Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/1999, n. 8987
CASS
Sentenza 27 agosto 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, di cui all'art. 223 cod. strada - contro il quale è ammissibile, anche in virtù delle indicazioni di Corte cost. n. 31 del 1996, l'opposizione ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 689 del 1981 - costituisce un provvedimento amministrativo di natura cautelare, configurato (diversamente da quanto previsto dall'art. 91 dell'abrogato codice della strada) come "autonomo" sul piano della finalità, degli effetti e delle stesse impugnazioni. Ne consegue che l'applicazione della menzionata sospensione non è condizionata all'eventuale inizio dell'azione penale per i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo da circolazione stradale, cui essa è connessa (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza pretorile che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione della patente, sul presupposto che, in mancanza della condizione di procedibilità della querela, non poteva poteva ritenersi sussistente il reato cui la sospensione era collegato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/1999, n. 8987
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8987
    Data del deposito : 27 agosto 1999

    Testo completo