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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 12088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12088 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 19176/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. LA NC ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 1 9 1 7 6 / 2 0 2 1 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : c o mp e t e n z e p r o f e s s i o n a l i
T R A
c.f. con l'Avv. Francesco Tartaglia c.f. Parte_1 C.F._1
pec C.F._2 Email_1
opponente –
c.f. Controparte_1 C.F._3
contumace
E
F R A N C E S C A F R E N D O c . f . c o n CodiceFiscale_4
l ' a v v . G e n n a r o C h i a n e s e c . f . pec CodiceFiscale_5
Email_2
- opposta –
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'architetto con il D.I. n. 4637/21 rg 13324/21 ingiungeva al sig. Parte_2 Parte_1
e alla sigra il pagamento in solido del complessivo importo di
[...] Controparte_1
€8000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo e spese legali del procedimento monitorio, a titolo di saldo delle competenze professionali vantate dalla ricorrente per la progettazione e la direzione dei lavori nell'immobile di Via G.Merliani, 20 in Napoli .
Il solo Sig. opponeva il d.i. richiamato e, pertanto, la mancata opposizione da parte della Pt_1 sigra ha determinato il passaggio in cosa giudicata e, dunque, l'esecutorietà del CP_1
decreto n. 4637/21 nei confronti della stessa.
Il infatti, con la scrittura privata del 31.7.2019 offriva a transazione all'arch. Pt_1 Pt_2
€9000,00 da corrispondere in 18 rate, ma ne versava solo due, contestualmente dichiarava di non avere nulla a pretendere in merito alle attività svolte per la ristrutturazione dell'immobile,
e poi sospendeva i pagamenti in quanto assumeva la non corretta realizzazione dei lavori ad opera della ditta appaltatrice che, all'indomani dell'accordo intervenuto tra le parti, non avrebbe più provveduto ai “completamenti concordati”. Di qui assumeva la legittimità della sospensione dei pagamenti in favore dell'architetto e la fondatezza della domanda di riduzione del Pt_2 prezzo dell'appalto. In data 25.7.2019 la aveva disciplinato con scrittura privata il CP_1 saldo delle competenze professionali all'arch. quantificate in €9000.00, scrittura Pt_2
superata da quella del 31.7.2019 rinunciando ad ogni eventuale pretesa futura nei confronti della ditta esecutrice dei lavori che a sua volta rinunciava a qualsivoglia pretesa di pagamento.
L'architetto costituendosi chiedeva confermarsi integralmente il D.I. opposto, si Pt_2 rivelava dunque palesemente infondata l'eccezione d'inadempimento dell'opponente secondo la quale vi era un'interdipendenza tra l'obbligo di corresponsione delle competenze professionali a favore della convenuta e quella dell'impegno dell'impresa a fare dei “ ritocchi a sue spese” alla committente, laddove invece la posizione dell'impresa e dell'architetto erano del tutto indipendenti l'una dall'altra, e, pertanto, l'argomentazione spesa dall'opponente era incontrovertibilmente priva di pregio.
Trattandosi, nel caso de quo, di due posizioni del tutto disgiunte e, vantando l'architetto Pt_2 una legittima pretesa sulla scorta dell'accordo che ha quantificato in maniera definitiva le sue residue competenze, senza alcuna controprestazione a suo carico, il decreto ingiuntivo andrà senza dubbio confermato.
2 Inammissibile e nulla per palese indeterminatezza la domanda di riduzione del prezz o dell'appalto che non può che essere rivolta nei confronti dell'impresa esecutrice, palesandosi la carenza di qualsivoglia legittimazione passiva dell'architetto , all'uopo ritualmente Pt_2
eccepita.
La Gop osserva che il d.i. è stato opposto solo dal diventando esecutivo nei confronti Pt_1
della non opponente , giusta provvedimento del G.I. dott. Valetta del 13.12.21. CP_1
In ogni caso dalla lettura della scrittura del 31.7.2019 non si evince alcuna interdipendenza tra la posizione dell'impresa e quella dell'Arch. , la quale rimane creditrice della somma Pt_2
ingiunta, in ogni caso sussiste la carenza di legittimazione passiva della in ordine alla Pt_2 domanda di riduzione del prezzo dell'appalto. L'opposizione del EP dunque si rigetta con conseguente accoglimento della domanda dell'opposta.
Le spese legali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza del e si liquidano Pt_1
nei parametri minimi per lo scaglione di riferimento secondo il D.m. 54/2014 per la fase introduttiva e di istruttoria /trattazione e secondo il D.m. 147/22 per la fase decisionale, si compensano per la contumace. CP_1
PQM
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P. definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara contumace la sig.ra , CP_1 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n.4637/21 n.rg 13324/21, dichiara la carenza di legittimazione passiva della in ordine alla domanda di riduzione Pt_2
del prezzo dell'appalto, condanna l'opponente a ristorare le spese legali del giudizio di opposizione in favore Pt_1 di controparte pari a € 2341,00 oltre accessori di legge, se dovuti, compensa le spese di lite del giudizio di opposizione con la contumace.
Napoli, 6.12.2025
La Gop
LA NC
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. LA NC ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 1 9 1 7 6 / 2 0 2 1 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : c o mp e t e n z e p r o f e s s i o n a l i
T R A
c.f. con l'Avv. Francesco Tartaglia c.f. Parte_1 C.F._1
pec C.F._2 Email_1
opponente –
c.f. Controparte_1 C.F._3
contumace
E
F R A N C E S C A F R E N D O c . f . c o n CodiceFiscale_4
l ' a v v . G e n n a r o C h i a n e s e c . f . pec CodiceFiscale_5
Email_2
- opposta –
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'architetto con il D.I. n. 4637/21 rg 13324/21 ingiungeva al sig. Parte_2 Parte_1
e alla sigra il pagamento in solido del complessivo importo di
[...] Controparte_1
€8000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo e spese legali del procedimento monitorio, a titolo di saldo delle competenze professionali vantate dalla ricorrente per la progettazione e la direzione dei lavori nell'immobile di Via G.Merliani, 20 in Napoli .
Il solo Sig. opponeva il d.i. richiamato e, pertanto, la mancata opposizione da parte della Pt_1 sigra ha determinato il passaggio in cosa giudicata e, dunque, l'esecutorietà del CP_1
decreto n. 4637/21 nei confronti della stessa.
Il infatti, con la scrittura privata del 31.7.2019 offriva a transazione all'arch. Pt_1 Pt_2
€9000,00 da corrispondere in 18 rate, ma ne versava solo due, contestualmente dichiarava di non avere nulla a pretendere in merito alle attività svolte per la ristrutturazione dell'immobile,
e poi sospendeva i pagamenti in quanto assumeva la non corretta realizzazione dei lavori ad opera della ditta appaltatrice che, all'indomani dell'accordo intervenuto tra le parti, non avrebbe più provveduto ai “completamenti concordati”. Di qui assumeva la legittimità della sospensione dei pagamenti in favore dell'architetto e la fondatezza della domanda di riduzione del Pt_2 prezzo dell'appalto. In data 25.7.2019 la aveva disciplinato con scrittura privata il CP_1 saldo delle competenze professionali all'arch. quantificate in €9000.00, scrittura Pt_2
superata da quella del 31.7.2019 rinunciando ad ogni eventuale pretesa futura nei confronti della ditta esecutrice dei lavori che a sua volta rinunciava a qualsivoglia pretesa di pagamento.
L'architetto costituendosi chiedeva confermarsi integralmente il D.I. opposto, si Pt_2 rivelava dunque palesemente infondata l'eccezione d'inadempimento dell'opponente secondo la quale vi era un'interdipendenza tra l'obbligo di corresponsione delle competenze professionali a favore della convenuta e quella dell'impegno dell'impresa a fare dei “ ritocchi a sue spese” alla committente, laddove invece la posizione dell'impresa e dell'architetto erano del tutto indipendenti l'una dall'altra, e, pertanto, l'argomentazione spesa dall'opponente era incontrovertibilmente priva di pregio.
Trattandosi, nel caso de quo, di due posizioni del tutto disgiunte e, vantando l'architetto Pt_2 una legittima pretesa sulla scorta dell'accordo che ha quantificato in maniera definitiva le sue residue competenze, senza alcuna controprestazione a suo carico, il decreto ingiuntivo andrà senza dubbio confermato.
2 Inammissibile e nulla per palese indeterminatezza la domanda di riduzione del prezz o dell'appalto che non può che essere rivolta nei confronti dell'impresa esecutrice, palesandosi la carenza di qualsivoglia legittimazione passiva dell'architetto , all'uopo ritualmente Pt_2
eccepita.
La Gop osserva che il d.i. è stato opposto solo dal diventando esecutivo nei confronti Pt_1
della non opponente , giusta provvedimento del G.I. dott. Valetta del 13.12.21. CP_1
In ogni caso dalla lettura della scrittura del 31.7.2019 non si evince alcuna interdipendenza tra la posizione dell'impresa e quella dell'Arch. , la quale rimane creditrice della somma Pt_2
ingiunta, in ogni caso sussiste la carenza di legittimazione passiva della in ordine alla Pt_2 domanda di riduzione del prezzo dell'appalto. L'opposizione del EP dunque si rigetta con conseguente accoglimento della domanda dell'opposta.
Le spese legali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza del e si liquidano Pt_1
nei parametri minimi per lo scaglione di riferimento secondo il D.m. 54/2014 per la fase introduttiva e di istruttoria /trattazione e secondo il D.m. 147/22 per la fase decisionale, si compensano per la contumace. CP_1
PQM
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P. definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara contumace la sig.ra , CP_1 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n.4637/21 n.rg 13324/21, dichiara la carenza di legittimazione passiva della in ordine alla domanda di riduzione Pt_2
del prezzo dell'appalto, condanna l'opponente a ristorare le spese legali del giudizio di opposizione in favore Pt_1 di controparte pari a € 2341,00 oltre accessori di legge, se dovuti, compensa le spese di lite del giudizio di opposizione con la contumace.
Napoli, 6.12.2025
La Gop
LA NC
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