Sentenza 19 novembre 1998
Massime • 1
Risponde del reato di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., il custode di beni pignorati che non si fa trovare nel luogo ove si trovano custoditi i beni staggiti, nell'ora e nel giorno fissato per l'accesso e il trasporto degli stessi, comunicato mediante tempestivo avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata, contravvenendo al disposto degli artt. 536 cod. proc. civ. e 24 e 25 del Regolamento per l'istituto Vendite Giudiziarie approvato con d.m. 20 giugno 1960.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/1998, n. 13652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13652 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza pubblica
Dott. Giovanni TRANFO Presidente del 19/11/1998
1 Dott. Francesco ROMANO Consigliere SENTENZA
2 Dott. Luciano DI NOTO Consigliere N. 1597
3 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. Nicola MILO Consigliere N. 30725/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ZI GA, n. a Cepagatti, l'8 giugno 1946 -
avverso la sentenza pronunciata il 3 aprile 1998 dalla Corte di Appello dell'Aquila. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. dr. Luciano Di Noto. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per Il rigetto del ricorso. Assente il difensore.
Osserva
Il Pretore del Circondario di Pescara, con sentenza in data 19 gennaio 1994, all'esito del dibattimento, dichiarava ZZ GA e ZZ SA colpevoli del delitto ad esse ascritto e, concesse le attenuanti generiche, le condannava alla pena di mesi due reclusione e lire 100.000 di multa ciascuno. Sostituiva la pena detentiva con lire 1.500.000 di multa. Concedeva alla ZZ GA i benefici di legge.
ZZ GA e ZZ SA erano state citate a giudizio per rispondere, entrambe, del delitto di cui agli artt. 110, 388, 4 comma, c.p.- perché, in concorso tra loro, la prima in qualità di comproprietaria e custode dei beni mobili pignorati con atto del 12.06.1990 per virtù del decreto ingiuntivo e atto di precetto notificati il 21.04.1990 da lezzi RT, legale rappresentante della lezzi NO s.n.c., la seconda comproprietaria di detti beni appartenenti alla "Pasticceria Di Silvestro s.n.c." di ZZ GA e SA, facevano trovare chiusi i locali della Pasticceria luogo di custodia dei beni prignorati, non permettendo il rinvenimento e il prelievo nel giorno nell'ora preventivamente notificati di detti beni in forza degli organi dell'Istituto Vendite Giudiziarie, e sottraendoli così alla vendita agli incanti. In Pescara, 24.05.1991. La Corte di Appello dell'Aquila, su impugnazione delle imputate, con sentenza in data 3 aprile 1998, dichiarava ZZ GA colpevole del reato di cui all'art. 388, comma 5, c.p. - così diversamente qualificato il fatto contestato - e la condannava alla pena di lire 100.000 di multa. Assolveva, invece, ZZ SA dal delitto ascrittole per non avere commesso il fatto. Confermava nel resto.
Ricorre per cassazione ZZ GA e deduce, a mezzo del difensore:
1) inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 388, quinto comma, c.p. e degli artt. 65, 520 e 521 cod. proc. pen. non rientrando nell'ufficio del custode quello di farsi trovare presente per consegnare i mobili pignorati all'I.V.G.
II) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, non essendovi prova circa la tempestiva informativa in ordine alla data e l'ora dell'asporto, poiché manca agli atti la copia dell'avviso spedito. Nulla dimostra poi che il prelievo divenne impossibile per assenza di essa imputata, ben potendo l'I.V.G. procedere coattivamente all'asporto dei beni staggiti, con l'aiuto della forza pubblica.
Il ricorso non merita accoglimento.
Non ha pregio la censura svolta con il primo motivo.
Tra gli obblighi incombenti al custode di beni pignorati vi è quello di ottemperare alla richiesta dell'I.V.G. di farsi trovare nel luogo ove si trovano custoditi i beni staggiti, nell'ora e nel giorno fissato per l'accesso ed il trasporto degli stessi, comunicato mediante tempestivo avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata. Ciò si ricava dal chiaro dettato dell'art. 536 c.p.c., Il quale prevede che chi è incaricato della vendita "prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso con il custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento". E dagli artt. disposto degli artt. 24 e 25 del regolamento per l'Istituto di vendite giudiziarie, approvato con D.M. 20.06.1960. L'art. 24, infatti, nel disciplinare l'attività preparatoria della vendita con incanto, al comma primo, dispone che l'I.g.v. comunichi al custode, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il giorno fissato per il trasporto delle cose pignorate nei locali della propria sede, "avvertendolo delle sanzioni previste dall'art. 67 del Codice di procedura civile pel caso di mancata comparizione"; e proceda,
quindi, "in concorso col custode alla ricognizione dei beni pignoratì redigendone verbale". L'art. 25, terzo comma, a sua volta, nel prevedere che l'incaricato dell'Istituto richieda l'assistenza della forza pubblica "qualora per assenza, impedimento o rifiuto del custode ovvero per qualsiasi altra causa, sia necessario aprire le porte, . . . . o vincere la resistenza . . . .", postula quale l'ipotesi normale, la presenza in loco del custode. Sicché non vale a fare escludere la sussistenza del reato la circostanza, posta in rilievo dal ricorrente, secondo la quale l'incaricato della vendita bene avrebbe potuto procedere all'asporto dei beni anche in assenza del custode avvalendosi della forza pubblica.
Infondato, ai limiti dell'ammissibilità, è altresì il secondo motivo di ricorso.
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388 cod. pen., il custode che alleghi l'insussistenza del dolo generico, per imputare a mera negligenza la violazione di un obbligo costituente omissione di un atto del suo ufficio, non può sottrarsi all'onere - se non di provare - quanto meno di indicare, di fronte a circostanze sintomatiche della volontarietà della omissione, gli elementi positivi idonei a suffragare la mancanza di coscienza e volontà dell'inadempimento specifico da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto (sez. VI - 10. 12.85, Brovelli, rv 172444). Nel caso di specie la ricorrente si è limitata a dedurre la pretesa dimenticanza della data fissata per il secondo incanto, asserendo che nulla provava, mancando in atti il documento, che la stessa fosse stata puntualmente indicata.
La censura è ad un tempo generica e scade nel fatto. È
generica poiché si risolve in una mera affermazione non sorretta da elementi concreti, priva di qualunque supporto logico, non essendo, peraltro, credibile che un avvenimento così importante potesse essere sfuggito all'attenzione di una persona che era fortemente interessata alle vicende della procedura esecutiva. Essa scade nel fatto avendo la corte di merito accertato, alla stregua delle risultanze di causa, che la ricorrente "era stata tempestivamente informata della data e dell'ora in cui i dipendenti dell'Ufficio Vendite Giudiziarie si sarebbero recati presso la sede della Pasticceria Di Silvestro s.n.c. per procedere all'asporto del compendio staggito che si trovava ivi custodito".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1998