Sentenza 9 ottobre 2002
Massime • 1
È legittima l'adozione della procedura "de plano" - che comporta la fissazione dell'udienza e la deliberazione senza avvisi alle parti - per la dichiarazione di inammissibilità di istanza di ricusazione fondata su motivi manifestamente infondati. (Fattispecie relativa a dichiarazione di ricusazione di un intero collegio della Corte di cassazione, succeduta ad una prima istanza dichiarata inammissibile con provvedimento "de plano" e a una successiva richiesta di correzione di preteso errore di fatto, dovuto a mancata notifica al ricorrente dell'avviso di udienza, in cui sarebbe incorsa la Corte suprema nel definire la prima istanza) (V. Corte cost. 23 gennaio 1997 n. 10).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2002, n. 34531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34531 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 09/10/2002
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - N. 03023
3. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - N. 035736/2002
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
TA SA N. IL 14/05/1941
avverso ALTRO del 01/10/2002 SESTA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEMELLI TORQUATO, È necessario premettere che nel corso dell'udienza del 6 maggio 2002, procedendosi innanzi alla 6^ Sezione penale di questa Corte nei confronti di RA TO, veniva proposta da quest'ultimo formale dichiarazione di ricusazione avuto riguardo a tutto il Collegio giudicante: lo RA affermava che in violazione dell'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non gli era stato consentito - così come espressamente sollecitato - di difendersi personalmente o, quanto meno, di essere sentito e di poter esibire documenti.
In ciò doveva ravvisarsi un comportamento dell'intero Collegio dimostrativo di una grave inimicizia, rientrante pertanto in un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 36 lett. d) ed h) C.p.p. Il ricorso veniva assegnato alla 1^ Sezione penale ai sensi dell'art.40 comma 2^ C.p.p. quale Sezione tabellarmente individuata come competente a provvedere su tutti i ricorsi in materia di ricusazione c.d. "interna".
Con ordinanza in data 20 giugno 2002 - attesa la manifesta infondatezza dei motivi addotti a sostegno - veniva dichiarata l'inammissibilità della proposta ricusazione con provvedimento emesso in camera di consiglio con la procedura "de plano", giusta quanto previsto dall'art. 41 comma 1^ C.p.p. Con separati atti - presentati però in un unico contesto il 23 settembre 2002 e diretti sia alla 6^ Sezione penale che aveva fissato la prosecuzione del procedimento n. 45525/01 alla data del 10 ottobre, sia alla 1^ Sezione penale - lo RA deduceva:
a) che il ricorso sulla dichiarazione di ricusazione era stato a suo avviso illegittimamente definito "a sua insaputa" e che di conseguenza, attesa la mancata notifica al ricorrente dell'avviso di udienza, doveva ritenersi nullo il corrispondente provvedimento emesso in data 20.6.2002: quale mezzo al fine, si chiedeva che venisse "cassata l'impugnata sentenza" con ogni consequenziale pronuncia;
b) sulla base delle premesse sopra richiamate, ancorché contenute in separato atto ed in attesa della pronuncia di revoca del provvedimento emesso dalla 1^ sezione penale, sollecitava il Collegio della 6^ sezione penale a rinviare la trattazione del ricorso n. 45525/01 - già fissata per il 1^ ottobre - sottolineando che, in difetto, intendeva presentare nuova dichiarazione di ricusazione di tutti i componenti del Collegio.
Sulla richiesta di "revoca" della decisione emessa dalla 1^ sezione per asserita violazione di legge si provvedeva ad iscrivere il ricorso - da qualificarsi quale "straordinario" e da trattarsi pertanto ai sensi dell'art.625 bis C.p.p. - nel ruolo di udienza della stessa sezione del 1^ ottobre: il ricorso, chiamato e definito per primo, veniva dichiarato inammissibile con la procedura "de plano", espressamente prevista dall'art. 625 bis comma 4^. Copia del dispositivo veniva trasmessa con urgenza alla 6^ sezione penale.
Lo stesso 1 ottobre - dopo la ricezione di copia del provvedimento emesso dalla 1^ sezione - la 6^- sezione trattava il ricorso ed in tale sede quel Collegio disponeva nuovamente la trasmissione alla I- sezione della istanza di ricusazione "condizionata" di cui all'atto datato 24 settembre 2002, richiamato nelle premesse sub b) del presente provvedimento: rinviava quindi la trattazione del procedimento pendente innanzi a sè per l'udienza del 25 ottobre 2002.
Il ricorso - tale da qualificarsi - concernente la seconda ricusazione, veniva fissato con la procedura "de plano" per l'udienza odierna attesa la sua manifesta infondatezza e pretestuosità. A prescindere infatti dalla configurabilità di una dichiarazione di formale ricusazione "condizionata" all'accoglimento di un ricorso straordinario la cui trattazione (di competenza di altro collegio) era comunque già precedentemente avvenuta, con comunicazione pervenuta alla 6^ sezione prima che venisse ivi chiamato il procedimento n. 145525/01, devesi rilevare la manifesta infondatezza, oltreché la persistente pretestuosità, della nuova dichiarazione. Basti rilevare nella presente sede di legittimità che è giurisprudenza consolidata di questa Corte quella secondo cui, in presenza di ricusazione proposta da chi non ne aveva diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'art.38 ovvero - come nel caso di specie - quando i motivi addotti sono manifestamente infondati - la Corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, secondo quando espressamente previsto dall'art. 41 comma 1^ C.p.p. per l'ipotesi, come nel caso in esame, di ricusazione c.d. "interna". La procedura richiamata comporta la fissazione dell'udienza e la deliberazione corrispondente "senza avvisi", cioè "de plano". La Corte, invece, decide in camera di consiglio ai sensi dell'art.611 C.p.p. nel caso di ricorsi proposti avverso ordinanze di inammissibilità - per ritenuta manifesta infondatezza - pronunciate da giudici di merito.
La speciale procedura ex art. 127, poi, è prevista dall'art.41 comma 3^ quando - fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione - la Corte di Cassazione decide sul merito della ricusazione e, quindi, dopo che sia stato superato il vaglio preliminare sull'ammissibilità del ricorso.
Nel caso in esame, ora, è più che evidente che il Collegio della 6^ sezione penale di questa Corte ha più che correttamente rigettato la richiesta di rinvio del procedimento n. 045525, avendo avuto tra l'altro tempestiva comunicazione (come sottolineato in precedenza) dell'ordinanza di Inammissibilità del c.d. ricorso straordinario pronunciata nella prima mattinata dello stesso giorno 1 ottobre da altro Collegio con la procedura "de plano" ai sensi dell'art 625 bis comma 4^ C.p.p.. Ed è altrettanto evidente che la nuova dichiarazione di ricusazione, proposta dallo RA, "condizionatamente", sull'assunto che il rifiuto del chiesto rinvio - a prescindere dalla legittimità della richiesta, prima ancora della effettiva preesistenza formale e conoscenza, comunque, del provvedimento emesso sul ricorso c.d. "straordinario", debba considerarsi manifestamente infondata posto che il motivo addotto non integra alcuna delle ipotesi previste dall'art. 37 C.p.p. in particolare, poi, quanto ad un'asserita manifestazione di grave inimicizia, ai sensi dell'art.36 lett. d) ed h) stesso codice.
Ogni altra argomentazione resta assorbita dai rilievi che precedono. Attesa la più che manifesta infondatezza del ricorso e la sua pretestuosità, lo RA - oltreché al pagamento della spese del presente procedimento - va condannato anche al versamento della somma di mille Euro a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, Sezione prima penale, visti gli artt. 41 comma 1^ e 44 C.p.p., dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione e condanna RA TO al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa del ammende.
Si comunichi il presente dispositivo, con urgenza alla Sezione 6^ penale.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2002