Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
Ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio (o del risarcimento del danno) e della previa qualificazione della edificabilità, il PEEP, oltre a svolgere la funzione di dare esecuzione al piano di livello superiore, può anche assumere consistenza di variante del piano regolatore; ciò si verifica quando le disposizioni del PEEP trasformano la destinazione delle aree da agricola in edificatoria o quando aumentano o riducono la volumetria fabbricabile importando una variante dell'indice medio di fabbricabilità fissato dal PRG con riferimento all'intera zona o a parte omogenea di essa; in tali ipotesi lo strumento urbanistico ha carattere conformativo e come tale incide sul valore dei suoli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2001, n. 9062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9062 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL VA, OL OL, OL NA RA, OL AS, questi ultimi tre in qualità di eredi di OL IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA R. LANCIANI 74, presso l'avvocato ESPOSITO E., rappresentati e difesi dall'avvocato REINERI PIER COSTANZO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIVIA DAPELO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 308/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 23/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2001 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Reineri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato Romanelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 14 luglio 1989 l'ing. MA IN e il dott. NN IN convennero in giudizio davanti al Tribunale di Genova il Comune di quella città, esponendo:
che, a seguito di decreto di occupazione di urgenza in data 14 maggio 1981, per la realizzazione del lotto residenziale 1 e relativa urbanizzazione del piano di zona (ex l. n. 167 del 1962) di ZI- zona A, il detto Comune aveva preso possesso di suoli appartenenti agli attori (mq. 2350 di proprietà di MA IN, mq. 4590 di proprietà di NN IN, mq. 2140 in coniproprietà tra MA e NN IN), per coniplessivi mq. 9080, come descritti nell'atto introduttivo;
che, cessata l'occupazione legittima fin dal 14 maggio 1987, non era stato emesso il decreto di espropriazione e nel frattempo era intervenuta l'irreversibile trasformazione delle aree occupate. Su tali premesse chiesero che l'ente territoriale fosse condannato al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà degli immobili, con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data dell'illecito, oltre all'anatocismo dalla domanda giudiziale al saldo, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione legittima per ciascun anno di occupazione, con gli interessi dalle singole scadenze al saldo e l'anatocismo dalla domanda, oltre alle spese giudiziali.
Con la comparsa di risposta il Comune dedusse che per circa mq. 6220 l'irreversibile trasformazione del fondo non era avvenuta in quanto nessuna opera pubblica era stata realizzata su quei suoli, onde il diritto al risarcimento del danno per l'ablazione di fatto non era sorto. Si associò, invece, alla richiesta di consulenza tecnica per accertare il valore delle aree in relazione alle quali la c.d. accessione invertita si era realizzata.
All'esito dell'istruzione il Tribunale di Genova, con sentenza depositata l'11 maggio 1992, osservò (per quanto qui rileva) che, per determinare il valore dei terreni in questione, si doveva prescindere dai vincoli introdotti in vista dell'attuazione del piano di zona di ZI ed occorreva avere riguardo al P.R.G. del 1959, come modificato con la variante del 1965; che, quindi, l'indice di fabbricabilità da tenere presente era pari a 2,40; che, inoltre, si doveva considerare acquisita al Comune anche la proprietà di mq. 260 destinati a verde pubblico, gioco e sport, ancorché per essi non vi fosse stata la realizzazione di opere;
che alla data di scadenza dell'occupazione legittima (14 maggio 1987) già vi era stata l'irreversibile destinazione all'opera pubblica, che l'indennità di occupazione legittima doveva essere determinata col criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, commisurata al valore venale degli immobili alla data di scadenza dell'occupazione legittima, risultata pari a lire 85.500 a mq.
Pertanto il Tribunale condannò il Comune di Genova a pagare, a titolo d'indennità di occupazione legittima, le seguenti somme: a favore di NN IN, l'indennità di lire 19.622.250 per ciascun anno dal 14 maggio 1981 al 14 maggio 1987, oltre alla maggiorazione per ogni annualità degli interessi legali fino al saldo ed all'anatocismo dal 14 luglio 1989 fino al 180^ giorno precedente alla pubblicazione della sentenza (escluso il periodo 14 luglio/31 dicembre 1989, per il quale era dovuta la maggiorazione su base annua del 6,5%);
a favore di MA IN, l'indennità di lire 10.046.250 per ciascun anno dal 14 maggio 1981 al 14 maggio 1987, oltre alle maggiorazioni per le causali e con le precisazioni di cui al punto precedente;
a favore di NN e MA IN l'indennità di lire 9.148.500 per ciascun anno dal 14 maggio 1981 al 14 maggio 1987, oltre alle maggiori somme per le causali e con le precisazioni di cui al primo punto;
condannò altresì il Comune di Genova a pagare a GI IN, per la perdita della proprietà di mq. 480 di suolo, la somma di lire 41.040.000, da rivalutare annualmente a partire dal 14 maggio 1987 secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati e da maggiorare con gli interessi legali sulle somme via via rivalutate;
condannò ancora il convenuto a pagare a NN e MA IN lire 225.720, 000, per la perdita della proprietà di mq. 2640 (inclusi i 260 mq. di cui sopra), da rivalutare e maggiorare per il periodo e con le modalità di cui al capo precedente,
condannò il Comune a versare a MA e NN IN, a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittirna, la somma annua (fino all'espropriazione o alla riconsegna dei beni): di lire 25.479.000 a partire dal 15 maggio 1987, da rivalutare e maggiorare come sopra (in relazione alla superficie di mq. 5.960);
di lire 50.958.000 a partire dal 16 dicembre 1990, da rivalutare e maggiorare come sopra;
condannò, infine, il Comune di Genova al pagamento delle spese del giudizio.
L'ente territoriale propose appello con atto notificato il 23 luglio 1992, deducendo: a) che il Tribunale aveva determinato il valore dei terreni assumendo come base del calcolo gli indici di edificabilità del P.R.G. del 1959 e successiva variante del 1965, mentre avrebbe dovuto applicare le previsioni del P.R.G. vigente;
b) che erroneamente si era ritenuta l'acquisizione in capo al Comune degli spazi destinati a verde pubblico, gioco e sport per complessivi mq. 260, anche in mancanza d'irreversibile trasformazione del suolo. Gli appellati si costituirono per resistere al gravame, sostenendo l'inammissibilità dell'appello che avrebbe introdotto nuove, e non consentite domande, ed affermando l'infondatezza nel merito delle doglianze avanzate.
Con sentenza depositata il 23 aprile 1998 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1.- determinò in lire 16.973.000 l'importo dell'indennità di occupazione legittima (per sorta capitale) a favore di NN IN;
in lire 8.671.500 l'importo dell'indennità di occupazione legittima (per sorta capitale) a favore di MA IN;
in lire 7.896.000 l'importo dell'indennità di occupazione legittima (per sorta capitale) a favore (solidalmente) di entrambi gli appellati;
in lire 3.198.000 l'importo (per sorta capitale) a favore di IN MA e NN dell'indennità di occupazione legittima per il relitto di mq. 260;
2.- determinò in lire 10.824.000 l'importo (per sorta capitale) a favore di NN IN a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà di mq. 480; in lire 59.477.000 l'importo (per sorta capitale) a favore congiunto di IN NN e MA a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà di mq. 2640;
3.- determinò in lire 21.937.419 l'importo (per sorta capitale.) favore congiunto di IN MA e NN, a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima di mq.
5.960 in relazione al periodo 14 maggio 1987/15 dicembre 1990, determinò in lire 24.032.806, per lo stesso titolo ed a favore dei predetti, l'importo (per sorta capitale) a carico del Comune relativamente al periodo 16 dicembre 1990/3 dicembre 1992, determinò in lire 3.572.125 l'importo (per sorta capitale) a favore congiunto di IN NN e MA a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione illegittirna di mq. 260, in relazione al periodo 14 maggio 1981/31 marzo 1995;
4.- dichiarò compensate per metà le spese del giudizio di primo grado e condannò il Comune di Genova a pagare al IN la residua metà (liquidata come in sentenza), ponendo a carico di ciascuna parte in ragione del 50% le spese già liquidate della c.t.u. espletata in primo grado;
5.- confermò nel resto la sentenza impugnata;
6.- compensò interamente tra le parti le spese del giudizio di appello e pose a carico delle parti (appellante-appellati), in ragione di 1/2 per ciascuna, le spese già liquidate del supplemento di consulenza espletato in secondo grado.
La Corte distrettuale, dopo avere respinto l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, considerò (per quanto ancora rileva):
che nella fattispecie doveva trovare applicazione la nuova disciplina recata dall'art. 3, comma 65^, della legge n. 662 del 1996, che l'indennità di occupazione andava calcolata sulla base dell'indennità di espropriazione, cioè con riferimento ad un identico valore dell'immobile, secondo i principi enunciati da questa Corte con la sentenza, resa a sezioni unite, n. 493 del 1998;
che, quando il piano per l'edilizia economica e popolare (p.e.e.p.) abbia effetto conformativo e di variante allo strumento urbanistico generale, dei relativi vincoli deve tenersi conto al fini della valutazione dell'immobile, che, nel caso in esame, non si poteva negare valore di vincolo conformativo della proprietà (attinente alla regolamentazione dell'attività edilizia nel particolare comparto p.e.e.p.) al nuovo indice territoriale di utilizzazione, pari a mc/mq 1,07 (contro l'I.F. di 2,40 mc/mq stabilito dal vecchio P.R.G. per la zona 30 intensiva di terzo grado con destinazione residenziale), mediamente previsto dal P.R.G. del 1980 per tutti i terreni compresi nel piano di zona "167" di ZI con riferimento alle specifiche caratteristiche geo-morfologiche della zona, non tolleranti uno sfruttamento edilizio più intensivo;
che da ciò conseguiva il valore conformativo del p.e.e.p. con il suo indice di utilizzazione e, di riflesso, la sua incidenza negativa sul valore dei terreni occupati;
che, pertanto, il valore di mercato di tali suoli (componente eli base della formula recata dall'art. 5 bis), considerando un indice di 1,07 mc/mq alla data del 14 maggio 1987 (cessazione dell'occupazione autorizzata), risultava pari - secondo il supplemento di c.t. - a lire 38.500 a mq.;
che su tale base andavano, nuovamente calcolate le somme dovute ai IN, avuto riguardo al fatto che l'occupazione illegittima aveva riguardato anche 5.960 mq. restituiti agli stessi IN il 3 dicembre 1992.
Contro tale sentenza il sig. NN IN, nonché i signori LO IN, Cristina IN in AC e Massimo IN (gli ultimi tre in qualtà di eredi e aventi causa dal defunto MA IN) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Il Comune di Genova ha resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civile. Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano "determinazione dell'indennità di occupazione. Violazione e/o falsa applicazione di legge. Ultrapetizione. Carenza assoluta di motivazione sul punto".
Sostengono che, con il primo motivo di appello, il Comune di Genova avrebbe impugnato la sentenza del Tribunale deducendo l'erroncità della determinazione del valore venale dei terreni in questione "in conformità alla tesi sostenuta dal CTU ... mentre si sarebbero dovute applicare le prescrizioni dell'attuale PRG" (il secondo motivo di appello, invece, avrebbe investito l'inclusione, asseritamente erronea, tra le aree trasformate in modo irreversibile, della superficie di mq. 260 destinata a verde, gioco e sport). Sarebbe dunque evidente che il Comune non avrebbe impugnato la sentenza appellata sotto il profilo del criterio prescelto per la determinazione dell'indennità di occupazione. I IN avrebbero posto in evidenza nel grado di appello che l'ampliamento del thema decidendum non sarebbe potuto avvenire. La legge n. 3359 del 1992 e successive modificazioni, cioè la normativa sopravvenuta in corso di causa, non conterrebbe alcuna disposizione relativa all'indennità di occupazione temporanea (legittima) che, in mancanza di diversi elementi di prova, è riferita agli interessi legali (annui) sul valore del bene occupato o sull'indennità di esproprio, qualora questa, però, corrisponda al valore venale del bene. In secondo grado gli appellati avrebbero posto in rilievo l'estraneità al gravame di ogni domanda volta alla nuova determinazione dell'indennità di occupazione non più sulla base del valore venale del suolo bensì sulla misura dell'indennità di espropriazione, in quanto il Comune appellante avrebbe investito la Corte di merito soltanto della questione relativa alla determinazione del valore venale dei beni occupati. Ma la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di tali rilievi, procedendo a nuova determinazione dell'indennità occupazione alla stregua dell'orientamento espresso da questa Corte, a sezioni unite, con sentenza n. 493 del 1998, in contrasto con Il contenuto dell'impugnazione, con i limiti del giudizio di appello, con la necessaria specificità dei relativi motivi e con l'art. 112 cod. proc. civile. Le suddette censure non hanno fondamento.
Come risulta dagli atti (di cui questa Corte può prendere diretta cognizione, essendo dedotto un asserito error in procedendo), il Comune di Genova, costituendosi davanti al Tribunale nel giudizio promosso dal signori IN, con la comparsa di risposta si oppose alla domanda degli attori diretta ad ottenere il risarcimento dei danni in relazione ad aree che (secondo l'ente) non erano state utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche ed aderì alla richiesta di consulenza tecnica affinché si stabilisse il valore delle aree oggetto di "accessione invertita".
Pertanto, non è esatto quanto si legge a pag. 4 del ricorso per cassazione, secondo cui l'ente territoriale si sarebbe limitato a contrastare la domanda di risarcimento anche per le aree rimaste inutilizzate, prestando acquiescenza alle altre domande formulate in primo grado dal IN. L'adesione all'istanza di c.t.u. costituisce indice rivelatore inequivocabile di una contestazione, o comunque di una posizione diversificata, sul valore delle aree (il Comune in primo grado aveva veste di convenuto), altrimenti quel mezzo istruttorio sarebbe stato superfluo. E la determinazione del valore delle aree costituiva, a sua volta, antecedente logico necessario per il calcolo delle indennità e dei risarcimenti. Nessuna acquiescenza, dunque, è ravvisabile.
Il Tribunale di Genova, poi, con la sentenza depositata l'11 maggio 1992, affermò che l'indennità di occupazione legittima doveva essere determinata col criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, riferita al valore venale degli immobili alla scadenza dell'occupazione medesima (v. la citata sentenza, pag. 12). Il criterio di calcolo adottato dal primo giudice, quindi, fu quello degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, rapportata al valore venale del bene non essendo ancora intervenuto l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Tale criterio è stato tenuto fermo dalla Corte di appello, che ha calcolato l'indennità di occupazione legittima in base agli interessi al tasso legale del 5% sull'importo virtuale dell'indennità di esproprio ex art. 5 bis L. n. 359 del 1992, correttamente applicando al giudizio in corso la normativa sopravvenuta (v. sentenza impugnata, pag. 18/19).
La tesi dei ricorrenti - espressa col mezzo di cassazione in esame - è che il Comune non avrebbe impugnato la sentenza del Tribunale sotto il profilo del criterio prescelto per la determinazione dell'indennità di occupazione. Ma, come si è appena notato, i giudici di merito hanno adottato lo stesso criterio. È stato modificato, per effetto della normativa sopravvenuta, il parametro di riferimento, cioè il valore del bene, stabilito dal Tribunale in base al valore venale e dalla Corte d'appello secondo il metodo introdotto dal citato art. 5 bis. Ma il valore venale è una delle componenti di tale metodo. E, poiché il Comune di Genova con l'atto di appello aveva censurato proprio il valore attribuito ai terreni, la controversia sul punto era rimasta evidentemente aperta e ciò, da un lato, imponeva l'applicazione della normativa sopravvenuta e, dall'altro, comportava la rideterminazione anche delle indennità di occupazione secondo il nuovo valore, atteso il chiaro rapporto di dipendenza tra questo e le indennità medesime. Non sussiste, dunque, ne' violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nè violazione dei limiti propri del giudizio di appello. Con il secondo mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano "determinazione del valore venale dei terreni occupati tenendo conto dell'incidenza negativa dei vincoli di destinazione urbanistica. Violazione e/o falsa applicazione di legge. Difetto di motivazione. Tuziorismo".
Richiamando una giurisprudenza di questa Corte i ricorrenti affermano che, con riguardo all'illecita occupazione appropriativa di fondi per l'attuazione di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), il valore del bene al fini del risarcimento dovuto al privato andrebbe determinato prescindendo dall'influenza, positiva o negativa, dei vincoli e delle prescrizioni del suddetto piano, pur se relativi a limiti di edificabilità, e quindi andrebbe stabilito sulla base dell'attitudine edificatoria preesistente, in quanto il piano non avrebbe valore conformativo della proprietà essendo uno strumento preordinato all'espropriazione (ancorché poi non ritualmente attuata).
Andrebbe ribadito il principio in forza del quale i vincoli d'inedificabilità fissati in funzione espropriativa da strumenti urbanistici o piani edilizi (compresi quelli ex L. n. 167 del 1962) non incidono sulla natura e sul valore del bene del privato, onde non vanno considerati in sede di quantificazione del risarcimento spettante a quest'ultimo.
Nel caso di specie, la natura e il valore dei terreni in questione sarebbero stati correttamente individuati nella sentenza del Tribunale, con riferimento alla loro vocazione edificatoria. ed alla precedente (ante P.E.E.P. del 1972) inclusione, degli stessi in "zona 30 - estensiva 2^ grado", residenziale e con indice di fabbricabilità fondiario - secondo la variante del 1965 al P.R.G.C. del 1959 - di 2,40 mc/mq.
La sentenza impugnata, di fronte alla pronunzia di questa Corte a s.u. n. 11433 del 1997, che avrebbe ribadito l'unico precedente di segno contrario alla giurisprudenza sopra richiamata, avrebbe ritenuto applicabili le considerazioni nella detta sentenza contenute, affermando il principio secondo cui sulla valutazione della natura edificabile di un terreno, ai fini della liquidazione del danno da occupazione appropriativa, assumerebbe rilievo la destinazione prevista dal P.E.E.P. (che del P.R.G. costituisce variante).
Tale principio non sarebbe condivisibile, proprio alla luce del tradizionale orientamento della giurisprudenza in materia (diffusamente menzionata in ricorso) ed in relazione al quadro costituzionale. In effetti soltanto l'orientamento tradizionale citato potrebbe garantire l'equo contemperamento tra le ragioni dominicali, i precetti costituzionali che ne sostanziano il fondamento e l'interesse pubblico che deve ispirare la gestione del territorio.
La sentenza impugnata, radicata su un decisum non riflettente un orientamento consolidato, sarebbe perciò viziata. Il motivo non ha fondamento.
La Corte distrettuale ha ritenuto che non si potesse negare valore di vincolo conformativo della proprietà (attinente alla regolamentazione dell'attività edilizia nel particolare comparto P.E.E.P.) al nuovo indice territoriale di utilizzazione di mc/mq. 1,07 (contro l'I.F. di 2,40 mc/mq contemplato dal vecchio P.R.G.), indice territoriale mediamente previsto dal P.R.G. del 1980 per tutti i terreni compresi nel piano di zona "167" di ZI (sentenza impugnata, pag. 16/17).
Si tratta quindi di stabilire se possa essere incluso o meno tra le prescrizioni preordinate ad espropriazione, come tali non computabili nella valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione, l'indice di fabbricabilità fissato con un piano di zona, cioè con uno strumento urbanistico cosiddetto di terzo livello, quale il piano per l'edilizia economica e popolare. Il collegio non ignora che nella giurisprudenza di questa Corte sono state date soluzioni non uniformi al quesito relativo alla qualificabilità delle disposizioni dei piani di zona inerenti al livelli di fabbricabilità come conformative della proprietà, ovvero come esclusivamente collegate all'espropriazione, con conseguente irrilevanza delle relative previsioni.
Ritiene però che la risposta al quesito in questione debba essere diversificata, in relazione alla natura ed al contenuto che le predette disposizioni in concreto assumano nella fase della "zonizzazione" del territorio municipale.
Con la sentenza n. 11433, resa da questa Corte a s.u. il 18 novembre 1997, fu ricordato che il piano per l'edilizia economica e popolare rientra, a norma dell'art. 2 L. 28 gennaio 1977 n. 10, fra i piani di zona e, quindi, fra gli strumenti urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti al piani particolareggiati o di lottizzazione, ma si aggiunse che il piano per l'edilizia non può essere in contrasto con il piano regolatore generale (o con il programma di fabbricazione) ed ha natura di variante dello stesso piano regolatore, da considerare nella valutazione dell'edificabilità al fine della liquidazione dell'indennità espropriativa o al fine del risarcimento del danno nell'ipotesi della cosiddetta accessione invertita o occupazione acquisitiva, nella parte in cui imprima destinazione edificatoria ad un suolo in precedenza compreso in zona agricola.
Tale principio, con il riconoscimento che il piano per l'edilizia può unire, rispetto alla funzione tipica di dare esecuzione al piano di livello superiore (fissando le linee di un progetto espropriativo e dichiarando la pubblica utilità di tutte le relative opere), anche la funzione di mutare nella zona contemplata le pregresse opzioni del piano regolatore con riguardo allo ius aedificandi dei proprietari dei suoli, condiviso anche da altre pronunzie (v., di recente, Cass., 16 giugno 2000, n. 8223, e 20 giugno 2000, n. 8360). merita conferma, con la precisazione che quell'ulteriore funzione postula, al sensi e nel vigore dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962 n. 167, l'approvazione del piano particolareggiato con il decreto ministeriale richiesto per il piano regolatore (il punto nel caso in esame non risulta contestato).
Detto riconoscimento trova riscontro nell'art. 3, quarto comma, della legge n. 167 del 1962, secondo cui il piano per l'edilizia può
apportare variante al piano regolatore.
L'Indicata consistenza di variante è in re ipsa rispetto alle disposizioni del piano per l'edilizia che trasformano la destinazione delle aree da agricola in edificatoria, perché ciò è indice rivelatore di un sopraggiunto mutamento della programmazione urbanistica generale.
Con riguardo, invece, alle disposizioni del piano per l'edilizia attinenti agli indici di fabbricabilità gli estremi della variante del piano regolatore, con valenza conformativa dei diritti di proprietà e conseguenziale computabilità nella liquidazione dell'indennità di espropriazione (ovvero del risarcimento nell'ipotesi dell'occupazione acquisitiva), anziché delle mere prescrizioni del progetto espropriativo non computabili allo stesso fine, non sono evidenziabili con il semplice raffronto delle corrispondenti previsioni dell'uno e dell'altro strumento e richiedono il concorso di determinati requisiti.
Le norme del piano per l'edilizia, che direttamente o indirettamente ripartiscano costruzioni e spazi liberi nel singolo fondo da espropriare o in più fondi espropriandi coinvolti dall'opera pubblica o dalle opere pubbliche previste a scopo residenziale, non hanno funzione di variante del piano regolatore.
Esse, infatti, sono interne al programma di edificazione mediante esproprio e mancano della generalità ed astrattezza proprie delle disposizioni conformative della proprietà privata. In fase di definizione dei connotati di un futuro complesso residenziale, da realizzare previa espropriazione dei suoli necessari, la decisione di collocare in alcuni fondi una cubatura diversa rispetto a quella mediamente prevista dal piano regolatore, è momento attuativo ed esecutivo del piano urbanistico generale attraverso il piano particolareggiato, non esprime una revisione di valutazioni generali Inerenti alla densità abitativa, e quindi non incide sull'indennità (o sul risarcimento), insuscettibili di essere incrementati o compressi per mero effetto della sorte assegnata a ciascun terreno nell'ambito di un programma di edificazioni pubbliche mediante espropriazioni.
L'aumento o la riduzione della volumetria fabbricabile, da parte delle disposizioni del piano particolareggiato, segnano invece innovazioni rispetto alle precedenti determinazioni generali sulla edificabilità dei suoli, indipendenti dal procedimento espropriativo e dalle opere pubbliche alla cui esecuzione esso è rivolto, e come tali influiscono sul valore delle aree, quando si traducano in una variante dell'indice medio fissato dal piano regolatore, nel senso che fissino la cubatura realizzabile con riferimento all'intera estensione, al lordo degli spazi da lasciare poi inedificati per servizi e infrastrutture, o comunque siano rapportabili all'intera estensione in ragione della separata individuazione di detti spazi liberi con una percentuale della superficie globale, e quando inoltre estendano la variazione a tutta la zona investita dal piano, ovvero ad una sua porzione enucleabile ed enucleata per pecullarità intrinseche e per motivi di coordinamento con il complessivo assetto urbanistico, svincolati dalle determinazioni adottate con il progetto espropriativo.
Nel concorso di detti requisiti al nuovo indice di edificabifità si deve attribuire la portata di modificazione del piano regolatore, con funzione conformativa dei diritti di proprietà.
Infatti, la natura media dell'indice e il suo riferimento all'intera zona, o a parte omogenea di essa, disancora la relativa previsione dalla vicenda espropriativa, ponendola in un momento concettualmente distinto ed anteriore rispetto alla fase della gestione delle aree espropriande per l'ubicazione in concreto di manufatti ed infrastrutture. Quelle caratteristiche dell'indice, dunque, sono proprie delle scelte generali sul livelli di edificazione sopportabili dal territorio comunale, nel suo insieme o in sue autonome componenti. La fissazione dell'indice con un rapporto medio ne conferma l'esorbitanza dalla funzione di attuazione del piano regolatore, nonché l'indipendenza dalle procedure espropriative occorrenti per tale attuazione.
Detto indice medio, perciò, nell'ambito della zona contemplata dal piano per l'edilizia, va a mutare le disposizioni del piano regolatore, che prevedano per la zona stessa un diverso indice di fabbricabilità, e quindi non è prescrizione preordinata e finalizzata ad espropriazione ma s'inserisce nella disciplina generale sull'utilizzazione edificatoria dei suoli. Conclusivamente, deve affermarsi che la natura complessa della pianificazione degli interventi di edilizia residenziale richiede in concreto l'analisi del vincolo o della limitazione da esso instaurata in rapporto all'intervento da realizzare, Si tratta, in sintesi, di stabilire se lo strumento urbanistico (P.E.E.P.) debba essere qualificato - nel quadro delle considerazioni sopra svolte - come pianificatorio o meramente attuativo, perché la soluzione del quesito circa la natura conformativa o espropriativa delle prescrizioni in esame dipende dal riconoscimento dell'uno o dell'altro carattere.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato: che il piano di zona "167" di ZI (adottato nel 1963 ed approvato nel 1965) costituiva già variante al P.R.G. del 1959, che, in ogni caso, per il settore A (in cui ricadono i terreni per i quali è causa) del P.E.E.P. di ZI fu approvata una particolare variante (recepita nel nuovo P.R.G. del 1980, che ne prevedeva l'attuazione); che detta variante comportò "una sostanziale rielaborazione della soluzione urbanistica originariamente progettata", attraverso la concentrazione in due quartieri coordinati ma autosufficienti del previsto volume fabbricabile, che il nuovo indice territoriale di utilizzazione (mc/mq 1,07), mediamente previsto dal P.R.G. del 1980 per tutti i terreni compresi nel piano di zona "167" di ZI, con riferimento alle specifiche caratteristiche geo-morfologiche della zona (non tolleranti uno sfruttamento edilizio più intensivo), aveva dunque carattere conformativo, come tale incidente sul valore dei suoli (sentenza impugnata, pag. 16/17).
Questi rilievi danno adeguato conto della soluzione adottata dalla Corte territoriale, soluzione che si rivela corretta alla stregua degli argomenti sopra illustrati.
Ne deriva che le censure dei ricorrenti, dirette a propugnare la tesi secondo cui i vincoli e le prescrizioni del P.E.E.P. (segnatamente, quanto agli indici di edificabilità) avrebbero sempre funzione soltanto espropriativa, non sono fondate e devono essere respinte. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano "erronea determinazione del valore venale dell'arca (già) di proprietà comune dei signori IN (mq. 2640)".
Muovendo dalla determinazione del valore di mercato dei terreni occupati, contenuta nella consulenza di ufficio (pari a lire 38.500/mq), la Corte di merito avrebbe indicato in lire 101.540.000 il valore venale dei 2.640 mq. di proprietà comune degli stessi IN. Tale importo, però, sarebbe errato, perché il prodotto dei fattori sarebbe pari a lire 101.640.000. Il dictum della Corte di Genova sul punto, quindi, dovrebbe formare oggetto di correzione. Il motivo è inammissibile.
La Corte di cassazione, infatti, non ha il potere di emendare ali errori materiali o di calcolo in cui sia ancorsa la sentenza di appello, la quale, anche se impugnata con ricorso per cassazione, resta soggetta unicamente al potere di correzione del giudice a quo, a norma degli artt. 287 e ss. cod. proc. civile (Cass.. 15 giugno 1999, n. 5966; 20 gennaio 1999, n. 490; 22 maggio 1998, n. 5135; 27 giugno 1995, n. 7249; 16 giugno 1987, n. 5316; 17 luglio 1985, n. 4211).
Con il quarto mezzo di cassazione i ricorrenti censurano la parziale compensazione delle spese giudiziali di primo grado (operata dalla sentenza impugnata), nonché l'illogicità e/o erroncità dei giusti motivi di cui all'art. 92 cpv cod. proc. civile. Sostengono che l'appello del Comune contro la sentenza del Tribunale di Genova sarebbe stato accolto soltanto in parte, sulla base dello jus superveniens e per l'adesione ad un indirizzo in conflitto con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Gli appellati avrebbero svolto una difesa "conciliante" rispetto alle pretese di controparte, non respingendo l'applicazione della normativa sopravvenuta ed anzi chiedendone (sia pure in subordine) l'applicazione. Nè la difesa dei medesimi appellati circa la natura espropriativa dei vincoli contenuti nei piani di zona potrebbe definirsi temeraria.
Non si comprenderebbe, dunque, il senso della parziale compensazione delle spese giudiziali di primo grado ed ancor meno del (generico e sibillino) riferimento al principio di responsabilità, che dovrebbe giustificare il dimezzamento. Nessuna "responsabilità" in ordine all'esito del giudizio potrebbe essere ascritta ai IN. Neppure questo motivo è fondato.
Si deve premettere che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, la valutazione circa l'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia per la ravvisata sussistenza di altri giusti motivi, rientra nel poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che a fondamento della decisione di compensare le spese siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (v., tra le più recenti, Cass., 27 aprile 2000, n. 5390; 13 gennaio 2000, n. 319; 13 agosto 1999, n. 8635; 12 marzo 1999, n. 2216). Nel caso di specie la sentenza impugnata - "visto l'esito complessivo della lite ed il livello delle reciproche soccombenze e tenuto conto, da un lato, delle oscillazioni giurisprudenziali e dell'applicazione dello jus superveniens in appello, e dall'altro del principio di responsabilità" (sentenza impugnata, pag. 21) - ha ravvisato giusti motivi per compensare in ragione della metà le spese del giudizio di primo grado (con condanna del Comune al pagamento della restante frazione) e per compensare integralmente le spese giudiziali di secondo grado, ponendo a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di consulenza.
In questo regolamento non si ravvisano ne' violazioni di principi di diritto, ne' profili illogici o palesemente erronei. La Corte distrettuale, in primo luogo, ha correttamente considerato l'esito complessivo della lite e la misura in cui le contrapposte posizioni delle parti avevano trovato ingresso nei due gradi di merito. Ha poi tenuto conto dei diversi indirizzi giurisprudenziali e della normativa sopravvenuta, elementi entrambi finalizzati, evidentemente, a temperare il criterio della soccombenza. E nella stessa ottica ha richiamato il principio di responsabilità che, come gli stessi ricorrenti ricordano, si ricollega al principio di causalità come criterio per identificare la parte soccombente in quella che abbia dato causa alla lite o tenuto nel processo un comportamento ingiustificato.
La valutazione coordinata e bilanciata di tali elementi resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che è qui insindacabile, dovendosi soltanto rimarcare che si tratta di elementi non contraddittori ne' incoerenti, ma idonei a rendere esplicito il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale in parte qua. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da NN IN, LO IN, Cristina IN in AC e Massimo IN (gli ultimi tre quali eredi e aventi causa di MA IN) contro il Comune di Genova, e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte suprema di cassazione, il 14 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2001