Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2003, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
C.C. 72016 0 4 1 47 /0 3 a n art 13 quinquies (. 25/5184NO DEL POPOLO ITALIANO m158 ASANTE DA REGISTRAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributar Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 20306 Dott. Massimc CDDO Consigliere CION. 9626 Consiglere Dott. Eugenic AMARI Rep. Dot Aldo CECCHERINI Rel Consigliere Ud. 02/0 7/02 Dotr. Paclo GIULIANI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la sequente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 72096 sul ricorso proposto da: MIN STERO DELLE FINANZE CFF II OD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legio;
ricorrente
contro
FALASCA SERAFINA;
- intimata I- 342/99 della Commissiona avvers0 la sentenza regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2002 tr butaria 3027 12/10/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, 'Avvocato dello Stato MELILLO, che si rimette agli scri-ti; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- tenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.l. Π. 791/1985 e l'art. 13 1. n. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un one- rc deducibile per il corrispondente importo ai fini delia determinazione delle imposte sui redditi. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corle, la norma agevolativa è da intendere nel sen- so che le sonume relative alla sospensione delle im- pos e dirette sopra ricordate, nonché dei contribu- ti assistenziali e previdenziali non concorrono "I alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'iler", e che essa si configura come una de- roga alia disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione della base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative ecce- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverte ron deve essere confusa con la disciplina della de- ducibilità delle imposte pagate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- tazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 п. 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.l. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu-n. Le a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato sospeso per calamità pubbliche, non costituiscono Il consrel, est. dr. Aldo Ceccherini SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza deposilata in data 12 ottobre 1999, contermò la decisiono di primo grado, che aveva ал- nullato la cartella esattoriale notificata a Sera- fina Falasca per lrpef 1985. Con la predetla car- tella, l'Amministrazione aveva iscritto a ruolo le imposte dovute, sulla premessa che erano state a suo avviso illegittimamente detratie dalla base imponi- bile le somme relative alle imposto sospese in re- lazione agii everti sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- bre 1985 n. 791, dell'art. 13, comma primo 1. 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio 1986 n. 46, dell'art. 2 d. P. R. Π. 597 del 1973 e del d. l. 29 maggio 1989 Π. 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; C si deduce che la prima un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata;
pertanto, la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, sicché l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresi la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata, se ciò nor. sia previsto da speciali diverse dispo- sizioni di legge. Poiché non sono addotti argomenti nuovi, che impongano una rinnovata considerazione della que- stione, il ricorso deve essere rigettato. Non aven- do l'intimaca resistito al ricorso non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 2 Luglio 2002. Il Cons. est. Il Presidente. Aldo Cer em o (Aldo Ceccherini) (Francesco Cristarella Orestano) сять ее жат DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 MAR. 2003 11. CANCELLIERE C Oggi Amaldo Gara CANCEL Ammals Ch