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Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2023, n. 26750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26750 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM IC, n. LA (Sa) 22/02/1954 avverso l'ordinanza n. 15/23 del Tribunale di Potenza del 09/02/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villani;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero / in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per il rigetto, RIANUTO IN FATTO fi 1. Pronunciando in sede di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.), con l'ordinanza Penale Sent. Sez. 6 Num. 26750 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 23/05/2023 impugnata il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da IC AM, ha escluso la ricorrenza dell'aggravante provvisoriamente contestata di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma della agevolazione mafiosa in favore del cd. clan ZI di OL (Pz), confermando, invece, l'ordinanza cautelare genetica con riferimento all'ipotesi di concorso in tentata estorsione continuata e aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso e per l'effetto confermando la misura in atto degli arresti domiciliari. Con il passaggio alla fase dibattimentale del procedimento, lo stesso Tribunale di Potenza in sede di cognizione ha, inoltre, sostituito la misura domiciliare con quella dell'obbligo di dimora di cui all'art. 283 cod. proc. pen. In ottemperanza a quanto stabilito da questa Corte di cassazione che, con sentenza della Seconda Sezione penale n. 1895 del 18 gennaio 2023, aveva annullato la sua precedente ordinanza, il Tribunale ha, infatti, dovuto procedere a rinnovata valutazione tanto dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. quanto della complessiva qualificazione giuridica del fatto, avendo la sentenza rescindente rilevato che era stata ritenuta la ricorrenza del delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen. sulla base del solo presupposto dell'esistenza dell'associazione denominata clan ZI, cui era destinata parte dei crediti recuperati, esistenza per contro esclusa da un'ulteriore decisione del Tribunale di Potenza resa nel distinto procedimento n. 2047/2017 R.G. N.R., di cui il presente costituisce derivazione. In sede di rinvio il Tribunale, previa ampia disamina delle fonti indiziarie, basate non solo sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia LO ZZ (partecipante in prima persona ai fatti contestati), ma anche sulle dichiarazioni delle stesse persone offese IO PU e VI CO nonché sulle risultanze di una cospicua attività tecnica comprensiva di intercettazioni telefoniche, geolocalizzazioni ed analisi del traffico telefonico, ha ritenuto fondata la partecipazione del ricorrente ai fatti in addebito e sussistente l'aggravante speciale dell'impiego del metodo mafioso. Quanto, inoltre, alla qualificazione giuridica della condotta, il Tribunale ha ritenuto che l'indubbio ricorso al metodo mafioso ha comportato l'attuazione della pretesa creditoria, avanzata da tale CO OL nei confronti dei suddetti PU e CO, in forme integranti necessariamente il dolo di estorsione, evocando nei soggetti passivi il potere di intimidazione dell'associazione criminale e la promessa di passare ad ulteriori e più gravi danneggiamenti,oltre a prospettare il rischio di dover subire danni sproporzionati rispetto all'entità del debito, esorbitanti rispetto al fine di ottenere il pagamento dell'asserito credito, come tali idonei ad annichilirne le capacità di reazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'oramai imputato IC AM, che con un primo motivo di doglianza lamenta violazione di legge penale con riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione sul punto. Il ricorrente premette di nutrire interesse all'impugnazione, anche in punto di sola qualificazione giuridica del fatto attraverso la corretta applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., poiché in caso di sua esclusione verrebbero meno ab origine i presupposti per l'applicazione della misura cautelare, per cui la coltivazione del ricorso è finalizzata a precostituire titolo per l'accesso alla riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. Nello specifico, il ricorrente sostiene che/ al di là della fissazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurazione del metodo mafioso, la motivazione dell'ordinanza si mostra contraddittoria, richiamando gli stessi elementi sui cui si basava l'agevolazione mafiosa e vale a dire le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ZZ, i contatti telefonici tra gli imputati e le ricordate dichiarazioni delle persone offese. Anche i continui richiami ai contatti con i ZI,e in particolare al periodo di detenzione trascorso presso il carcere di Melfi insieme a RI ZI, costituiscono, infatti, argomentazioni pur sempre incentrate nell'ottica della agevolazione mafiosa, peraltro attenendo a vicende risalenti ad oltre vent'anni orsono. Con una seconda doglianza, il ricorrente lamenta, infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 629 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione nella qualificazione giuridica dei fatti contestati. Ancorché espunta l'aggravante dell'agevolazione, il Tribunale ha ritenuto di poter valutare la sussistenza del metodo mafioso, unitamente ad altri elementi della fattispecie estorsiva, quale elemento sintomatico del dolo della prima. Assumendo rilievo il solo modus agendi, al ricorrente si ascrive, peraltro, un solo intervento nei confronti del CO per risolvere la questione con gli "amici di Potenza, dai quali era stato contattato ed invitato ad intervenire"; non risulta, invece, a lui riferibile alcun interesse proprio, dal momento che nell'ordinanza annullata lo si faceva discendere esclusivamente dall'interesse ad agevolare il sodalizio mafioso di cui è stata esclusa l'esistenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 3 2. Opportunamente il ricorrente ha esposto le ragioni poste a sostegno di una impugnazione vertente in via esclusiva sulla qualificazione giuridica della condotta in addebito: deducendo la non corretta applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e l'inesatta qualificazione della fattispecie in termini di concorso in tentata estorsione anziché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), egli contesta i presupposti di applicazione della misura cautelare, precisando che la coltivazione del ricorso è finalizzata a precostituire titolo per l'accesso alla riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen., ancorché il regime cautelare si sia progressivamente attenuato e la res iudicanda sia stata ormai devoluta al giudice della cognizione. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo, infatti, elaborato il principio secondo cui l'interesse dell'indagato ad impugnare, con richiesta di riesame, un'ordinanza applicativa di misura cautelare per le più svariate ragioni divenuta inefficace, non può presumersi, ma deve essere dedotto in termini positivi ed univoci, ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (tra molte v. Sez. 5, n. 9167 del 31/01/2017, Fanu, Rv. 269038 e Sez. 6, n. 25707 del 15/06/2011, Platone, Rv. 250510 in fattispecie di ordinanza divenuta inefficace perché emessa da giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen.) 3. Nel merito (cautelare) va rilevato che il Tribunale di Potenza, dopo avere negato, in distinta ordinanza emessa nell'ambito di un procedimento al presente collegato, di riconoscere che fossero emersi elementi indiziari, nuovi ed ulteriori, a supporto della dimostrazione dell'esistenza del clan mafioso ZI di OL (Pz), successivi al 2012 (anno di pronuncia di una sentenza di cognizione che sanciva l'inesistenza del gruppo criminale fino a quell'epoca), deve ora confrontarsi con la necessità di apprezzare ex novo i presupposti dell'adozione di misure cautelari in cui l'esistenza del clan costituiva, invece, il presupposto logico e materiale di molte imputazioni provvisorie. Così è anche nel caso in esame, in cui avendo la Seconda Sezione penale di questa Corte di cassazione in fase rescindente imposto di rivalutare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il Tribunale ha escluso quella dell'agevolazione mafiosa (ormai insostenibile essendo stata esclusa l'operatività del clan ZI), mantenendo, invece, quella dell'impiego del metodo mafioso. La fattispecie concerne il tentativo di tale CO OL, sedicente creditore dei rivenditori di auto IO PU e VI CO, di ottenere soddisfazione delle proprie pretese, rivolgendosi a malviventi del luogo (tra cui LO ZZ, 4 divenuto poi collaboratore di giustizia e il ricorrente IC AM)/ a loro volta attivati "dagli amici di Potenza" (sottintesi: esponenti del gruppo ZI) per sottoporre a pressione i presunti debitori. Tanto premesso, il Collegio osserva che sulla scorta dell'ordinanza impugnata si ricava che l'impiego del metodo mafioso si è indubbiamente manifestato, tant'è che le parti offese sono state costrette a chiudere temporaneamente uno dei loro punti vendita vetture, a concreta dimostrazione del timore loro incusso dall'intervento coordinato di più persone che sollecitavano la soddisfazione delle pretese di OL, ma in che modo poi l'impiego del metodo possa avere trasformato quello che, come postula la difesa, resta un caso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in tentata estorsione non risulta affatto chiaro dall'esame del provvedimento. Appare, infatti, fortemente contraddittorio che la valenza attribuita dal Tribunale alle peculiarità della condotta e quindi la ritenuta configurazione di una aggravante operante in modo oggettivo come il metodo mafioso, possa avere trasformato il dolo d~tol del reato di cui all'art. 393 in quello del delitto di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen. L'ordinanza impugnata, richiamando una giurisprudenza poco conferente perché relativa a casi di omicidio (Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo;
Rv. 241339; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, RV, 257208; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Connelli, Rv. 275012) e senza considerare quanto stabilito da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, sostiene, infatti, che alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso può riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione e tuttavia l'aggravante del metodo mafioso non è incompatibile con il delitto di ragion fattasi (art. 393 cod. pen.). La stessa citata decisione delle Sezioni Unite ha, infatti, ribadito il principio che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone - e quindi anche con l'impiego del metodo mafioso - è configurabile, a condizione che questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541/20 cit., Rv. 280027-03) Deve, infatti, ritenersi ormai superato l'orientamento ermeneutico, pur manifestatosi nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo cui quando ricorre l'aggravante del metodo mafioso si è sempre in presenza del delitto di estorsione (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, P.G. in proc. AG e al., Rv. 264628; Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344). Tutto ciò premesso, l'ordinanza impugnata ha ribadito la sussistenza del delitto di concorso in estorsione, non già evidenziando l'autonoma finalità perseguita dal ricorrente, bensì insistendo sulla circostanza che il modus agendi 5 della condotta "comportava l'attuazione della pretesa [creditoria] in forme che integravano certamente il necessario dolo di estorsione" (pag. 39 ord. imp.). Dopo avere, infatti, evidenziato come gli indagati, tra cui l'odierno ricorrente, intendessero soddisfare un interesse illecito, non essendo emersa la legittimità della pretesa avanzata dal OL nei confronti delle parti offese (pag. 38 ord.), il Tribunale ha finito per argomentare la sussistenza del delitto di estorsione proprio sulla base dell'impiego del metodo mafioso. Tuttavia il presupposto del reato di cui all'art. 393 cod. pen. non è la legittimità della pretesa vantata dall'agente, ma l'astratta possibilità di rivolgersi al giudice / da un lato/ e l'illegittimo impiego della minaccia o della violenza per soddisfarla, dall'altro. In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, è necessario che sussista la possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza (per tutte v. Sez. 5, n. 13997 del 22/02/2021, Borghesi, Rv. 280815), possibilità che ovviamente non sussiste quando la pretesa sia del tutto illecita (ad es. quando relativa ad interessi usurari), situazione, tuttavia, non ricorrente nella fattispecie, come si evince dalla stessa imputazione. 4. Da quanto sopra esposto consegue la necessità di un rinnovato esame da parte del Tribunale di Potenza del provvedimento cautelare impugnato, per quanto ai limitati fini sopra indicati, nel rispetto dei principi di diritto dianzi enunciati.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso, 23 maggio 2023
udita la relazione del consigliere Orlando Villani;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero / in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per il rigetto, RIANUTO IN FATTO fi 1. Pronunciando in sede di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.), con l'ordinanza Penale Sent. Sez. 6 Num. 26750 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 23/05/2023 impugnata il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da IC AM, ha escluso la ricorrenza dell'aggravante provvisoriamente contestata di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma della agevolazione mafiosa in favore del cd. clan ZI di OL (Pz), confermando, invece, l'ordinanza cautelare genetica con riferimento all'ipotesi di concorso in tentata estorsione continuata e aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso e per l'effetto confermando la misura in atto degli arresti domiciliari. Con il passaggio alla fase dibattimentale del procedimento, lo stesso Tribunale di Potenza in sede di cognizione ha, inoltre, sostituito la misura domiciliare con quella dell'obbligo di dimora di cui all'art. 283 cod. proc. pen. In ottemperanza a quanto stabilito da questa Corte di cassazione che, con sentenza della Seconda Sezione penale n. 1895 del 18 gennaio 2023, aveva annullato la sua precedente ordinanza, il Tribunale ha, infatti, dovuto procedere a rinnovata valutazione tanto dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. quanto della complessiva qualificazione giuridica del fatto, avendo la sentenza rescindente rilevato che era stata ritenuta la ricorrenza del delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen. sulla base del solo presupposto dell'esistenza dell'associazione denominata clan ZI, cui era destinata parte dei crediti recuperati, esistenza per contro esclusa da un'ulteriore decisione del Tribunale di Potenza resa nel distinto procedimento n. 2047/2017 R.G. N.R., di cui il presente costituisce derivazione. In sede di rinvio il Tribunale, previa ampia disamina delle fonti indiziarie, basate non solo sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia LO ZZ (partecipante in prima persona ai fatti contestati), ma anche sulle dichiarazioni delle stesse persone offese IO PU e VI CO nonché sulle risultanze di una cospicua attività tecnica comprensiva di intercettazioni telefoniche, geolocalizzazioni ed analisi del traffico telefonico, ha ritenuto fondata la partecipazione del ricorrente ai fatti in addebito e sussistente l'aggravante speciale dell'impiego del metodo mafioso. Quanto, inoltre, alla qualificazione giuridica della condotta, il Tribunale ha ritenuto che l'indubbio ricorso al metodo mafioso ha comportato l'attuazione della pretesa creditoria, avanzata da tale CO OL nei confronti dei suddetti PU e CO, in forme integranti necessariamente il dolo di estorsione, evocando nei soggetti passivi il potere di intimidazione dell'associazione criminale e la promessa di passare ad ulteriori e più gravi danneggiamenti,oltre a prospettare il rischio di dover subire danni sproporzionati rispetto all'entità del debito, esorbitanti rispetto al fine di ottenere il pagamento dell'asserito credito, come tali idonei ad annichilirne le capacità di reazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'oramai imputato IC AM, che con un primo motivo di doglianza lamenta violazione di legge penale con riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione sul punto. Il ricorrente premette di nutrire interesse all'impugnazione, anche in punto di sola qualificazione giuridica del fatto attraverso la corretta applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., poiché in caso di sua esclusione verrebbero meno ab origine i presupposti per l'applicazione della misura cautelare, per cui la coltivazione del ricorso è finalizzata a precostituire titolo per l'accesso alla riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. Nello specifico, il ricorrente sostiene che/ al di là della fissazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurazione del metodo mafioso, la motivazione dell'ordinanza si mostra contraddittoria, richiamando gli stessi elementi sui cui si basava l'agevolazione mafiosa e vale a dire le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ZZ, i contatti telefonici tra gli imputati e le ricordate dichiarazioni delle persone offese. Anche i continui richiami ai contatti con i ZI,e in particolare al periodo di detenzione trascorso presso il carcere di Melfi insieme a RI ZI, costituiscono, infatti, argomentazioni pur sempre incentrate nell'ottica della agevolazione mafiosa, peraltro attenendo a vicende risalenti ad oltre vent'anni orsono. Con una seconda doglianza, il ricorrente lamenta, infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 629 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione nella qualificazione giuridica dei fatti contestati. Ancorché espunta l'aggravante dell'agevolazione, il Tribunale ha ritenuto di poter valutare la sussistenza del metodo mafioso, unitamente ad altri elementi della fattispecie estorsiva, quale elemento sintomatico del dolo della prima. Assumendo rilievo il solo modus agendi, al ricorrente si ascrive, peraltro, un solo intervento nei confronti del CO per risolvere la questione con gli "amici di Potenza, dai quali era stato contattato ed invitato ad intervenire"; non risulta, invece, a lui riferibile alcun interesse proprio, dal momento che nell'ordinanza annullata lo si faceva discendere esclusivamente dall'interesse ad agevolare il sodalizio mafioso di cui è stata esclusa l'esistenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 3 2. Opportunamente il ricorrente ha esposto le ragioni poste a sostegno di una impugnazione vertente in via esclusiva sulla qualificazione giuridica della condotta in addebito: deducendo la non corretta applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e l'inesatta qualificazione della fattispecie in termini di concorso in tentata estorsione anziché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), egli contesta i presupposti di applicazione della misura cautelare, precisando che la coltivazione del ricorso è finalizzata a precostituire titolo per l'accesso alla riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen., ancorché il regime cautelare si sia progressivamente attenuato e la res iudicanda sia stata ormai devoluta al giudice della cognizione. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo, infatti, elaborato il principio secondo cui l'interesse dell'indagato ad impugnare, con richiesta di riesame, un'ordinanza applicativa di misura cautelare per le più svariate ragioni divenuta inefficace, non può presumersi, ma deve essere dedotto in termini positivi ed univoci, ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (tra molte v. Sez. 5, n. 9167 del 31/01/2017, Fanu, Rv. 269038 e Sez. 6, n. 25707 del 15/06/2011, Platone, Rv. 250510 in fattispecie di ordinanza divenuta inefficace perché emessa da giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen.) 3. Nel merito (cautelare) va rilevato che il Tribunale di Potenza, dopo avere negato, in distinta ordinanza emessa nell'ambito di un procedimento al presente collegato, di riconoscere che fossero emersi elementi indiziari, nuovi ed ulteriori, a supporto della dimostrazione dell'esistenza del clan mafioso ZI di OL (Pz), successivi al 2012 (anno di pronuncia di una sentenza di cognizione che sanciva l'inesistenza del gruppo criminale fino a quell'epoca), deve ora confrontarsi con la necessità di apprezzare ex novo i presupposti dell'adozione di misure cautelari in cui l'esistenza del clan costituiva, invece, il presupposto logico e materiale di molte imputazioni provvisorie. Così è anche nel caso in esame, in cui avendo la Seconda Sezione penale di questa Corte di cassazione in fase rescindente imposto di rivalutare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il Tribunale ha escluso quella dell'agevolazione mafiosa (ormai insostenibile essendo stata esclusa l'operatività del clan ZI), mantenendo, invece, quella dell'impiego del metodo mafioso. La fattispecie concerne il tentativo di tale CO OL, sedicente creditore dei rivenditori di auto IO PU e VI CO, di ottenere soddisfazione delle proprie pretese, rivolgendosi a malviventi del luogo (tra cui LO ZZ, 4 divenuto poi collaboratore di giustizia e il ricorrente IC AM)/ a loro volta attivati "dagli amici di Potenza" (sottintesi: esponenti del gruppo ZI) per sottoporre a pressione i presunti debitori. Tanto premesso, il Collegio osserva che sulla scorta dell'ordinanza impugnata si ricava che l'impiego del metodo mafioso si è indubbiamente manifestato, tant'è che le parti offese sono state costrette a chiudere temporaneamente uno dei loro punti vendita vetture, a concreta dimostrazione del timore loro incusso dall'intervento coordinato di più persone che sollecitavano la soddisfazione delle pretese di OL, ma in che modo poi l'impiego del metodo possa avere trasformato quello che, come postula la difesa, resta un caso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in tentata estorsione non risulta affatto chiaro dall'esame del provvedimento. Appare, infatti, fortemente contraddittorio che la valenza attribuita dal Tribunale alle peculiarità della condotta e quindi la ritenuta configurazione di una aggravante operante in modo oggettivo come il metodo mafioso, possa avere trasformato il dolo d~tol del reato di cui all'art. 393 in quello del delitto di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen. L'ordinanza impugnata, richiamando una giurisprudenza poco conferente perché relativa a casi di omicidio (Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo;
Rv. 241339; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, RV, 257208; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Connelli, Rv. 275012) e senza considerare quanto stabilito da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, sostiene, infatti, che alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso può riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione e tuttavia l'aggravante del metodo mafioso non è incompatibile con il delitto di ragion fattasi (art. 393 cod. pen.). La stessa citata decisione delle Sezioni Unite ha, infatti, ribadito il principio che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone - e quindi anche con l'impiego del metodo mafioso - è configurabile, a condizione che questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541/20 cit., Rv. 280027-03) Deve, infatti, ritenersi ormai superato l'orientamento ermeneutico, pur manifestatosi nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo cui quando ricorre l'aggravante del metodo mafioso si è sempre in presenza del delitto di estorsione (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, P.G. in proc. AG e al., Rv. 264628; Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344). Tutto ciò premesso, l'ordinanza impugnata ha ribadito la sussistenza del delitto di concorso in estorsione, non già evidenziando l'autonoma finalità perseguita dal ricorrente, bensì insistendo sulla circostanza che il modus agendi 5 della condotta "comportava l'attuazione della pretesa [creditoria] in forme che integravano certamente il necessario dolo di estorsione" (pag. 39 ord. imp.). Dopo avere, infatti, evidenziato come gli indagati, tra cui l'odierno ricorrente, intendessero soddisfare un interesse illecito, non essendo emersa la legittimità della pretesa avanzata dal OL nei confronti delle parti offese (pag. 38 ord.), il Tribunale ha finito per argomentare la sussistenza del delitto di estorsione proprio sulla base dell'impiego del metodo mafioso. Tuttavia il presupposto del reato di cui all'art. 393 cod. pen. non è la legittimità della pretesa vantata dall'agente, ma l'astratta possibilità di rivolgersi al giudice / da un lato/ e l'illegittimo impiego della minaccia o della violenza per soddisfarla, dall'altro. In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, è necessario che sussista la possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza (per tutte v. Sez. 5, n. 13997 del 22/02/2021, Borghesi, Rv. 280815), possibilità che ovviamente non sussiste quando la pretesa sia del tutto illecita (ad es. quando relativa ad interessi usurari), situazione, tuttavia, non ricorrente nella fattispecie, come si evince dalla stessa imputazione. 4. Da quanto sopra esposto consegue la necessità di un rinnovato esame da parte del Tribunale di Potenza del provvedimento cautelare impugnato, per quanto ai limitati fini sopra indicati, nel rispetto dei principi di diritto dianzi enunciati.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso, 23 maggio 2023