Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2002, n. 1065
CASS
Sentenza 29 gennaio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, è tutelabile nelle sole forme di cui agli artt. 92 ss. legge fall.; la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2002, n. 1065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1065
    Data del deposito : 29 gennaio 2002

    Testo completo