale o sopravvenuto) della condizione di procedibilità della querela con riguardo ai reati di lesioni colpose (o di omicidio colposo) per violazione delle norme del codice della strada, cui è connesso.
Siffatta mancanza di "pregiudizialità" trova poi significativa conferma nella disciplina specificamente prevista dagli artt. 220, 221, 222, 223 e 224 sulla sospensione (definitiva) della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria all'accertamento di reati per violazione delle norme di circolazione stradale. Ed invero, innovando rispetto al passato, il nuovo codice della strada, che specificamente attribuisce la natura di sanzione amministrativa alla sospensione della patente di guida, prevede un regime particolare per l'ipotesi in cui questa sanzione acceda a reati contro la persona per violazione delle norme di circolazione stradale, un regime che in via di principio affida l'applicazione della sanzione amministrativa al giudice penale chiamato a conoscere del reato connesso, ripristinando invece la competenza propria dell'autorità amministrativa nel caso di assenza dei presupposti per l'intervento di quel giudice.
Tale è la disposizione generale, di cui all'art. 221, che, nel regolare le modalità e la misura della "vis" attrattiva tra illeciti penali ed illeciti amministrativi, espressamente prevede che il giudice competente per la cognizione del reato è anche competente a decidere della violazione amministrativa, stabilendo -poi- che la competenza del giudice penale cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di condizione di procedibilità, nel qual caso gli atti vanno rimessi all'autorità amministrativa per promuovere il procedimento amministrativo. La disposizione generale, ora illustrata, trova poi significativa specificazione negli artt. 222 e 224, che, nel disciplinare i rapporti tra sanzioni amministrative accessorie e sanzioni penali, segnatamente prevedono, per quel che qui rileva, e con riguardo alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che sia il giudice penale ad irrogarla in caso di condanna (art. 222, comma 1 , e 224, comma 1 ), e che in caso di estinzione del reato per cause diverse dalla morte dell'imputato (: per amnistia, remissione di querela, prescrizione penale ....) sia invece l'autorità amministrativa (: il prefetto) a procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione di quella sanzione.
In questo contesto, dunque, caratterizzato da una configurazione strutturale e funzionale propria della sospensione provvisoria della patente di guida, misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva rispetto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione (definitiva) della patente, tutt'affatto irrilevante si presenta l'iniziale o sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità della querela con riguardo al reato contro la persona, commesso in violazione delle norme di circolazione stradale, cui è connessa tale misura cautelare.
Di qui consegue la cassazione della sentenza impugnata, segnatamente argomentata sul contrario principio di rilevanza in materia di quella condizione di procedibilità.
Di qui, ancora, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, e rilevandosi che la sospensione provvisoria della patente in oggetto venne disposta dal Prefetto di Macerata in presenza dei presupposti dovuti di emergente responsabilità del ON LO in ordine a lesioni personali di altri da violazione di norme di circolazione stradale, il Collegio decide la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1 , cod. proc. civ., e, quindi, rigetta l'opposizione formulata dal ON avverso il provvedimento prot. n. 1019/6 del 13.11.1996, con cui il Prefetto di Macerata ebbe a sospendere provvisoriamente la sua patente di guida per due mesi. Nella sussistenza di giusti motivi si ritiene congrua la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per quanto proposto dal Ministero dell'Interno e lo accoglie invece per quanto proposto dalla Prefettura di Macerata;
cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta avverso il provvedimento prefettizio;
compensa le spese processuali. Così deciso il 28.4.1999, in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile.