Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 121
CASS
Sentenza 12 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il tema di pensionamento anticipato dei lavoratori di imprese in crisi, la disciplina dettata dalla legge n. 169 del 1991 (prevedente il prepensionamento cosiddetto gestionale) non affianca, bensì sostituisce la disciplina dettata in materia dalla precedente legge n. 155 del 1981 ( prevedente il prepensionamento cosiddetto assistenziale), con la conseguenza che, in relazione alle domande di pensionamento anticipato presentate dopo il 28 febbraio 1989 (termine massimo considerato dall'art. 5 legge n. 169 del 1991 cit. per la "validità" delle domande di prepensionamento da trattare con la precedente disciplina), per i dipendenti delle società di reimpiego costituite dalla Gepi a norma dell'art. 1 legge n. 784 del 1980 ammessi al beneficio richiesto, sussiste l'obbligo delle imprese datrici di lavoro di versare all'INPS il contributo previsto dall'art. 5 comma quinto D.L. n. 108 del 1991 conv. nella citata legge n. 169 del 1991.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 121
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 121
    Data del deposito : 12 marzo 1999

    Testo completo