Sentenza 16 marzo 2005
Massime • 1
L'applicazione di pena di specie diversa da quella prevista per il reato oggetto di giudizio non comporta l'annullamento della sentenza di patteggiamento, ma la sua rettifica sul punto relativo all'erronea indicazione della pena inflitta. (Fattispecie relativa alla pena della reclusione, patteggiata, applicata erroneamente in luogo dell'arresto, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 14, comma quinto-ter, D.Lgs. n. 286 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2005, n. 16421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16421 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 16/03/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 346
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 043025/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di CIVITANOVA MARCHE;
nei confronti di:
LEBBARAA EL MILOUDI N. IL 01/01/1959;
avverso SENTENZA del 30/06/2004 TRIB.SEZ.DIST. di CIVITANOVA MARCHE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giuseppe Febbraio che ha concluso per la rettifica della pena in arresto ex art. 619 c.p.p.. OSSERVA
Con sentenza in data 30.6.2004 il giudice monocratico del Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, su richiesta delle parti, ha applicato a Lebbaraa El Miloudi la pena patteggiata di mesi due e giorni venti di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 14 comma 5 ter del D. Lgs. N. 286 del 1998, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Ascoli Piceno il 15.4.2003. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona lamentando violazione di legge, per avere il giudice monocratico applicato la pena della reclusione nel caso di una contravvenzione punita con l'arresto e chiedendo l'annullamento ovvero la rettifica della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la rettificazione della pena in arresto ai sensi dell'art. 619 C.P.P.. Il reato contestato all'imputato e ritenuto in sentenza (essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello stato contravvenendo all'ordine del Questore, in violazione dell'art. 14, comma 5 ter, del D. Lgs. N. 286 del 1998) è pacificamente una contravvenzione punita con l'arresto da sei mesi ad un anno. Il giudice monocratico del Tribunale di Macerata - sezione distaccata di Civitanova Marche - applicando la pena concordata dalle parti è partito, come pena base, da sei mesi e cioè dal minimo editale previsto dalla norma citata, su cui ha applicato due diminuzioni per le generiche e la scelta del rito, cosi pervenendo a due mesi e venti giorni, ma ha applicato la reclusione in luogo dell'arresto previsto dalla legge.
Si tratta certamente di pena illegale per la specie, la cui correzione può peraltro avvenire, senza necessità di annullamento della sentenza, poiché non comporta un aumento di pena. La giurisprudenza consolidata di legittimità è nel senso che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo delle parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non sia stata applicata una pena illegale, intendendosi per ciò non tanto il fatto che il giudice non abbia correttamente esplicitato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, quanto che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (cfr. Cass. 21.4.2004 n. 18385; Cass. 14.10.2003 n. 38943). Tuttavia, nel caso in cui non si versi in ipotesi di aumento o di correzione in senso peggiorativo della pena patteggiata, si deve ritenere che la applicazione di una pena di specie diversa da quella prevista per il reato oggetto di giudizio sia possibile mediante la rettificazione sul punto relativo alla erronea indicazione della pena, senza necessità di annullamento della sentenza, specie se, come nel caso in esame, la pena legale sia di specie meno grave (arresto invece di reclusione) di quella applicata (v. Cass. 5.6.2002, Esposito). Ciò in quanto la correzione ex art. 620 lett. l) C.P.P. deve ritenersi sempre possibile anche in sede di legittimità, quando, come nel caso in esame, alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza sostituzione di giudizi di merito che involgano accertamenti e valutazioni di costanze controverse, le quali rimangono operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità.
In accoglimento della richiesta subordinata del ricorrente, ritenendo trattarsi di errore materiale nella indicazione della specie della pena, si deve pertanto rettificare la specie della pena inflitta all'imputato con la sentenza in data 30.6.2004 in quella dell'arresto, anziché in quella della reclusione, come erroneamente denominata.
P.Q.M.
Rettifica la specie della pena inflitta in quella dell'arresto anziché in quella della reclusione come erroneamente denominata. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2005.