Sentenza 17 maggio 2013
Massime • 1
É legittima la pronuncia di inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale avvenuta "de plano", senza l'instaurazione del contradditorio partecipato, ma solo cartolare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 29970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29970 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1776
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 897/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP NZ N. IL 21/05/1981;
MO IO N. IL 13/06/1964;
avverso l'ordinanza n. 80/2011 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 14/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar Cadrangolo, per l'inammissibilità del ricorso.;
Udito il difensore Avv. SENESE Saverio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14.11.2012 la Corte d'assise d'appello di Napoli, che stava celebrando il giudizio di secondo grado a carico di AN CE imputato dell'omicidio di IO AN, ricevuta una memoria firmata da tale NT OC, dal suo difensore e dal difensore costituito dell'CE, con la quale si chiedeva la correzione di asseriti errori materiali contenuti nella motivazione della sentenza di primo grado, dichiarava l'inammissibilità della memoria stessa quanto al giudicando CE e l'irricevibilità quanto al OC.
Rilevava invero detta Corte che il contenuto della memoria riguardava deduzioni critiche relative alle vantazioni espresse dal primo giudice, come tali estranee all'ambito concettuale dell'errore materiale di cui si invocava la correzione.
Ciò posto, per l'CE, a cui carico veniva celebrato il processo di secondo grado, si osservava che quanto fatto oggetto dell'istanza coincideva con la materia stessa del giudizio in corso di celebrazione nel grado d'appello, per cui, non essendo consentita una parallela procedura camerale incidente sul merito, se ne doveva derivare la inammissibilità dell'istanza che andava dichiarata ex art. 127 cod. proc. pen., comma 9. Quanto al OC, egli era estraneo al giudizio d'appello in corso a carico dell'CE, e dunque la Corte adita non aveva titolo per pronunciarsi.
2. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione, con unico atto, i predetti CE e OC che, in premessa, ricordavano come la sentenza di primo grado avesse affermato che esso CE aveva eseguito l'omicidio del IO su mandato di NT OC, e ciò nonostante che il Tribunale del riesame avesse annullato l'ordinanza custodiate a carico di quest'ultimo per mancanza di indizi, con decisione avallata dalla Corte di Cassazione;
era con ciò avvenuto che la sentenza di primo grado aveva in sostanza espresso giudizio su un soggetto, esso OC, non imputato;
orbene, riprodotti i passi della sentenza della Corte d'assise che esprimevano giudizi sul ruolo di mandante di esso OC, dei quali si era chiesta la correzione indicandoli come errori materiali, i ricorrenti denunciano violazione di legge;
in particolare: a) l'CE lamenta che la Corte abbia dichiarato l'inammissibilità della memoria senza contraddittorio e senza valutarla nel merito;
b) il OC denuncia di essere stato oggetto di giudizio in primo grado in violazione di ogni principio di diritto, perché non tratto a quel giudizio e senza iniziativa del P.M. nei suoi confronti;
si trattava dunque di una sentenza abnorme ed affetta da nullità assoluta ed insanabile in parte qua, nonché in violazione dell'art. 6 della CEDU;
nel caso in questione egli, soggetto estraneo al processo che però ne aveva ricevuto pregiudizio, anche perché la sentenza poteva essere acquisita in altro processo ex art. 238 bis cod. proc. pen., era facoltizzato a ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale, unico rimedio possibile, di competenza del giudice dell'impugnazione; in subordine si chiede di sollevare questione di costituzionalità degli artt. 130 e 233 bis cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono ad un soggetto, giudicato in violazione dei suddetti principi, di richiedere, a mezzo della procedura ex art. 130 cod. proc. pen., l'eliminazione o l'inutilizzabilità di tutte quelle parti di una sentenza nelle quali è stato espresso un giudizio a suo danno, questione non manifestamente infondata e rilevante, atteso che esso OC è attualmente indagato in ordine ai medesimi fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto unitariamente dai due interessati, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
2. Deve dapprima essere dichiarata inammissibile, per palese infondatezza, la questione processuale v. sopra, sub ritenuto, al par.
2.a - unico motivo proposto dall'CE - relativa alla forma della pronuncia.
CE (così come il OC) aveva proposto, espressamente, un'istanza di correzione di errore materiale, ex art. 130 cod. proc. pen. - La decisione andava dunque assunta secondo lo schema processuale previsto dal Codice di rito per la misura richiesta dalla parte.- L'art. 130 cit., al comma 2, prevede che la decisione sia assunta con le forme di cui all'art. 127 c.p.p.. - L'art. 127, a sua volta, al suo comma 9, prevede che l'inammissibilità della domanda sia dichiarata "anche senza formalità, salvo che sia altrimenti stabilito". L'art. 130 cod. proc. pen., che rimanda all'art. 127, nella sua totalità, non prevede diversamente sul punto. È quindi del tutto legittima, sul piano formale, la pronuncia di inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale, pronunciata de plano, e cioè senza contraddittorio partecipato, ma solo cartolare (per la piena legittimità della procedura de plano, in caso di dichiarata inammissibilità, v. Cass. Pen. SS.UU. n. 16103 in data 27.03.2002, Rv. 221284, Basile, per l'errore di fatto ex art.625 bis, Cod. proc. pen.; v. anche Cass. Pen. Sez. 1, n. 34531 in data 09.10.2002, Rv. 222186, Stara, nel caso di ricusazione). Nella sostanza, poi, è ancora del tutto legittima la declaratoria di inammissibilità di un'istanza quando la stessa sia stata proposta fuori delle condizioni di legge, ovvero per motivi la cui infondatezza si riveli ictu oculi, secondo la categoria della constatazione, prima ancora della valutazione funditus. - Nella fattispecie, è assolutamente corretta la considerazione del giudice a quo secondo cui era del tutto estranea all'ambito di applicazione dell'invocato art. 130 cod. proc. pen. e del concetto stesso di "errore materiale" la chiesta modifica della motivazione della sentenza pronunciata in primo grado a carico di esso CE, posto che ciò avrebbe inevitabilmente comportato "una modificazione essenziale dell'atto" che è quanto il cit. art. 130 divieta. Non è chi non veda, invero (categoria della oggettiva e palmare constatazione) che procedere alla cancellazione di interi brani della motivazione di una sentenza ne stravolga il significato, fino alla possibile sua incomprensibilità. Peraltro, è ancora del tutto evidente (constatazione palese) che non è in alcun modo ammesso intervento manipolatore sul testo della decisione nel suo merito, tanto che anche l'eventuale diversa valutazione in grado d'appello, che operi riforma, non tange il testo del provvedimento impugnato. La correzione dell'errore materiale è, invero, ammesso per un lapsus formale, grafico (una svista), non per una modificazione che incida nel merito o nel contenuto sostanziale del provvedimento in questione (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n, 30483 in data 06.05.2010, Rv. 248316, Madonia;
Cass. Pen. Sez. 3, n. 11763 in data 23.01.2008, Rv, 239249, Lesi;
ecc). Escludere la considerazione di un mandante, in un processo per omicidio volontario, e cancellare il relativo movente, equivale - inammissibilmente - ad immutare nel profondo la ratio decidendi della sentenza stessa.
Ciò posto, risulta ineccepibile la dichiarata inammissibilità con pronuncia de plano.-
3. Sono del pari del tutto infondate - e perciò il ricorso, sulle stesse basato, risulta inammissibile - le questioni sollevate dal OC v. sopra, sub ritenuto, al par.
2.b.-
È assolutamente infondato il richiamo all'art. 238 bis cod. proc. pen., posto che esso prevede l'acquisibilità in un processo di sentenze emesse nell'ambito di altra procedura - e sempre salva la loro valutazione - a condizione, però, che siano "divenute irrevocabili", come testualmente la norma citata prevede. Orbene, la sentenza di cui il OC si lamenta non risulta avere tale crisma, posto che - anzi - è pacifico che al momento della proposizione della domanda ex art. 130 cod. proc. pen., era in corso il processo in grado di appello a carico dell'CE per i fatti in questione. La deduzione del ricorrente è, dunque, sfornita di concreta rilevanza, allo stato non potendosi escludere - in via del tutto astratta - che il giudicato si formi in termini diversi da quelli, finora risultanti, paventati da esso OC.
Quanto alla dedotta contrarietà del sistema all'art. 6 CEDU e quanto alla questione di costituzionalità, si tratta di proposizioni già affrontate da questa Corte e risolte negativamente sulla base di considerazioni che il Collegio condivide ed alle quali ci si riporta;
sul punto v. Cass. Pen. Sez. 2, n. 8808 in data 18.02.2010, Rv. 246455, Di Ilio: "è manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 41 cod. proc. pen., comma 1, per asserita violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost.,
nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell'udienza camerale, poiché, quanto all'art. 6 CEDU, ne è esclusa l'applicabilità ai procedimenti o subprocedimenti incidentali e, quanto all'art. 111 Cost., rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa". - Si tratta di principi applicabili anche al caso di specie. Il OC non ha ricevuto un pregiudizio concreto, giuridicamente rilevabile, dalla sentenza di primo grado, non ancora definitiva, a carico dell'CE, allo stato avendo egli solo un interesse di tipo morale non tutelabile in ambito processuale (si richiamano le considerazioni sull'art. 238 bis cod. proc. pen.). Egli non è stato oggetto di giudizio diretto, in tale decisione, e non vi è stata alcuna pronuncia nei suoi confronti. Sono pertanto assolutamente prive di pertinenza le considerazioni che il ricorrente svolge ipotizzando un vero e proprio giudizio a suo carico, o una ricaduta ai suoi danni, che - almeno allo stato, nei termini proposti - non sussiste. Ciò comporta la manifesta irrilevanza, prima ancora della palese infondatezza, delle questioni proposte con i motivi del ricorso.
4. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013