Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2015, n. 42697
CASS
Sentenza 7 luglio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di reati edilizi, tanto in caso di condanna che di applicazione di pena concordata, deve essere sempre autonomamente disposta, ai sensi dell'art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la demolizione dell'intervento eseguito in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, anche quando il giudice, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo alla demolizione delle opere abusive entro un termine decorrente dal passaggio in giudicato dalla sentenza, trattandosi di statuizioni diverse sotto il profilo della funzione e del contenuto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2015, n. 42697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42697
    Data del deposito : 7 luglio 2015

    Testo completo