Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 481
CASS
Sentenza 15 gennaio 2003

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L'esecuzione del provvedimento d'urgenza in materia possessoria, secondo la previsione dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., che, dettato per i sequestri, trova applicazione, in virtù dell'art. 669 quaterdecies del codice di rito, anche ai provvedimenti possessori immediati, non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata, bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, che è di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Ne consegue che la sede in cui si fa valere il diritto al rimborso delle spese sostenute o anticipate per l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare possessorio è il giudizio possessorio, ed il provvedimento che statuisce su tale diritto è la sentenza che definisce il merito possessorio. Pertanto, ove la parte, per la riscossione di dette spese, inizi un autonomo processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione può rilevare di ufficio la mancanza del titolo esecutivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità del processo, declaratoria che, essendo da ricondurre ad un difetto dell'azione da lui intrapresa, non può comportare che al creditore sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese del procedimento esecutivo.

L'ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti, o della inattività delle parti, il giudice, nel dichiarare la estinzione del processo esecutivo, pronuncia anche sul diritto al rimborso delle spese processuali, è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. , ove la parte intenda impugnare solo la statuizione sulle spese, trattandosi di decisione su diritti, per la cui impugnazione la legge non prevede altro rimedio.

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  • 1Provvedimento possessorio
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    Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15322 del 4 dicembre 2001 «...o manutenzione, essendo consentito al convenuto farli valere solo dopo l'esaurimento del giudizio possessorio e l'esecuzione del provvedimento che lo ha concluso (salva l'ipotesi di un pregiudizio irreparabile che ne possa derivare).» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4137 del 16 giugno 1983 «...dettato dalla norma invocata dall'attore e, quindi, nell'esecutore materiale ed in quello morale dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, e nel proprietario o titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio.» Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 9532 del 19 maggio 2004 «Il …

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  • 4L'impugnazione dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. Nota a Cass. Civ., Sez. II, 17 aprile 2019 n. 10758
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 25 settembre 2019

    1. Rilievi introduttivi La recente sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. II, 17 aprile 2019 n. 10758 consente di approfondire le tematiche relative all'attuazione delle misure cautelari ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. con particolare riferimento alla problematica dell'impugnazione dei relativi provvedimenti. L'art. 669 duodecies c.p.c., rubricato “Attuazione” dispone che “Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 481
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 481
Data del deposito : 15 gennaio 2003

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