Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
Il procedimento di correzione dell'errore materiale può modificare il provvedimento per integrazione soltanto con elementi che necessariamente ne dovevano far parte, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla "ratio decidendi" e che comporti l'esercizio di un potere discrezionale (Fattispecie nella quale la Corte ha considerato corretta la integrazione di un decreto di sequestro e successiva confisca di una porzione di terreno emesso nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, con la quale si era prevista l'estensione dei relativi effetti all'intero fabbricato su di esso edificato, rilevando che tale intervento non incideva su un aspetto essenziale del provvedimento, ma offriva solo una descrizione più dettagliata dell'immobile oggetto del sequestro, già insita nell'originaria individuazione dello stesso bene).
Commentario • 1
- 1. Se il reato è prescritto il giudice penale deve pronunciarsi sulle questioni civiliLaface Nadia · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2010, n. 30483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30483 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 1369
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 1021/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON IU N. IL 18/12/1946;
1) AGENZIA DEL DEMANIO PALERMO;
avverso l'ordinanza n. 5/2009 TRIBUNALE di CALTANISSETTA, del 25/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Caltanisetta, con ordinanza 25/11/2009, disponeva, ex art. 130 c.p.p., la correzione degli errori materiali in cui si era incorsi nella stesura del Decreto n. 303 del 14/4/2000, adottato dallo stesso Tribunale, nell'ambito della procedura di prevenzione a carico di AD PP, e col quale si era disposto, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, la confisca di alcuni beni (anche immobili) ivi indicati di cui il predetto aveva la disponibilità, nel presupposto che costituissero reimpiego di capitali di provenienza illecita, tenuto conto della condizione del AD di sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno e di condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Il Tribunale, in particolare, rimediava ad alcune imprecisioni ed omissioni del punto b) del richiamato Decreto n. 303/2000, nel senso che il sequestro e la successiva confisca del terreno sito in località Santa Croce di Canterina (Rg), esteso per la parte spettante al predetto AD ad 1/2 indiviso di are 5,00 - are 1,25, in catasto alla partita 722, foglio 26, p.lla 408 doveva intendersi riguardare "1/2 indiviso di terreno distinto al N.C.T. del Comune di Santa Croce di Camerina al foglio 26, particella 408, esteso are 5,37" mentre la confisca di 1/2 di appartamento insistente sul terreno di cui al punto b) esteso mq 100, composto da n. 3 vani, accessori e veranda in catasto alla partita 5250, foglio 26, p.lla 408/1 doveva intendersi riguardare l'intera villetta insistente sul terreno di cui al precedente punto b) distinta al NCEU del Comune di Santa Croce di Camerina (Rg), al foglio 26, particella 408, subalterno 1".
2. Ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione il AD, deducendo la violazione degli artt. 125 e 130 c.p.p., essendosi attivata la procedura di correzione di errore materiale al di fuori della previsione legale, posto che, con l'adozione del provvedimento impugnato, si era inciso sull'aspetto decisionale della misura di prevenzione reale e della conseguente confisca, attraverso l'estensione dei relativi effetti che non riguardavano più la metà di un appartamento ma una "intera villetta" insistente sul terreno di cui al punto b).
3. Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte che correttamente sì è attivata e si è dato corso alla procedura di cui all'art. 130 c.p.p., per ovviare a delle imprecisioni ed omissioni materiali del decreto del Tribunale di Caltanisetta n. 303 del 14/4/2000, col quale fu adottata la misura di prevenzione reale, avente, tra l'altro, la metà indivisa del terreno sito in Santa Croce di Camerina, meglio descritto ai punto sub b) del medesimo decreto, appartenendo l'altra metà a PO SA ed alla di lui moglie TO RM. Il procedimento di correzione, previsto dall'art. 130 c.p.p., invero, come a ragione sostenuto dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua puntuale requisitoria in atti, può essere adottato per porre riparo ad imprecisioni ed omissioni di natura tale da non modificare il contenuto essenziale del provvedimento (in tal senso con riferimento ad una fattispecie non dissimile si veda Sez. 6, Sentenza n. 18326 del 25/02/2003 Cc. (dep. 17/04/2003 Rv. 225898). L'integrazione di questo deve logicamente consistere in una operazione meramente meccanica, cioè nell'aggiunta di elementi che necessariamente dovevano farne parte, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi e che comporti l'esercizio di un potere discrezionale. Ciò posto, non può esservi dubbio che l'integrazione del decreto di sequestro e confisca, nella parte relativa alla descrizione dell'appezzamento di terreno di cui al punto sub b), con la previsione della sua estensione a quanto su di esso edificato dal AD - e non già dai comproprietari PO - TO - ed identificato con i relativi dati catastali, non altera la ratio decidendi e non incide su di un aspetto essenziale del provvedimento, ma ne esplicita il contenuto, nel senso che offre una descrizione più dettagliata e particolareggiata dell'immobile oggetto di sequestro, già insita nell'originaria individuazione dello stesso immobile. Ed invero, per il principio dell'accessione (art. 934 c.c.), la proprietà della costruzione viene acquistata automaticamente dal proprietario del suolo, sicché l'ablazione da parte dello Stato, mediante sequestro seguito da confisca (titolo acquisitivo della proprietà da parte dello Stato), di un suolo ben individuato comprende anche tutto ciò che sopra o sotto di esso esiste. E pur vero che è configurabile al disopra del suolo il diritto di superficie, avente ad oggetto una costruzione (art. 952 c.c.), ma non può essere sottaciuto che l'atto costitutivo di tale diritto deve necessariamente assumere la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c., n. 2), con la conseguenza che, nel momento in cui la proprietà
di un suolo si trasferisce da un soggetto ad un altro (nella specie, dal AD allo Stato), è implicito che il trasferimento ha ad oggetto il terreno e tutto ciò che su di esso è stabilmente infisso, salva una diversa ed esplicita previsione del titolo di trasferimento, ipotesi quest'ultima che non ricorre nel caso in esame e neppure viene adombrata in ricorso. Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna del ricorrente, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010