Sentenza 29 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2002, n. 4613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4613 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL046 1 3/02 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Corinthefalls Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 18742/99 Dott. Franco PONTORIERI Cron. 10617 - Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. 156 Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 18/12/01 - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LL ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 200 presso lo studio dell'avvocato FABIO ZANARDELLI che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LAIS, UFFICIO COPIE ZAULI, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio - IL SOLE 24 ORE.. dal Sig. per diritti € 1.55. - ricorrente 29 MAR 2000 contro il IL CANCELLIERE CARPIA Soc.Coop. a r.l., in persona del Presidente e leg. rapp. RICCI Giovanni, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI LUCATTONI, difeso dagli della avvocat CARLO BELLINI, SOTERO SALIS, giusta delega in 2001 1740 atti;
-1- 6040439
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 158/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 25/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 19 dicembre 1984 TO AL citò,davanti al Tribunale di For- ⚫ lì, la società cooperativa,a responsabilità limitata, RP per la condanna a corrispon' dergli la somma di 7.658.616 lire (ridotta in sede di precisazione delle conclusioni a lire 5.293.533), dovutagli, in gran parte, per lavori la cui esecuzione gli era stata dalla medesima affidata. La convenuta,costituitasi in giudizio, contestò la pretesa e, con domanda riconvenzio- nale, chiese la condanna dell'attore al pagamento della somma di otto milioni di lire,da essa versata alla società Sarlce, sua committente per il compimento di lavori edili, avendo rilevato in alcuni appartamenti con pavimenti in parquet, la presenza di 'fessurazioni del sottofondo della cui esecuzione aveva incaricato il AL. Il Tribunale, con sentenza del 21 marzo 1996, respinse la domanda riconvenzionale e, in parziale accoglimento di quella principale, condannò la convenuta a pagare alla controparte la somma di 4.775.875 lire,con gli interessi al tasso legale e al risarcirle il maggiore danno per la svalutazione della moneta. La soccombente propose impugnazione, adducendo di avere agito in regresso nei con- fronti del AL, responsabile del danno ai sensi dell'art. 2, punto due del suo statuto. L'appellato resistette al gravame eccependone l'infondatezza. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 25 febbraio 1999, in riforma della а decisione di primo grado, ha condannato il AL a pagare alla convenuta, eseguita la compensazione tra i crediti rispettivi, la somma di 6.600.000 lire con gli interessi legali. Il AL ha proposto ricorso per cassazione al quale resiste la società RP con con' troricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso si denunzia la violazione degli art. 1662,1665,1667, 1668,2602,2615 e 2697 del codice civile, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice a di procedura civile, adducendosi che la Corte d'appello, con una motivazione carente, contraddittoria e basata sul travisamento dei fatti,ha erroneamente ravvisato la respon sabilità del AL, mentre avrebbe dovuto escluderla, perché dalle sue dichiarazioni, मार interpretate in modo inesatto e da testimonianze, incomprensibilmente considerate ir=/ rilevanti, era risultato che i vizi del sottofondo dei pavimenti dipendevano dalla catti- va qualità dei materiali e dovevano, quindi, addebitarsi non all'esecutore dei lavori, definito nella sentenza impugnata "un qualsiasi prestatore d'opera", ma alla società RP che tali materiali gli aveva fornito. In particolare si sostiene che l'attore nel suo interrogatorio aveva "ipotizzato vizi della sabbia e/o della malta cementizia" e non ammesso che "i difetti erano dovuti ad una erronea diluizione del materiale", ope- razione che, comunque, non compete a chi esegue il sottofondo dei pavimenti. . Il ricorso è infondato. La Corte d'appello, a sostegno della sua pronuncia, ha rilevato, innanzitutto, che la società RP è un consorzio cooperativo, il quale assume appalti di lavori edili per poi ripartirli tra i propri consorziati, e che di tali lavori essa è responsabile verso i committenti,mentre, per il suo statuto (art.2 punto 2),nei rapporti interni con i consor- ziati, ciascuno di costoro risponde dell'esecuzione, a regola d'arte, delle opere affidate= gli come un qualsiasi prestatore d'opera. Ciò premesso, ha ritenuto che :a)- la RP, alla quale la società Sarlce aveva appaltato lavori edili, aveva a sua volta incaricato il proprio consorziato TO AL dell'esecuzione, in alcuni appartamenti, del sottofon- do necessario per collocare su di esso dei pavimenti in parquet;
b)- poiché, ad opera completata, il sottofondo aveva presentato delle fessurazioni e difformità,il AL ave= • va incaricato altra persona di trattarlo con un fissatore (premier), dalla cui applicazio= ne non era, però, derivato l'effetto sperato, essendosi i listelli del pavimento scollati e sollevati;
c)- per tali difetti la RP aveva risarcito il danno alla sua committente, versando la somma di otto milioni di lire, di cui aveva poi chiesto legittimamente il rimborso al AL, perché costui non aveva eseguito l'opera affidatagli a regola d'arte, né era riuscito, con l'uso del fissatore, a rimediare agli errori esecutivi compiuti;
d)- la tesi difensiva, secondo cui i vizi dipendevano dalla cattiva qualità del materiale usato, era stata indirettamente smentita dallo stesso appellato, il quale aveva precisato che le alterazioni riscontrate erano da attribuirsi all'inesatta diluizione della sabbia e della malta cementizia, cioè a un'operazione che rientrava proprio tra i suoi compiti di ese- cutore del sottofondo. Ora le censure rivolte contro questo giudizio,insindacabile in sede di legittimità,costi- tuendo un apprezzamento di fatto sorretto da una motivazione esauriente, logica e im- mune da errori di diritto, si risolvono in una richiesta di rivalutazione degli elementi probatori acquisiti al processo, che è inammissibile, essendo istituzionalmente riser= vata ai giudici del merito. 3 Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a rimborsare alla contro= parte le spese del giudizio di cassazione. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, a favore della controri= 631,80corrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro.....3. di cui 500,00 di onorari d'avvocato. presidente. Il consigliere estensore. (dott.F.Pontorieri) (dott.A. Vella) francs Fontoria's Auranio IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri CELLERIA MQR. 2002 TATO REGI 2 ACTE DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dov.1 . 2002 4. al naz$ 5445 109T129.11 versate €. 149,77 CeureCENTO QUARANTANOVE/77) 456T 20,66 p. gent (Dotson Mats Or TOT 149.771 (1980) Pespon tos Y A M O R 2 0 0