CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2023, n. 9053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9053 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO IA IS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Uditi i difensori della ricorrente, Avv. FRANCESCO FALVO D'URSO in sostituzione dell'Avv. GIANGREGORIO PASCALIS e Avv.FRANCESCO SINAGRA in sostituzione dell'Avv. FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI, i quali hanno insistito nei motivi di ricorso e nelle memorie depositate;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9053 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, con sentenza in data 30/11/2021, depositata il 20/1/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da AR SA TO avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bari in data 27/11/2020 in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. la condannata che, a mezzo del difensore, ha dedotto due motivi. 3. Con il primo motivo, la difesa della ricorrente, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 625-bis cod. proc. pen. e all'art. 368 cod.pen.: vi sarebbe stato un errore percettivo sul fatto, ridondante nella violazione di legge per difetto di motivazione, su un punto essenziale del giudizio;
vi era stato un decreto di archiviazione, per infondatezza della notizia di reato per i reati di falsità delle sottoscrizioni apposte dai clienti sui mandati alle liti nei ricorsi, riguardanti alcuni individui che avevano negato di aver rilasciato il pertinente mandato professionale per la promozione della causa innanzi al Tribunale di Trani, sezione del Lavoro, così da indurre a ritenere la falsità delle rispettive firme in calce alle procure speciali;
con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente aveva denunciato, dinanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge di detta statuizione;
vi sarebbe l'impossibilità del giudice di merito di rivalutare, anche se incidentalmente, il fatto presupposto della calunnia, stante il definitivo accertamento contenuto nel decreto di archiviazione, in termini di negazione della presunta falsità; in altri termini, secondo questo primo motivo, la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo laddove avrebbe omesso di considerare che il decreto di archiviazione - quanto alla falsità delle firme apposte ai mandati difensivi - era inconciliabile con la ritenuta responsabilità per il reato di calunnia in quanto la falsità della sottoscrizione era il presupposto logico giuridico ineludibile per la configurabilità del reato contestato. 4. Con il secondo motivo, la difesa della ricorrente, ha dedotto - con specifico riferimento a tre (De LÒ AR, De NO AN e RO IO) delle sette persone offese - che la Corte di cassazione sarebbe incorsa nell'errore percettivo consistente nell'avere ritenuto che i mandati in calce ai quali erano state apposte le sottoscrizioni erano quelli per la presentazione dei ricorsi per la 2 c.d. Legge Pinto avanti la Corte d'Appello di Lecce quando, invece, la contestazione per il reato di calunnia si riferiva esclusivamente ai mandati conferiti per i giudizi avanti il Tribunale di Trani. La sentenza della Corte territoriale, a pag. 45, aveva accertato che "le vicende oggetto di quelle tre posizioni riguardavano in realtà ricorsi innanzi la Corte di appello di Lecce ex legge c.d. Pinto", mentre il reato contestato al capo L) della rubrica faceva riferimento alla falsità dei mandati alle liti dei ricorsi innanzi al tribunale di Trani (e non già ai ricorsi ex legge Pinto innanzi la Corte di appello). L'omesso apprezzamento del pertinente motivo avrebbe influenzato il processo formativo della volontà del collegio giudicante della Corte di cassazione circa l'inammissibilità del ricorso, determinando un pregiudizio irreparabile nei confronti della ricorrente. Circa le posizioni di ZI NA, GR PA, De RC NG MI e CA SE, si fa riferimento a ricorsi davanti al Tribunale di Trani, Sezione del Lavoro, ma la declaratoria di inammissibilità era maturata sull'errore percettivo del fatto processuale derivante dall'incoerenza giuridica dell'ordinamento. Il procedimento in cui era maturata l'archiviazione e quello in cui era maturata la condanna erano figli del medesimo originario procedimento. 5. In data 26 settembre sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5.1. In data 4/10/2022 è pervenuta una memoria con la quale la ricorrente, personalmente, insiste per l'accoglimento del ricorso. 5.2. In data 5/10/2022 è pervenuta una memoria con la quale la ricorrente, personalmente, insiste per l'accoglimento del ricorso. 5.3 In data 5 ottobre 2022 sono pervenute le note di replica con le quali l'avv. Lauria, in difesa della ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso. 5.4. In data 5, 6 e 7 ottobre 2022 sono pervenute delle memorie con le quali l'avv. Rossi, in difesa della ricorrente, fatte anche proprie le considerazioni da questa esposte, insiste per l'accoglimento del ricorso. 5.5. In data 12 gennaio 2023 veniva depositata memoria difensiva, alla quale venivano allegate consulenza grafologica e il decreto di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari. 5.6. In data 15 e 16 gennaio 2023 venivano depositate due memorie da parte della ricorrente nella prima delle quali si lamentava l'insufficienza della documentazione acquisita, mentre la seconda era indirizzata al Primo Presidente. 5.7. In data 17 gennaio 2023 veniva depositata memoria difensiva da parte dell'Avv. Rossi. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si deve dare atto che non è stata consentita la presenza nell'aula di udienza della ricorrente, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 610, 613 e 614 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione e 6 CEDU, nella parte in cui non consentono all'imputato di presenziare all'udienza innanzi alla Corte di cassazione, qualora esprima la volontà di essere presente, atteso che, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e dell'oggetto della decisione in sede di legittimità, il diritto di partecipazione è assicurato attraverso la difesa tecnica" (Sez.1, n. 13854 del 27/02/2019, Forte, Rv. 275891; vedi anche Sez.6, n.26314 del 7 luglio 2021, Iavarone, in motivazione). 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi per le ragioni di seguito indicate. 3. Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta violazione del combinato disposto degli artt. 625-bis cod. proc. pen. e 368 cod. pen., costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Le Sezioni Unite hanno precisato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere -anche se risoltisi in travisamento del fatto -soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata 4 una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n.16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; conf. Sez. U, n. 16104 del 27/03/2012, De Lorenzo, non mass.; e, in seguito, Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). Alla luce di tale regula iuris deve escludersi la configurabilità di alcun errore di fatto nel procedimento svoltosi dinanzi alla Sesta sezione penale nel processo a carico dell'odierna ricorrente, tenuto conto che quel Collegio ha espressamente preso in considerazione l'asserita incoerenza tra il provvedimento di archiviazione per le condotte falsificatorie e la pronuncia di condanna per il reato di calunnia;
sul punto è opportuno riportare quanto affermato dalla Corte di cassazione: «La ricorrente sostiene la non configurabilità del reato di calunnia, posto che in relazione alle condotte di falsificazione delle sottoscrizioni e delle autenticazioni che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico è intervenuto decreto di archiviazione per insussistenza del fatto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Bari, "passato in giudicato" e avverso il quale il PM non ha proposto ricorso per cassazione, avendo lo stesso, perciò, acquisito forza preclusiva endoprocessuale. La tesi si fonda in realtà su di una erronea applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di estensione dello effetto preclusivo endoprocessuale al di là dell'originario ambito fissato dall'art. 649 cod. proc. pen. In termini generali è stato, infatti, affermato che "ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005; Donati, Rv. 231799), con effetti rilevanti su determinate situazioni processuali, come in tema di archiviazione di cui ampiamente in motivazione. Il presupposto di ogni ragionamento connesso a tale pronuncia è, tuttavia, l'identità storico- naturalistica del fatto su cui è intervenuta la decisione avente effetti preclusivi e il successivo giudizio, evenienza che, pure a volere aderire alla prospettazione giuridica difensiva, non si è mai verificata. La stessa ricorrente deduce, infatti, che il provvedimento di archiviazione del G.i.p. -dalla Corte di appello reputato di non facile comprensione (v. pag. 46 sent.) -avrebbe avuto ad oggetto alcune delle condotte falsificatorie che le vengono ascritte, laddove il tema del presente giudizio è piuttosto l'incolpazione di calunnia da lei formulata, consapevole della loro innocenza, nei confronti di persone che, ignare di averle mai fornito mandato ad litem e di avere apposto la rispettiva sottoscrizione, avevano sporto denuncia nell'apprendere dell'esistenza di 5 kI-•\. jsr\rs\ documenti attestanti, invece, il contrario. È innegabile che quelle di falsificazione costituiscano il presupposto logico della condotta, cronologicamente successiva, che le viene ascritta, ma non può che ribadirsi come l'essenza del reato di cui si discute sia costituita dalla falsa incolpazione di quei presunti clienti e che al fine di giungere alla decisione di colpevolezza i giudici di merito hanno dovuto necessariamente prendere in considerazione in via incidentale le suddette falsificazioni, alla stregua di ogni situazione di fatto che si ponga in rapporto di antecedenza logico-naturalistica rispetto alla specifica condotta integrante l'illecito penale, come peraltro correttamente ritenuto dai giudici di appello (v. pagg. 29-30 e 46 sentenza impugnata)». Appare evidente che il ricorso non prospetta un errore materiale, ma un errore valutativo in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, contestandosi proprio il nucleo della decisione sull'art. 368 cod. pen.: dal che consegue la manifesta infondatezza della prima censura. 4. Quanto al secondo motivo, relativo al mandato conferito ad alcuni "clienti" per un giudizio dinanzi alla Corte di appello ex lege Pinto, anziché davanti al Tribunale, va osservato quando segue. Il giudice di secondo grado aveva riscontrato, dandone espressamente atto, una discrasia tra alcuni elementi del fatto indicati nell'imputazione rispetto a quanto emerso dall'istruttoria, ritenendola non tale da modificare il fatto contestato nella sua essenza, tant'è che aveva precisato che «in ogni caso, le relative falsità circa i mandati vengono qui in rilievo in via incidentale, secondo quanto avanti chiarito..», e cioè che sia RO (pag.41 sentenza appello), sia De LÒ (pag.42) sia Di NO (pag.42) avevano dichiarato di non aver rilasciato procure a favore della ricorrente (così anche la sentenza di primo grado). Si tratta di situazione "fisiologica" riscontrata in sede di appello, rispetto alla quale non sussiste alcun errore di percezione da parte della Corte di cassazione, che ha ritenuto inammissibile la doglianza «in quanto volta a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove», con ciò dimostrando di avere preso in considerazione il motivo (pag.11 sentenza impugnata): di conseguenza, anche in questo caso, non vi è stato un errore di fatto denunciabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. pen.. La sentenza impugnata ha anche evidenziato che era improponibile «sollecitare la rivalutazione della coerenza e dell'attendibilità delle persone offese (pag. 38 ricorso), in linea di continuità rispetto ad una prospettiva generale del ricorso che invoca da questa Corte di cassazione l'esercizio di prerogative che semplicemente esulano dall'ambito proprio del vaglio di legittimità, tenuto anche 6 1/- \ s conto della puntuale e specifica motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto, previo distinto e analitico esame delle posizioni di ciascuna persona offesa e delle ragioni per cui le stesse debbono ritenersi attendibili (pagg. 31-43 sentenza impugnata)» (pag. 12 sentenza impugnata). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2023
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Uditi i difensori della ricorrente, Avv. FRANCESCO FALVO D'URSO in sostituzione dell'Avv. GIANGREGORIO PASCALIS e Avv.FRANCESCO SINAGRA in sostituzione dell'Avv. FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI, i quali hanno insistito nei motivi di ricorso e nelle memorie depositate;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9053 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, con sentenza in data 30/11/2021, depositata il 20/1/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da AR SA TO avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bari in data 27/11/2020 in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. la condannata che, a mezzo del difensore, ha dedotto due motivi. 3. Con il primo motivo, la difesa della ricorrente, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 625-bis cod. proc. pen. e all'art. 368 cod.pen.: vi sarebbe stato un errore percettivo sul fatto, ridondante nella violazione di legge per difetto di motivazione, su un punto essenziale del giudizio;
vi era stato un decreto di archiviazione, per infondatezza della notizia di reato per i reati di falsità delle sottoscrizioni apposte dai clienti sui mandati alle liti nei ricorsi, riguardanti alcuni individui che avevano negato di aver rilasciato il pertinente mandato professionale per la promozione della causa innanzi al Tribunale di Trani, sezione del Lavoro, così da indurre a ritenere la falsità delle rispettive firme in calce alle procure speciali;
con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente aveva denunciato, dinanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge di detta statuizione;
vi sarebbe l'impossibilità del giudice di merito di rivalutare, anche se incidentalmente, il fatto presupposto della calunnia, stante il definitivo accertamento contenuto nel decreto di archiviazione, in termini di negazione della presunta falsità; in altri termini, secondo questo primo motivo, la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo laddove avrebbe omesso di considerare che il decreto di archiviazione - quanto alla falsità delle firme apposte ai mandati difensivi - era inconciliabile con la ritenuta responsabilità per il reato di calunnia in quanto la falsità della sottoscrizione era il presupposto logico giuridico ineludibile per la configurabilità del reato contestato. 4. Con il secondo motivo, la difesa della ricorrente, ha dedotto - con specifico riferimento a tre (De LÒ AR, De NO AN e RO IO) delle sette persone offese - che la Corte di cassazione sarebbe incorsa nell'errore percettivo consistente nell'avere ritenuto che i mandati in calce ai quali erano state apposte le sottoscrizioni erano quelli per la presentazione dei ricorsi per la 2 c.d. Legge Pinto avanti la Corte d'Appello di Lecce quando, invece, la contestazione per il reato di calunnia si riferiva esclusivamente ai mandati conferiti per i giudizi avanti il Tribunale di Trani. La sentenza della Corte territoriale, a pag. 45, aveva accertato che "le vicende oggetto di quelle tre posizioni riguardavano in realtà ricorsi innanzi la Corte di appello di Lecce ex legge c.d. Pinto", mentre il reato contestato al capo L) della rubrica faceva riferimento alla falsità dei mandati alle liti dei ricorsi innanzi al tribunale di Trani (e non già ai ricorsi ex legge Pinto innanzi la Corte di appello). L'omesso apprezzamento del pertinente motivo avrebbe influenzato il processo formativo della volontà del collegio giudicante della Corte di cassazione circa l'inammissibilità del ricorso, determinando un pregiudizio irreparabile nei confronti della ricorrente. Circa le posizioni di ZI NA, GR PA, De RC NG MI e CA SE, si fa riferimento a ricorsi davanti al Tribunale di Trani, Sezione del Lavoro, ma la declaratoria di inammissibilità era maturata sull'errore percettivo del fatto processuale derivante dall'incoerenza giuridica dell'ordinamento. Il procedimento in cui era maturata l'archiviazione e quello in cui era maturata la condanna erano figli del medesimo originario procedimento. 5. In data 26 settembre sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5.1. In data 4/10/2022 è pervenuta una memoria con la quale la ricorrente, personalmente, insiste per l'accoglimento del ricorso. 5.2. In data 5/10/2022 è pervenuta una memoria con la quale la ricorrente, personalmente, insiste per l'accoglimento del ricorso. 5.3 In data 5 ottobre 2022 sono pervenute le note di replica con le quali l'avv. Lauria, in difesa della ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso. 5.4. In data 5, 6 e 7 ottobre 2022 sono pervenute delle memorie con le quali l'avv. Rossi, in difesa della ricorrente, fatte anche proprie le considerazioni da questa esposte, insiste per l'accoglimento del ricorso. 5.5. In data 12 gennaio 2023 veniva depositata memoria difensiva, alla quale venivano allegate consulenza grafologica e il decreto di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari. 5.6. In data 15 e 16 gennaio 2023 venivano depositate due memorie da parte della ricorrente nella prima delle quali si lamentava l'insufficienza della documentazione acquisita, mentre la seconda era indirizzata al Primo Presidente. 5.7. In data 17 gennaio 2023 veniva depositata memoria difensiva da parte dell'Avv. Rossi. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si deve dare atto che non è stata consentita la presenza nell'aula di udienza della ricorrente, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 610, 613 e 614 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione e 6 CEDU, nella parte in cui non consentono all'imputato di presenziare all'udienza innanzi alla Corte di cassazione, qualora esprima la volontà di essere presente, atteso che, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e dell'oggetto della decisione in sede di legittimità, il diritto di partecipazione è assicurato attraverso la difesa tecnica" (Sez.1, n. 13854 del 27/02/2019, Forte, Rv. 275891; vedi anche Sez.6, n.26314 del 7 luglio 2021, Iavarone, in motivazione). 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi per le ragioni di seguito indicate. 3. Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta violazione del combinato disposto degli artt. 625-bis cod. proc. pen. e 368 cod. pen., costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Le Sezioni Unite hanno precisato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere -anche se risoltisi in travisamento del fatto -soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata 4 una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n.16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; conf. Sez. U, n. 16104 del 27/03/2012, De Lorenzo, non mass.; e, in seguito, Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). Alla luce di tale regula iuris deve escludersi la configurabilità di alcun errore di fatto nel procedimento svoltosi dinanzi alla Sesta sezione penale nel processo a carico dell'odierna ricorrente, tenuto conto che quel Collegio ha espressamente preso in considerazione l'asserita incoerenza tra il provvedimento di archiviazione per le condotte falsificatorie e la pronuncia di condanna per il reato di calunnia;
sul punto è opportuno riportare quanto affermato dalla Corte di cassazione: «La ricorrente sostiene la non configurabilità del reato di calunnia, posto che in relazione alle condotte di falsificazione delle sottoscrizioni e delle autenticazioni che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico è intervenuto decreto di archiviazione per insussistenza del fatto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Bari, "passato in giudicato" e avverso il quale il PM non ha proposto ricorso per cassazione, avendo lo stesso, perciò, acquisito forza preclusiva endoprocessuale. La tesi si fonda in realtà su di una erronea applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di estensione dello effetto preclusivo endoprocessuale al di là dell'originario ambito fissato dall'art. 649 cod. proc. pen. In termini generali è stato, infatti, affermato che "ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005; Donati, Rv. 231799), con effetti rilevanti su determinate situazioni processuali, come in tema di archiviazione di cui ampiamente in motivazione. Il presupposto di ogni ragionamento connesso a tale pronuncia è, tuttavia, l'identità storico- naturalistica del fatto su cui è intervenuta la decisione avente effetti preclusivi e il successivo giudizio, evenienza che, pure a volere aderire alla prospettazione giuridica difensiva, non si è mai verificata. La stessa ricorrente deduce, infatti, che il provvedimento di archiviazione del G.i.p. -dalla Corte di appello reputato di non facile comprensione (v. pag. 46 sent.) -avrebbe avuto ad oggetto alcune delle condotte falsificatorie che le vengono ascritte, laddove il tema del presente giudizio è piuttosto l'incolpazione di calunnia da lei formulata, consapevole della loro innocenza, nei confronti di persone che, ignare di averle mai fornito mandato ad litem e di avere apposto la rispettiva sottoscrizione, avevano sporto denuncia nell'apprendere dell'esistenza di 5 kI-•\. jsr\rs\ documenti attestanti, invece, il contrario. È innegabile che quelle di falsificazione costituiscano il presupposto logico della condotta, cronologicamente successiva, che le viene ascritta, ma non può che ribadirsi come l'essenza del reato di cui si discute sia costituita dalla falsa incolpazione di quei presunti clienti e che al fine di giungere alla decisione di colpevolezza i giudici di merito hanno dovuto necessariamente prendere in considerazione in via incidentale le suddette falsificazioni, alla stregua di ogni situazione di fatto che si ponga in rapporto di antecedenza logico-naturalistica rispetto alla specifica condotta integrante l'illecito penale, come peraltro correttamente ritenuto dai giudici di appello (v. pagg. 29-30 e 46 sentenza impugnata)». Appare evidente che il ricorso non prospetta un errore materiale, ma un errore valutativo in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, contestandosi proprio il nucleo della decisione sull'art. 368 cod. pen.: dal che consegue la manifesta infondatezza della prima censura. 4. Quanto al secondo motivo, relativo al mandato conferito ad alcuni "clienti" per un giudizio dinanzi alla Corte di appello ex lege Pinto, anziché davanti al Tribunale, va osservato quando segue. Il giudice di secondo grado aveva riscontrato, dandone espressamente atto, una discrasia tra alcuni elementi del fatto indicati nell'imputazione rispetto a quanto emerso dall'istruttoria, ritenendola non tale da modificare il fatto contestato nella sua essenza, tant'è che aveva precisato che «in ogni caso, le relative falsità circa i mandati vengono qui in rilievo in via incidentale, secondo quanto avanti chiarito..», e cioè che sia RO (pag.41 sentenza appello), sia De LÒ (pag.42) sia Di NO (pag.42) avevano dichiarato di non aver rilasciato procure a favore della ricorrente (così anche la sentenza di primo grado). Si tratta di situazione "fisiologica" riscontrata in sede di appello, rispetto alla quale non sussiste alcun errore di percezione da parte della Corte di cassazione, che ha ritenuto inammissibile la doglianza «in quanto volta a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove», con ciò dimostrando di avere preso in considerazione il motivo (pag.11 sentenza impugnata): di conseguenza, anche in questo caso, non vi è stato un errore di fatto denunciabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. pen.. La sentenza impugnata ha anche evidenziato che era improponibile «sollecitare la rivalutazione della coerenza e dell'attendibilità delle persone offese (pag. 38 ricorso), in linea di continuità rispetto ad una prospettiva generale del ricorso che invoca da questa Corte di cassazione l'esercizio di prerogative che semplicemente esulano dall'ambito proprio del vaglio di legittimità, tenuto anche 6 1/- \ s conto della puntuale e specifica motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto, previo distinto e analitico esame delle posizioni di ciascuna persona offesa e delle ragioni per cui le stesse debbono ritenersi attendibili (pagg. 31-43 sentenza impugnata)» (pag. 12 sentenza impugnata). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2023