Sentenza 13 aprile 2001
Massime • 2
Il conflitto di interessi nel rapporto processuale tra genitore esercente la potestà e figlio è ipotizzabile non già in presenza di un interesse comune, sia pure distinto ed autonomo, di entrambi al compimento di un determinato atto, ma soltanto allorché i due interessi siano nel caso concreto incompatibili tra loro, nel senso che l'interesse del rappresentante, rispetto all'atto da compiere, non si concili con quello del rappresentato; l'esistenza di una siffatta situazione di conflitto, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito, non è normativamente presunta nel caso dell'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la quale non rientra tra le ipotesi, tassativamente indicate dal legislatore, nelle quali il giudizio deve essere proposto, in rappresentanza del minore, nei confronti di un curatore speciale nominato al riguardo dal giudice; ne consegue che, in ordine a tale azione, trova applicazione, in mancanza della deduzione di una concreta situazione di conflitto di interessi, la regola secondo cui il genitore esercente la potestà è legittimato, nell'interesse del figlio minore, a resistere al giudizio da altri intentato.
Per la sospensione necessaria del processo "ex" art. 295 cod. proc. civ. non è sufficiente che tra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessario un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito, il quale aveva escluso che ricorressero le condizioni per la sospensione necessaria del giudizio di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la querela di falso dell'atto di nascita relativamente alla regolarità del procedimento della sua formazione).
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 febbraio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5533 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA CE NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SEVERINO BOEZIO 6, presso l'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO BOTTINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RI SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRASONE 8/12, presso l'avvocato CIRIACO FORGIONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA CAPUTO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 612/00 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia, depositata il 14/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bottini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Forgione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del minore in persona del curatore speciale ovvero nullità della sentenza di primo e secondo grado.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 22 giugno 1998 il Tribunale di Milano respinse l'impugnazione per difetto di veridicità da parte di RA La AC, del riconoscimento della minore EL La AC, nata il [...] e procreata da OS CO.
Anche l'appello del La AC è stato rigettato dalla Corte di appello di Milano la quale, con sentenza del 14 marzo 2000, ha osservato:
a)che il giudizio non poteva essere sospeso ex art.295 cod.proc.civ. in attesa di quello conseguente alla querela di falso da costui proposta relativamente alla formazione dell'atto di nascita della minore, in quanto la veridicità del riconoscimento restava insensibile all'esito di quel giudizio che seppure si fosse concluso in senso favorevole all'appellante avrebbe travolto l'atto di nascita della minore per autonome e del tutto diverse ragioni;
b)che nel merito anche le risultanze della seconda consulenza disposta avevano confermato con una probabilità superiore al 99, 999% la paternità biologica del La AC.
Per la cassazione di questa sentenza, quest'ultimo ha proposto ricorso per un motivo;
cui resiste la CO con controricorso. Motivi della decisione
La Corte deve, anzitutto, rilevare che il giudizio è stato legittimamente proposto dal La AC nei confronti della minore EL La AC, rappresentata dalla madre OS CO, alla quale infatti è stato notificato soltanto nella qualità di genitore esercente la patria potestà sulla figlia, l'atto introduttivo del procedimento. Non può, pertanto essere condiviso l'assunto del P.G. che la minore dovesse essere necessariamente rappresentata da un curatore speciale nei cui confronti andava instaurato il contraddittorio non potendosi escludere, sia pure in linea teorica, un conflitto di interessi con la madre, anzitutto perché questa Corte lo ha ritenuto configurabile non già in presenza di un interesse comune, sia pure distinto ed autonomo, di entrambi al compimento di un determinato atto;
ma soltanto quando i due interessi siano nel caso concreto incompatibili tra di loro, nel senso che l'interesse del rappresentante, rispetto all'atto da compiere, non si concili con quello del rappresentato. Laddove l'esistenza di una tale situazione, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito, non è stata prospettata nei precedenti gradi del giudizio ne' dalle parti private, ne' da quella pubblica. E d'altra parte, il legislatore ha specificamente indicato le ipotesi, perciò da considerarsi tassative, in cui tale conflitto di interessi può presumersi (cfr. art. 244, 247, 273, 279 cod. civ.) ed in cui perciò l'azione deve essere proposta da un curatore al riguardo nominato dal giudice ovvero esperita nei suoi confronti: fra le quali non rientra quella concessa dall'art. 263 cod.civ. per l'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, per cui in ordine ad essa trova applicazione la regola che il genitore esercente la patria potestà è legittimato a resistere al giudizio da altri intentato, nell'interesse del figlio minore.
Con il ricorso, RA La AC, deducendo violazione dell'art.295 cod.proc.civ., censura la sentenza impugnata per avere disatteso l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello avente per oggetto la querela di falso dell'atto di nascita dalla minore formato il 13 maggio 1988 dall'Ufficiale dello Stato civile nel quale si attestava che la stessa veniva congiuntamente riconosciuta da entrambi i genitori, ritenendo che fra i due procedimenti non sussistesse alcun nesso di dipendenza logico-giuridica, mentre invece quel procedimento costituisce il presupposto del giudizio ex art.263 cod.civ., in quanto se si accertasse la falsità di quanto attestato dall'ufficiale dello stato civile, verrebbe meno lo stesso riconoscimento della minore compiuto congiuntamente da esso ricorrente e dalla CO.
Il ricorso è infondato.
È noto, infatti, che l'apprezzamento del rapporto di pregiudizialità tra due giudizi in corso, allo scopo di accertare le condizioni per disporre la sospensione di un processo, è rimesso al giudice di merito, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (da ultimo, Cass n. 6351 del 1996 e n. 1539 del 1996). Sotto tale profilo, la Corte di appello ha correttamente applicato al caso di specie i principi ricavabili dall'art.295 cod.proc.civ., ricordando anzitutto, che la norma considera la sospensione del giudizio civile "necessaria" solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale od amministrativa pendente davanti allo stesso, o ad altro giudice sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando essa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico- giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato (Cass. 9074/2000; 1685/2000; 7265/1999). Ed escludendo, quindi, che la causa petendi ed il petitum di questo giudizio, incentrati, sulla veridicità o meno del riconoscimento della minore a suo tempo compiuto dal ricorrente, possano venir pregiudicati dall'esito del procedimento da costui instaurato ai fini dell'asserita falsità dell'atto di stato civile relativamente alla regolarità del processo della sua formazione;
o richiedere una sentenza passata in giudicato sulla genuinità di detto atto avente, invece, effetti e conseguenze ben diversi da quelli configurabili in questa sede.
Ed il Collegio deve rilevare che difetta nel caso perfino il rischio di una incompatibilità meramente logica fra i possibili giudicati dei due procedimenti, quale dedotta dal La AC, in quanto in base alla sua stessa prospettatazione dei fatti, costui ha impugnato di falsità l'atto dello stato civile solo nella parte in cui attestava che il riconoscimento della figlia fosse avvenuto congiuntamente a quello operato dalla resistente, invece in quel giorno impossibilitata a recarsi presso gli uffici comunali: e, quindi, ribadendo come fatto storico incontrovertibile il riconoscimento da lui ivi compiuto (pur senza la presenza della CO), che costituisce proprio il presupposto della speciale azione di cui all'art.263 cod.civ.; la quale muove pur essa i dall'avvenuto riconoscimento del figlio di cui è incontestata sia l'esistenza ontologica che la validità, e tende non già a contraddire la volontà in tal senso già manifestata, ma a porla nel nulla in quanto difforme dalla verità sostanziale costituita dall'inesistenza del rapporto di procreazione.
Va aggiunto che la Corte di appello non ha mancato di esaminare anche la dedotta opportunità di sospendere il procedimento, che pure esula dall'ambito di applicazione della norma invocata, e l'ha respinta in base alle medesime considerazioni svolte in merito alla sospensione necessaria, che dimostravano la piena indipendenza e reciproca autonomia fra i due giudizi, pur nell'ipotesi dell'accoglimento della querela di falso;
sicché non sussiste neppure il vizio di motivazione sotto alcuno dei profili prospettati.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della CO in complessive L.
5.170.000 cui L.
5.000.000 per onorario di difesa. Cosi deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001