Sentenza 12 marzo 1999
Massime • 1
Il tema di pensionamento anticipato dei lavoratori di imprese in crisi, la disciplina dettata dalla legge n. 169 del 1991 (prevedente il prepensionamento cosiddetto gestionale) non affianca, bensì sostituisce la disciplina dettata in materia dalla precedente legge n. 155 del 1981 ( prevedente il prepensionamento cosiddetto assistenziale), con la conseguenza che, in relazione alle domande di pensionamento anticipato presentate dopo il 28 febbraio 1989 (termine massimo considerato dall'art. 5 legge n. 169 del 1991 cit. per la "validità" delle domande di prepensionamento da trattare con la precedente disciplina), per i dipendenti delle società di reimpiego costituite dalla Gepi a norma dell'art. 1 legge n. 784 del 1980 ammessi al beneficio richiesto, sussiste l'obbligo delle imprese datrici di lavoro di versare all'INPS il contributo previsto dall'art. 5 comma quinto D.L. n. 108 del 1991 conv. nella citata legge n. 169 del 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. Antonio La Torre - Primo Presidente Agg.-
Dott. Pasquale Pontrandolfi - Presidente di Sez.-
" Francesco Amirante "
" Gaetano Garofalo - Consigliere -
" Massimo Genghini "
" Giuseppe Ianniruberto "
" Giovanni Prestipino " Rel.
" Erminio Ravagnani "
" Giovanni Paolini "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
S.r.l. INIZIATIVE VESUVIANE, quale incorporante della s.r.l. Sviluppo Iniziative Campane, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Roccaporena n. 34, presso lo studio dell'Avv. Carlo Boursier Niutta, che unitamente al Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo e all'Avv. Marcello De Luca Tamajo la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- Ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom.to in in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Andrea Barbuto, Carlo De Angelis e Gabriella Pescosolido per procura speciale in calce al controricorso.
- Controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 1956 del 21.11.1994 (R.G. n. 244/93). Sentita nella pubblica udienza del 12.11.1998 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Uditi gli Avv. Carlo Boursier Niutta e Carlo De Angelis;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Giovanni Lo Cascio, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 5 dicembre 1990 la s.r.l. Sviluppo Iniziative Campane, società costituita dalla s.p.a. PI e avente alle proprie dipendenze lavoratori già dipendenti da imprese nei cui confronti era stato dichiarato lo stato di grave crisi aziendale, conveniva davanti al Pretore del lavoro di Caserta l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed esponeva che, avendo ottenuto dal CIPI la dichiarazione di eccedenza strutturale di manodopera per alcuni lavoratori che, entro il termine fissato nella relativa delibera, avevano poi presentato la domanda di pensionamento anticipato, l'INPS aveva preteso, senza averne diritto, il versamento del contributo previsto dall'art. 4, quinto comma, del d.l. 24 aprile 1990 n. 82. La società, quindi, chiedeva che, accertata l'illegittimità della richiesta, fosse dichiarato che il pagamento del contributo non era dovuto.
Costituitosi in giudizio, l'Istituto convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria e, in via riconvenzionale, domandava che la società ricorrente fosse condannata al pagamento del contributo.
Con sentenza del 16 novembre 1992 il Pretore, in accoglimento della domanda principale, dichiarava che il contributo non era dovuto.
Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva riformata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il quale, con sentenza del 21 novembre 1994, accoglieva la domanda riconvenzionale e condannava la società ricorrente a pagare all'INPS la somma di L. 29.323.022, oltre agli interessi legali.
Il Tribunale, premesso che nella materia del pensionamento anticipato, previsto a favore di determinate categorie di lavoratori, la disciplina dettata dalla serie di decreti legge reiterati (comprendente quello del 24 aprile 1990 n. 82 e conclusa con quello del 29 marzo 1991 n. 108, convertito in l. 1 giugno 1991 n. 169) si era affiancata alla disciplina prevista dalla precedente l. 23 aprile 1981 n. 155, osservava che alla fattispecie era applicabile la normativa emanata successivamente, la quale poneva sul datore di lavoro il versamento del contributo preteso dall'INPS, dal momento che il beneficio del pensionamento anticipato era stato ottenuto da lavoratori nei cui confronti non si era verificata la risoluzione dei rapporti di lavoro e dopo che da parte del CIPI era stata dichiarata, su domanda proposta dalla società appellata, l'eccedenza strutturale di manodopera. Il Tribunale aggiungeva che questa tesi trovava conferma nel sistema risultante dalla nuova disciplina, dato che ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, del suddetto d.l. n. 108 del 1991, convertito nella legge n. 169 del 1991, era stato disposto a carico della società PI il pagamento degli oneri derivanti dalle integrazioni salariali previste dalla medesima norma, ivi compresi quelli figurativi a fini pensionistici, mentre a nulla valeva che nel caso in esame non fosse stato emanato il provvedimento di dichiarazione di crisi aziendale, il beneficio essendo stato richiesto a favore di lavoratori nei cui confronti era stabilita dalla legge l'elargizione del trattamento straordinario di integrazione salariale (proprio sulla base della ricorrenza della situazione di crisi di particolare rilevanza sociale in cui vertevano le imprese che in precedenza avevano in carico i lavoratori in questione).
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Iniziative Vesuviane, che ha dichiarato di avere incorporato la società originariamente ricorrente e che ha dedotto un unico, complesso motivo.
Ha resistito con controricorso l'INPS.
Il ricorso è stato rimesso dal Primo Presidente alle Sezioni Unite della Corte, per la composizione del contrasto giurisprudenziale che si era verificato all'interno della Sezione lavoro sulla disciplina applicabile alla materia.
La società ricorrente ha in tempi diversi depositato due memorie difensive.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione la società ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 d.l. 24 aprile 1990 n. 82, non convertito in legge e reiterato in successivi d.l. (da ultimo art. 5 del d.l. 29 marzo 1991 n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 169), in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. e lamenta che il Tribunale abbia ritenuto l'esistenza dell'obbligo relativo al versamento del contributo. Al riguardo, la medesima ricorrente, dopo avere posto in evidenza la particolare natura delle c.d. società di reimpiego costituite dalla PI, in relazione al rapporto di lavoro instaurato con i dipendenti, presi in carico al solo scopo di consentire ai medesimi l'erogazione della cassa integrazione guadagni, sostiene: a) che con i suddetti decreti legge, via via reiterati, è stata dal legislatore introdotta una nuova disciplina relativa al prepensionamento, di tipo gestionale, avente presupposto diverso (in quanto riferita a quei lavoratori il cui rapporto di lavoro con le imprese in crisi non sia stato risolto) da quello in precedenza contemplato dalla legge n. 155 del 1981, che era di tipo assistenziale e che è tuttora ad essa applicabile, attesa la non operatività delle società di reimpiego costituite dalla PI;
b) che per tali società, mentre è normale la dichiarazione di eccedenza di manodopera, non è concepibile la dichiarazione di crisi ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 675 del 1977; c) che tali società usufruiscono di fondi di provenienza statale, i quali non possono essere impiegati per finanziare il prepensionamento dei lavoratori che ne hanno diritto;
d) che il Tribunale avrebbe errato nel richiamare la norma di cui all'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 169 del 1991, perché tale norma fa riferimento a una fattispecie del tutta diversa (imprese di reimpiego da costituire nella Regione Sicilia); e) che, qualora si pervenisse alla conclusione adottata dal Tribunale, la norma di cui all'art. 4 del d.l. n. 82 del 1990 sarebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione.
A parte l'esattezza della tesi sostenuta con la doglianza sopra indicata con la lettera d) - dato che la norma, cui è stato fatto riferimento nella parte conclusiva della motivazione della sentenza impugnata (art. 4, ottavo comma, della legge n. 169 del 1991), attiene, in verità, ad una fattispecie estranea a quella trattata nel presente giudizio - tutte le altre censure sono prive di fondamento e il ricorso, per conseguenza, non può essere accolto. I. Come è stato posto in evidenza in qualcuna delle sentenze che hanno dato origine al contrasto interpretativo che queste Sezioni Unite sono chiamate a risolvere (v., in particolare, Cass. 20 novembre 1997 n. 11591), la normativa dettata in materia di società costituite dalla PI (Società Gestioni e Partecipazioni Industriali per azioni), allo scopo di reimpiegare i lavoratori dipendenti da imprese in crisi, risale alla l. 29 marzo 1976 n. 62, di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1976 n.
9. Tale legge, nell'art. 1, aveva autorizzato la PI a costituire società per azioni con eventuale partecipazione di enti pubblici o ad utilizzare società già esistenti, "per promuovere iniziative imprenditoriali idonee a consentire il reimpiego presso terzi di lavoratori di imprese poste in liquidazione o che comunque abbiano cessato la propria attività produttiva". Nel medesimo articolo era stato stabilito che le imprese in liquidazione o la cui attività era ormai cessata dovevano essere individuate dal CIPI in base a prefissati criteri e che il personale licenziato sarebbe stato assunto, previa autorizzazione e "fino al 30 settembre 1976", dalle società costituite dalla PI, per essere ammesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Trattavasi, come si vede, di un provvedimento normativo che si inseriva, nel tempo in cui era stato emanato, nella c.d. legislazione di crisi, scopo perseguito dal legislatore essendo solo quello di permettere ai lavoratori licenziati da imprese decotte - in attesa di una possibile, futura riutilizzazione e previa formale ricostituzione del rapporto lavorativo con un altro datore di lavoro - di usufruire dei benefici della cassa integrazione guadagni straordinaria (cfr., in ordine alla natura del rapporto di lavoro instaurato in via interinale con le società costituite dalla PI, Cass. 20 aprile 1985 n. 2626, che ha definito tali società "datori di lavoro non imprenditori").
Il contenuto di questo provvedimento normativo, a parte alcune disposizioni di carattere limitativo riguardo al territorio (v., ad esempio, la l. 13 agosto 1980 n. 442, che aveva circoscritto l'ambito di intervento ai territori del centro-sud), è stato trasfuso, con ampliamento del campo di applicazione sotto il profilo dei presupposti, in successivi testi di legge, nei quali è stata reiteratamente contemplata la costituzione di società da parte della PI in territori considerati disagiati (specie nel mezzogiorno). In particolare, dall'art. 1 della l. 28 novembre 1980 n. 784 è stato previsto che, nei casi espressamente definiti dal CIPI e sulla base della gravità delle crisi aziendali, "specificate per singole aziende" nell'ambito dei territori del Mezzogiorno o in relazione ad altri punti inerenti ai settori economici indicati (come quello concernente il piano di risanamento fibre), "la PI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette" (quarto comma). Nel medesimo articolo di legge, dopo la previsione secondo cui il CIPI con propria deliberazione "specifica il numero dei lavoratori licenziati dalle aziende individuate a norma del comma precedente, dei quali è autorizzata l'assunzione" (quinto comma), è stato stabilito che, ove se ne presenti la necessità, ai lavoratori assunti può essere applicato, per un certo periodo di tempo (18 mesi dalla data di deliberazione del CIPI) , l'art. 2 l. 5 novembre 1968 n. 1115, il quale, come è noto, provvede in materia di "trattamento di integrazione salariale a carico della cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria", nella misura pari all'80 per cento della retribuzione globale (sesto comma).
Inoltre, dopo che anche il contenuto di queste disposizioni era stato per grandi linee inserito in successivi testi legislativi (alcuni riguardanti singoli settori, come quello dell'elettronica e della siderurgia) - v., ad esempio, gli artt. 4 d.l. 22 dicembre 1981 n. 807, convertito in l. 5 marzo 1982 n. 63, 1 d.l. 29 luglio 1982 n.482, convertito in l. 27 settembre 1982 n. 684, 1 d.l. 21 febbraio 1985 n. 23, convertito in l. 22 aprile 1985 n. 143, 5 l. 31 maggio 1984 n. 193 - è intervenuto il d.l. 4 settembre 1987 n. 366,
convertito in l. 3 novembre 1987 n. 452, che attiene alla costituzione della società che ha promosso il presente giudizio davantì al Pretore di Caserta e che nell'art. 2 ha (nuovamente) previsto: a) l'autorizzazione alla PI, su delibera del CIPI, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 (che comprende il T.U. delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno) (primo comma); b) il riconoscimento ai dipendenti assunti da tali società, per un periodo massimo di un anno, del trattamento di integrazione salariale di cui al suddetto art. 2 l. 5 novembre 1968 n. 1115 (quarto comma).
È da notare, infine, per quanto interessa il presente giudizio ratione temporis, che il trattamento straordinario di integrazione salariale "a favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla PI" è stato prorogato fino al 30 settembre 1991 dall'ultimo della serie di decreti legge non convertiti e reiterati (il n. 108 del 1991, convertito nella legge n. 169 del 1991: v. l'art. 2, primo comma), di cui si parlerà, per altri fini, nel successivo punto II.
Come è stato sopra accennato, le società di reimpiego costituite dalla PI hanno la caratteristica di non svolgere alcuna attività produttiva, tanto da essere definite "società non operative" dall'art. 22, sesto comma, della l. 23 luglio 1991 n. 223:
l'assunzione da parte di tali società dei lavoratori già dipendenti da aziende in crisi, formalmente finalizzata alla ricerca di nuova occupazione, è stata infatti prevista per consentire ai suddetti lavoratori il godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale.
II. Con riferimento alla materia trattata nel presente giudizio e al tempo in cui si sono verificati i fatti che vi hanno dato causa, l'istituto del pensionamento anticipato, predisposto a favore di lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in crisi di carattere territoriale o economico-settoriale, è stato regolato da disposizioni di legge che si sono succedute nel tempo a partire dall'anno 1981.
II.
1. Per la prima volta la materia è stata in modo organico disciplinata dalla legge 23 aprile 1981 n. 155, nel cui art. 16 sono state inserite le seguenti disposizioni.
È stato stabilito (primo comma) che, con termine finale al 31 dicembre 1981 (poi via via prorogato da successive norme di legge:
v., ad esempio, gli artt. 4 d.l. 11 maggio 1983 n. 176 e 1 l. 31 maggio 1984 n. 193), ai lavoratori, sia operai che impiegati, che fossero in possesso di determinati requisiti soggettivi (età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini o ai cinquanta anni se donne, già titolari di un certo numero di contributi nell'assicurazione generale obbligatoria), potesse essere elargito, a richiesta, il trattamento di pensione anticipata nella ricorrenza dei seguenti requisiti oggettivi: a) che i lavoratori fossero dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali fosse intervenuta la deliberazione del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma lett. a) e c), della legge n. 675 del 1977 (imprese industriali coinvolte in crisi locali o settoriali o la cui attività fosse rivolta alla ristrutturazione o alla riconversione aziendale;
specifici casi di crisi aziendali presentanti particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore); b) che il rapporto di lavoro fosse stato risolto.
È stato poi fissato (terzo comma), per la presentazione della domanda di pensione anticipata da parte dei lavoratori interessati, il termine di sessanta giorni "dalla data di entrata in vigore della presente legge" o dalla emanazione del decreto di ammissione alla cassa integrazione guadagni che sarebbe stato adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale).
Non è stato previsto alcun concorso del datore di lavoro agli oneri derivanti dall'anticipato pensionamento, restando ovviamente fermo il contributo contemplato a carico di tutti i datori di lavoro dall'art. 12 della l. 5 novembre 1968 n. 1115 (v. i commi quarto e quinto).
Come occorre sottolineare, requisiti oggettivi indispensabili per ottenere il c.d. prepensionamento sono stati considerati la dichiarazione di crisi deliberata dal CIPI nei confronti dell'impresa datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 2, quinto comma lett. a) e c), della legge n. 675 del 1977, e l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori subordinati in possesso dei suddetti requisiti soggettivi. È per questa ragione che tale particolare figura di pensionamento anticipato è stata dalla dottrina e dalla giurisprudenza definita dì tipo assistenziale.
II.
2. Già è stato detto che il termine del 31 dicembre 1981, stabilito dall'art. 16 della legge n. 155 del 1981, è stato in seguito via via prorogato.
In particolare, la proroga (fino al 31 dicembre 1987) è stata disposta dall'art. 5 d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito in l.29 febbraio 1988 n. 48. Nel primo comma di tale articolo, peraltro, è stata inserita una norma di nuovo conio: "la facoltà di pensionamento anticipato", infatti, è stata pure "riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettere a) e c) della l. 12 agosto 1977 n.675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno
1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986". Con tale disposizione di legge, quindi, il diritto al pensionamento anticipato è stato riconosciuto anche a lavoratori dipendenti non previamente licenziati, in base alla deliberazione del CIPI autorizzativa del prepensionamento e intervenuta dopo una certa data. La norma da ultimo indicata (art. 5, primo comma, della legge n.48 del 1988) è stata poi trasfusa nell'art. 15, cinquantacinquesimo comma, della l. 11 marzo 1988 n. 67, nella quale i termini del 31 dicembre 1987 e del 30 giugno 1986 sono stati differiti di un anno (rispettivamente al 31 dicembre 1988 e al 30 giugno 1987). È stato in seguito emanato il d.l. 11 gennaio 1989 n.
5 - recante disposizioni dirette, oltre che all'attuazione del piano di sostegno della siderurgia, anche "a prorogare l'applicazione di trattamenti sociali scaduti il 31 dicembre 1988" in attesa della "riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento" (riforma poi attuata con la l. 23 luglio 1991 n. 223) - nel cui art. 5, primo comma, è stato disposto che "gli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981 n. 155 continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 28 febbraio 1989".
Quest'ultimo decreto legge non è stato ne' convertito ne' reiterato, ma i suoi effetti e i rapporti sorti in conseguenza della sua entrata in vigore sono stati fatti salvi dall'art. 1, secondo comma, della l. 15 maggio 1989 n. 181.
Successivamente sono intervenuti i seguenti decreti legge, sempre reiterati, l'ultimo dei quali convertito in legge, nei quali sono state inserite (negli artt. 3 o 4 o 5, a seconda dei casi) le norme poi trasfuse, con qualche modifica, nel testo dell'art. 5 dell'ultimo di tali decreti:
- 1^ aprile 1989 n. 119;
- 5 giugno 1989 n. 215;
- 4 agosto 1989 n. 275;
- 9 ottobre 1989 n. 337;
- 7 dicembre 1989 n. 390;
- 13 febbraio 1990 n. 20;
- 24 aprile 1990 n. 82;
- 4 luglio 1990 n. 170;
- 15 settembre 1990 n. 259;
- 22 novembre 1990 n. 337;
- 28 gennaio 1991 n. 29;
- 29 marzo 1991 n. 108.
Quest'ultimo decreto è stato convertito in l. 1 giugno 1991 n.169, con il cui art. 1, commi secondo e terzo, è stata mantenuta la validità degli atti e fatti salvi gli effetti dei precedenti decreti legge non convertiti.
II.
3. L'art. 5 del d.l. 29 marzo 1991 n. 108 (ultimo della serie del d.l. reiterati), convertito in l. 1 giugno 1991 n. 169, oltre a prorogare l'istituto del prepensionamento, ha peraltro dettato una disciplina diversa - in quanto basata, in parte, su differenti presupposti - da quella prevista dalla legge n. 155 del 1981. Tale art. 5 contiene le seguenti disposizioni.
Viene prorogata l'applicazione degli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981 n. 155 "fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 30 settembre 1991" (primo comma).
Viene riconosciuta la validità delle domande di pensionamento anticipato "presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989. . . . . . . . . . . . ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 11 gennaio 1989 n. 5" e, inoltre, "previo accertamento e autorizzazione del
CIPI", delle domande presentate entro il 2 giugno 1989 (secondo comma).
Entro il 30 giugno 1990 le imprese interessate debbono fare richiesta per l'accertamento da parte del CIPI delle "eccedenze strutturali di manodopera" (e della conseguente entità), disponendosi che nella relativa delibera debbono essere fissati i termini per l'inoltro delle domande di prepensionamento dei lavoratori che abbiano maturato le richieste condizioni soggettive. Per le domande presentate a partire dal 1^ marzo 1989, l'azienda è tenuta a pagare all'INPS il contributo di cui al quinto comma, "fatta esclusione per i casi regolati dal predetto d.l. 11 gennaio 1989 n.5" (secondo comma). I lavoratori interessati debbono presentare la domanda di prepensionamento all'impresa e "il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande vengono trasmesse all'INPS, si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione" (terzo comma).
Presupposto (ulteriore), indispensabile per l'applicazione della procedura prevista dalla nuova disciplina, è ancora la delibera del CIPI emessa ai sensi dell'art. 2, quinto comma lett. a) e c) , della legge 12 agosto 1977 n. 675, relativa a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1988 (quarto comma).
L'impresa entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS del concesso pensionamento anticipato, deve versare all'ente previdenziale, per ciascun lavoratore che ottenga il beneficio, "un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dalla applicazione dei commi quinto e sesto dell'art. 1 l. 31 maggio 1984 n. 193", contributo che è ridotto alla misura percentuale del
25 per cento per le imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno e in altre zone "in declino", "individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988" o per altre imprese nei casi espressamente previsti (ad esempio, quelle sottoposte a procedimenti concorsuali) (quinto comma). Dalle esaminate disposizioni della legge da ultimo indicata, come giova precisare, risulta che i requisiti oggettivi per ottenere il prepensionamento consistono nella dichiarazione di crisi, deliberata dal CIPI nei confronti dell'impresa datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2, quinto comma lett. a) e c), della legge n. 675 del 1977 e, in aggiunta, la dichiarazione di eccedenza di manodopera inerente alla medesima impresa e con riferimento a lavoratori il cui rapporto di lavoro sia ancora in corso. Inoltre, come pure deve essere sottolineato, a carico del datore di lavoro è posto l'obbligo del versamento nelle casse dell'INPS di un contributo (pari al cinquanta per cento o al venticinque per cento, a seconda dei casi) relativo agli oneri che derivano dal prepensionamento. Per questa ragione, tale particolare figura di pensionamento anticipato è stata dalla dottrina e dalla giurisprudenza definita di tipo gestionale. II.
4. La materia, come va chiarito per dovere di completezza, è stata poi regolata dalla l. 23 luglio 1991 n. 223 (v. l'art. 27), le cui disposizioni non occorre esaminare perché estranee ai fatti che hanno dato causa al presente giudizio (in quanto venuti in essere in epoca precedente alla sua entrata in vigore).
III. Sulla applicabilità dell'una o dell'altra disciplina - rispettivamente dettate dall'art. 16 della legge n. 155 del 1981 e dall'art. 5 della legge n. 169 del 1991 - alle domande di pensionamento anticipato presentate da lavoratori dipendenti da società di reimpiego costituite dalla PI, è sorto contrasto all'interno all'interno della Sezione Lavoro di questa Corte. Da parte di alcune sentenze è stato affermato che, dovendo farsi riferimento alla normativa meno recente, le società di reimpiego, quali datrici di lavoro non operanti nel mercato, non sono tenute al pagamento del contributo previsto dal quinto comma dell'art. 5 della legge n. 169 del 1991; in altre sentenze,
viceversa, è stato sostenuto che dalla legge non è stata fatta distinzione alcuna circa la natura del datore di lavoro, con la conseguenza che il contributo deve essere corrisposto anche dalle società di reimpiego.
III.
1. Il primo indirizzo, favorevole alla tesi ora sostenuta dall'attuale ricorrente, è stato espresso da Cass. 4 luglio 1996 n. 6093 e da Cass. 20 novembre 1997 n. 11591. Nella prima di tali sentenze la tesi della inesistenza dell'obbligo inerente al contributo è stata basata esclusivamente sulla asserita ratio legis "che è quella di costituire strumenti operativi volti a creare nuove possibilità di lavoro per lavoratori da tempo estromessi dal ciclo produttivo e comunque a favorire la mobilità".
Nella seconda sentenza, con una motivazione più articolata e previa indicazione delle principali disposizioni legislative dettate nella complessa materia, è stato preliminarmente rilevato che dal legislatore sono stati predisposti, nel tempo, due diversi tipi di pensionamento anticipato, il primo di carattere assistenziale e il secondo di carattere gestionale, i quali, dopo l'emanazione della legge n. 169 del 1991, hanno continuato a coesistere su due distinti binari. Nella medesima sentenza, quindi, è stato posto l'accento su un dato fattuale, essendo stato precisato che nella fattispecie pervenuta all'esame della Corte la società di reimpiego della PI aveva chiesto ed ottenuto il pensionamento anticipato (a favore dei lavoratori assunti) senza che fosse stata emanata dal CIPI la delibera di accertamento dello stato di crisi aziendale;
e, inoltre, è stato pure fatto riferimento alla ratio della norma, essendo stato ritenuto incongruo sia pretendere che il CIPI accerti lo stato di crisi rispetto a società che non hanno mai svolto alcuna attività imprenditoriale e che sono state costituite al solo scopo di garantire ai lavoratori l'integrazione salariale, sia "riconoscere alle aziende, costituite al fine precipuo di cercare il reimpiego dei lavoratori, la possibilità di richiedere il riconoscimento del CIPI della eccedenza strutturale di manodopera e far conseguire il pensionamento anticipato, dal momento che, se ciò si consentisse, sarebbe frustrato lo scopo stesso che ha indotto la costituzione delle società di reimpiego". Nella sentenza, infine, è stato asserito che le società costituite dalla PI non possiedono i mezzi finanziari per provvedere al pagamento del contributo preteso dall'INPS, non essendo stato previsto da alcuna disposizione di legge finanziamenti di sorta a favore delle medesime.
III.
2. A conclusioni diverse sono pervenute Cass. 21 febbraio 1997 n. 1588 e Cass. 14 febbraio 1998 n. 1588. Nella prima di tali sentenze, in base all'interpretazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 5 della legge n.169 del 1991 (art. 4 del precedente d.l. n. 82 del 1990, applicabile alla fattispecie portata all'esame della Corte) è stato sostenuto:
a) che il prepensionamento previsto dall'art. 16 della legge n. 155 del 1981 ha come presupposto la cessazione dei rapporti di lavoro,
circostanza, codesta, che non ricorre nel caso dei lavoratori assunti dalle imprese costituite dalla PI (e, al riguardo, è stata sottolineata l'incongruità di una dichiarazione di eccedenza strutturale di manodopera qualora la stessa dovesse riguardare lavoratori il cui rapporto sia stato già risolto); b) che nel medesimo secondo comma dell'art. 5 sono contenute due distinte disposizioni, l'una conseguenziale all'altra, la prima relativa alla dichiarazione di eccedenza strutturale di manodopera, l'altra inerente all'obbligo di pagamento del contributo;
c) che, oggetto della controversia essendo l'accertamento dell'esistenza o meno dell'obbligo del pagamento del contributo a carico dell'impresa ricorrente e non già la legittimità o meno del pensionamento anticipato concesso ai lavoratori della medesima impresa, doveva darsi rilievo al dato reale risultante dagli atti, e cioè che era stato posto in essere un determinato procedimento (la dichiarazione dell'eccedenza strutturale di manodopera e il successivo iter previsto dall'art. 5 della legge n. 169 del 1991), con la conseguenza che, non essendo stata contestata nella sede opportuna la legittimità di tale procedimento, parimenti non poteva essere contestato l'effetto derivante dal procedimento medesimo (il pagamento del contributo da parte dell'impresa).
Nell'altra delle sentenze appartenente a questo secondo gruppo è stato in primo luogo rilevato che dal legislatore sono stati previsti due diversi tipi di pensionamento anticipato, l'uno di carattere assistenziale e l'altro di carattere gestionale (v. le analoghe considerazioni svolte da Cass. 20 novembre 1997 n. 11591, fautrice dell'altro indirizzo), e che questi due diversi tipi sono stati "affiancati" mediante le disposizioni contenute nei primi due commi della legge n. 169 del 1991. Fatta questa premessa, nella sentenza è stato affermato che l'impresa di reimpiego PI era tenuta al versamento del contributo previsto dall'art. 5 della legge n. 169 del 1991 (ipotesi di prepensionamento di tipo gestionale), dal momento che si erano verificate tutte le condizioni previste dal medesimo articolo di legge e cioè: a) la presentazione della domanda di prepensionamento da parte di un lavoratore ancora dipendente dall'impresa (e, quindi, non licenziato, al contrario di quanto era previsto per il pensionamento di tipo assistenziale); b) la presentazione della domanda dopo la data del 28 febbraio 1989; c) la dichiarazione del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma lettere a) e c), della legge n. 675 del 1977, che, pur non essendo stata nel caso esaminato in concreto emanata, tuttavia doveva essere ritenuta implicitamente esistente, essendo insita "nella delibera del CIPI relativa alla individuazione dei lavoratori oggetto delle azioni di reimpiego da parte della PI"; d) la delibera del CIPI relativa alla esistenza di eccedenze strutturali di manodopera;
e) l'indicazione del numero dei lavoratori aventi diritto al beneficio;
f) l'accoglimento da parte dell'INPS delle domande di prepensionamento. Nella stessa sentenza, poi, è stato asserito che, per sostenere la fondatezza della tesi contraria, non può essere invocata una particolare ratio legis, dal momento che nella legge n. 169 del 1991 non esiste alcuna disposizione che esonera dal pagamento del contributo le società di reimpiego, le quali, essendo costituite in base alle norme dettate dal codice civile, sono soggette a tutti gli obblighi previsti dalla legge.
IV. Fra le due tesi deve essere condivisa, fatte le necessarie precisazioni, quella da ultimo enunciata.
Come è stato sopra rilevato (v. i punti II.1 e II.3), ai fini del conseguimento del beneficio del pensionamento anticipato la disciplina dettata dalla legge meno recente (n. 155 del 1981) era stata basata su presupposti in parte diversi da quelli previsti dalla legge successiva (n. 169 del 1991), tanto da far definire i due diversi tipi di prepensionamento, rispettivamente, di carattere assistenziale e gestionale. Per l'art. 16 della legge n. 155 del 1981 requisiti oggettivi erano costituiti dalla dichiarazione di crisi, deliberata dal CIPI nei confronti dell'impresa datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2, quinto comma lett. a) e c), della legge n. 675 del 1977, nonché dall'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro riguardo ai lavoratori subordinati in possesso dei requisiti soggettivi richiesti. Viceversa, per l'art. 5 della legge n. 169 del 1991, fermo restando il dato (comune) costituito dalla delibera dello stato di crisi emanata nei confronti dell'impresa interessata, è stata prevista, come ulteriore condizione, la dichiarazione da parte del CIPI dell'eccedenza di manodopera in relazione ai lavoratori ancora in servizio, con la conseguenza che è stata considerata, come secondo requisito oggettivo, la continuazione e non già l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei suddetti lavoratori.
Tale rilievo sarebbe da solo sufficiente a far ritenere l'infondatezza dell'assunto secondo cui, dopo l'entrata in vigore della legge n. 169 del 1991, il primo tipo di pensionamento anticipato (c.d. di carattere assistenziale) ha continuato indiscriminatamente a coesistere con il secondo tipo (c.d. di carattere gestionale). Questa tesi, esplicitamente affermata da qualcuna delle sopra indicate sentenze che hanno determinato il contrasto interpretativo e l'intervento delle Sezioni Unite, poggia, del resto, su una non corretta interpretazione della disposizione di cui al primo comma dell'art. 5 della legge del 1991, dal momento che tale disposizione deve essere letta non in modo avulso, ma in stretta connessione con le norme contenute nel secondo comma del medesimo articolo.
Va, al riguardo, ricordato che l'art. 5 del d.l. 11 gennaio 1989 n.
5 - mai convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, secondo comma, della l. 15 maggio 1989 n. 181 (v. il punto 11.2) - aveva prorogato l'istituto del pensionamento anticipato previsto dall'art. 16 della legge n. 155 del 1981 "fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 28 febbraio 1969". Questo termine, pur essendo stato via via prorogato dalla serie di decreti legge, sempre reiterati (e solo l'ultimo convertito), iniziata con il d.l. n. 119 del 1989 e conclusa con il d.l. n. 108 del 1991 (alla fine è stata fissata la data del 30 settembre 1991: v. l'art. 5, primo comma, del decreto legge da ultimo indicato), ha peraltro costituito una sorta di spartiacque, voluto dal legislatore, fra la vecchia e la nuova disciplina. In tal senso chiara è la normativa contenuta nel secondo comma dell'art. 5 della legge n. 169 del 1991, nel quale sono state inserite, come giova ribadire, le seguenti disposizioni: a) è stata, per un verso, stabilita "la validità" (con applicazione della vecchia disciplina) delle domande di pensionamento anticipato già presentate entro la data del 28 febbraio 1989 (v., in ordine alla locuzione "e giacenti presso il CIPI", la sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 26 marzo 1993) nonché, "previo accertamento e autorizzazione del CIPI", di quelle presentate entro il 2 giugno 1989 (norma, quest'ultima, che deve essere posta in relazione con l'art. 5, primo comma, della legge n. 48 del 1988 e con l'art. 15, cinquantacinquesimo comma,
della l. 11 marzo 1988 n. 67: v. il punto 11.2) ; b) è stato, per altro verso, disposto che alle "nuove domande" - vale a dire a quelle presentate dopo il 28 febbraio 1989 - doveva essere applicata un'altra disciplina, basata su presupposti parzialmente diversi;
c) riguardo a tali nuove domande è stato previsto l'obbligo per il datore di lavoro di versare all'INPS il contributo del cinquanta per cento (o, eventualmente, del venticinque per cento) degli oneri conseguenti.
Questa interpretazione, tratta dal tenore letterale della normativa e dal raffronto fra la medesima e quella precedente (nel tempo via via emanata dal legislatore), trova conferma anche nei lavori parlamentari relativi alla conversione in legge del d.l. 29 marzo 1991 n. 108 (ultimo della serie di decreti legge reiterati) .
Nel corso di tali lavori, infatti, è stato più volte rilevato (v., ad esempio, le comunicazioni fatte al Senato della Repubblica dal rappresentante del Governo) che con l'art. 5 "era stato affrontato il problema della proroga del pensionamento anticipato . . . . . . . ferma restando la partecipazione del datore di lavoro agli oneri conseguenti . . . . . . . . . nella misura del cinquanta per cento, ridotta al venticinque per cento nelle aree del Mezzogiorno, fatta esclusione per le imprese con istruttoria in corso presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989 e limitatamente ai lavoratori in possesso alla predetta data dei prescritti requisiti soggettivi". Dall'esame degli atti parlamentari, quindi, emerge che dal legislatore la tesi del doppio binario fra le due discipline (a parte le domande di pensionamento anticipato già presentate entro il 28 febbraio 1989) non è stata presa assolutamente in considerazione. Infine, come vale la pena di precisare, al risultato interpretativo sopra enunciato è pure pervenuta la Corte costituzionale: ciò si desume dalla motivazione posta a fondamento della sopra indicata sentenza n. 110 del 1993, che ha dichiarato, in parte qua. l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, d.l. 29 marzo 1991 n. 108, convertito nella l. 1 giugno 1991 n. 169 (sentenza che non occorre per altro verso esaminare perché
riguarda una questione estranea al presente giudizio). Ciò posto, tenuto conto di tutti questi rilievi, si deve affermare che, fino al momento in cui è entrata in vigore la l. 23 luglio 1991 n. 223 (con la quale è stata poi attuata la. riforma della complessa materia: v. l'art. 27 di tale legge), con riferimento all'istituto del pensionamento anticipato e in relazione alle domande presentate dopo il 28 febbraio 1989 le imprese datrici di lavoro, ammesse al beneficio nella ricorrenza dei presupposti oggettivi (oltre che soggettivi) stabiliti dalla normativa dettata dalla serie di decreti leggi reiterati conclusa con il d.l. 29 marzo 1991 n. 108, convertito in l. 1 giugno 1991 n. 169, erano tenute a versare all'INPS il contributo previsto dal quinto comma dell'art. 5 del medesimo decreto legge.
Nel caso in esame, dagli accertamenti compiuti nella fase di merito è emerso che da parte della società di reimpiego costituita dalla PI - che ha promosso il presente giudizio davanti al Pretore di Caserta e che è stata poi incorporata dalla società che ha proposto il ricorso per cassazione - la richiesta di pensionamento anticipato concernente i lavoratori aventi diritto è stata presentata dopo la data del 28 febbraio 1989, tanto è vero che nei confronti della medesima società è stato posto in essere il procedimento di cui al secondo comma dell'art. 5 sopra indicato (essendo stata dal CIPI deliberata l'eccedenza di manodopera). ciò, quindi, basta a ritenere l'infondatezza della domanda principale dedotta in giudizio e ad affermare che la suddetta società (e per essa, ora, la società incorporante) era tenuta al versamento del contributo, senza necessità che sia effettuata la verifica dell'esistenza degli uni o degli altri presupposti, rispettivamente previsti dalla vecchia e dalla più recente normativa, necessari per il conseguimento del chiesto beneficio.
V. Ha di nuovo affermato nella sua seconda memoria difensiva la società ricorrente che la nuova disciplina, dettata dalla legge n.169 del 1991, essendo riferibile alle imprese che operano nel mercato
(pur essendo in crisi), non può essere applicata alle società di reimpiego costituite dalla PI, essendo queste ultime, per espressa definizione, assolutamente non operative (v., al riguardo, il precedente punto I).
Questa tesi, ribadita dalla difesa della medesima ricorrente nel corso della discussione orale davanti a questa Corte, si fonda, in sostanza, sul seguente sillogismo: 1) la nuova disciplina del pensionamento anticipato, dettata dalla legge n. 169 del 1991, si applica alle società (in crisi, ma) ancora operative (premessa maggiore); 2) le società costituite dalla PI non sono mai operative, tanto è vero che i rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori assunti sono del tutto fittizi (premessa minore); 3) dunque la disciplina dettata dalla legge più recente non può valere per le società di reimpiego, alle quali è viceversa applicabile la legge meno recente che non prevedeva il pagamento del contributo (conclusione).
La tesi in questione non può, però, essere condivisa, giacché, a seguire il ragionamento della ricorrente, si dovrebbe pervenire, in base ad una più corretta formulazione della premessa maggiore, ad una più drastica e del tutto diversa conclusione:
quella dell'inapplicabilità dell'istituto del pensionamento anticipato, per carenza assoluta dei presupposti oggettivi previsti da entrambe le normative (sia quella del 1981, sia quella del 1991), ai lavoratori assunti dalle società di reimpiego costituite dalla PI (in relazione ai quali, come si dovrebbe affermare, dal legislatore è stato predisposto un diverso tipo di ammortizzatore sociale, quello del trattamento straordinario di integrazione salariale). E questa, del resto, è stata l'opinione sostenuta in udienza dal Procuratore Generale, il quale ha affermato che, riguardo alle società di reimpiego e relativamente ad ambedue le normative, manca il presupposto oggettivo costituito dalla dichiarazione di crisi deliberata dal CIPI ai sensi dell' art. 2, quinto comma lett. a) e c), della legge n. 675 del 1977; e inoltre che, quanto alla prima normativa, manca anche il secondo presupposto, costituito dalla avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori assunti (e interessati ad ottenere il pensionamento anticipato). Non è certamente questa la sede per esaminare una siffatta problematica, che è estranea all'oggetto della causa. In questo giudizio, infatti, è unicamente in discussione l'obbligo che ha la società di reimpiego costituita dalla PI - già ammessa, in relazione ai lavoratori in possesso dei necessari requisiti soggettivi, al beneficio del pensionamento anticipato - di pagare il contributo preteso dall'INPS, senza che la legittimità del procedimento, conclusosi con il riconoscimento del beneficio stesso, possa ora essere sottoposta al vaglio della Corte.
Peraltro, la tesi affermata dal Procuratore Generale, che indubbiamente potrebbe avere un qualche fondamento alla luce delle disposizioni di legge che fissano i requisiti di carattere oggettivo, deve essere richiamata allo scopo di dichiarare l'assoluta rilevanza, nel presente giudizio, della questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata dalla ricorrente. Ed invero, per ripetere argomentazioni già svolte in una delle sopra indicate sentenze che hanno dato luogo al contrasto interpretativo (Cass. 21 febbraio 1997 n. 1588), la decisione che deve essere emessa non implica la soluzione della problematica relativa alla applicabilità, in linea di principio, della disciplina del pensionamento anticipato dettata dalla legge n. 169 del 1991 ai lavoratori assunti dalle società di reimpiego costituite dalla PI, oggetto della presente controversia essendo solamente la pretesa dell'INPS di ottenere il versamento del contributo "come conseguenza legale dell'applicazione, già avvenuta in concreto, della disciplina stessa ai dipendenti della società ricorrente". Di tal che della sentenza da ultimo indicata debbono essere pure ribadite le conclusioni finali - tratte dalla disamina delle disposizioni di legge inerenti, ratione temporis, alla materia esaminata, dato che nella specie, come è stato sopra chiarito, la richiesta di pensionamento è stata presentata dopo il 28 febbraio 1989 e prima dell'entrata in vigore della l. 23 luglio 1991 n. 223 - e deve essere, quindi, affermato che, oggetto della controversia essendo l'accertamento dell'esistenza dell'obbligo del pagamento del contributo a carico della società ricorrente e non già la legittimità del pensionamento anticipato concesso ai lavoratori della medesima società, deve darsi rilievo al dato reale risultante dagli atti, e cioè al fatto che è stato posto in essere il procedimento previsto dall'art. 5 della legge n. 169 del 1991 (con la dichiarazione dell'eccedenza strutturale di manodopera);
con la conseguenza che, non potendo in questa sede discutersi della legittimità di tale procedimento, non può essere contestato l'effetto che ne deriva (il pagamento del contributo da parte dell'impresa).
Avuto riguardo a tutte le argomentazioni che precedono, con le quali deve essere integrata la motivazione che sorregge la sentenza impugnata - il cui dispositivo è conforme al diritto (art. 384, secondo comma, c.p.c.) - il ricorso deve essere rigettato.
Giuste ragioni ricorrono, in considerazione del contrasto interpretativo sopra indicato, per compensare interamente fra le parti le spese di questa fase del giudizio.
P. Q. M
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999