Sentenza 19 giugno 1999
Massime • 2
L'art.53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa obbligo all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. Ne consegue che non può essere considerata nuova, in sede di procedura amministrativa come in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di mera diversità di qualificazione "sub specie iuris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento, ove necessario, di nuova consulenza tecnica. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di seconde cure, che aveva ritenuto che, avendo il lavoratore denunciato all'I.N.A.I.L. di essere affetto da "silicosi polmonare", non avrebbe potuto, in sede di ricorso all'autorità giudiziaria avverso il rigetto, da parte del predetto istituto, dell'istanza volta al riconoscimento di invalidità permanente per la predetta malattia professionale, chiedere, come aveva fatto, il riconoscimento di una diversa malattia, la "broncopneumopatia cronica ostruttiva", rientrante pur sempre nel quadro sintomatologico allegato in sede amministrativa).
In tema di malattie professionali, la qualifica dell'affezione denunziata come silicosi non limita a tale malattia l'indagine del giudice, il quale deve accertare, essendo vincolato solo dai fatti morbosi dedotti, e non dalla loro definizione medica, se il quadro patologico sia inquadrabile in una qualsiasi delle malattie professionali, tabellate o meno (tenuto conto della estensione della tutela assicurativa alle malattie non tabellate, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988). Pertanto, il giudice che, nell'escludere, sulla base degli accertamenti disposti, la presenza della silicosi, riscontri una broncopneumopatia cronica ostruttiva, tiene conto di questa ai fini della richiesta rendita per malattia professionale. Al riguardo, va rilevato che, allorché le mansioni del lavoratore ineriscano ad una lavorazione la cui nocività a livello polmonare è presunta per legge (come nel caso del lavoratore edile), la broncopneumopatia riscontrata si presume acquisita a causa della lavorazione morbigena alla quale quest'ultimo sia addetto, salvo che non sia fornita la prova rigorosa ed inequivoca, il cui onere grava sull'I.N.A.I.L., dell'intervento di un diverso fattore patogeno che da solo abbia causato l'affezione accertata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6175 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1999 |
Testo completo
composta dai signori Magistrati:
Dr. Giovanni Prestipino Presidente
Dr. Donato Figurelli Consigliere rel.
Dr. NZ Trione Consigliere
Dr. Raffaele Foglia Consigliere
Dr. Grazia Cataldi Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NZ, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Pellicano per mandato a margine del ricorso, e domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
ricorrente,
CONTRO
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), in persona del Presidente avv. prof. Pietro Magno, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Varone, Antonino Catania e, Rita Raspanti, per mandato in calce al controricorso, controricorrente,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Locri in data 10/12/96 - 23 gennaio 1997, n. 74/97, R.G.A.C. n. 1482, dell'anno 1994;
udita nella pubblica udienza del 4 marzo 1999 la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli;
udito, l'avv. Rita Raspanti per l'INAIL;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Il signor NZ AR, con ricorso depositato il 12 settembre 1991 - assumendo che l'attività lavorativa espletate nel corso degli anni gli aveva cagionato l'insorgenza di malattia professionale e, segnatamente, bronco pneumopatia con effetti invalidanti pari al 30% e che la domanda amministrativa, volta al conseguimento della rendita prevista "ex lege", era stata respinta, ed il conseguente ricorso non era ancora stato deciso -, adiva il Pretore di Locri per sentir condannare l'INAIL al pagamento in proprio favore della rendita di invalidità del 30% per malattia professionale.
Costituitosi il contraddittorio, il pretore disponeva c.t.u., che dava il seguente esito: "... AR NZ è affetto da tecnopatia "SILICOSI POLMONARE" e, che tale patologia ha determinato una invalidità permanente lavorativa del 20% a partire dal gennaio 1993".
Il Pretore, con sentenza del 24 giugno 1994, accoglieva la domanda, riconoscendo che il AR era invalida nella misura del 20%. L'INAIL con, ricorso depositato l'11 ottobre 1994, interponeva gravame avverso la sentenza del giudice di prime cure. Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, con ordinanza del l3 dicembre 1994, disponeva nuova c.t.u. medico- legale, che perveniva alle seguenti conclusioni: "Non risulta che il sig. AR NZ sia affetto da SILICOSI POLMONARE" (cfr. elaborato depositato il 4 maggio 1996 e relazione integrativa per chiarimenti del 5 ottobre.1996).
Con sentenza in data 10 dicembre 1996 23 gennaio 1997 il Tribunale di Locri accoglieva l'appello proposto dall'INAIL e compensava interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. tranne quelle di c.t.u. poste a carico dell'INAIL.
0sservava il Tribunale che il quadro normativo vigente prevede due tipi di malattia professionale, quella c.d. "tabellata", e quella "non tabellata"; che il sig. AR in data 16 novembre 1989 aveva proposto ricorso ex art. 104 d.p.r. n. 1124/65 avverso la decisione dell'INAIL di rigetto dell'istanza volta al riconoscimento di invalidità permanente per malattia professionale (ed a tale ricorso risultava allegato un certificato medico del 2 febbraio 1989, secondo cui il AR sarebbe stato affetto da "silicosi polmonare con grave deficit respiratorio e cardiocircolatorio"); che da ciò si desumeva che la, patologia professionale, posta a base della domanda nei confronti dell'INAIL, era la silicosi Polmonare e non altra malattia;
che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - nonostante il generico riferimento a "patologia respiratoria contratta sul lavoro"- poneva necessariamente a base del diritto vantato esclusivamente la "silicosi polmonare", denunziata in: sede amministrativa, in quanto al lavoratore è consentito ricorrere all'A.G. "per il riconoscimento solamente della medesima malattia professionale lamentata nella precedente fase amministrativa"; che la c.t.u., disposta in secondo grado, aveva escluso la silicosi polmonare, pur avendo accertato che il AR era affetto da "broncopneumopatia cronica ostruttiva". con motivazione immune da vizi sotto il profilo tecnico e quello logico-giuridico. Osservava poi il Tribunale che, comunque, quando anche la patologia denunziata sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria fosse non la "silicosi polmonare", bensì una generica "broncopneumopatia come aveva precisato l'appellato nel verbale di udienza del 10 dicembre 1996 - l'appello era ugualmente fondato, in quanto la tabella "D" allegata al d.p.r. citato prevede - fra le malattie tabellate - anche le "broncopneumopatie da inalazione di silicati o di calcare" (n. 47) senza alcuna specificazione ulteriore, sicché spettava alla scienza medico-legale individuare le patologie sussumibili in tale categoria;
che, nonostante l'accertata "broncopneumopatia cronica ostruttiva", dagli atti di causa non risultava che il AR avesse fornito la prova di aver svolto attività lavorativa comportante l'esposizione all'inalazione di silicati o di calcare, nonostante che dal libretto di lavoro risultassero l'attività di minatore - del tutto irrilevante, perché cessata nel 1961 e, cioè, prima dei 20 anni antecedenti la domanda amministrativa del 1986, volta a conseguire i benefici economici per malattia professionale- e quella di carpentiere;
che l'attività di muratore e di carpentiere non sempre comportava l'esposizione alle inalazioni di cui sopra ed incombeva al lavoratore l'onere di provare che in concreto l'attività espletata era stata effettivamente morbigena.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 21 febbraio 1997, il signor AR ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso notificato il 29 marzo 1997 l'istituto intimato.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.p.r. 30 giugno 1065, n. 1124, nonché degli artt. 1 e 4 della legge 27 dicembre 1975 n. 482 (voci 47 e 48 della tabella allegata), nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che è incontroverso - ed ammesso dallo stesso Tribunale - che esso lavoratore, è stato lungamente esposto al rischio di broncopatia, avendo lavorato (dal 1957 in poi) come minatore prima e muratore poi per opere di avanzamento, in condizioni di saturazione di polveri;
che le predette mansioni svolte ineriscono ad una lavorazione, la cui nocività a livello polmonare è presunta dalla legge, e va riconosciuta la broncopneumopatia come di origine professionale, anche indipendentemente da forme di pneumoconiosi, applicando i principi di cui alla legge ed alla sentenza costituzionale n. 179 del 1988. Dopo numerosi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente richiama in particolare la sentenza n. 1941 del 17 febbraio 1992 della Corte medesima, deducendo che il principio in essa affermato è stato totalmente disatteso dalla sentenza del Tribunale, che ha ignorato la presunzione legale, non ha preso in esame il problema della concausalità ed eventualmente della prevalenza delle cause, limitandosi ad un generico giudizio rispetto ad una c.t.u. carente e contraddittoria;
che il c.t.u. di appello aveva erroneamente fondato il giudizio negativo della patologia silicotica all'esito degli accertamenti radiologici, non indispensabilmente, richiesti per il riconoscimento della malattia professionale tabellata, "potendo la inalazione di polvere di silicati e di calcare avere effetto anche irritativo determinante una forma bronchiale senza indici di specificita", che anche per la silicosi con la legge n. 780/75 il quadro radiologico aveva perduto il carattere di prova esclusiva, dovendosi ricorrere ad ogni mezzo d'indagine clinica e strumentale (Cass. nn. 4599 del 1979 e 2367 del 1980). Con il secondo motivo, denunziando violazione dell'art. ll2. c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché violazione degli artt. 78, 79, 80 e 81 del d.p.r. n.1124 del 1965, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)q il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, dopo l'erronea adesione alle conclusioni del c.t.u. in ordine alla dichiarata assenza della silicosi, ha del pari erroneamente valutato solo in parte gli esiti della consulenza e dei certificati medici allegati dal ricorrente;
che il Tribunale non aveva valutato che lo stesso consulente aveva evidenziato una broncopneumopatia cronica ostruttiva, comportante rendita in conformità della richiesta in tal senso formulata;
che l'interpretazione della domanda attrice, da parte del Tribunale era arbitraria ed errata, in quanto nella domanda introduttiva non era stato richiesto l'accertamento della "silicosi", ma era stata invece "accusata" una "broncopneumopatia" (la silicosi era stata invece riscontrata dai sanitari e confermata dai due c.t.u. di primo grado);
che erroneamente pertanto il Tribunale aveva ritenuto che l'accertamento dovesse riguardare esclusivamente la silicosi, accertata dal Pretore;
che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il "giudizio promosso ad accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento di un diritto a pensione o a rendita è perfettamente autonomo, non è cioè di ricognizione del procedimento amministrativo"; che è del tutto irrilevante la forma di malattia denunziata in sede amministrativa, essendo sufficiente una domanda di prestazione assicurativa rientrante nel quadro della sintomatologia allegata e correlativa alla lavorazione dedotta;
che l'accertamento dell'insussistenza della silicosi denunziata non elude il potere-dovere del giudice di verificare se l'infermità dedotta dal lavoratore sia qualificabile come una diversa broncopneumopatia, pur riconducibile alle medesime mansioni lavorative ed anch'essa tabellata (Cass. nn. 440/84, 609 e 4629 del 1985, 2212/86, 693, 3695 e 6281 del 1987 5963/88). Richiamata poi specificamente Cass. n. 5963 del 1988, il ricorrente deduce che il Tribunale ha ritenuto esattamente l'opposto; che dai dati emergenti dall'incarto processuale risulta, invece, accertata nei particolari la natura delle mansioni a rischio svolte dal ricorrente in più di venti anni di attività lavorativa sempre in galleria, e comunque il Tribunale avrebbe dovuto compiere, i necessari accertamenti in ordine, all'eziologia della broncopneumopatia (e che comunque in casi del genere l'esposizione al rischio "iure, ipso" determina la presunzione legale della malattia professionale).
I motivi di ricorso devono essere congiuntamente esaminati, stante la loro connessione.
È logicamente antecedente l'esame della questione della necessità o meno dell'assoluta corrispondenza tra malattia denunziata in sede amministrativa e malattia denunziata in sede di domanda giudiziaria. Come risulta dalla narrativa della presente sentenza, il Tribunale ha ritenuto di rispondere categoricamente in senso affermativo, cioè nel senso che al lavoratore è consentito ricorrere all'A.G. "per il riconoscimento solamente della medesima malattia professionale lamentata nella precedente fase amministrativa". Sulla base di tale convincimento il Tribunale ha ritenuto poi che, nonostante nel ricorso introduttivo del giudizio di primo, grado il AR avesse fatto riferimento ad una "patologia respiratoria contratta sul lavoro", egli aveva posto necessariamente a base del diritto vantato esclusivamente la "silicosi polmonare", denunziata in sede amministrativa.
L'errore del Tribunale è duplice.
L'art. 53,. del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 non fa obbligo, innanzitutto, all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunziata prescrivendo soltanto che alla denunzia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore;
per conseguenza, non può essere considerata nuova, sia in sede di procedura amministrativa che in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunziata, rientri sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di mera diversità di qualificazione "sub specie iuris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice d'appello, previo esperimento ove necessario, di nuova consulenza tecnica (v. in tema Cass. 16 luglio 1987, n. 6281; Cass. 20 novembre 1985 n. 5735; Cass.18 gennaio 1984 n. 440, ed altre). Di tal che la precedente denunzia di "silicosi polmonare" in sede amministrativa (e, d'altra parte, ritenuta sussistente dal c.t.u. di primo grado) ben poteva giustificare tuzioristicamente un più generico, riferimento, in sede di domanda giudiziaria ad una "patologia respiratoria" di origine professionale, sempre rientrante nel quadro della sintomatologia allegata in sede amministrativa. Ed erroneamente, pertanto, poi, il Tribunale ha ritenuto che con la denunzia in sede giudiziaria di una patologia respiratoria professionale, stante la precedenza denunzia di silicosi in sede amministrativa, necessariamente fosse questa la malattia denunziata dal lavoratore anche in sede giudiziaria. E, trattandosi di vizio logico-giuridico nell'interpretazione della domanda da parte del giudice del merito, correttamente tale vizio è stato denunziato dal ricorrente in sede di legittimità.
Ma devesi altresì aggiungere che, pur se il lavoratore avesse denunziato con la domanda giudiziaria la malattia silicotica, giammai il giudice del merito avrebbe potuto escludere la possibilità di accertare, ai fini della richiesta rendita professionale, di una broncopneumopatia dipendente lavorativa (di minatore e di carpentiere) svolta dall'assicurato.
In tema, invero, di malattie professionali, la qualifica dell'affezione denunziata come silicosi non limita a tale malattia l'indagine del giudice, il quale deve accertare - essendo vincolato solo dai fatti morbosi dedotti e non dalla loro definizione medica - se il quadro patologico sia inquadrabile in una qualsiasi delle malattie professionali, tabellate o meno (tenuto conto dell'estensione della tutela assicurativa alle malattie non tabellate, per effetto della sentenza n. 179 del 1988 della Corte costituzionale); v. Cass. 2 febbraio 1993 n. 1239 ed altre. Devesi a tal punto osservare che sono infondate le censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata, in ordine all'esclusione della malattia silicotica, in quanto, contrariamente a quanto assume il AR, il c.t.u. di appello non si è limitato ai soli accertamenti radiografici, ma come emerge dalla relazione di detto consulente - da ritenersi trasfusa nella sentenza-, questi, dopo aver preso visione delle indagini già effettuate, ha sottoposto l'assicurato non solo a nuovo esame radiologico del torace, ma anche a spirometria, cioè a prova di funzionalità polmonare.
Ciò non escludeva, peraltro, alla stregua di quanto si è osservato, che, avendo il c.t.u. di appello escluso la silicosi polmonare, ma accertato una broncopneumopatia cronica ostruttiva, di questa il Tribunale tenesse conto ai fini della richiesta rendita per malattia professionale.
Ed in tema di malattie professionali, allorquando le mansioni del lavoratore ineriscano ad una lavorazione la cui nocività a livello polmonare è presunta per legge (come nel caso del lavoratore edile,, la cui attività rientra per nozione di comune esperienza tra le lavorazioni contemplate alla voce n. 47 della tabella delle malattie professionali dell'industria, approvata con d. P.R., 9 giugno 1975, n. 482), la broncopneumopatia riscontrata nel lavoratore medesimo si presume acquisita a causa della lavorazione morbigena alla quale quest'ultimo sia addetto, salvo che non sia fornita la prova rigorosa ed inequivoca (il cui onere grava sull'INAIL) dell'intervento di un diverso fattore patogeno che da solo(od in misura assolutamente prevalente) abbia causato la broncopneumopatia accertata, senza che al fine di vincere la suddetta presunzione sia sufficiente la circostanza che la prestazione lavorativa sia stata effettuata a cielo aperto, atteso che - al fine dell'accertamento delle malattie professionali - per ambiente di lavoro deve in tendersi non soltanto un luogo chiuso o diversamente protetto, ma anche un cantiere di lavoro all'aperto (v. al riguardo Cass.. 29 agosto 1995 n.. 9117; 19 aprile 1995 n. 4344; Cass.. 13 aprile 1993 n. 4369; 17 febbraio 1992 n.1941).
Ma il Tribunale ha errato altresi nell'escludere che l'attività di minatore, svolta prima dei venti anni antecedenti la domanda amministrativa del 1986, potesse rilevare ai fini dell'accertamento della malattia professionale (fosse essa la silicosi, esclusa dal c.t.u. d'appello, o la broncopneumopatia da questo accertata). Invero. in tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte cost. - sopra richiamata- , che ha dichiarato l'illegittimità dell'art 3 del d.P.R. n.1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R predetto (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicata in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione ed il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunziata (Cass. 1^ settembre 1997 n. 8271). Sulla base delle considerazioni predette il ricorso deve essere, dunque, accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro Tribunale - indicato in dispositivo- , che si atterrà ai principi di diritto sopra enunziati, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Palmi, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 1999