Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/05/2026, n. 12750
CASS
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per motivazione apparente

    La Corte ha ritenuto che la CT abbia esaminato l'eccezione sollevata dalla società contribuente, ritenendo che la motivazione dell'accertamento si basasse essenzialmente sulla natura simulata e fittizia dell'operazione negoziale. La motivazione della sentenza è considerata percepibile e non apparente.

  • Rigettato
    Violazione di legge in ordine alla motivazione dell'avviso di accertamento

    Non sussiste il vizio di violazione di legge in ordine alla motivazione dell'avviso di accertamento, in quanto non è configurabile, sulla base del contenuto complessivo di tale atto, la denunciata contraddittorietà tra le ragioni della pretesa erariale.

  • Rigettato
    Violazione di legge in ordine alla motivazione dell'avviso di accertamento

    Non sussiste il vizio di violazione di legge in ordine alla motivazione dell'avviso di accertamento, in quanto non è configurabile la denunciata contraddittorietà tra le ragioni della pretesa erariale.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per motivazione contraddittoria

    Non sussiste il vizio di violazione di legge in ordine alla motivazione dell'avviso di accertamento, in quanto non è configurabile la denunciata contraddittorietà tra le ragioni della pretesa erariale.

  • Rigettato
    Violazione del principio del divieto di abuso del diritto

    La Corte ha ricondotto l'operazione ad ipotesi di simulazione negoziale e nullità del contratto per carenza di alea, più che di abuso del diritto. La commissione è indeducibile ex art. 109, comma 8, t.u.i.r.

  • Rigettato
    Violazione del giudicato interno

    La CTP ha ritenuto l'operazione integrasse abuso del diritto perché priva di alea e valide ragioni economiche, ma anche perché il contratto era nullo per mancanza di causa aleatoria. La CT ha riqualificato l'operazione come simulata e nulla per carenza di alea. La qualificazione del contratto era premessa logico-giuridica delle questioni appellate, non potendosi formare giudicato interno.

  • Inammissibile
    Omessa pronuncia su eccezione di nullità

    I motivi sono inammissibili in quanto, ricondotto lo stock lending all'usufrutto di azioni, si rivelano irrilevanti le doglianze sulla violazione della normativa antielusiva. Inoltre, per imposte non armonizzate, non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

  • Inammissibile
    Nullità per violazione art. 37-bis d.P.R. 600/73

    I motivi sono inammissibili in quanto, ricondotto lo stock lending all'usufrutto di azioni, si rivelano irrilevanti le doglianze sulla violazione della normativa antielusiva. Inoltre, per imposte non armonizzate, non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

  • Rigettato
    Violazione dei termini di accertamento

    Il raddoppio dei termini consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'accertamento penale. La CT ha correttamente statuito che sussiste l'obbligo di denuncia, in quanto la contabilizzazione di costi afferenti ad operazioni inesistenti costituisce violazione con espressa rilevanza penale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 74/2000.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per motivazione contraddittoria in ordine ai termini di accertamento

    La motivazione indica chiaramente il reato tributario configurabile (art. 3 D. Lgs. 74/2000), suscettibile di giustificare l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., richiamando il contenuto dell'avviso di accertamento. Il contribuente può solo contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non la sussistenza del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/05/2026, n. 12750
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12750
    Data del deposito : 5 maggio 2026

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