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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/10/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa UE LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 513 del registro generale dell'anno 2024 promossa DA
, elettivamente domiciliato in Terni, via della Caserma n.8, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Cavicchioli Andrea che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
RICORRENTE CONTRO
, titolare della omonima ditta individuale, con sede legale in Controparte_1 Terni, viale Della Stazione nn.50;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 22 maggio 2024 parte ricorrente premetteva: - di avere lavorato alle dipendenze della ditta individuale omonima di , Controparte_1 assunto con contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, ed orario di servizio di n.30 ore settimanali (dal 1°.10.2021) ai sensi del CCNL Turismo ed inquadrato al 5° livello con mansioni di cuoco;
- di essere stato assunto, quindi, a tempo indeterminato con contratto sempre di n.30 ore settimanali in data 1.11.2021 dalla stessa ditta;
- che tale rapporto di lavoro è cessato in data 26.04.2022; - di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro, per n.6 giorni la settimana dalle 17.00 alle 23.00 lavorando per n.36 ore settimanali;
- di non aver percepito, la retribuzione corrispondente all'orario di lavoro osservato e di essere creditore della ditta convenuta per la somma di € 4.558,64 il tutto come indicato nel dettaglio nei conteggi allegati al ricorso. Conveniva, pertanto, la ditta individuale davanti al giudice del Controparte_1 lavoro di Terni chiedendo di: - accertare e dichiarare che tra e la ditta Parte_1 individuale è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo, Controparte_1 con le mansioni di cuoco, dal 1.10.2021 al 26.04.2024 e per l'effetto condannare la ditta individuale al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 4.558,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite. La ditta individuale , pur regolarmente citata, non si costituiva e Controparte_1 ne veniva dichiarata la contumacia. L'istruttoria si articolava con l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente e la rielaborazione dei conteggi si ordine dello scrivente Giudice;
veniva, altresì, ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta, tuttavia, l'incombente non veniva espletato per assenza della parte convenuta.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Venendo al merito il ricorso è parzialmente fondato e la domanda deve essere accolta per quanto di ragione.
La domanda di parte ricorrente è finalizzata ad ottenere la condanna della convenuta ditta individuale al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 asseritamente dovute per lo svolgimento di mansioni di cuoco retribuite in maniera non corrispondente all'effettivo orario di lavoro osservato, della 13° e 14° mensilità, del lavoro straordinario feriale prestato, di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti in costanza di rapporto di lavoro e del TFR, avendo riguardo al periodo dal 1° ottobre 2021 al 26 aprile 2024, tenendo conto del livello di inquadramento (5° livello) di cui al CCNL Turismo.
A supporto delle rivendicazioni ha allegato il percorso del lavoratore rilasciato dall'Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro – Regione Umbria, le buste paga relative all'intero rapporto di lavoro, l'iniziale contratto di assunzione a tempo determinato ed il contratto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. all.ti al ricorso). Dalla produzione documentale in atti emerge la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come cuoco part time orizzontale di n.30 ore settimanali (su 5 giorni a settimana) a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato, con inquadramento al 5° livello del CCNL Turismo dal 1°.10.2021 e concluso il 26.04.2022 per dimissioni. Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, nonché per la 13° e 14° mensilità (qualora dovute in base al CCNL di settore), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985). Nel caso di specie parte ricorrente sostiene di aver percepito, in base all'inquadramento risultante dalle buste paga versate in atti, per tutto il periodo lavorativo dall'assunzione dell'ottobre 2021 ad aprile del 2022 uno stipendio inferiore a quanto
2 spettante in base al CCNL Turismo indicato in contratto stante il maggior orario di lavoro effettivamente osservato. Nelle buste paga non sono mai riconosciute integralmente le ore lavorate (funditus n.36 ore settimanali con n.6 ore di lavoro supplementare) ma sempre un numero inferiore rispetto a quanto effettivamente prestato.
Allega il lavoratore di aver sempre osservato l'orario di lavoro di n.36 ore settimanali dalle 17.00 alle 23.00 avendo lavorato sempre n.6 giorni alla settimana invece delle n.30 ore settimanali pattuite per n.5 giorni settimanali come indicato in contratto. Quanto al capo della domanda relativo al lavoro supplementare che si assume prestato, deve rilevarsi che la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare è a carico del lavoratore (ex art. 2697 Cod.Civ.) e deve riguardare (al pari di quella avente ad oggetto la prestazione di lavoro straordinario) sia l'orario normale di lavoro, stabilito contrattualmente, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa (cfr., in materia di lavoro straordinario, Cass. civ., 3 marzo 1987, n. 2241; in tema di lavoro supplementare, Trib. Siracusa, 5 novembre 2019, n. 1226; Trib. Modena, 16 aprile 2019, n.65). Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art.432 Cod.Proc.Civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza. In riferimento allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, si deve precisare, in generale, che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695). Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario fissato dal contratto;
peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione
“minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623). Il teste ha riferito: “Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi Tes_1 di lavoro alle dipendenze di , la quale gestiva un ristorante sito in Terni, Controparte_1 viale della Stazione con insegna “MC Marin's”. Il ricorrente svolgeva mansioni di cuoco ed io aiuto cuoco. Ho conosciuto il ricorrente in questa occasione ed abbiamo lavorato insieme. Quando sono stato assunto il ricorrente già ci lavorava ad ottobre 2021, poi io sono andato via ad inizio 2022 ed il ricorrente è rimasto … Io lavoravo 2/3 giorni a settimana, mentre il ricorrente ne lavorava 5 a volte anche 6 dal lunedì al sabato, la domenica era sempre riposo oltre un altro giorno che poteva variare ma a volte lavorava 6 giorni come già detto. L'ingresso al lavoro era alle 17.00 fino alle 23.00. Noi lavoravamo insieme sempre il sabato ed io lo sostituivo quando lui non c'era per il riposo. Spesso c'era l'esigenza che il ricorrente lavorasse 6 giorni a settimana” (cfr. verbale udienza del 2.04.2025 in atti) Anche il teste collega del ricorrente, ha riferito: “So che il Testimone_2 ricorrente era stato assunto col contratto indicato con la mansione di capo cuoco e gestiva la squadra in cucina e la organizzazione del lavoro. Preciso che in quella squadra
3 io ero aiuto cuoco, venni assunto nell'autunno 2021 e me ne andai all'inizio dell'estate 2022 … Non ricordo il giorno esatto ma ricordo che (il ricorrente) se ne andò poco prima di me. Devo dire che sul posto di lavoro c'era un clima pesante perché al contrario di me che venivo pagato era conoscenza comune che non percepisse lo Parte_1 stipendio da un po' di tempo … Avevamo un giorno di chiusura che se non erro era il lunedì in cui non lavorava;
si entrava alle 17 e uscivamo alle 23,00 circa. C'era Pt_1 un giorno in cui lavorava la domenica a pranzo. L'orario era quello di 36 ore Pt_1 che si poteva sforare di poco ma per nostra etica lavorativa, non perché ci venisse imposto” (cfr. verbale udienza del 4.06.2025 in atti) La mancata risposta del legale rappresentante della parte convenuta all'interrogatorio formale può, essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti, quale argomento di prova a conferma di una parte delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente. Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo 2006, n. 5240). Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte del legale rappresentante della ditta convenuta la quale non si è presentata per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente, nei limiti di cui appresso. Ad avviso di chi scrive, è emersa convincente prova della prestazione lavorativa da parte del ricorrente, nel periodo indicato in ricorso ed evidenziato dalla documentazione allegata, resa in favore della convenuta secondo le modalità della subordinazione osservando l'orario di n.36 ore settimanali.
In merito all'orario di servizio le dichiarazioni dei testi sono risultate sufficientemente convincenti rispetto al numero delle ore complessivamente lavorate da parte del ricorrente nell'arco della settimana e pari a n.36; tuttavia, non è emerso con altrettanta certezza la prestazione da parte del ricorrente di attività lavorativa nella giornata della domenica.
Infine, in merito al godimento delle ferie, secondo la giurisprudenza più recente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce
4 esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311). Gli stessi principi sono esportabili anche con riferimento al mancato godimento dei permessi. Osserva il Tribunale che nessuno dei testi escussi ha riferito in maniera specifica e convincente in ordine al mancato godimento dei permessi, delle ferie e festività, risultando la domanda già carente in punto di allegazione e comunque indimostrata in fatto. Mette conto evidenziare che dalle buste paga depositate dalla difesa attorea e, non contestata la percezione da parte dell'istante di quanto risultante da tale documentazione, si evince come al ricorrente sia stato pagato il compenso per ferie, permessi e festività non godute. Sulla scorta delle risultanze testimoniali e delle emergenze documentali può ritenersi ragionevolmente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, tra il ricorrente e la ditta convenuta con mansioni di cuoco per il periodo dal 1°.10.2021 al 26.04.2022 per n.6 giorni alla settimana, osservando l'orario di lavoro complessivo di n.36 ore dalle 17.00 alle 23.00, inquadrato al 5° livello del CCNL Turismo, come indicato nel contratto di assunzione iniziale a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato. In ordine alla quantificazione delle pretese ritenute meritevoli di accoglimento, sulla base dei conteggi riformulati dalla parte ricorrente su ordine del GL (cfr. all.to in atti), i quali possono essere condivisi corrispondendo a quanto indicato nel c.c.n.l. di categoria (come specificato nei conteggi eseguiti dal sindacato incaricato) ed alle effettive modalità di svolgimento del rapporto come descritto dai testimoni escussi e secondo quanto emergente in parte dalle buste paga (mansioni ed inquadramento al 5° livello del CCNL Turismo), deve essere riconosciuta al ricorrente la somma complessiva di € 3.271,69 di cui € 306,07 quali differenze sulla retribuzione mensile, € 1.960,25 a titolo di lavoro supplementare, € 365,59 a titolo di differenza su 13° mensilità, € 639,78 a titolo di differenza su 14° mensilità. Sulla somma indicata sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo emolumento fino al saldo.
In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente, prova che nel caso in esame non è stata fornita per quanto concerne le voci retributive appena esposte stante la contumacia della convenuta in giudizio.
La ditta individuale soccombente deve essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio liquidate in dispositivo tenuto conto del decisum e non del disputatum, del pregio dell'attività defensionale svolta da ciascuna delle parti in giudizio e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la parte ricorrente e la ditta individuale Parte_1 CP_1 a decorrere dal 1° ottobre 2021 (con la qualifica di cuoco, 5° livello del
[...]
5 CCNL Turismo) al 26 aprile 2022 e per l'effetto, condanna la ditta individuale al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1 3.271,69 a titolo di differenze retributive, per le ragioni di cui alla parte motiva, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna la ditta individuale , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di delle spese di giudizio Parte_1 che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge. Terni, lì 30 ottobre 2025
Il giudice
UE LI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa UE LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 513 del registro generale dell'anno 2024 promossa DA
, elettivamente domiciliato in Terni, via della Caserma n.8, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Cavicchioli Andrea che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
RICORRENTE CONTRO
, titolare della omonima ditta individuale, con sede legale in Controparte_1 Terni, viale Della Stazione nn.50;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 22 maggio 2024 parte ricorrente premetteva: - di avere lavorato alle dipendenze della ditta individuale omonima di , Controparte_1 assunto con contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, ed orario di servizio di n.30 ore settimanali (dal 1°.10.2021) ai sensi del CCNL Turismo ed inquadrato al 5° livello con mansioni di cuoco;
- di essere stato assunto, quindi, a tempo indeterminato con contratto sempre di n.30 ore settimanali in data 1.11.2021 dalla stessa ditta;
- che tale rapporto di lavoro è cessato in data 26.04.2022; - di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro, per n.6 giorni la settimana dalle 17.00 alle 23.00 lavorando per n.36 ore settimanali;
- di non aver percepito, la retribuzione corrispondente all'orario di lavoro osservato e di essere creditore della ditta convenuta per la somma di € 4.558,64 il tutto come indicato nel dettaglio nei conteggi allegati al ricorso. Conveniva, pertanto, la ditta individuale davanti al giudice del Controparte_1 lavoro di Terni chiedendo di: - accertare e dichiarare che tra e la ditta Parte_1 individuale è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo, Controparte_1 con le mansioni di cuoco, dal 1.10.2021 al 26.04.2024 e per l'effetto condannare la ditta individuale al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 4.558,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite. La ditta individuale , pur regolarmente citata, non si costituiva e Controparte_1 ne veniva dichiarata la contumacia. L'istruttoria si articolava con l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente e la rielaborazione dei conteggi si ordine dello scrivente Giudice;
veniva, altresì, ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta, tuttavia, l'incombente non veniva espletato per assenza della parte convenuta.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Venendo al merito il ricorso è parzialmente fondato e la domanda deve essere accolta per quanto di ragione.
La domanda di parte ricorrente è finalizzata ad ottenere la condanna della convenuta ditta individuale al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 asseritamente dovute per lo svolgimento di mansioni di cuoco retribuite in maniera non corrispondente all'effettivo orario di lavoro osservato, della 13° e 14° mensilità, del lavoro straordinario feriale prestato, di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti in costanza di rapporto di lavoro e del TFR, avendo riguardo al periodo dal 1° ottobre 2021 al 26 aprile 2024, tenendo conto del livello di inquadramento (5° livello) di cui al CCNL Turismo.
A supporto delle rivendicazioni ha allegato il percorso del lavoratore rilasciato dall'Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro – Regione Umbria, le buste paga relative all'intero rapporto di lavoro, l'iniziale contratto di assunzione a tempo determinato ed il contratto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. all.ti al ricorso). Dalla produzione documentale in atti emerge la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come cuoco part time orizzontale di n.30 ore settimanali (su 5 giorni a settimana) a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato, con inquadramento al 5° livello del CCNL Turismo dal 1°.10.2021 e concluso il 26.04.2022 per dimissioni. Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, nonché per la 13° e 14° mensilità (qualora dovute in base al CCNL di settore), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985). Nel caso di specie parte ricorrente sostiene di aver percepito, in base all'inquadramento risultante dalle buste paga versate in atti, per tutto il periodo lavorativo dall'assunzione dell'ottobre 2021 ad aprile del 2022 uno stipendio inferiore a quanto
2 spettante in base al CCNL Turismo indicato in contratto stante il maggior orario di lavoro effettivamente osservato. Nelle buste paga non sono mai riconosciute integralmente le ore lavorate (funditus n.36 ore settimanali con n.6 ore di lavoro supplementare) ma sempre un numero inferiore rispetto a quanto effettivamente prestato.
Allega il lavoratore di aver sempre osservato l'orario di lavoro di n.36 ore settimanali dalle 17.00 alle 23.00 avendo lavorato sempre n.6 giorni alla settimana invece delle n.30 ore settimanali pattuite per n.5 giorni settimanali come indicato in contratto. Quanto al capo della domanda relativo al lavoro supplementare che si assume prestato, deve rilevarsi che la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare è a carico del lavoratore (ex art. 2697 Cod.Civ.) e deve riguardare (al pari di quella avente ad oggetto la prestazione di lavoro straordinario) sia l'orario normale di lavoro, stabilito contrattualmente, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa (cfr., in materia di lavoro straordinario, Cass. civ., 3 marzo 1987, n. 2241; in tema di lavoro supplementare, Trib. Siracusa, 5 novembre 2019, n. 1226; Trib. Modena, 16 aprile 2019, n.65). Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art.432 Cod.Proc.Civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza. In riferimento allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, si deve precisare, in generale, che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695). Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario fissato dal contratto;
peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione
“minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623). Il teste ha riferito: “Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi Tes_1 di lavoro alle dipendenze di , la quale gestiva un ristorante sito in Terni, Controparte_1 viale della Stazione con insegna “MC Marin's”. Il ricorrente svolgeva mansioni di cuoco ed io aiuto cuoco. Ho conosciuto il ricorrente in questa occasione ed abbiamo lavorato insieme. Quando sono stato assunto il ricorrente già ci lavorava ad ottobre 2021, poi io sono andato via ad inizio 2022 ed il ricorrente è rimasto … Io lavoravo 2/3 giorni a settimana, mentre il ricorrente ne lavorava 5 a volte anche 6 dal lunedì al sabato, la domenica era sempre riposo oltre un altro giorno che poteva variare ma a volte lavorava 6 giorni come già detto. L'ingresso al lavoro era alle 17.00 fino alle 23.00. Noi lavoravamo insieme sempre il sabato ed io lo sostituivo quando lui non c'era per il riposo. Spesso c'era l'esigenza che il ricorrente lavorasse 6 giorni a settimana” (cfr. verbale udienza del 2.04.2025 in atti) Anche il teste collega del ricorrente, ha riferito: “So che il Testimone_2 ricorrente era stato assunto col contratto indicato con la mansione di capo cuoco e gestiva la squadra in cucina e la organizzazione del lavoro. Preciso che in quella squadra
3 io ero aiuto cuoco, venni assunto nell'autunno 2021 e me ne andai all'inizio dell'estate 2022 … Non ricordo il giorno esatto ma ricordo che (il ricorrente) se ne andò poco prima di me. Devo dire che sul posto di lavoro c'era un clima pesante perché al contrario di me che venivo pagato era conoscenza comune che non percepisse lo Parte_1 stipendio da un po' di tempo … Avevamo un giorno di chiusura che se non erro era il lunedì in cui non lavorava;
si entrava alle 17 e uscivamo alle 23,00 circa. C'era Pt_1 un giorno in cui lavorava la domenica a pranzo. L'orario era quello di 36 ore Pt_1 che si poteva sforare di poco ma per nostra etica lavorativa, non perché ci venisse imposto” (cfr. verbale udienza del 4.06.2025 in atti) La mancata risposta del legale rappresentante della parte convenuta all'interrogatorio formale può, essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti, quale argomento di prova a conferma di una parte delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente. Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo 2006, n. 5240). Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte del legale rappresentante della ditta convenuta la quale non si è presentata per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente, nei limiti di cui appresso. Ad avviso di chi scrive, è emersa convincente prova della prestazione lavorativa da parte del ricorrente, nel periodo indicato in ricorso ed evidenziato dalla documentazione allegata, resa in favore della convenuta secondo le modalità della subordinazione osservando l'orario di n.36 ore settimanali.
In merito all'orario di servizio le dichiarazioni dei testi sono risultate sufficientemente convincenti rispetto al numero delle ore complessivamente lavorate da parte del ricorrente nell'arco della settimana e pari a n.36; tuttavia, non è emerso con altrettanta certezza la prestazione da parte del ricorrente di attività lavorativa nella giornata della domenica.
Infine, in merito al godimento delle ferie, secondo la giurisprudenza più recente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce
4 esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311). Gli stessi principi sono esportabili anche con riferimento al mancato godimento dei permessi. Osserva il Tribunale che nessuno dei testi escussi ha riferito in maniera specifica e convincente in ordine al mancato godimento dei permessi, delle ferie e festività, risultando la domanda già carente in punto di allegazione e comunque indimostrata in fatto. Mette conto evidenziare che dalle buste paga depositate dalla difesa attorea e, non contestata la percezione da parte dell'istante di quanto risultante da tale documentazione, si evince come al ricorrente sia stato pagato il compenso per ferie, permessi e festività non godute. Sulla scorta delle risultanze testimoniali e delle emergenze documentali può ritenersi ragionevolmente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, tra il ricorrente e la ditta convenuta con mansioni di cuoco per il periodo dal 1°.10.2021 al 26.04.2022 per n.6 giorni alla settimana, osservando l'orario di lavoro complessivo di n.36 ore dalle 17.00 alle 23.00, inquadrato al 5° livello del CCNL Turismo, come indicato nel contratto di assunzione iniziale a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato. In ordine alla quantificazione delle pretese ritenute meritevoli di accoglimento, sulla base dei conteggi riformulati dalla parte ricorrente su ordine del GL (cfr. all.to in atti), i quali possono essere condivisi corrispondendo a quanto indicato nel c.c.n.l. di categoria (come specificato nei conteggi eseguiti dal sindacato incaricato) ed alle effettive modalità di svolgimento del rapporto come descritto dai testimoni escussi e secondo quanto emergente in parte dalle buste paga (mansioni ed inquadramento al 5° livello del CCNL Turismo), deve essere riconosciuta al ricorrente la somma complessiva di € 3.271,69 di cui € 306,07 quali differenze sulla retribuzione mensile, € 1.960,25 a titolo di lavoro supplementare, € 365,59 a titolo di differenza su 13° mensilità, € 639,78 a titolo di differenza su 14° mensilità. Sulla somma indicata sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo emolumento fino al saldo.
In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente, prova che nel caso in esame non è stata fornita per quanto concerne le voci retributive appena esposte stante la contumacia della convenuta in giudizio.
La ditta individuale soccombente deve essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio liquidate in dispositivo tenuto conto del decisum e non del disputatum, del pregio dell'attività defensionale svolta da ciascuna delle parti in giudizio e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la parte ricorrente e la ditta individuale Parte_1 CP_1 a decorrere dal 1° ottobre 2021 (con la qualifica di cuoco, 5° livello del
[...]
5 CCNL Turismo) al 26 aprile 2022 e per l'effetto, condanna la ditta individuale al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1 3.271,69 a titolo di differenze retributive, per le ragioni di cui alla parte motiva, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna la ditta individuale , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di delle spese di giudizio Parte_1 che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge. Terni, lì 30 ottobre 2025
Il giudice
UE LI
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