Sentenza 18 aprile 2013
Massime • 1
Per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti) - previsto dall'art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping" - non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico.
Commentari • 4
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1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. 2. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2013, n. 32963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32963 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 18/04/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1077
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 01497/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS GI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 24/12/2012 del Tribunale di Messina, che ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in sede in data 24/11/2012 in relazione alla L. n. 376 del 2000, art. 9;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24/12/2012 il Tribunale di Messina ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in sede in data 24/11/2012 in relazione al reato di detenzione illegale di sostanze anabolizzanti e di steroidi ricomprese nella previsione della L. n. 376 del 2000, art.
9. Il Tribunale ha, tra l'altro, ritenuto che il decreto di convalida emesso dal Pubblico ministero in relazione al sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria non risulti viziato in quanto indica la fattispecie legale violata e, quanto ai presupposti in fatto, rinvia al verbale di sequestro formato dalla polizia giudiziaria.
2. Avverso tale decisione il sig. GR propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando:
a. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) dell'art. 9, comma 7, della citata Legge, non sussistendo gli estremi per ipotizzare l'esistenza di commercio delle sostanze detenute (il riferimento è all'art. 443 cod. pen.);
b. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) anche con riferimento all'eventuale ipotesi di cui al primo comma del citato art. 9, norma che prevede un reato proprio che ha come soggetto agente solo chi svolga attività di "atleta", ipotesi esclusa nel caso in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e il vizio fondamentale da cui è affetto consiste nel trasferire alla valutazione che può essere effettuata nella fase iniziale delle indagini quelle che sono affermazioni giurisprudenziali riferite a decisioni che attengono alla fase del merito, così richiamando principi interpretativi che attengono a una situazione giuridica del tutto differente, 2. Osserva, poi, la Corte che le valutazioni che alcune decisioni di legittimità hanno operato con riferimento al commercio di medicinali pericolosi da parte di un esercizio farmaceutico non appaiono automaticamente traslabili sulle diverse condotte che hanno ad oggetto sostanze non legali normalmente veicolate attraverso circuiti non ufficiali. Inoltre, le modalità di detenzione dei prodotti presso il domicilio del richiedente dovranno essere attentamente esaminate nel prosieguo delle indagini e, eventualmente, in sede di merito, ma ciò non può far passare in secondo piano che la destinazione dei prodotti rinvenuti debba in questa fase essere valutata alla luce delle loro quantità e caratteristiche e alla luce del rinvenimento di una annotazione contenente i relativi prezzi:
elementi che sul piano logico appaiono correttamente considerati dal Tribunale quali indicatori di una possibile destinazione onerosa a terzi da parte di persona che gestisce una palestra. In altri termini, non sussiste alcun elemento per affermare che al momento difetta il "fumus" di reato ipotizzato e che il sequestro è stato compito e convalidato al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
3. Neppure può essere condivisa l'ultima parte del ricorso allorché cerca di limitare la sfera dei possibili autori del reato a chi svolga una attività di "atleta". Come la Corte ha avuto modo di chiarire (Sez. 2, n. 43328 del 15/11/2011, IO e altri), l'ipotesi L. 14 dicembre 2000, n. 376, ex art. 9 costituisce fattispecie di pericolo, che non richiede qualificazione soggettiva nè dolo specifico e che ha la finalità di prevenire i rischi legati all'utilizzo e all'abuso di sostanze dopanti nelle attività sportive.
4. A tale principio deve oggi aggiungersi che non vi è alcun elemento che consenta di limitare le attività sportive rilevanti alle sole svolte a livello professionistico o comunque agonistico, posto che la "ratio" della legge impone di prendere in considerazione tutte le ipotesi in cui, anche nelle attività sportive svolte a livello amatoriale, la persona ricorre all'ausilio di sostanze vietate.
5. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ai pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese de presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2013