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Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/08/2023, n. 36038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36038 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT GE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 1° Febbraio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT IN, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di GE NT avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catania il 27 dicembre 2022 con cui è stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di tentata estorsione continuata e aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., commesso in Scoglitti nel mese di agosto 2020. 2. Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagato deducendo: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen., poiché la configurabilità dell'aggravante in parola - sotto il profilo del metodo mafioso - è Penale Sent. Sez. 2 Num. 36038 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 15/06/2023 subordinata alla sussistenza di condotte evocative della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, non potendo essere desunta dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce, anche in concorso con altri;
sotto il profilo della agevolazione mafiosa, essa presuppone l'individuazione di una specifica ed esistente associazione criminale agevolata dal soggetto agente. All'indagato è stata attribuita la condotta estorsiva posta in essere nell'agosto 2020 ed è stato escluso il concorso negli episodi estorsivi precedenti;
il predetto è stato condannato per avere partecipato all'associazione mafiosa che si presume agevolata dalla condotta oggi in contestazione, ma la sua partecipazione sarebbe già cessata nell'anno 2012; inoltre, il cosiddetto clan NT sarebbe stato operativo dal 2009 al 15 settembre 2017, data di esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Tali elementi escludono che il ricorrente abbia agito per agevolare un'organizzazione criminale di cui non faceva più parte da otto anni e non più operativa da tre anni. Il fatto di aver concorso nel reato con i coindagati ME e LL, entrambi estranei all'organizzazione criminosa, corrobora l'assunto difensivo secondo cui non ricorre nel caso in esame l'aggravante, né sotto il profilo del metodo mafioso, né sotto il profilo della agevolazione mafiosa. Il ricorrente deduce, inoltre, la carenza di gravi indizi di colpevolezza per i fatti antecedenti al 2020, rispetto ai quali il Tribunale avrebbe dovuto annullare parzialmente l'ordinanza cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. Il Tribunale ha basato il giudizio di gravità indiziaria sulle dichiarazioni della persona offesa, OVni Vindigni, che ha ritenuto pienamente attendibile. Questi ha riferito di essere stato vittima della prima richiesta estorsiva nel 2014, ad opera del padre dell'odierno ricorrente, e il Tribunale ha ritenuto che il coinvolgimento di GE NT debba limitarsi alle richieste estorsive avanzate nel corso del 2020. In particolare, ha osservato (pag. 6 del provvedimento impugnato) che "... non può essere imputata a NT GE la condotta estorsiva accertata tra il 2014 e il 2019 in mancanza di qualsivoglia elemento a suo carico, ma soltanto il segmento di condotta relativo al 2020"; ha ritenuto sussistenti entrambe le aggravanti contestate e, in particolare, quella di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto ambedue i profili, considerato che il ricorrente era un'esponente di primo piano del clan mafioso NT, facente capo al padre OV;
ha valorizzato la doppia presunzione collegata alla detta aggravante, considerato che l'indagato ha reiterato la condotta estorsiva iniziata nel 2014 dal padre OV. Tuttavia, il Collegio del riesame non ha annullato lord nanza cautelare in relazione ai fatti addebitati all'indagato in epoca precedente al 2020 e, in tal senso, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata. AR ÉL LI Sergi aola 2. Il secondo profilo di doglianza relativo alla sussistenza dell'aggravante mafiosa è, invece, manifestamente infondato, in quanto il Tribunale ha reso adeguata motivazione in ordine alla cornice di criminalità mafiosa in cui le vicende oggetto del presente giudizio si iscrivono e, in particolare, in ordine all'esistenza di una compagine criminosa denominata "Stidda" e di un gruppo facente capo a NT OV IS, padre dell'odierno ricorrente. Inoltre, il Tribunale ha valorizzato non soltanto il metodo mafioso adottato dai diversi soggetti che si sono succeduti nel riscuotere la tangente imposta, con riferimenti alla destinazione del denaro al mantenimento dei detenuti, ma anche la precipua finalità dagli stessi perseguita, di agevolare il clan mafioso NT. In particolare, il Tribunale ha osservato che la declaratoria di cessazione del reato associativo al 2012, stabilita dalla sentenza del Tribunale di Ragusa del 21 giugno 2021 che ha condannato l'odierno ricorrente per il reato associativo, non influisce sulla posizione e sulla pericolosità di quest'ultimo, in quanto proprio attraverso la condotta in esame il NT ha manifestato la propria perdurante vicinanza alla consorteria de qua. Trattasi di motivazione immune dai vizi dedotti e certamente conforme ai principi più volte ribaditi in tema da questa Corte. Ne consegue che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto sussistente e attuale il rischio di reiterazione delittuosa, alla luce della doppia presunzione derivante dall'aggravante contestata, delle modalità della condotta e della negativa personalità dell'imputato che ha riportato diverse condanne definitive per reati gravi e aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosa. Si impone, pertanto, l'annullamento parziale della ordinanza impugnata senza rinvio in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per i fatti precedenti al 2020 e la declaratoria d'inammissibilità delle altre doglianze dedotte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle contestazioni relative ai reati diversi da quello commesso nell'anno 2020. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9z. comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Roma, 15 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT IN, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di GE NT avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catania il 27 dicembre 2022 con cui è stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di tentata estorsione continuata e aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., commesso in Scoglitti nel mese di agosto 2020. 2. Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagato deducendo: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen., poiché la configurabilità dell'aggravante in parola - sotto il profilo del metodo mafioso - è Penale Sent. Sez. 2 Num. 36038 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 15/06/2023 subordinata alla sussistenza di condotte evocative della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, non potendo essere desunta dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce, anche in concorso con altri;
sotto il profilo della agevolazione mafiosa, essa presuppone l'individuazione di una specifica ed esistente associazione criminale agevolata dal soggetto agente. All'indagato è stata attribuita la condotta estorsiva posta in essere nell'agosto 2020 ed è stato escluso il concorso negli episodi estorsivi precedenti;
il predetto è stato condannato per avere partecipato all'associazione mafiosa che si presume agevolata dalla condotta oggi in contestazione, ma la sua partecipazione sarebbe già cessata nell'anno 2012; inoltre, il cosiddetto clan NT sarebbe stato operativo dal 2009 al 15 settembre 2017, data di esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Tali elementi escludono che il ricorrente abbia agito per agevolare un'organizzazione criminale di cui non faceva più parte da otto anni e non più operativa da tre anni. Il fatto di aver concorso nel reato con i coindagati ME e LL, entrambi estranei all'organizzazione criminosa, corrobora l'assunto difensivo secondo cui non ricorre nel caso in esame l'aggravante, né sotto il profilo del metodo mafioso, né sotto il profilo della agevolazione mafiosa. Il ricorrente deduce, inoltre, la carenza di gravi indizi di colpevolezza per i fatti antecedenti al 2020, rispetto ai quali il Tribunale avrebbe dovuto annullare parzialmente l'ordinanza cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. Il Tribunale ha basato il giudizio di gravità indiziaria sulle dichiarazioni della persona offesa, OVni Vindigni, che ha ritenuto pienamente attendibile. Questi ha riferito di essere stato vittima della prima richiesta estorsiva nel 2014, ad opera del padre dell'odierno ricorrente, e il Tribunale ha ritenuto che il coinvolgimento di GE NT debba limitarsi alle richieste estorsive avanzate nel corso del 2020. In particolare, ha osservato (pag. 6 del provvedimento impugnato) che "... non può essere imputata a NT GE la condotta estorsiva accertata tra il 2014 e il 2019 in mancanza di qualsivoglia elemento a suo carico, ma soltanto il segmento di condotta relativo al 2020"; ha ritenuto sussistenti entrambe le aggravanti contestate e, in particolare, quella di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto ambedue i profili, considerato che il ricorrente era un'esponente di primo piano del clan mafioso NT, facente capo al padre OV;
ha valorizzato la doppia presunzione collegata alla detta aggravante, considerato che l'indagato ha reiterato la condotta estorsiva iniziata nel 2014 dal padre OV. Tuttavia, il Collegio del riesame non ha annullato lord nanza cautelare in relazione ai fatti addebitati all'indagato in epoca precedente al 2020 e, in tal senso, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata. AR ÉL LI Sergi aola 2. Il secondo profilo di doglianza relativo alla sussistenza dell'aggravante mafiosa è, invece, manifestamente infondato, in quanto il Tribunale ha reso adeguata motivazione in ordine alla cornice di criminalità mafiosa in cui le vicende oggetto del presente giudizio si iscrivono e, in particolare, in ordine all'esistenza di una compagine criminosa denominata "Stidda" e di un gruppo facente capo a NT OV IS, padre dell'odierno ricorrente. Inoltre, il Tribunale ha valorizzato non soltanto il metodo mafioso adottato dai diversi soggetti che si sono succeduti nel riscuotere la tangente imposta, con riferimenti alla destinazione del denaro al mantenimento dei detenuti, ma anche la precipua finalità dagli stessi perseguita, di agevolare il clan mafioso NT. In particolare, il Tribunale ha osservato che la declaratoria di cessazione del reato associativo al 2012, stabilita dalla sentenza del Tribunale di Ragusa del 21 giugno 2021 che ha condannato l'odierno ricorrente per il reato associativo, non influisce sulla posizione e sulla pericolosità di quest'ultimo, in quanto proprio attraverso la condotta in esame il NT ha manifestato la propria perdurante vicinanza alla consorteria de qua. Trattasi di motivazione immune dai vizi dedotti e certamente conforme ai principi più volte ribaditi in tema da questa Corte. Ne consegue che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto sussistente e attuale il rischio di reiterazione delittuosa, alla luce della doppia presunzione derivante dall'aggravante contestata, delle modalità della condotta e della negativa personalità dell'imputato che ha riportato diverse condanne definitive per reati gravi e aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosa. Si impone, pertanto, l'annullamento parziale della ordinanza impugnata senza rinvio in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per i fatti precedenti al 2020 e la declaratoria d'inammissibilità delle altre doglianze dedotte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle contestazioni relative ai reati diversi da quello commesso nell'anno 2020. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9z. comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Roma, 15 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente