CASS
Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2023, n. 10321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10321 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO SI (RINUNCIANTE) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di LECCE dato preliminarmente atto che: - non è presente il difensore che aveva chiesto la discussione orale, ma che vi ha rinunciato unitamente alla rinuncia al ricorso;
- è pervenuta dall'ufficio matricola della casa circondariale di Vibo Valentia dichiarazione ex art. 123 cpp. del ricorrente CI SI di: "rinuncia al riesame avverso il provvedimento del GIP di Lecce fissato avanti la Suprema Corte per la data odierna"; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 10321 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza impugnata confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal G.i.p. del medesimo Tribunale, in data 18 gennaio 2022, nei confronti di SI CI, in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, usura ed estorsione aggravate. 2. Il Tribunale del riesame riportava, in premessa, la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente così come ricostruita dal Gip, costituita essenzialmente da conversazioni telefoniche e ambientali e attività investigativa di riscontro. Erano, dunque, passate in rassegna alcune intercettazioni, ritenute in grado di rivelare che SI CI fosse partecipe del sodalizio criminale denominato clan CI, articolazione della sacra corona unita, e, segnatamente, nella frangia di Aradeo, quale preposto allo svolgimento dell'attività di usura sotto la direzione di NI BI . Venivano altresì valorizzate le captazioni specificamente riferentesi ai capi L) ed M) dell'incolpazione provvisoria. Chiarissime erano reputate, in particolare, le conversazioni in cui LÒ CO, dopo aver affermato di svolgere attività di usura da diversi anni, riferiva al suo interlocutore che, all'incirca tre anni prima rispetto ai fatti oggetto di contestazione, era stato avvicinato da NI BI, il quale, venuto a conoscenza dello svolgimento, da parte di CI SI, di attività di usura, gli aveva intimato di proseguire detta attività nell'ambito del clan , alle dipendenze dei suoi vertici e sotto il coordinamento dello stesso BI. LÒ affermava di aver accettato di buon grado, anche in considerazione del fatto che, in tal modo, sempre su indicazione derivante da BI, avrebbe dovuto praticare un tasso d'interesse mai inferiore al 25% (per "non rovinare la piazza"), o anche superiore, a fronte del tasso del 20% mensile originariamente praticato dal LÒ quando operava per proprio conto. I dialoghi intercettati davano poi ampia dimostrazione di come, tra i soggetti usurati sia da LÒ CO che da CI SI, vi fosse GI NI, imprenditore edile in difficoltà economiche, il quale, aveva contratto, un debito usurario del residuo ammontare di C 8.000 e che non corrispondeva più denaro da circa un anno. Proprio allo scopo di costringere costui a versare quanto dovuto, NI GI veniva percosso dai membri del clan, tra cui lo stesso SI CI . 3. Presenti i gravi indizi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva che la contestazione operata ponesse una doppia presunzione di 2 sussistenza delle esigenze cautelari, immutata nonostante l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 275 c.p.p., come novellato dalla L. 47/201 e avuto riguardo alla riatura di mafia storica della sacra corona unita. 4. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, e deduce un unico, articolato, motivo con il quale preliminarmente eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione delle disposizioni in tema di astensione del giudice, nonché la nullità del decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari il 3 marzo 2020 con il quale è stata autorizzata l'attività captativa in relazione all'utenza telefonica del ricorrente. Nel merito, lamenta violazione di leggetvizio e di motivazione in punto di rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione. È stata del tutto trascurata la circostanza che non vi sono contatti del ricorrente con nessuno dei presunti sodali, a esclusione di BI e LÒ e non è stata adeguatamente valorizzata la circostanza che il collaboratore di giustizia Cianci, nel delineare l'organigramma del clan, non ha mai fatto il nome del ricorrente. 5. Successivamente il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha proposto rinuncia al ricorso. 6. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria orale, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente, personalmente attraverso dichiarazione resa alla matricola della Casa Circondariale ove è ristretto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Si deve allora prendere atto che, secondo quanto puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte suprema, «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821). 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 3. Alla rituale rinunzia al ricorso, invero, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 ottobre 2023
- è pervenuta dall'ufficio matricola della casa circondariale di Vibo Valentia dichiarazione ex art. 123 cpp. del ricorrente CI SI di: "rinuncia al riesame avverso il provvedimento del GIP di Lecce fissato avanti la Suprema Corte per la data odierna"; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 10321 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza impugnata confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal G.i.p. del medesimo Tribunale, in data 18 gennaio 2022, nei confronti di SI CI, in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, usura ed estorsione aggravate. 2. Il Tribunale del riesame riportava, in premessa, la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente così come ricostruita dal Gip, costituita essenzialmente da conversazioni telefoniche e ambientali e attività investigativa di riscontro. Erano, dunque, passate in rassegna alcune intercettazioni, ritenute in grado di rivelare che SI CI fosse partecipe del sodalizio criminale denominato clan CI, articolazione della sacra corona unita, e, segnatamente, nella frangia di Aradeo, quale preposto allo svolgimento dell'attività di usura sotto la direzione di NI BI . Venivano altresì valorizzate le captazioni specificamente riferentesi ai capi L) ed M) dell'incolpazione provvisoria. Chiarissime erano reputate, in particolare, le conversazioni in cui LÒ CO, dopo aver affermato di svolgere attività di usura da diversi anni, riferiva al suo interlocutore che, all'incirca tre anni prima rispetto ai fatti oggetto di contestazione, era stato avvicinato da NI BI, il quale, venuto a conoscenza dello svolgimento, da parte di CI SI, di attività di usura, gli aveva intimato di proseguire detta attività nell'ambito del clan , alle dipendenze dei suoi vertici e sotto il coordinamento dello stesso BI. LÒ affermava di aver accettato di buon grado, anche in considerazione del fatto che, in tal modo, sempre su indicazione derivante da BI, avrebbe dovuto praticare un tasso d'interesse mai inferiore al 25% (per "non rovinare la piazza"), o anche superiore, a fronte del tasso del 20% mensile originariamente praticato dal LÒ quando operava per proprio conto. I dialoghi intercettati davano poi ampia dimostrazione di come, tra i soggetti usurati sia da LÒ CO che da CI SI, vi fosse GI NI, imprenditore edile in difficoltà economiche, il quale, aveva contratto, un debito usurario del residuo ammontare di C 8.000 e che non corrispondeva più denaro da circa un anno. Proprio allo scopo di costringere costui a versare quanto dovuto, NI GI veniva percosso dai membri del clan, tra cui lo stesso SI CI . 3. Presenti i gravi indizi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva che la contestazione operata ponesse una doppia presunzione di 2 sussistenza delle esigenze cautelari, immutata nonostante l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 275 c.p.p., come novellato dalla L. 47/201 e avuto riguardo alla riatura di mafia storica della sacra corona unita. 4. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, e deduce un unico, articolato, motivo con il quale preliminarmente eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione delle disposizioni in tema di astensione del giudice, nonché la nullità del decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari il 3 marzo 2020 con il quale è stata autorizzata l'attività captativa in relazione all'utenza telefonica del ricorrente. Nel merito, lamenta violazione di leggetvizio e di motivazione in punto di rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione. È stata del tutto trascurata la circostanza che non vi sono contatti del ricorrente con nessuno dei presunti sodali, a esclusione di BI e LÒ e non è stata adeguatamente valorizzata la circostanza che il collaboratore di giustizia Cianci, nel delineare l'organigramma del clan, non ha mai fatto il nome del ricorrente. 5. Successivamente il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha proposto rinuncia al ricorso. 6. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria orale, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente, personalmente attraverso dichiarazione resa alla matricola della Casa Circondariale ove è ristretto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Si deve allora prendere atto che, secondo quanto puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte suprema, «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821). 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 3. Alla rituale rinunzia al ricorso, invero, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 ottobre 2023