Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2014, n. 36700
CASS
Sentenza 27 marzo 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di tutela sanitaria delle attività sportive, la natura dopante delle sostanze, la quale costituisce presupposto per l'integrazione dei reati previsti dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, può essere desunta anche da una serie di elementi di tipo oggettivo che consentono di includere le stesse all'interno delle classi previste dall'art. 2 della medesima legge, indipendentemente dalla acquisizione delle tabelle ministeriali recanti la classificazione dei farmaci e delle pratiche vietate, in quanto a queste deve assegnarsi carattere meramente ricognitivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di penale responsabilità per il reato di commercio di sostanze sopanti con riferimento ad attività avente ad oggetto il testosterone e suoi derivati, in quanto sostanze notoriamente adoperate per le loro proprietà anabolizzanti.

Commentari3

  • 1Art. 586-bis - Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (1) (2)
    https://www.filodiritto.com/

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. 2. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto …

     Leggi di più…

  • 2Art. 586-bis - Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (1) (2)
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Doping: natura istantanea ad effetti permanenti
    Daria Perrone · https://www.filodiritto.com/ · 20 novembre 2021

    Indice: 1. Il reato di assunzione di sostanze dopanti ai sensi dell'articolo586-bis Codice Penale 2. La ratio della fattispecie 3. Il requisito del dolo specifico 4. L'individuazione del momento consumativo: la sentenza n. 24884/2021 della Cassazione 1. Il reato di assunzione di sostanze dopanti ai sensi dell'articolo 586-bis Codice Penale Con il d. lgs. 1.3.2018, n. 21, che ha dato attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 1, 85° co., lett. q, l. 23.6.2017, n.103, relativa alla “tendenziale” riserva di codice nella materia penale, le fattispecie prima contenute all'articolo 9, l.14.12.2000, n. 376, recante la «disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2014, n. 36700
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36700
Data del deposito : 27 marzo 2014

Testo completo