CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20216 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA OV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2020 della C(:)RTE DI APPELLO DI MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, n persona del Sostituto Procuratore generale AS COCOMELLO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Marcello BLANCA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 29 giugno 2020 la Corte di appello di Messina confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato NN AN alla pena di due anni, due mesi di reclusione e 800 euro di multa per il reato 11 ricettazione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20216 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 14/04/2023 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Motivazione apparente, mancante e illogica quanto alla omessa declaratoria di nullità dell'ordinanza di revoca dell'ammissione della testimonianza della persona offesa, emessa dal primo giudice senza alcuna valida ragione. 2.2. Violazione di legge (art. 495 cod. proc. pen.), avendo la Corte di appello ritenuto utilizzabile la denuncia-querela della persona offesa in assenza di un previo consenso delle parti. 2.3. Motivazione mancante e/o apparente con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva: la Corte non ha chiarito per quale ragione la reiterazione dell'illecito sia stata nel caso di specie espressione di una particolare pericolosità, in presenza di un unico precedente penale. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa insistendo nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto inerente all'applicazione della recidiva. 2. I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente infondati. Va premesso che, con una risalente pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo altra questione, avevano già affermato che «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495). Il principio è stato da ultimo ribadito dalle stesse Sezioni unite (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05). 2 Ne consegue che non può invocarsi in sede di legidimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell'eccezione, il giudice non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, L., Rv. 274035; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123; Sez. 2, n. 30686 del 02/07/2009, Civitelli, Rv. 244731; Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, Haggag, Rv. 242634). Nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello ha motivato in ordine alla legittimità della revoca dell'ordinanza di ammissione della testimonianza della persona offesa, evidenziando che la responsabilità dell'imputato per la ricettazione del telefono cellulare risultava già dimostrata alla luce della denuncia dalla stessa sporta, presente nel fascicolo del dibattimento, della deposizione di un altro teste nonché delle risultanze dei tabulati telefonici. La stessa Corte, ritenendo utilizzabile la denuncia-querela della persona offesa (per un reato procedibile d'ufficio), ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, «qualora, senza tempestiva opposizione delle parti, venga inserito nel fascicolo per il dibattimento un atto che non dovrebbe esservi inserito, esso diviene pienamente utilizzabile ai fini della decisione salvo che si tratti di atto non utilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen. poiché acquisito secondo un procedimento contra legem» (Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250806; in senso conforme v. Sez. 6, n. 15968 del 08/03/2016, Carraro, Rv. 266995 nonché, da ultimo, Sez. 3, n. 24635 del 04/02/2021, Hongfeng, Rv. 281781). Infatti, dal combinato disposto dei primi due commi dell'art. 491 del codice di rito risulta che anche le «questioni concernenti il contenuto del fascicolo del dibattimento» sono «precluse se non proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti». 3. E' fondato, invece, il motivo in tema di recidiva. Sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui fecero seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni Unite, in una nota e ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle 3 ( condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839). E' a tale pronuncia che si deve la netta distinzione fra contestazione della recidiva, accertamento dei requisiti formali e applicazione della recidiva, che impone al giudice detta verifica, da compiere in ogni caso, dopo la espunzione della recidiva obbligatoria a seguito della sentenza n. 185 del 23 luglio 2015 della Corte costituzionale, la quale da ultimo ha ribadito che vi è un «preciso onere per il pubblico ministero, che intenda contestarla, di dimostrare, nel contraddittorio con l'imputato, che nel caso concreto i reati da lui precedentemente commessi sono indicativi di una sua maggiora colpevolezza e di una sua maggiore pericolosità» (sent. n. 230 del 15/11/2022). Il principio è stato affermato in altre pronunce delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), che hanno evidenziato come, in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva, sul giudice di merito gravi un preciso onere motivazionale (Sez. U, n. 5859 del 27/10;2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), rimarcato più di recente nella sentenza Schettino: «[p]er quanto complesso il compito che incombe sul giudice chiamato ad accertare la fondatezza della contestazione della recidiva, una volta superata la vetusta concezione dello status - specie quando si consideri con realismo la struttura del processo penale - non sono ammissibili motivazioni di puro stile, che non espongano i dati fattuali presi in considerazione, i criteri utilzzati per valutarli, un coerente giudizio circa la maggiore rimproverabilità del reo per non essersi fatto motivare dalle precedenti condanne, come pure avrebbe dovuto fare. Nell'accertamento della fondatezza della contestazione della recidiva il giudice deve essere consapevole della necessità di sorvegliare che non si determini una indebita valorizzazione delle qualità della persona del reo. L'ormai consueto richiamo all'accertamento della maggiore colpevolezza per il fatto e della maggiore pericolosità sociale del reo non può banalizzare il giudizio e far dimenticare che, in una prospettiva costituzionalmente orientata, esse non possono mai condurre a determinare una misura della pena che ecceda quella proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto» (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso in esame, la difesa aveva presentato un articolato motivo di appello (pag. 9), lamentando con fondamento la totale mancanza di motivazione sul punto della sentenza di primo grado ed evidenziando che l'imputato era gravato solo di un modesto precedente penale, risalente all'anno 2011. 4 La Corte di appello si è limitata ad affermare che "la natura del precedente (furto tentato in concorso) rivela inequivocabilmente la maggiore pericolosità delle condotte accertate nel presente procedimento" (ricettazione di un telefono cellulare), sottraendosi a una puntuale verifica e alla conseguente motivazione ritenute necessaria dalla citata giurisprudenza. La sola omogeneità del reato precedente e di quello di cui si tratta non è elemento sufficiente, in quanto, diversamente opinando, la recidiva specifica comporterebbe automaticamente il riconoscimento dell'aggravante. Il giudice di rinvio dovrà valutare se sussistano i presupposti per applicare la recidiva, fornendo congrua motivazione sulla base dei richiamati principi. P.Q,M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso il 14 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, n persona del Sostituto Procuratore generale AS COCOMELLO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Marcello BLANCA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 29 giugno 2020 la Corte di appello di Messina confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato NN AN alla pena di due anni, due mesi di reclusione e 800 euro di multa per il reato 11 ricettazione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20216 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 14/04/2023 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Motivazione apparente, mancante e illogica quanto alla omessa declaratoria di nullità dell'ordinanza di revoca dell'ammissione della testimonianza della persona offesa, emessa dal primo giudice senza alcuna valida ragione. 2.2. Violazione di legge (art. 495 cod. proc. pen.), avendo la Corte di appello ritenuto utilizzabile la denuncia-querela della persona offesa in assenza di un previo consenso delle parti. 2.3. Motivazione mancante e/o apparente con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva: la Corte non ha chiarito per quale ragione la reiterazione dell'illecito sia stata nel caso di specie espressione di una particolare pericolosità, in presenza di un unico precedente penale. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa insistendo nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto inerente all'applicazione della recidiva. 2. I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente infondati. Va premesso che, con una risalente pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo altra questione, avevano già affermato che «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495). Il principio è stato da ultimo ribadito dalle stesse Sezioni unite (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05). 2 Ne consegue che non può invocarsi in sede di legidimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell'eccezione, il giudice non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, L., Rv. 274035; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123; Sez. 2, n. 30686 del 02/07/2009, Civitelli, Rv. 244731; Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, Haggag, Rv. 242634). Nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello ha motivato in ordine alla legittimità della revoca dell'ordinanza di ammissione della testimonianza della persona offesa, evidenziando che la responsabilità dell'imputato per la ricettazione del telefono cellulare risultava già dimostrata alla luce della denuncia dalla stessa sporta, presente nel fascicolo del dibattimento, della deposizione di un altro teste nonché delle risultanze dei tabulati telefonici. La stessa Corte, ritenendo utilizzabile la denuncia-querela della persona offesa (per un reato procedibile d'ufficio), ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, «qualora, senza tempestiva opposizione delle parti, venga inserito nel fascicolo per il dibattimento un atto che non dovrebbe esservi inserito, esso diviene pienamente utilizzabile ai fini della decisione salvo che si tratti di atto non utilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen. poiché acquisito secondo un procedimento contra legem» (Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250806; in senso conforme v. Sez. 6, n. 15968 del 08/03/2016, Carraro, Rv. 266995 nonché, da ultimo, Sez. 3, n. 24635 del 04/02/2021, Hongfeng, Rv. 281781). Infatti, dal combinato disposto dei primi due commi dell'art. 491 del codice di rito risulta che anche le «questioni concernenti il contenuto del fascicolo del dibattimento» sono «precluse se non proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti». 3. E' fondato, invece, il motivo in tema di recidiva. Sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui fecero seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni Unite, in una nota e ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle 3 ( condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839). E' a tale pronuncia che si deve la netta distinzione fra contestazione della recidiva, accertamento dei requisiti formali e applicazione della recidiva, che impone al giudice detta verifica, da compiere in ogni caso, dopo la espunzione della recidiva obbligatoria a seguito della sentenza n. 185 del 23 luglio 2015 della Corte costituzionale, la quale da ultimo ha ribadito che vi è un «preciso onere per il pubblico ministero, che intenda contestarla, di dimostrare, nel contraddittorio con l'imputato, che nel caso concreto i reati da lui precedentemente commessi sono indicativi di una sua maggiora colpevolezza e di una sua maggiore pericolosità» (sent. n. 230 del 15/11/2022). Il principio è stato affermato in altre pronunce delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), che hanno evidenziato come, in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva, sul giudice di merito gravi un preciso onere motivazionale (Sez. U, n. 5859 del 27/10;2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), rimarcato più di recente nella sentenza Schettino: «[p]er quanto complesso il compito che incombe sul giudice chiamato ad accertare la fondatezza della contestazione della recidiva, una volta superata la vetusta concezione dello status - specie quando si consideri con realismo la struttura del processo penale - non sono ammissibili motivazioni di puro stile, che non espongano i dati fattuali presi in considerazione, i criteri utilzzati per valutarli, un coerente giudizio circa la maggiore rimproverabilità del reo per non essersi fatto motivare dalle precedenti condanne, come pure avrebbe dovuto fare. Nell'accertamento della fondatezza della contestazione della recidiva il giudice deve essere consapevole della necessità di sorvegliare che non si determini una indebita valorizzazione delle qualità della persona del reo. L'ormai consueto richiamo all'accertamento della maggiore colpevolezza per il fatto e della maggiore pericolosità sociale del reo non può banalizzare il giudizio e far dimenticare che, in una prospettiva costituzionalmente orientata, esse non possono mai condurre a determinare una misura della pena che ecceda quella proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto» (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso in esame, la difesa aveva presentato un articolato motivo di appello (pag. 9), lamentando con fondamento la totale mancanza di motivazione sul punto della sentenza di primo grado ed evidenziando che l'imputato era gravato solo di un modesto precedente penale, risalente all'anno 2011. 4 La Corte di appello si è limitata ad affermare che "la natura del precedente (furto tentato in concorso) rivela inequivocabilmente la maggiore pericolosità delle condotte accertate nel presente procedimento" (ricettazione di un telefono cellulare), sottraendosi a una puntuale verifica e alla conseguente motivazione ritenute necessaria dalla citata giurisprudenza. La sola omogeneità del reato precedente e di quello di cui si tratta non è elemento sufficiente, in quanto, diversamente opinando, la recidiva specifica comporterebbe automaticamente il riconoscimento dell'aggravante. Il giudice di rinvio dovrà valutare se sussistano i presupposti per applicare la recidiva, fornendo congrua motivazione sulla base dei richiamati principi. P.Q,M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso il 14 aprile 2023.