Sentenza 28 giugno 2001
Massime • 1
In tema di sospensione necessaria, l'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione del processo quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, fa riferimento ad un rapporto di effettiva consequenzialità tra due emanande statuizioni e, quindi, non ad mero collegamento fra esse, bensì ad una situazione in cui uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente e ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico - giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dovendosi ritenere che, sotto questo profilo, la nozione di dipendenza equivalga a quella di alternatività, ravvisabile ove il possibile esito di uno dei due giudizi sia intrinsecamente incompatibile con l'accertamento richiesto nell'altro.( Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo, alla stregua del principio di cui in massima, il provvedimento di sospensione del giudizio in corso innanzi al giudice del lavoro, diretto ad accertare la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dell'attrice nei confronti del fratello - giudizio nel corso del quale il convenuto, in via riconvenzionale, aveva chiesto il riconoscimento della esistenza di una impresa familiare, assumendo che l'attività prestata dall'attrice fosse configurabile come collaborazione a tale impresa - in attesa della definizione di altro giudizio,successivamente proposto dalla stessa attrice dinanzi ad altro giudice, inteso ad accertare l'esistenza di una società in nome collettivo tra lei ed il fratello.)
Commentario • 1
- 1. Spese condominiali: decreto ingiuntivo e impugnazione di delibera assembleareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2001, n. 8819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8819 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO SERVELLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
LO VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEDILUCO 22, presso lo Studio Legale Associato CAIROLI e D'ANGELO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO CRISCI, CARMINE CUSANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASTELROSSO 16, presso lo studio dell'avvocato AIBERTO ALVAZZI DEL FRATE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIO BRANCACCIO, ANTONIO BRANCACCIO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di NAPOLI, emessa il 15/03/00; R.G. 7784/1985;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/01/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GUGLIELMO PASSACANTANDO che ha concluso chiedendo che codesta Corte Suprema voglia rigettare il ricorso, con le pronunce conseguenti di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, AL LA chiedeva dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra essa ricorrente e la ditta AL IO, in un primo momento, e AL CE, successivamente;
dichiararsi quindi la nullità o l'illegittimità del suo licenziamento;
condannarsi, infine, i convenuti al risarcimento dei danni, nonché al pagamento di somme a titolo di retribuzione e indennità. Si costituiva in giudizio AL CE, che chiedeva il rigetto della domanda principale proposta da AL LA e l'accoglimento della domanda riconvenzionale avente per oggetto il riconoscimento dell'impresa familiare, in quanto la stessa aveva sempre lavorato come collaboratrice nell'ambito dell'impresa familiare. Successivamente, nel corso del giudizio ancora pendente, AL LA proponeva atto di citazione, notificato il 17.11.1998, davanti al Tribunale di Napoli al fine di far accertare l'esistenza di una società in nome collettivo tra la stessa e il fratello CE, con declaratoria di nullità dell'atto dichiarativo delle quote di partecipazione agli utili di impresa familiare, stipulato con atto notaio Rizzo in data 11.7.1990.
In data 15.3.2000, il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, al sensi dell'art. 295 c.p.c., disponeva la sospensione del giudizio in corso dinanzi a lui, fino alla definizione del giudizio civile pendente presso il Tribunale di Napoli, avente per oggetto l'esistenza o meno di una società di fatto, nei termini di cui sopra.
Avverso la detta ordinanza di sospensione il AL CE propone ricorso per regolamento di competenza, resiste con memoria AL LA. Il P.G. ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene che tra il giudizio successivamente promosso da AL LA al fine di sentir accertare l'esistenza di una società di fatto tra la stessa ed il fratello AL CE ed il giudizio in corso dinanzi al Giudice del lavoro di cui in narrativa non correrebbe quel rapporto di pregiudizialità logico-giuridica che l'art 295 c.p.c. richiede per la sospensione del giudizio. Il ricorso è infondato.
Osserva la Corte che l'art. 42 cod. proc. civ. (come sostituito, con decorrenza 1 gennaio 1993, dall'art. 6 della legge n. 353 del 1990) nel prevedere che i provvedimenti, con i quali il giudice disponga la, sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 dello stesso codice (a sua volta sostituito, con uguale decorrenza, dall'art. 35 della stessa legge n. 353 del 1990) possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, riguarda, alla stregua del suo tenore letterale, soltanto i casi di sospensione necessaria, quali sono quelli delineati nella norma richiamata e concernenti situazioni di pregiudizialità fra cause. Il fondamento di tale ultima situazione è rinvenibile nel preventivo accertamento, con efficacia di giudicato, dell'oggetto di una controversia rispetto a quella di un altra (Cass. n. 4730/1999), la sostanziale ineludibilità del predetto accertamento configura dunque la sospensione come strumento di coordinamento tra le decisioni: essa va disposta dal giudice, indipendentemente dall'iniziativa delle parti e senza alcuna possibilità di valutazione della fondatezza della controversia pregiudiziale (Cass. n. 9191/1997). È stato inoltre affermato che l'estensione del regolamento di competenza alla ipotesi di contestazione della legittimità della sospensione del giudizio se, da un canto, comporta l'attribuzione, alla Corte di cassazione, degli ampi poteri di indagine e lettura propri del giudice della competenza, onde pervenire alla statuizione richiesta senza alcun vincolo di titolo ragione o prospettazione delle parti, limita, dall'altro, l'indagine del giudice di legittimità al solo riscontro della sussistenza del presupposto della sospensione necessaria (della sussistenza, cioè, di un obbiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica tra causa pregiudicante e causa pregiudicata), che ricorre quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico e giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato (Cass. n. 12629/1998). Nel caso in esame del tutto corretta è l'affermazione del giudice di merito secondo cui egli non avrebbe potuto conoscere dell'esistenza dell'impresa familiare, "giacché il relativo accertamento negativo risulta essere inteso ad acclarare l'effettività di una società di fatto tra le parti": in effetti l'accertamento, con efficacia di giudicato dell'impresa familiare, richiesto in via riconvenzionale dal convenuto esclude il riconoscimento della società richiesto, con pari efficacia, nel giudizio successivamente promosso dalla stessa AL LA, ed è a sua volta precluso dall'eventuale esito positivo di questo.
Così esattamente individuati i termini della pregiudizialità, avendo rilevato l'alternatività logica tra le situazioni soggettive dedotte, le quali si escludono tra loro (rapporto, questo, speculare ed equivalente, sul piano della pregiudizialità, alla dipendenza, in cui una situazione è fatto costituivo di un'altra), il giudice di merito ha altrettanto correttamente escluso la possibilità del simultaneus processus, per essere le due cause devolute alla competenza inderogabile di due giudici diversi.
È appena il caso di chiarire ulteriormente, quanto all'affermazione di cui sopra circa l'equipollenza quoad finem dei due concetti di alternatività e di dipendenza, che quest'ultimo, nella dizione del citato art. 295 cod. proc. civ., è inteso come un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e, quindi, in coerenza con l'obbiettivo di evitare un conflitto fra giudicati (suscettibile di essere fatto valere ex art 395 n. 5 c.p.c.), non come mero collegamento fra le dette statuizioni (per l'esistenza di una coincidenza od analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto da risolvere per la loro adozione) bensì nel senso di un nesso per cui l'altro giudizio, oltre ad essere pendente in concreto ed a coinvolgere le stesse parti, investa un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto od in parte l'esito della causa da sospendere (Cass.n. 5083/1999). Ne consegue che tale collegamento pregiudiziale va a fortiori ravvisato laddove, come nella specie, il possibile esito di uno dei due giudizi sia intrinsecamente incompatibile con l'accertamento richiesto nell'altro.
Il ricorso va in conclusione respinto. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2001