Sentenza 11 novembre 2010
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Il reato di detenzione di materiale pedopornografico non richiede, ai fini della sua configurabilità, un concreto pericolo di diffusione del predetto materiale, essendo sufficiente la mera consapevole detenzione del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2010, n. 43246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43246 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 11/11/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1782
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 25333/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.D. nato il (omesso) ;
avverso la sentenza del 3.5.2010;
della Corte di Appello di Lecce, sez. di Taranto;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Alfredo Montagna, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
sentito il difensore, avv. Rossetti Michele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) La Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 3 maggio 2010, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, con la quale M.D. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 600 quater c.p. "per essersi procurato, mediante accesso in Internet, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto". Pena sospesa e confisca di quanto in sequestro. Riteneva la Corte che dalle risultanze istruttorie emergesse la prova della consapevole detenzione da parte dell'imputato di materiale pedopornografico.
Nel corso di una perquisizione effettuata nella sua abitazione era stato, infatti, rinvenuto un computer nella cui memoria centrale si trovava una cartella di files temporanei, contenenti numerose immagini di minori nudi ed in alcuni case impegnati in atti sessuali. 2) Ricorre per cassazione M.D. , a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 600 quater c.p. ed alla consulenza tecnica disposta dal P.M..
I Giudici di merito hanno ritenuto che la presenza di files di natura pedopornografica nei files temporanei del computer equivalga a detenzione degli stessi.
La stessa consulenza tecnica, oltre a ribadire che nei CD visionati e negli hard disck visionati non vi sono files pedopornografici, ha escluso che il M. abbia mai inviato messaggi con tale contenuto. Nonostante siffatto accertamento la Corte territoriale ha ritenuto che il M. abbia offerto tale materiale in cambio di accesso a siti porno (fatto tra l'altro che avrebbe dato luogo alla contestazione di cui all'art. 600 ter).
La consulenza tecnica, quindi, costituisce riscontro alle affermazioni del ricorrente, il quale ha sempre sostenuto di entrare in siti di vario contenuto al fine di reperire materiale pornografico lecito e di essersi imbattuto in materiale pedopornografico, ma di non aver mai scaricato nulla.
La Corte di Cassazione, sia pure con riferimento al reato di cui all'art. 600 ter, ha affermato che, per aversi detenzione;
è necessario scaricare il materiale pedopornografico. La sentenza impugnata arriva, invece, ad affermare che i files temporanei possono essere richiamati in qualsiasi momento, omettendo di considerare che tali files dopo un certo numero di giorni vengono automaticamente cancellati.
Con il secondo motivo, denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 240 c.p., essendo stata disposta, senza alcuna argomentazione, la confisca anche dei CD sequestrati non contenenti materiale di genere vietato (pur essendo stato il dissequestro richiesto, in sede di discussione, sia in primo che in secondo grado)
3) Il ricorso è infondato.
3.1) Va ricordato che l'art. 600 quater c.p. punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.
A differenza, però dell'art. 600 ter c.p., che è configurabile, quando la condotta dell'agente abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, per la configurabilità del reato di cui all'art. 600 quater c.p. non è necessaria la sussistenza di tale pericolo,
essendo sufficiente la consapevole detenzione del materiale. La norma di cui all'art. 600 quater c.p., è di chiusura e residuale. Essa, cioè, per non lasciare impunite alcune condotte di sfruttamento dei minori a fini di pratiche sessuali illegali, copre, come emerge dall'inciso "fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente", quelle in cui non ricorra il concreto pericolo della diffusione del materiale (cfr. Cass. pen. sez. 3, sent. n. 20303 del 7 giugno 2006, Palomba). Il Legislatore ha inteso cioè punire la detenzione del materiale pedopornografico che costituisce l'ultimo anello di una catena di variegate condotte antigiuridiche, di lesività decrescente, iniziate con la produzione dello stesso e proseguita con la sua commercializzazione, cessione, diffusione ecc..
3.1.1) Tanto premesso, la Corte territoriale, con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici, ha ritenuto che dagli atti emerga la prova piena delle consapevole detenzione da parte del M. di materiale pedopornografico.
La piena consapevolezza della detenzione era confermata dal fatto che il M. aveva offerto tale materiale in cambio di altro (messaggio lasciato nella bacheca di un sito di scambio di materiale pedopornografico).
A prescindere dalla eventuale configurabilità del reato di cui all'art. 600 ter c.p. (non contestato come rileva il ricorrente) tale messaggio viene, quindi, utilizzato dalla Corte di merito come riscontro inequivocabile alla consapevolezza della detenzione del materiale pedopornografico.
Come danno atto i giudici di merito, emerge poi dalla consulenza:
"... dalla cartella contenente i files temporanei di internet, cioè quelle parti di pagina (immagini disegni grafici etc.) appartenenti a siti visitati e che vengono ad essere memorizzate per essere utilizzate in caso di accesso alla stessa pagina in momenti successivi, onde poter velocizzare la visualizzazione della pagina stessa. All'interno di questa directory sono state individuate numerose foto di minori nudi, o in alcuni casi impegnati in atti sessuali".
Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto che il materiale pedopornografico in questione venisse detenuto (i files potevano essere, infatti, in qualsiasi momento richiamati in visione, anche da parte di un utente non particolarmente esperto). La giurisprudenza richiamata, come del resto riconosce lo stesso ricorrente, riguarda la diversa ipotesi di cui all'art. 600 ter c.p. (e quindi la condotta di divulgazione).
3.2) Inammissibile è il secondo motivo, trattandosi di censura proposta per la prima volta in questa sede (nei motivi di appello non vi è traccia di una richiesta di dissequestro dei CD e comunque di doglianza in ordine alla confisca disposta in primo grado). E la richiesta non risulta proposta neppure in sede di conclusioni (in appello ci si limitava a richiedere "l'accoglimento dei motivi di appello" ed in primo grado "l'assoluzione perché il fatto non sussiste").
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2010