Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6175
CASS
Sentenza 19 giugno 1999

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L'art.53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa obbligo all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. Ne consegue che non può essere considerata nuova, in sede di procedura amministrativa come in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di mera diversità di qualificazione "sub specie iuris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento, ove necessario, di nuova consulenza tecnica. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di seconde cure, che aveva ritenuto che, avendo il lavoratore denunciato all'I.N.A.I.L. di essere affetto da "silicosi polmonare", non avrebbe potuto, in sede di ricorso all'autorità giudiziaria avverso il rigetto, da parte del predetto istituto, dell'istanza volta al riconoscimento di invalidità permanente per la predetta malattia professionale, chiedere, come aveva fatto, il riconoscimento di una diversa malattia, la "broncopneumopatia cronica ostruttiva", rientrante pur sempre nel quadro sintomatologico allegato in sede amministrativa).

In tema di malattie professionali, la qualifica dell'affezione denunziata come silicosi non limita a tale malattia l'indagine del giudice, il quale deve accertare, essendo vincolato solo dai fatti morbosi dedotti, e non dalla loro definizione medica, se il quadro patologico sia inquadrabile in una qualsiasi delle malattie professionali, tabellate o meno (tenuto conto della estensione della tutela assicurativa alle malattie non tabellate, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988). Pertanto, il giudice che, nell'escludere, sulla base degli accertamenti disposti, la presenza della silicosi, riscontri una broncopneumopatia cronica ostruttiva, tiene conto di questa ai fini della richiesta rendita per malattia professionale. Al riguardo, va rilevato che, allorché le mansioni del lavoratore ineriscano ad una lavorazione la cui nocività a livello polmonare è presunta per legge (come nel caso del lavoratore edile), la broncopneumopatia riscontrata si presume acquisita a causa della lavorazione morbigena alla quale quest'ultimo sia addetto, salvo che non sia fornita la prova rigorosa ed inequivoca, il cui onere grava sull'I.N.A.I.L., dell'intervento di un diverso fattore patogeno che da solo abbia causato l'affezione accertata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6175
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6175
    Data del deposito : 19 giugno 1999

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