Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 2
L'esecuzione del provvedimento d'urgenza in materia possessoria, secondo la previsione dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., che, dettato per i sequestri, trova applicazione, in virtù dell'art. 669 quaterdecies del codice di rito, anche ai provvedimenti possessori immediati, non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata, bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, che è di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Ne consegue che la sede in cui si fa valere il diritto al rimborso delle spese sostenute o anticipate per l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare possessorio è il giudizio possessorio, ed il provvedimento che statuisce su tale diritto è la sentenza che definisce il merito possessorio. Pertanto, ove la parte, per la riscossione di dette spese, inizi un autonomo processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione può rilevare di ufficio la mancanza del titolo esecutivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità del processo, declaratoria che, essendo da ricondurre ad un difetto dell'azione da lui intrapresa, non può comportare che al creditore sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese del procedimento esecutivo.
L'ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti, o della inattività delle parti, il giudice, nel dichiarare la estinzione del processo esecutivo, pronuncia anche sul diritto al rimborso delle spese processuali, è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. , ove la parte intenda impugnare solo la statuizione sulle spese, trattandosi di decisione su diritti, per la cui impugnazione la legge non prevede altro rimedio.
Commentari • 5
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Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15322 del 4 dicembre 2001 «...o manutenzione, essendo consentito al convenuto farli valere solo dopo l'esaurimento del giudizio possessorio e l'esecuzione del provvedimento che lo ha concluso (salva l'ipotesi di un pregiudizio irreparabile che ne possa derivare).» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4137 del 16 giugno 1983 «...dettato dalla norma invocata dall'attore e, quindi, nell'esecutore materiale ed in quello morale dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, e nel proprietario o titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio.» Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 9532 del 19 maggio 2004 «Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO US, difeso da se stesso, elettivamente in ROMA VIA SAN GODENZO 59, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA CE, D'ARMA RI NC, D'ARMA SO RO, D'ARMA TO ON TR OC, D'ARMA BE MP RI OG;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di GELA, emessa il 25/10/99;
RG.42/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - IU LO ha chiesto la cassazione dell'ordinanza 25.10.1999 pronunciata dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Gela nel processo di espropriazione forzata mobiliare che egli aveva iniziato
contro
NC AR e RE D'Arma. Il ricorso è stato notificato il 13.12.1999 alla stessa NC AR ed agli eredi Di RE D'Arma, i signori IA CO, SO IA, LB AN IE RO e UM GI IA GE D'Arma.
Nessuno di costoro ha svolto attività di difesa.
2. - Questi i fatti della causa esposti dal ricorrente. Con ricorso al pretore di Gela, depositato il 13.11.1998, egli aveva iniziato contro i AR - D'Arma un giudizio possessorio. Il pretore. aveva disposto con ordinanza la cessazione della molestia con la rimozione dei manufatti costruiti ed aveva fissato l'inizio del giudizio di merito.
Il provvedimento cautelare era stato notificato in forma esecutiva con il pedissequo atto di precetto;
nell'atto di precetto era stata indicata la somma dovuta per le spese e competenze.
L'intimazione non era stata accolta e perciò contro gli intimati si era proceduto ad esecuzione degli obblighi di fare e, con esecuzione a parte, a pignoramento mobiliare per le spese di precetto. In questo processo, dopo l'istanza di vendita, erano stati fissati e tenuti due incanti, però rimasti deserti.
In conseguenza di ciò, egli aveva presentato istanza per la liquidazione delle spese e dei compensi del processo esecutivo, di cui aveva chiesto che fosse dichiarata l'estinzione allo scopo di poter ritirare i titoli e procedere in altra sede.
Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinto il processo, ma aveva rigettato la domanda intesa alla liquidazione delle spese. Aveva considerato superflue le spese del precetto, in quanto atto non necessario ad ottenere l'esecuzione dell'ordinanza emessa in sede cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene che il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione deve essere considerato abnorme ed in ogni caso viziato da violazione di norme sul procedimento e da difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 479 primo comma, 612 primo comma e 112 dello stesso codice). Ne chiede la cassazione per le seguenti ragioni.
In base agli artt. 479, 612 e 669 duodecies cod. proc. civ., l'esecuzione del provvedimento cautelare che comporta un obbligo di fare richiede la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. La notifica del precetto è in ogni caso necessaria per concedere all'intimato un termine dilatorio entro il quale eseguire materialmente l'ordine impartito dal giudice.
Qualsiasi atto di precetto in forza di un titolo esecutivo importa spese e competenze, che l'intimato deve rimborsare. Il giudice ha respinto di ufficio l'istanza di liquidazione delle spese, senza che gli intimati avessero fatto opposizione all'esecuzione intrapresa.
2. - Il ricorso è ammissibile.
2.1. - L'ordinanza del giudice dell'esecuzione è stata pronunciata sulla richiesta del creditore procedente di dichiarare estinta la procedura esecutiva.
Ha questo contenuto: - "Il giudice, visto l'art. 629 cpc, dichiara estinta la presente procedura, autorizza l'istante al ritiro dei titolo e ritenuta la superfluità delle spese del precetto, atto non necessario ad ottenere l'esecuzione coatta dell'ordinanza emessa in sede cautelare, agli atti, e inoltre l'insussistenza di un titolo che giustifichi la presente procedura esecutiva;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di liquidazione".
Dunque, il provvedimento impugnato è un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiara l'estinzione del processo esecutivo, applicando al riguardo la norma che regola l'estinzione di tale processo per rinuncia agli atti - a ciò si riferisce l'art. 629 cod. proc. civ. Questa ordinanza è stata impugnata non per contestare che l'estinzione non dovesse essere dichiarata o non dovesse esserlo sulla base della norma che regola l'estinzione per rinuncia agli atti.
È stata impugnata per sostenere che al creditore procedente spettava il diritto al rimborso delle spese processuali e che il diritto è stato negato violando norme sul processo e con motivazione viziata.
Orbene, la Corte ha in più occasioni affermato che se il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con cui dichiara l'estinzione del processo esecutivo, per rinuncia agli atti del processo (Cass. 18 maggio 1971 n. 1497; 13 giugno 1992 n. 7254; 4 agosto 2000 n. 10306) o per inattività delle parti (Cass. 20 febbraio 1998 n. 1834; 7 maggio 2002 n. 6509), pronuncia anche sul diritto al rimborso delle spese processuali, la parte che intende impugnare solo questa statuizione, deve farlo con ricorso per cassazione per violazione di legge a norma dell'art. 111 Cost., perché si tratta di una decisione su diritti, per la cui impugnazione la legge non prevede alcun rimedio (mentre, ha precisato la Corte nella sentenza 6 agosto 2002 n. 11768, se intende impugnare prima di tutto la dichiarazione di estinzione e solo in aggiunta o di conseguenza quella sulle spese, la parte dispone del reclamo previsto dal terzo comma dell'art. 630 cod. proc. civ.).
Si deve aggiungere, per concludere su questo punto, che costituisce pronuncia sul diritto al rimborso alle spese processuali sia quella che lo nega sia quella che lo accorda e questa decisione può essere cassata, se è viziata da violazione di norme sul processo. 3. - Il ricorso però non è fondato.
3.1. - L'attuale ricorrente ha promosso un duplice procedimento di esecuzione forzata.
Il primo, un procedimento di esecuzione forzata per obblighi di fare, preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto, è stato iniziato sulla base di un provvedimento di manutenzione nel possesso, emesso dal pretore nella fase cautelare del relativo procedimento, in applicazione dell'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ.: come titolo esecutivo è stata fatta valere l'ordinanza del pretore e l'esecuzione è stata promossa per ottenere l'attuazione coattiva dell'ordine di ripristino dei luoghi in essa contenuto.
A seguito di tali atti si è avuta, sotto la direzione dell'ufficiale giudiziario, un'attività di esecuzione di quanto stabilito dal giudice nell'ordinanza.
Il secondo procedimento, un processo di espropriazione forzata su beni mobili, è stato iniziato per la riscossione coattiva delle spese e dei compensi che il creditore aveva liquidato nel precetto sul presupposto che il debito relativo a tali spese costituisse un accessorio dell'obbligazione di fare scaturita dall'ordinanza cautelare, la quale a sua volta avrebbe costituito titolo esecutivo. Dagli atti del fascicolo di ufficio e da quelli inseriti del fascicolo di parte risulta che, nel precetto notificato insieme all'ordinanza, dopo aver intimato alle altre parti il ripristino dello stato dei luoghi, l'attuale ricorrente intimava il pagamento delle spese del precetto liquidate in lire 1.193.660 e per tale credito faceva eseguire il pignoramento di alcuni beni mobili nelle controparti.
Si è poi già riferito che, andati deserti due successivi incanti, il ricorrente chiedeva che il processo fosse dichiarato estinto: in tale occasione, in relazione al valore del credito per cui aveva proceduto al pignoramento, nel chiedere il rimborso delle spese sopportate, le esponeva in lire 1.076.155.
3.2. - L'attuale ricorrente appare dunque essersi mosso nel solco indicato dalla sentenza 24 febbraio 1996 n. 1471 delle sezioni unite (peraltro pronunciata con più specifico riferimento al caso dell'esecuzione per consegna o rilascio).
Liquidate nel precetto le spese per la notificazione del titolo esecutivo e per la formazione e notificazione del precetto, ne ha ingiunto il pagamento e, per la riscossione coattiva del corrispondente credito, ha iniziato un'apposita espropriazione: ciò sul presupposto per cui se una parte, in base ad titolo esecutivo, deve eseguire una prestazione, ma non lo fa di sua volontà, il creditore, sulla base del medesimo titolo, ha diritto al rimborso delle spese che sopporta per minacciare l'esecuzione e per il rimborso di quelle spese può iniziare un'esecuzione per espropriazione.
3.3. - Il principio enunciato dalle sezioni unite non si attaglia però al caso della attuazione del provvedimento cautelare emesso nel giudizio possessorio e con cui si ordini al convenuto di porre termine alla molestia, rimettendo le cose nello stato precedente. Questo provvedimento si esegue nei modi stabiliti dall'art. 669 duodecies cod. proc. civ., il quale dispone che l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale ne determina le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni sentite le parti - nel caso, del resto, il pretore aveva già indicato nell'ordinanza le modalità da seguire per il caso di mancanza di uno spontaneo adempimento.
L'art. 669 duodecies, certamente, è inserito tra le norme che disciplinano il procedimento cautelare uniforme, ma, in base all'art. 669 quatordecies, esso si applica anche ai provvedimenti possessori immediati.
E questo perché si tratta di provvedimenti cautelari e perché, dal mantenerne l'attuazione nell'ambito del giudizio possessorio, ne risulta soddisfatta, qui con anche maggiore incisività che nel caso degli altri provvedimenti cautelari, l'esigenza che è alla base dell'art. 669 duodecies come di altre norme del procedimento cautelare, che è l'esigenza di consentire un continuo adeguamento delle necessità di cautela del diritto alla situazione di fatto ed ai suoi mutamenti (sull'argomento, del resto, la Corte si è già altre volte pronunciata, con le sentenze 9 gennaio 1996 n. 80, 25 giugno 1997 n. 5672 e 29 ottobre 1999 n. 12191). 3.4. - Orbene, il significato dell'art. 669 duodecies sta in ciò, che, come già avveniva e continua ad avvenire per l'esecuzione dei sequestri, l'attuazione dei provvedimenti cautelari del contenuto prima indicato non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata (art. 669 duodecies cod. proc. civ.), bensì ad un'ulteriore fase del procedimento cautelare, che si svolge sotto il controllo del giudice che ha adottato il provvedimento, giudice cui spetta determinare le modalità di attuazione dell'ordine. Questo significa, ancora, che il provvedimento cautelare non si presta ad essere qualificato titolo esecutivo e non autorizza all'esercizio dell'azione esecutiva;
che l'attuazione coattiva non deve essere preceduta dalla notifica del provvedimento e del precetto;
che la sede in cui si fa valere il diritto al rimborso delle spese sostenute o anticipate per l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare possessorio è il giudizio possessorio ed il provvedimento che statuisce su tale diritto è la sentenza che definisce il merito possessorio accogliendo la relativa domanda. Discende da ciò, che se la parte, per la riscossione di queste spese, inizia un autonomo processo esecutivo, di ufficio può essere rilevata dal giudice dell'esecuzione la mancanza del titolo esecutivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità del processo, declaratoria che, essendo da ricondurre ad un difetto dell'azione da lui intrapresa, non può comportare che al creditore sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese del procedimento esecutivo.
3.4.1. - La portata di tale provvedimento deve essere tuttavia specificata.
Il giudice dell'esecuzione che dichiara improcedibile un processo di espropriazione forzata perché iniziato senza un titolo esecutivo non pronuncia sulla esistenza del credito e ciò che nega è il diritto al rimborso delle spese sostenute per quel processo. In un processo di espropriazione forzata come quello in cui è intervenuta l'ordinanza di cui si discute, il giudice si deve dunque occupare non del credito fatto valere, che in questo caso era rappresentato dalle spese di notifica del titolo esecutivo e di formazione e notifica del precetto relativo all'esecuzione per obblighi di fare, ma delle spese del processo di espropriazione forzata propriamente detto, cioè di quelle successive al pignoramento.
3.5. - Il giudice dell'esecuzione del tribunale di Gela, anziché approdare ad una pronuncia di improcedibilità dell'azione esecutiva, di fronte alla richiesta di dichiarare estinto il processo, si è limitato ad accoglierla.
Ma da questo, quanto ad effetti del provvedimento preso, non sono derivate differenze rispetto a ciò che si è appena finito di considerare.
Invero, il processo di espropriazione forzata può estinguersi, prima che dei beni pignorati si sia avuta la vendita forzata, o per rinuncia agli atti, da parte del creditore procedente e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo (art. 629, primo comma, cod. proc. civ.), o per la loro inattività, nei casi previsti dagli artt. 567, 630 e 631 cod. proc. civ. Quando i creditori lasciano, estinguere il processo esecutivo, essi non hanno diritto al rimborso delle spese anticipate per esercitare l'azione esecutiva: dispongono in questo senso gli artt. 629, terzo comma e 632, terzo comma, in quanto richiamano le norme che in tal senso analogamente dispongono per il processo di cognizione, gli artt. 306 e 310 cod. proc. civ. Ma l'estinzione pregiudica il diritto al rimborso delle spese del processo esecutivo, non riguarda il credito fatto valere nel processo e per cui il processo è iniziato col pignoramento.
Quindi, al di là delle considerazioni spese nella motivazione dell'ordinanza, rispetto ad un processo di espropriazione forzata caratterizzato dalle particolarità che si sono dette, ovverosia dal fatto d'essere stato iniziato per la realizzazione coattiva di spese relative ad atti preliminari ad un'esecuzione in forma specifica, il rigetto dell'istanza di liquidazione delle spese ha avuto effetto per quelle sopportate a partire dal pignoramento, non per le altre. Il diritto al rimborso delle altre, come si è detto al punto 3.4. ed al punto 3.4.1, è invece materia di cui si può occupare solo il giudice del possessorio.
4. - Il ricorso è rigettato.
Le parti cui il ricorso è stato notificato non si sono costituite e non hanno perciò diritto a rimborso di spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003