Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2010, n. 30483
CASS
Sentenza 6 maggio 2010

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Massime1

Il procedimento di correzione dell'errore materiale può modificare il provvedimento per integrazione soltanto con elementi che necessariamente ne dovevano far parte, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla "ratio decidendi" e che comporti l'esercizio di un potere discrezionale (Fattispecie nella quale la Corte ha considerato corretta la integrazione di un decreto di sequestro e successiva confisca di una porzione di terreno emesso nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, con la quale si era prevista l'estensione dei relativi effetti all'intero fabbricato su di esso edificato, rilevando che tale intervento non incideva su un aspetto essenziale del provvedimento, ma offriva solo una descrizione più dettagliata dell'immobile oggetto del sequestro, già insita nell'originaria individuazione dello stesso bene).

Commentario1

  • 1Se il reato è prescritto il giudice penale deve pronunciarsi sulle questioni civili
    Laface Nadia · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2010, n. 30483
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30483
Data del deposito : 6 maggio 2010

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