Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
È legittimo il provvedimento che accolga la dichiarazione d'astensione parziale di un giudice per le indagini preliminari limitatamente ad alcuni capi d'imputazione e ad un solo imputato, in un procedimento complesso, riguardante numerosi imputati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2008, n. 42121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42121 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/10/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2936
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 026676/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RD NC, N. IL 31/08/1963;
avverso ORDINANZA del 14/03/2008 GIP TRIBUNALE di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Lo Voi chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Presidente del Tribunale di Foggia accoglieva la dichiarazione di astensione presentata dal GIP limitatamente ad alcuni capi di imputazione e ad un imputato di un procedimento complesso riguardante 45 imputati e disponeva che in relazione a quei capi d'imputazione svolgesse le funzioni altro GIP. Osservava che tale impostazione era già stata avvallata da alcune pronunce della Suprema Corte. Avverso la decisione presenta ricorso IN RA deducendo l'abnormità del provvedimento in quanto in sede di astensione il Presidente poteva solo accoglierla o rigettarla mentre non poteva provvedere allo stralcio di posizioni processuali avvinte dalla continuazione o comunque da connessione probatoria. La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto il provvedimento emesso non è abnorme, ma rientra nei poteri esplicitamente previsti dall'ordinamento in capo al Presidente del tribunale e comunque non determina ne' una separazione dei procedimenti, che in sede dibattimentale possono essere riuniti, ne' uno stallo del procedimento che anzi in tal modo può proseguire. In tal senso si è peraltro pronunciata la Suprema Corte ritenendo che l'astensione parziale non è preclusa dall'ordinamento e l'accoglimento di una causa di astensione non può che essere limitata alla richiesta, non potendo coinvolgere posizioni non toccate dall'incompatibilità (Sez. 6, 29 settembre 1999 n. 313, rv. 216404; Sez. 6, 30 settembre 1998 n. 2823, rv. 21899). Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2008