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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/02/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2708 /2024, promossa da:
, nato in [...] il [...] (CUI: 065404V), rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. LOSCERBO FABIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Ermete Zacconi N.3/A 40127 Bologna, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 26/02/2024, , cittadino della Tunisia, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il 24/03/2023 e notificato il 11/02/2024 con il quale la Questura di sulla base del parere negativo emesso in data 08/03/2023 della CP_1
Commissione Territoriale di Bologna, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 comma 1.2. del T.U.I, chiedendone il riconoscimento nel regime di cui al D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_1 comunicazione a cura della cancelleria e può pertanto dichiararsene la contumacia.
All'udienza del 30/04/2024, fissata per la comparizione delle parti, è stata disposta l'audizione del ricorrente, il quale ha reso le seguenti dichiarazioni in lingua italiana:
“di vivere a Mantova con la compagna di nazionalità tunisina, la quale ha un permesso di soggiorno per richiesta asilo;
di lavorare come carrellista, percependo uno stipendio di circa 1500 euro al mese (il contratto è agli atti) […] Riguardo alla questione della droga, sono stato fermato dalla polizia e mi ha trovato in possesso di cocaina. Io ho sbagliato, ma non l'ho più fatto, lavoro da un anno e sto bene e non faccio più niente di male. Non mi hanno mai mandato alcuna comunicazione rispetto a questo fatto per cui non so se c'è un procedimento in corso (la difesa rappresenta di non avere alcuna notizia di procedimenti pendenti). Non faccio uso di droghe e non ho mai fatto uso. Abbiamo un contratto di locazione intestato alla mia fidanzata per un appartamento a via Borgo
Virgilio, Mantova. La mia fidanzata è arrivata in Italia il circa un anno fa;
quindi, dopo di me ed è richiedente asilo, ha il permesso temporaneo. Noi stiamo insieme da dieci anni, ma le nostre famiglie sono contrarie alla nostra unione. Sono arrivato in Italia a gennaio del 2021 ho fatto domanda di protezione il 04.04.2022 a mezzo pec tramite
1 l'avvocato (dichiarazione confermata dal difensore) e ho avuto l'appuntamento in Questura il 25.11.2022. Da quando sono qui non sono mai tornato in Tunisia. Al momento non ho il cedolino della richiesta di soggiorno quindi ho difficoltà al lavoro, mi hanno detto che da lunedì senza CF non posso più andare al lavoro. Io sto lavorando con il CF on line”. Alla stessa udienza, è stata disposta anche l'audizione della moglie del ricorrente, cittadina tunisina, identificata a mezzo di permesso di Persona_1 soggiorno rilasciato dalla Questura di Mantova il 19.09.2023, la quale ha dichiarato “di avere l'appuntamento in CT per il colloquio a dicembre e di essere entrata in Italia il 26.4.2022 per ricongiungersi al fidanzato;
di non avere altri parenti in Italia e di non lavorare.”
All'udienza del 30/01/2025, fissata per la discussione delle parti, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis – sulla base della data di presentazione della domanda (25/11/2022) - , secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non
2 prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Infatti, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese.
Nello specifico, il ricorrente è partito dal suo Paese ed è arrivato in Italia nel gennaio dell'anno 2021. È quindi sul nostro territorio da quattro anni. Attualmente il ricorrente risulta assunto in data 12/06/2023 con la qualifica professionale di operaio con contratto a tempo indeterminato dall'impresa edile DCV
SRLS, divenuto tale in data 31/03/2024, percependo una retribuzione mensile netta di circa euro 1.400,00 (cfr. documentazione lavorativa, dichiarazione del datore di lavoro, buste paga 2024 in atti). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. CU 2024 relativa all'anno 2023), il ricorrente ha percepito nell'anno 2023 un guadagno complessivo di euro 9.108,27.
Il ricorrente ha formato la sua famiglia in Italia, intraprendendo una relazione sentimentale con la moglie (nata il [...] a [...], Tunisia), Persona_1 la quale risulta titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. certificato di matrimonio e provvedimento del Tribunale di Brescia). In Italia è presente anche il fratello del ricorrente (nato il [...] in [...]), il quale risulta Persona_2 regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, insieme alla di lui moglie e i figli minori.
Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza: dalla documentazione in atti (cfr. contratto di locazione con scadenza 30/04/2028) risulta infatti che attualmente viva, insieme alla moglie, nel Comune di Quistello (MN), in Via Roma nr.28.
Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, mostrandone una buona conoscenza.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata e familiare in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di
3 relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania
-16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006). Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza della moglie e dai parenti in Italia, riferimento familiare sul territorio.
Del resto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003,
Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_3 novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”». Ebbene, tornando al caso di specie, al fine di effettuare tale bilanciamento deve tenersi conto delle condotte penalmente rilevanti a carico del ricorrente. Dall'elenco dei Precedenti Dattiloscopici – Casellario Centrale d'Identità aggiornato al 08/05/2024, trasmesso dalla Questura di si evince quanto segue: CP_1
a) Questura - Gabinetto Provinciale Di Polizia Scientifica Di Mantova (Ufficio
Richiedente: Squadra Mobile) il 21.12.2022 per "denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti", sotto il nome di nato in [...] il [...], paese di appartenenza Tunisia;
Parte_1
b) Questura Di (Ufficio Richiedente: Ufficio Immigrazione Iv Sezione) il CP_1
25.11.2022 per "falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri;
immigrazione clandestina
- per violazione ordine del questore già sanzionato", sotto il nome di Parte_1 di nato in [...] il [...], paese di Persona_4 appartenenza Tunisia.
Anche dal provvedimento impugnato di diniego della Questura di si fa CP_1 riferimento alla segnalazione della denuncia effettuata a carico del ricorrente per il reato ex art.73, comma 5, D.P.R. 309/1990, circostanza confermata in sede di audizione giudiziale dal richiedente stesso (“Riguardo alla questione della droga, sono stato fermato dalla polizia e mi ha trovato in possesso di cocaina. Io ho sbagliato, ma non l'ho più fatto, lavoro da un anno e sto bene e non faccio più niente di male. Non mi hanno mai mandato alcuna comunicazione rispetto a questo fatto per cui non so se c'è un procedimento in corso (la difesa rappresenta di non avere alcuna notizia di procedimenti pendenti). Non faccio uso di droghe e non ho mai fatto uso”, cfr. verbale d'udienza in data 30/04/2024.).
Né la Procura della Repubblica di Bologna e informate della pendenza del CP_1 procedimento e a cui sono state chieste informazioni, hanno fatto pervenire notizie in merito ad eventuali condanne del ricorrente, per cui deve ritenersi che le due segnalazioni non abbiano avuto seguito.
Alla luce di quanto esposto, non emergono elementi sufficienti per una prognosi di effettiva ed attuale pericolosità sociale del ricorrente, il quale dopo quattro anni di
4 permanenza sul territorio italiano subirebbe un grave pregiudizio in caso di rimpatrio in termini di lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare radicata in Italia, rimpatrio che non sarebbe neppure giustificato dall'esigenza di salvaguardare superiori interessi pubblici.
Il ricorso merita dunque accoglimento, pur essendo doveroso precisare che il riconosciuto permesso di soggiorno potrà essere revocato nel caso di accertate infrazioni delle regole di civile convivenza da parte del ricorrente.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese possono essere compensate alla luce dei motivi della decisione.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 30/01/2025.
Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2708 /2024, promossa da:
, nato in [...] il [...] (CUI: 065404V), rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. LOSCERBO FABIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Ermete Zacconi N.3/A 40127 Bologna, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 26/02/2024, , cittadino della Tunisia, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il 24/03/2023 e notificato il 11/02/2024 con il quale la Questura di sulla base del parere negativo emesso in data 08/03/2023 della CP_1
Commissione Territoriale di Bologna, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 comma 1.2. del T.U.I, chiedendone il riconoscimento nel regime di cui al D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_1 comunicazione a cura della cancelleria e può pertanto dichiararsene la contumacia.
All'udienza del 30/04/2024, fissata per la comparizione delle parti, è stata disposta l'audizione del ricorrente, il quale ha reso le seguenti dichiarazioni in lingua italiana:
“di vivere a Mantova con la compagna di nazionalità tunisina, la quale ha un permesso di soggiorno per richiesta asilo;
di lavorare come carrellista, percependo uno stipendio di circa 1500 euro al mese (il contratto è agli atti) […] Riguardo alla questione della droga, sono stato fermato dalla polizia e mi ha trovato in possesso di cocaina. Io ho sbagliato, ma non l'ho più fatto, lavoro da un anno e sto bene e non faccio più niente di male. Non mi hanno mai mandato alcuna comunicazione rispetto a questo fatto per cui non so se c'è un procedimento in corso (la difesa rappresenta di non avere alcuna notizia di procedimenti pendenti). Non faccio uso di droghe e non ho mai fatto uso. Abbiamo un contratto di locazione intestato alla mia fidanzata per un appartamento a via Borgo
Virgilio, Mantova. La mia fidanzata è arrivata in Italia il circa un anno fa;
quindi, dopo di me ed è richiedente asilo, ha il permesso temporaneo. Noi stiamo insieme da dieci anni, ma le nostre famiglie sono contrarie alla nostra unione. Sono arrivato in Italia a gennaio del 2021 ho fatto domanda di protezione il 04.04.2022 a mezzo pec tramite
1 l'avvocato (dichiarazione confermata dal difensore) e ho avuto l'appuntamento in Questura il 25.11.2022. Da quando sono qui non sono mai tornato in Tunisia. Al momento non ho il cedolino della richiesta di soggiorno quindi ho difficoltà al lavoro, mi hanno detto che da lunedì senza CF non posso più andare al lavoro. Io sto lavorando con il CF on line”. Alla stessa udienza, è stata disposta anche l'audizione della moglie del ricorrente, cittadina tunisina, identificata a mezzo di permesso di Persona_1 soggiorno rilasciato dalla Questura di Mantova il 19.09.2023, la quale ha dichiarato “di avere l'appuntamento in CT per il colloquio a dicembre e di essere entrata in Italia il 26.4.2022 per ricongiungersi al fidanzato;
di non avere altri parenti in Italia e di non lavorare.”
All'udienza del 30/01/2025, fissata per la discussione delle parti, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis – sulla base della data di presentazione della domanda (25/11/2022) - , secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non
2 prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Infatti, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese.
Nello specifico, il ricorrente è partito dal suo Paese ed è arrivato in Italia nel gennaio dell'anno 2021. È quindi sul nostro territorio da quattro anni. Attualmente il ricorrente risulta assunto in data 12/06/2023 con la qualifica professionale di operaio con contratto a tempo indeterminato dall'impresa edile DCV
SRLS, divenuto tale in data 31/03/2024, percependo una retribuzione mensile netta di circa euro 1.400,00 (cfr. documentazione lavorativa, dichiarazione del datore di lavoro, buste paga 2024 in atti). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. CU 2024 relativa all'anno 2023), il ricorrente ha percepito nell'anno 2023 un guadagno complessivo di euro 9.108,27.
Il ricorrente ha formato la sua famiglia in Italia, intraprendendo una relazione sentimentale con la moglie (nata il [...] a [...], Tunisia), Persona_1 la quale risulta titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. certificato di matrimonio e provvedimento del Tribunale di Brescia). In Italia è presente anche il fratello del ricorrente (nato il [...] in [...]), il quale risulta Persona_2 regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, insieme alla di lui moglie e i figli minori.
Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza: dalla documentazione in atti (cfr. contratto di locazione con scadenza 30/04/2028) risulta infatti che attualmente viva, insieme alla moglie, nel Comune di Quistello (MN), in Via Roma nr.28.
Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, mostrandone una buona conoscenza.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata e familiare in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di
3 relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania
-16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006). Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza della moglie e dai parenti in Italia, riferimento familiare sul territorio.
Del resto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003,
Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_3 novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”». Ebbene, tornando al caso di specie, al fine di effettuare tale bilanciamento deve tenersi conto delle condotte penalmente rilevanti a carico del ricorrente. Dall'elenco dei Precedenti Dattiloscopici – Casellario Centrale d'Identità aggiornato al 08/05/2024, trasmesso dalla Questura di si evince quanto segue: CP_1
a) Questura - Gabinetto Provinciale Di Polizia Scientifica Di Mantova (Ufficio
Richiedente: Squadra Mobile) il 21.12.2022 per "denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti", sotto il nome di nato in [...] il [...], paese di appartenenza Tunisia;
Parte_1
b) Questura Di (Ufficio Richiedente: Ufficio Immigrazione Iv Sezione) il CP_1
25.11.2022 per "falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri;
immigrazione clandestina
- per violazione ordine del questore già sanzionato", sotto il nome di Parte_1 di nato in [...] il [...], paese di Persona_4 appartenenza Tunisia.
Anche dal provvedimento impugnato di diniego della Questura di si fa CP_1 riferimento alla segnalazione della denuncia effettuata a carico del ricorrente per il reato ex art.73, comma 5, D.P.R. 309/1990, circostanza confermata in sede di audizione giudiziale dal richiedente stesso (“Riguardo alla questione della droga, sono stato fermato dalla polizia e mi ha trovato in possesso di cocaina. Io ho sbagliato, ma non l'ho più fatto, lavoro da un anno e sto bene e non faccio più niente di male. Non mi hanno mai mandato alcuna comunicazione rispetto a questo fatto per cui non so se c'è un procedimento in corso (la difesa rappresenta di non avere alcuna notizia di procedimenti pendenti). Non faccio uso di droghe e non ho mai fatto uso”, cfr. verbale d'udienza in data 30/04/2024.).
Né la Procura della Repubblica di Bologna e informate della pendenza del CP_1 procedimento e a cui sono state chieste informazioni, hanno fatto pervenire notizie in merito ad eventuali condanne del ricorrente, per cui deve ritenersi che le due segnalazioni non abbiano avuto seguito.
Alla luce di quanto esposto, non emergono elementi sufficienti per una prognosi di effettiva ed attuale pericolosità sociale del ricorrente, il quale dopo quattro anni di
4 permanenza sul territorio italiano subirebbe un grave pregiudizio in caso di rimpatrio in termini di lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare radicata in Italia, rimpatrio che non sarebbe neppure giustificato dall'esigenza di salvaguardare superiori interessi pubblici.
Il ricorso merita dunque accoglimento, pur essendo doveroso precisare che il riconosciuto permesso di soggiorno potrà essere revocato nel caso di accertate infrazioni delle regole di civile convivenza da parte del ricorrente.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese possono essere compensate alla luce dei motivi della decisione.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 30/01/2025.
Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
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