Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2013, n. 32963
CASS
Sentenza 18 aprile 2013

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Per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti) - previsto dall'art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping" - non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico.

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  • 1Art. 586-bis - Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (1) (2)
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    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. 2. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2013, n. 32963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32963
Data del deposito : 18 aprile 2013

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