CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/05/2026, n. 12750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12750 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6163/2017 R.G. proposto da: OMEGA HOLDING SRL (C.F. 05011200960), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio BO – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4515/2016, depositata in data 02/09/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05/03/2026 dal Consigliere SA TA. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Claudia Pedrelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito per la ricorrente l’Avv. Franco Consoli, in sostituzione dell’Avv. Antonio BO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Oggetto: Operazione di stock lending - Nozione - Usufrutto di azioni - Identità del fenomeno economico - Sussistenza - Conseguenze in tema di deducibilità del relativo costo di acquisto. Civile Sent. Sez. 5 Num. 12750 Anno 2026 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: SC AR Data pubblicazione: 05/05/2026 2 Udita per la controricorrente l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’Amministrazione finanziaria notificava alla Omega Holding s.r.l. l’avviso di accertamento n. T9B03EV02592/2013, con il quale, in relazione all’anno 2005/2006, aveva determinato una maggiore imposta a titolo di Ires per euro 648.030,00, in conseguenza della ripresa a tassazione del costo di euro 2.059.704,00 sostenuto dalla contribuente a titolo di commissione corrisposta alla società ceca FD Czech RO in base ad un contratto di prestito titoli (stock lending) stipulato in data 18/04/2006. Con il suddetto contratto, la FD Czech RO si impegnava: a) a prestare alla contribuente n.
4.000 azioni, del valore di euro 1,00 ciascuna, rappresentative dell'8% del capitale sociale della KY S.A. (società con sede in Portogallo, a Madeira, controllata al 100% dalla FD Czech RO); b) a deliberare l’integrale distribuzione di tutti gli utili disponibili della società controllata, KY S.A., dopo l'eventuale allocazione obbligatoria di parte di tali utili alle riserve, come stabilito dalla legge portoghese. La società contribuente si obbligava alla restituzione di altrettante azioni, della stessa specie e qualità di quelle oggetto del contratto, alla scadenza dell'operazione di prestito. Il contratto di stock lending prevedeva una "scommessa" sul risultato economico conseguito dalla KY S.A., e cioè che la contribuente avrebbe corrisposto alla FD Czech RO, nel periodo di durata del contratto, un compenso annuo ("commissione") variabile in ragione degli utili distribuiti dalla KY S.A. e, in particolare: i) nessun compenso, nel caso in cui i proventi annui derivanti dalle azioni prese in prestito fossero risultati inferiori ad euro 1.200.000,00; ii) un compenso pari ai proventi annui derivanti dalle azioni prese in prestito incrementato del 7,305% e, comunque, fino all'importo massimo di euro 2.318.000,00, 3 nel caso in cui i proventi annui derivanti dalle azioni prese in prestito fossero risultati uguali o superiori ad euro 1.200.000,00. Secondo l’Ufficio, la commissione versata dalla contribuente era indeducibile ex art. 109 t.u.i.r., in quanto l'operazione di prestito titoli era simulata e fittizia, fraudolentemente costruita su società inesistenti (definite "semplici scatole vuote"), su utili inesistenti e su transazioni finanziarie fittizie, e dunque su un contratto nullo per mancanza della causa aleatoria. La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale accoglieva solo parzialmente il ricorso, riducendo ad euro 2.065,00 la sanzione di euro 886.322,05 irrogata per la sottofatturazione di un’operazione esente Iva, e lo rigettava per il resto. 2. Contro tale decisione la contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale rigettava il gravame. 3. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a dieci motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. In data 13/02/2026 il Sostituto Procuratore Generale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. All’udienza pubblica del 05/03/2026 la ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Avvocatura Generale dello Stato, per la controricorrente, ha chiesto rigettarsi il ricorso. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Claudia Pedrelli, ha chiesto rigettarsi il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, 61 e 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. 4 c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CT reso una motivazione apparente in ordine al sesto motivo di appello con cui si era dedotta la nullità dell’avviso di accertamento per contraddittorietà della sua motivazione, in quanto basata su una pluralità di ragioni giustificatrici della ripresa a tassazione tra loro incompatibili, secondo le quali l’operazione di stock lending era al tempo stesso: a) simulata/fittizia/inesistente; b) elusiva/abusiva (abuso del diritto); c) realizzata attraverso un contratto nullo per assenza della causa aleatoria. La CT, invero, si è limitata a riqualificare giuridicamente i contraddittori elementi fattuali posti a base della pretesa erariale, pervenendo così ad assumere che l’operazione di stock lending fosse, nel contempo, non voluta dalle parti contraenti in quanto simulata, voluta allo scopo esclusivo di perseguire un vantaggio fiscale e, infine, voluta dalle parti ma priva dell’alea contrattuale. Tale motivazione appare incomprensibile, in quanto non esamina la contraddittorietà delle ragioni poste a fondamento dell’atto impositivo, né spiega per quale motivo, a seguito della operata riqualificazione dei fatti, le ragioni giuridiche della pretesa fiscale non sarebbero più in contrasto tra loro. 2. Con il secondo motivo, subordinato al primo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 3 e 21-septies della legge n. 241/1990 e dei principi giuridici in tema di motivazione degli atti impositivi, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CT escluso la contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento in ragione della fondatezza nel merito della pretesa erariale, così confondendo il piano della legittimità dell’atto con quello della fondatezza nel merito dello stesso. La motivazione, tuttavia, costituisce un requisito formale dell’avviso di accertamento richiesto a pena di nullità, sicché la sua contraddittorietà 5 insanabile equivale alla mancanza assoluta dello stesso, con conseguente nullità dell’atto impositivo a prescindere dalla fondatezza nel merito della pretesa erariale. 3. Con il terzo motivo, subordinato a quelli precedenti, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 3 e 21-septies della legge n. 241/1990, dei principi di diritto in tema di motivazione dell'avviso di accertamento, del principio generale dell'ordinamento del divieto di abuso del diritto, dei principi di diritto in materia di elusione fiscale, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CT ritenuto che la motivazione dell’avviso di accertamento, pur fondata su rationes alternative ed incompatibili, fosse univoca e non contraddittoria, con ciò violando il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è nullo l'avviso di accertamento fondato su distinti ed inconciliabili motivi d'imposizione, in quanto, rispondendo la motivazione all’esigenza di garantire, non solo il buon andamento e l’imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost., ma anche il pieno esercizio del diritto di difesa, non è legittimo l'intento dell'Amministrazione di formulare una motivazione contraddittoria con funzione "di riserva", sia perché la pretesa impositiva per essere conforme a legge può basarsi su elementi concorrenti, ma non su presupposti fattuali contrastanti, sia perché l'alternatività delle ragioni giustificatrici della pretesa, lasciando l'Amministrazione arbitra di scegliere, nel corso della procedura contenziosa, quella che più le convenga secondo le circostanze, espone la controparte ad un esercizio difensivo difficile o talora impossibile, come verificatosi nel caso di specie. 4. Con il quarto motivo, in via subordinata al terzo motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, 61 e 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CT reso una 6 motivazione irriducibilmente contraddittoria, avendo sostenuto che l’operazione di stock lending fosse, nel contempo, non voluta dalle parti contraenti in quanto simulata, voluta allo scopo esclusivo di perseguire un vantaggio fiscale e, infine, voluta dalle parti ma priva dell’alea contrattuale. Inoltre, la sentenza impugnata dapprima ha affermato l’assenza del rischio, ossia dell’alea, sottostante al contratto di prestito di titoli, e poi ha contraddittoriamente sostenuto che la contribuente si era sottoposta consapevolmente al rischio di perdere commissioni ben più onerose rispetto ai dividendi incassati, affermazione, quest’ultima, anche incomprensibile. 5. Con il quinto motivo, in via subordinata ai motivi precedenti, si assume la violazione e/o falsa applicazione del principio generale dell'ordinamento del divieto di abuso del diritto, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CT erroneamente ritenuto che anche i contratti simulati e quelli nulli per carenza di causa integrassero la fattispecie dell'abuso del diritto, sebbene la contestazione dell'abuso del diritto implichi il riconoscimento dell'effettività materiale e giuridica dell'operazione contestata, in quanto l'abuso del diritto si riferisce ad (e, quindi, suppone necessariamente che si sia in presenza di) operazioni non simulate, ma realmente volute ed immuni da invalidità. 6. I primi cinque motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati. 6.1 In primo luogo, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, 7 ipotetiche congetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758; Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232). 6.1.1 Nella specie, il lamentato vizio non sussiste, in quanto la CT ha espressamente esaminato l’eccezione sollevata dalla società contribuente, assumendo che «2.3 Risultano, altresì, infondate le doglianze concernenti la asserita contraddittorietà della motivazione dell'Avviso di accertamento (congruamente motivato poichè non è limitato ad un rinvio per relationem al PVC redatto in data 28 luglio 2011 dai Funzionari della DRE della Lombardia, bensì si diffonde per pagine sulla maggior pretesa erariale) il quale configura l'operazione di stock lending simulata, fraudolenta, fittizia o meramente cartolare (cfr. pagg. 10-11 dell'Avviso di accertamento a pagg. 51-52 del PVC), posta in essere attraverso l'utilizzo di "scatole vuote", sprovviste di adeguati mezzi finanziari e la fittizia distribuzione di utili (cfr. pagg.
7-8 del PVC), in quanto avente unicamente lo scopo di azzerare la tassazione (nello stesso esercizio) della quota di plusvalenza imponibile derivante dalla cessione in regime pex (art. 87, TUIR) della partecipazione detenuta in Almeco Siderurgica S.p.A.». In sostanza, la CT ha ritenuto che la motivazione posta a base dell’accertamento impositivo consistesse, essenzialmente, nella natura simulata e fittizia dell’operazione negoziale da cui era scaturito l’apparente costo portato in deduzione. In ragione della chiara esposizione dell’iter logico-giuridico della sentenza impugnata, deve escludersi che questa sia affetta dal vizio di motivazione. 6.2 Neppure sussiste il vizio di violazione di legge in ordine alla motivazione dell’avviso di accertamento, in quanto non è configurabile, sulla base del contenuto complessivo di tale atto, la denunciata contraddizione tra le ragioni della pretesa erariale. 8 6.3 In proposito, è opportuno operare una breve premessa in ordine all’inquadramento giuridico della fattispecie in esame. Il presente giudizio ha ad oggetto la stipula di un contratto denominato stock lending agreement tra la ricorrente e la società̀ ceca FD Czech RO, che consiste in un prestito di titoli contro pagamento di una commissione (fee) e contestuale costituzione da parte del mutuatario (borrower) di una garanzia, rappresentata da denaro o da altri titoli di valore complessivamente superiore a quello dei titoli ricevuti in prestito, chiamata collateral, a favore del mutuante (lender), a garanzia dell'obbligo di restituzione dei titoli ricevuti. Come già chiarito da questa Corte, i vantaggi che il contratto di stock lending consente di conseguire al soggetto che presta i titoli vanno individuati nella possibilità di beneficiare di margini reddituali senza assumere ulteriori rischi di mercato rispetto a quelli già presenti in portafoglio, mantenendo inalterata la flessibilità nella gestione dell'investimento senza ostacolare in alcun modo le scelte operative. Autorevole dottrina, occupandosi dell'argomento, ha posto in rilievo che la fattispecie in esame è di norma caratterizzata dall'assenza di qualsiasi alea contrattuale in ordine al versamento della commissione, ben sapendo le parti sin dalla conclusione del contratto che il prestatario dovrà pagare la fee e che l'importo di tale commissione sarà più o meno equivalente al valore dei dividendi distribuiti. Si è, pertanto, ritenuto che, sul piano civilistico, l'operazione sia sostanzialmente “neutrale” per il prestatario che ottiene unicamente un vantaggio fiscale, che gli deriva dalla intassabilità dei dividendi riscossi e dalla integrale deducibilità della commissione versata al prestatore (in tal senso, in motivazione, Cass. 22/12/2023, n. 35802 e Cass. 13/04/2021, n. 9628). 6.4 Nella specie, la società FD Czech RO si impegnava a “prestare" alla società ricorrente la proprietà di n.
4.000 azioni, del valore di euro 1,00 ciascuna, rappresentative dell'8% del capitale sociale della KY 9 S.A. (società controllata al 100% dalla FD Czech RO) con sede a Madeira, dietro costituzione di un deposito di denaro di euro 158.000,00, in un conto corrente "appositamente" acceso presso la Banca di Gestione Patrimoniale S.A. di Lugano. Inoltre, in aggiunta a suddetta garanzia, la mutuataria, in virtù di un apposito contratto denominato “Securities Pledge Agreement", stipulato anch'esso in data 18/04/2006, costituiva a favore della mutuante un pegno sulle azioni oggetto del contratto di stock lending, disponendo altresì che gli originali dei certificati azionari, rappresentativi dei titoli a garanzia, sarebbero stati custoditi dal creditore pignoratizio, o da un soggetto terzo dal primo incaricato. Al prestito veniva associata una scommessa sul risultato economico conseguito dalla società portoghese KY S.A., nel senso che: a) in caso di proventi annui derivanti dalle azioni inferiori ad euro 1.200.000,00, la Omega Holding s.r.l. non sarebbe stata tenuta alla corresponsione di alcun compenso alla mutuante;
b) in caso di proventi annui derivanti dalle azioni uguali o superiori ad euro 1.200.000,00, la Omega Holding s.r.l. avrebbe dovuto pagare alla mutuante un compenso pari ai proventi medesimi maggiorato del 7,305% e, comunque, sino ad un importo massimo di euro 2.318.000,00. Nel caso in esame, l'ammontare dei dividendi distribuiti era pari ad euro 1.919.485,51, determinando la perdita della scommessa ed il conseguente pagamento di una commissione, da parte della ricorrente, pari ad euro 2.059.703,93, somma che veniva da quest’ultima portata in deduzione, ex art. 109 t.u.i.r., con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2005/2006. 6.5 Ciò premesso, va osservato che i giudici d’appello hanno ricostruito il complessivo meccanismo dell’operazione strutturata dalla società contribuente riconducendolo ad un’ipotesi di simulazione negoziale e di nullità del contratto per carenza di alea (fattispecie tra loro, peraltro, 10 compatibili, posto che la simulazione assoluta del negozio giuridico comporta la nullità dello stesso proprio per mancanza di causa: cfr., ex multis, Cass. 11/08/2022, n. 24687; Cass. 06/07/2021, n. 19097; Cass. 26/03/2018, n. 7459), più che di abuso del diritto. Tale conclusione è suffragata da quanto riportato a partire dal paragrafo 2.13 della motivazione dell’impugnata sentenza, in cui si assume che «[…] il quadro appena delineato, consente di riqualificare gli elementi fattuali che sorreggono la tesi erariale e di ritenere che l'operazione di stock lending non sia stata effettivamente voluta dalle parti contraenti che hanno stipulato il contratto (poiché in assenza di una reale volontà negoziate) bensì sia stata posta in essere al solo fine di documentare fittiziamente, di fronte a terzi, una mera apparenza giuridica, priva di effetti nei rapporti interni. Pertanto, poiché il contratto è nullo, in quanto la causa è illecita, non può costituire titolo idoneo alla deduzione di componenti negative del reddito.
2.14 I contratti in questione risultano infatti contrari ad ogni logica imprenditoriale (nello specifico punto, la società contribuente non dimostra neppure che la stipula di tali contratti potesse rientrare nell'oggetto sociale di OMEGA), privi di alea e di valide ragioni economiche, aventi il solo scopo di perseguire un vantaggio fiscale, in violazione della richiamata normativa tributaria, nonché da parte di FD Czech s.r.o., in violazione degli articoli dal 18 al 32 e 93 bis, co. l e seguenti del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico sulla Finanza); contratti simulati che concernono una illecita pianificazione fiscale che ha trovato una esecuzione solo "cartolare", poiché le diverse transazioni, quali la riscossione dei dividendi ed il pagamento della commissione risultano realizzate solo "contabilmente", senza una reale movimentazione di denaro, aventi essenzialmente la finalità di azzerare le imposte dovute sulla plusvalenza realizzata da OMEGA, per effetto della cessione della partecipazione detenuta in Almeco S.p.A.». 11 6.6 Le conclusioni a cui è giunta la CT appaiono, in relazione all’indeducibilità della commissione versata dalla contribuente, conformi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sicché la decisione impugnata è da confermare, previa, però, correzione della relativa motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. 6.7 Deve, in proposito, innanzitutto rilevarsi che sfugge alla disponibilità delle parti, e spetta al giudice, la determinazione della norma in base alla quale si deve giudicare la singola fattispecie. Nel caso in esame, sostanzialmente le parti concordano sull'esistenza e sul contenuto degli accordi di prestito di azioni, mentre controvertono soltanto sull'individuazione della soluzione giuridica di riferimento, in ordine alla quale la Corte ritiene, come già argomentato nelle precedenti decisioni su analoghe questioni, che l'operazione in esame debba essere ricondotta al combinato disposto degli artt. 109, comma 8, e 89 t.u.i.r. In fattispecie analoghe, invero, questa Corte ha già ritenuto, con orientamento consolidato da una serie di pronunce conformi, che, in tema di imposte sui redditi, l’operazione di stock lending, ossia di prestito di azioni - che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente, o meno, all’ammontare dei dividendi riscossi) - realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che in un caso si verta su un diritto reale e, nell’altro, su un diritto di credito, sicché è soggetta ai limiti previsti dall’art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.), restando il versamento della commissione costo indeducibile (Cass. 12/05/2017, n. 11872; conformi: Cass. 04/06/2020, n. 10551; Cass. 28/09/2020, n. 20424; Cass. 23/03/2021, n. 8061; Cass. 13/04/2021, n. 9628; Cass. 09/06/2021, n.16145; Cass. 12/11/2021, n. 9628; Cass. 12/05/2021, n. 12508; Cass. 18/02/2022, n. 5500; Cass. 21/02/2022, n. 5637; Cass. 23/02/2022, n. 6030 e n. 6063; Cass. 24/02/2022, n. 6268 e 6276; Cass. 21/04/2022, n. 12763; Cass. 12 24/05/2022, n. 16685; Cass. 5/07/2022, n. 21311; Cass. 28/11/2022, n. 34994; Cass. 30/11/2022, n. 35247; Cass. 20/03/2023, n. 7992; Cass. 22/12/2023, n. 35802; Cass. 22/12/2023, n. 35893; Cass. 02/04/2025, n. 8717). In tali pronunce si è infatti evidenziato che nella formulazione vigente ratione temporis, il comma 8 dell'art. 109 t.u.i.r. disponeva che «In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89». Come è stato evidenziato nei citati arresti giurisprudenziali, l'usufrutto di azioni è un’operazione finanziaria con la quale viene concesso il diritto a percepire i dividendi distribuiti da un'altra società, a fronte di un corrispettivo comprensivo del valore attuale dei flussi futuri di utili. Il cedente, pertanto, percepisce anticipatamente l'entità del dividendo sotto forma di corrispettivo per la cessione dell'usufrutto e il cessionario iscrive in bilancio, nell'attivo patrimoniale immateriale, il corrispondente onere. Il predetto comma 8 dell'art. 109 dispone l'indeducibilità tributaria del costo così sostenuto, quando vengano in rilievo partecipazioni societarie da cui derivino utili esclusi da tassazione, individuando un parallelismo tra la deducibilità del costo dell'usufrutto su azioni e l’imponibilità dei dividendi derivanti dalla sottostante partecipazione. Anche nel contratto di stock lending, come nell'usufrutto di azioni, il trasferimento (temporaneo) della titolarità del diritto a percepire il dividendo si associa ad un costo, rappresentato dalla commissione. Il fenomeno, ad un'analisi economica e giuridico-tributaria oggettiva e sostanziale, è dunque lo stesso, senza che assuma rilievo, ai fini tributari (gli unici che qui rilevano, non essendovi la necessità di una declinatoria civilistica sul contratto), la circostanza che nell'un caso si 13 verta su un diritto reale e, nell'altro, su un diritto di credito, anche perché la stessa disposizione citata si riferisce letteralmente «ad altro diritto analogo», senza ulteriori connotazioni, sicché non va intesa come meramente confinata ai soli diritti reali (interpretazione che, del resto, avrebbe una valenza abrogativa), non deponendo in tal senso né la lettera, né lo spirito della disposizione, per cui l’interpretazione adottata non realizza alcuna impropria estensione analogica del dettato della norma (Cass. n. 11872/2017, cit.). Ne deriva che il contratto di stock lending non è nullo per mancanza di causa o per violazione di norme imperative, né l'operazione va considerata elusiva, neppure ponendosi una lesione dell'art. 41 Cost., ma, semplicemente, i costi (ossia, la commissione) sostenuti per tale operazione – analogamente a quelli sostenuti dall’usufruttuario per l'acquisto del diritto d'usufrutto su azioni - sono indeducibili ex art. 109, comma 8, t.u.i.r., dovendosi in tal senso integrare la motivazione della sentenza impugnata. 6.8 Tanto considerato, va osservato che, nel caso di specie, il fulcro della ripresa a tassazione – pur nel contesto di una diversa qualificazione giuridica dell’operazione ai fini fiscali – continua ad individuarsi nel medesimo presupposto di fatto, ovvero nella contestazione dell’indebita deduzione integrale dal reddito fiscalmente imponibile della commissione corrisposta, ciò che costituisce (al netto delle considerazioni - già definite irrilevanti nei citati arresti di legittimità - svolte per ricondurre la fattispecie in esame a figure negoziali nulle sotto il profilo civilistico, ovvero ad ipotesi elusive) il nucleo della pretesa impositiva, come si ricava, peraltro, proprio dal contenuto dell’avviso di accertamento impugnato che, a pag. 14 (come riportato a pag. 43 del ricorso per cassazione), richiama espressamente il predetto art. 109 t.u.i.r., prevedendo che «si confermano le risultanze del pvc e vengono recuperati a tassazione costi indebitamente dedotti per € 2.059.704,00 in violazione 14 dell’art. 109 del d.p.r. 917 del 1986, afferenti alla commissione corrisposta alla società ceca FD Czech RO in relazione alla stipula del contratto di stock lending». 6.9 Alla luce di quanto fin qui detto, ricondotto il contratto di stock lending nel perimetro dell’art. 109, comma 8, t.u.i.r., i primi cinque motivi del ricorso vanno respinti, presupponendo gli stessi una diversa qualificazione giuridica dell’operazione negoziale oggetto di causa che risulta superata dalla correzione apportata alla motivazione dell’impugnata sentenza, potendo, peraltro, ricorrersi all’esercizio di tale potere correttivo anche qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, finanche nell'ipotesi in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente (Cass. 01/03/2019, n. 6145; Cass. 18/11/2019, n. 29880). 6.10 Né risulta configurabile, all’esito della correzione dell’impugnata sentenza, una lesione del diritto di difesa della società ricorrente. Invero, in relazione alla motivazione degli atti impositivi, la consolidata giurisprudenza di questa Corte afferma che l'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 (già in base al testo originario e, comunque, in virtù dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e, successivamente, della previsione introdotta dall'art. 7 della legge n. 212/2000), laddove richiede che l'avviso di accertamento indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur (cfr., ex multis, Cass. 11/01/2025, n. 730). Tali presupposti, pertanto, vanno forniti all'interessato non solo tempestivamente (e cioè mediante inserimento ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del 15 diritto di difesa (Cass. n. 10551/2020, cit.; Cass. 26/03/2014, n. 7056; Cass. 30/10/2009, n. 23009; Cass. 12/07/2006, n. 15842). Nel caso di specie, la società ricorrente stigmatizza il fatto che l’atto impositivo impugnato recasse, contemporaneamente, la contestazione di un contratto simulato, di un contratto nullo per mancanza di alea e di un’operazione costituente abuso del diritto, ossia fattispecie tra loro giuridicamente confliggenti. Una tale prospettazione, tuttavia, pur se evidenzia, in linea astratta, l’esistenza di fattispecie non compatibili (fermo quanto già rilevato in ordine al fatto che il negozio simulato e quello privo di causa sono, in realtà, tra loro assimilabili), non incide sulla valutazione della possibilità, per la destinataria dell’avviso, di comprenderne i presupposti ed esporre, al riguardo, le proprie difese, posto che l’atto impositivo de quo, come già detto, è nella sostanza chiaramente incentrato sulla violazione dell’art. 109 t.u.i.r. e sull’intento della contribuente di conseguire indebiti vantaggi fiscali attraverso l’operazione ivi puntualmente descritta. Rispetto a tale rilievo, la circostanza che l'attività negoziale posta in essere fosse considerata, alternativamente, come invalida o elusiva, mirava unicamente a tracciare diversi percorsi di disconoscimento degli effetti fiscali del contratto, senza offuscare la riconoscibilità delle ragioni dell’atto impositivo da parte della contribuente, la quale, del resto, lo ha impugnato nel merito con ampiezza di argomentazioni (cfr., per un caso analogo, Cass. n. 8717/2025, cit.). 7. Con il sesto motivo, in subordine a quelli precedenti, si deduce la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CT violato, nell’affermare che il contratto di stock lending era nullo perché simulato, il giudicato interno formatosi sul rilievo, operato dalla CTP, che la complessiva operazione economica integrava gli estremi 16 dell’abuso del diritto, che, a differenza della simulazione, presuppone il compimento di operazioni reali ed immuni da profili di invalidità civilistica. 7.1 Il motivo è infondato. 7.2 La CTP, come si evince dal contenuto della sentenza di primo grado solo parzialmente riportato nel ricorso per cassazione, ha statuito che «Il Collegio ritiene, in conclusione, che dalla valutazione globale e unitaria di tutti gli elementi prospettati si sia in presenza di abuso del diritto perché la società ha sottoscritto un contratto privo di alea (e per tale motivo nullo), privo di valide ragioni economiche (perdita economica di € 140.218,42) se non finalizzato a conseguire un indebito risparmio fiscale, utilizzato per neutralizzare la tassazione della plusvalenza realizzata nell'anno (abbattimento dell'imponibile pari a € 1.963.729,65)». Da tale argomentazione non si desume affatto, in maniera inequivoca, che la ratio della decisione di primo grado sia stata la condotta elusiva posta in essere mediante effettive e volute operazioni negoziali, posto che la CTP, nella medesima asserzione sopra riportata, prospetta una fattispecie di contratto nullo per mancanza della causa aleatoria, così sostanzialmente confermando, sotto tale profilo, la lettura che, in termini di fittizietà e nullità dell’operazione negoziale, ha fornito la CT nell’interpretazione della motivazione dell’avviso di accertamento, interpretazione che è stata comunque superata all’esito della correzione della motivazione dell’impugnata sentenza. 7.3 In ogni caso, anche diversamente opinando, non poteva escludersi, nella specie, la facoltà della CT di procedere alla riqualificazione dell’operazione negoziale, avendo questa Corte reiteratamente precisato che il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, 17 riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente (Cass. 22/10/2025, n. 28083; Cass. 15/05/2019, n. 12875). Nella specie, la qualificazione del contratto di stock lending stipulato dalla contribuente costituiva la premessa logico-giuridica dell’esame delle questioni, riproposte dalla stessa contribuente in sede di appello, relative all’asserita contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento in quanto fondata su giustificazioni alternative ed incompatibili. Sulla questione della qualificazione della contestata operazione negoziale non poteva, quindi, essersi formato alcun giudicato interno. 8. Con il settimo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CT omesso di pronunciare sul settimo motivo di appello, inerente all’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 37-bis, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, ai sensi del quale, in tema di elusione fiscale, l’emanazione dell’avviso di accertamento deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla richiesta al contribuente di fornire chiarimenti entro sessanta giorni. Tale richiesta, inoltre, deve indicare i motivi per i quali le operazioni descritte nell’accertamento sono considerate elusive ed i motivi per i quali le imposte devono essere applicate disconoscendo i vantaggi tributari conseguiti mediante le suddette operazioni. 9. Con l’ottavo motivo, in via subordinata al settimo, si assume la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, 61 e 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per mancanza assoluta della motivazione in ordine all’eccezione di nullità dell’avviso di 18 accertamento per violazione dell’art. 37-bis, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973. 10. Il settimo e l’ottavo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono inammissibili in quanto, alla luce di quanto esposto sulla riconducibilità dello stock lending all’usufrutto di azioni, si rivelano irrilevanti le doglianze della contribuente nella parte in cui censurano, per vari aspetti, la violazione della disposizione antielusiva dettata dall'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, non applicandosi quest'ultima al caso de quo. Peraltro, più in generale, occorre ricordare che, nella specie, gli accertamenti condotti dall'Amministrazione finanziaria hanno ad oggetto la rideterminazione del reddito imponibile ai fini Ires, tributo “non armonizzato”, per il quale, in assenza di specifica prescrizione, il diritto nazionale non pone in capo all'Amministrazione fiscale, che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto (Cass., Sez. U., 09/12/2015, n. 24823; Cass. 11/05/2018, n. 11560; Cass. 07/09/2018, n. 21767; Cass., Sez. U., 25/07/2025, n. 21271). 11. Con il nono motivo si assume la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 vigente ratione temporis, come interpretato dalla sentenza della Corte cost. n. 247 del 25/07/2011, e dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CT ritenuto che il raddoppio dei termini di accertamento fosse giustificato dal mero richiamo, contenuto nell’atto impositivo impugnato, all’art. 37 del d.l. n. 223/2006, senza alcuna indicazione, all’interno di quest’ultimo, del reato tributario commesso, degli elementi essenziali di questo e delle circostanze di tempo e di luogo in cui il pubblico ufficiale ne avrebbe accertato la commissione. 19 In ossequio alla citata pronuncia della Consulta, il giudice tributario avrebbe dovuto accertare, con un giudizio di prognosi postuma ex ante ed in concreto, se il pubblico ufficiale, al momento della presentazione della denuncia, avesse già individuato con sicurezza gli elementi del reato da denunciare. 12. Con il decimo motivo, in via subordinata al nono, si assume la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, 61 e 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CT reso una motivazione irriducibilmente contraddittoria in ordine alla violazione dei termini di accertamento di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. Invero, i giudici d’appello hanno affermato che l’operazione di stock lending integrava sia l’abuso del diritto, sia la simulazione contrattuale, sia, infine, la nullità per mancanza di causa, ossia fattispecie tra loro incompatibili, e tuttavia solo la simulazione avrebbe consentito di affermare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia per il reato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 74/2000, in relazione al raddoppio dei termini di accertamento. 13. Il nono ed il decimo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati. 13.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, nel testo vigente ratione temporis (ossia antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208/2015), consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia (come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247/2011), dall'inizio 20 dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass. 10/01/2025, n. 600; Cass. 09/08/2022, n. 24576; Cass. 28/06/2019, n. 17586; Cass. 30/05/2016, n. 11171). Non rilevano, quindi, i successivi esiti dell'accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine (Cass. 14/07/2023, n. 20409; Cass. 15/09/2022, n. 27250; Cass. 30/06/2016, n. 13483). La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 247/2011, ha chiarito che, in caso di denuncia presentata oltre gli ordinari termini di decadenza o addirittura di accertamento compiuto senza denuncia, e sempre al fine di verificare l'uso pretestuoso del raddoppio dei termini, «il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta «prognosi postuma») circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità», con la precisazione però che «il correlativo tema di prova — e, quindi, l'oggetto della valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario — è circoscritto al riscontro dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale e non riguarda l'accertamento del reato» (§ 5.3. della sentenza della Corte costituzionale). 13.2. A tali principi la CT si è attenuta, avendo statuito che «2.2 Deve essere, preliminarmente, respinta l'eccezione della Società contribuente in ordine alla (asserita) decadenza del potere accertativo dell'Agenzia delle Entrate, per decorso dei termini, poiché dallo stesso Avviso di accertamento impugnato (a pag. 3) risulta che il provvedimento impositivo è stato emesso, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 223 del 4 luglio 21 2006, il quale stabilisce il raddoppio dei termini di decadenza (che si rende applicabile a decorrere dal periodo di imposta, per il quale alla data di entrata in vigore del citato Decreto erano ancora pendenti i termini di cui al primo e al secondo comma dell'art. 43 del DPR 600/73), in presenza di una denuncia di reato (prot. 81845 del 29 luglio 2011 - in atti), ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati disciplinati dal D. Lgs. n. 74/2000. Sul punto, la Corte di Cassazione (nella Sentenza n. 247/2011) ha avuto modo di chiarire che in presenza di una contestazione sollevata dal contribuente l'onere di provare detti presupposti è a carico della Amministrazione finanziaria (come è avvenuto), dovendo questa giustificare il più ampio potere accertativo attribuitole;
ed inoltre che, l'eventuale c.d. prognosi postuma, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia, spetta al giudice tributario. Orbene, relativamente al caso di specie, sussiste tale obbligo di denuncia, tenuto conto che l'Ente impositore fonda la maggiore pretesa erariale sul fatto che la Soc. contribuente ha contabilizzato costi indebitamente dedotti per € 2.059.504,00 (v. pag. 15 rigo RF 36 dell'Avviso di accertamento), corrispondenti alla commissione corrisposta alla società ceca FD Czech RO, in relazione alla stipula del contratto di stock lending e, che la contabilizzazione di costi afferenti ad operazioni inesistenti (al di sopra delle soglie di legge) rappresenta una violazione che ha espressa rilevanza penale, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). E ciò, in quanto, anche sulla base delle considerazioni svolte in prosieguo, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di prestito di titoli ("Securities lending agreement") risulta essere irragionevole, priva di valido scopo economico, concretizzatasi in una articolata operazione finanziaria, finalizzata a garantire un indebito risparmio d'imposta (costi indebitamente dedotti, per € 2.059.704,00) […]». 22 13.3 Tale motivazione indica chiaramente il reato tributario configurabile nel caso di specie, suscettibile di giustificare l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., richiamando il contenuto complessivo dell’avviso di accertamento, che deve, pertanto, anche sotto tale profilo, ritenersi esaustivo, ossia idoneo a giustificare il raddoppio dei termini di accertamento, considerato, peraltro, che, affinché insorga l’obbligo di denuncia penale, sono sufficienti seri indizi di reato (Cass. 13/09/2018, n. 22337), nella specie ampiamente esposti nell’atto impositivo, e che il contribuente può solo contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, ma non può mettere in discussione la sussistenza del reato, il cui accertamento è precluso al giudice tributario (Cass. 02/07/2020, n. 13481). 14. Alla luce delle anzidette considerazioni, il ricorso va integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la Omega Holding s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro 13.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 05/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente 23 SA TA CI AP
4.000 azioni, del valore di euro 1,00 ciascuna, rappresentative dell'8% del capitale sociale della KY S.A. (società con sede in Portogallo, a Madeira, controllata al 100% dalla FD Czech RO); b) a deliberare l’integrale distribuzione di tutti gli utili disponibili della società controllata, KY S.A., dopo l'eventuale allocazione obbligatoria di parte di tali utili alle riserve, come stabilito dalla legge portoghese. La società contribuente si obbligava alla restituzione di altrettante azioni, della stessa specie e qualità di quelle oggetto del contratto, alla scadenza dell'operazione di prestito. Il contratto di stock lending prevedeva una "scommessa" sul risultato economico conseguito dalla KY S.A., e cioè che la contribuente avrebbe corrisposto alla FD Czech RO, nel periodo di durata del contratto, un compenso annuo ("commissione") variabile in ragione degli utili distribuiti dalla KY S.A. e, in particolare: i) nessun compenso, nel caso in cui i proventi annui derivanti dalle azioni prese in prestito fossero risultati inferiori ad euro 1.200.000,00; ii) un compenso pari ai proventi annui derivanti dalle azioni prese in prestito incrementato del 7,305% e, comunque, fino all'importo massimo di euro 2.318.000,00, 3 nel caso in cui i proventi annui derivanti dalle azioni prese in prestito fossero risultati uguali o superiori ad euro 1.200.000,00. Secondo l’Ufficio, la commissione versata dalla contribuente era indeducibile ex art. 109 t.u.i.r., in quanto l'operazione di prestito titoli era simulata e fittizia, fraudolentemente costruita su società inesistenti (definite "semplici scatole vuote"), su utili inesistenti e su transazioni finanziarie fittizie, e dunque su un contratto nullo per mancanza della causa aleatoria. La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale accoglieva solo parzialmente il ricorso, riducendo ad euro 2.065,00 la sanzione di euro 886.322,05 irrogata per la sottofatturazione di un’operazione esente Iva, e lo rigettava per il resto. 2. Contro tale decisione la contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale rigettava il gravame. 3. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a dieci motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. In data 13/02/2026 il Sostituto Procuratore Generale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. All’udienza pubblica del 05/03/2026 la ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Avvocatura Generale dello Stato, per la controricorrente, ha chiesto rigettarsi il ricorso. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Claudia Pedrelli, ha chiesto rigettarsi il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, 61 e 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. 4 c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CT reso una motivazione apparente in ordine al sesto motivo di appello con cui si era dedotta la nullità dell’avviso di accertamento per contraddittorietà della sua motivazione, in quanto basata su una pluralità di ragioni giustificatrici della ripresa a tassazione tra loro incompatibili, secondo le quali l’operazione di stock lending era al tempo stesso: a) simulata/fittizia/inesistente; b) elusiva/abusiva (abuso del diritto); c) realizzata attraverso un contratto nullo per assenza della causa aleatoria. La CT, invero, si è limitata a riqualificare giuridicamente i contraddittori elementi fattuali posti a base della pretesa erariale, pervenendo così ad assumere che l’operazione di stock lending fosse, nel contempo, non voluta dalle parti contraenti in quanto simulata, voluta allo scopo esclusivo di perseguire un vantaggio fiscale e, infine, voluta dalle parti ma priva dell’alea contrattuale. Tale motivazione appare incomprensibile, in quanto non esamina la contraddittorietà delle ragioni poste a fondamento dell’atto impositivo, né spiega per quale motivo, a seguito della operata riqualificazione dei fatti, le ragioni giuridiche della pretesa fiscale non sarebbero più in contrasto tra loro. 2. Con il secondo motivo, subordinato al primo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 3 e 21-septies della legge n. 241/1990 e dei principi giuridici in tema di motivazione degli atti impositivi, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CT escluso la contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento in ragione della fondatezza nel merito della pretesa erariale, così confondendo il piano della legittimità dell’atto con quello della fondatezza nel merito dello stesso. La motivazione, tuttavia, costituisce un requisito formale dell’avviso di accertamento richiesto a pena di nullità, sicché la sua contraddittorietà 5 insanabile equivale alla mancanza assoluta dello stesso, con conseguente nullità dell’atto impositivo a prescindere dalla fondatezza nel merito della pretesa erariale. 3. Con il terzo motivo, subordinato a quelli precedenti, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 3 e 21-septies della legge n. 241/1990, dei principi di diritto in tema di motivazione dell'avviso di accertamento, del principio generale dell'ordinamento del divieto di abuso del diritto, dei principi di diritto in materia di elusione fiscale, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CT ritenuto che la motivazione dell’avviso di accertamento, pur fondata su rationes alternative ed incompatibili, fosse univoca e non contraddittoria, con ciò violando il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è nullo l'avviso di accertamento fondato su distinti ed inconciliabili motivi d'imposizione, in quanto, rispondendo la motivazione all’esigenza di garantire, non solo il buon andamento e l’imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost., ma anche il pieno esercizio del diritto di difesa, non è legittimo l'intento dell'Amministrazione di formulare una motivazione contraddittoria con funzione "di riserva", sia perché la pretesa impositiva per essere conforme a legge può basarsi su elementi concorrenti, ma non su presupposti fattuali contrastanti, sia perché l'alternatività delle ragioni giustificatrici della pretesa, lasciando l'Amministrazione arbitra di scegliere, nel corso della procedura contenziosa, quella che più le convenga secondo le circostanze, espone la controparte ad un esercizio difensivo difficile o talora impossibile, come verificatosi nel caso di specie. 4. Con il quarto motivo, in via subordinata al terzo motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, 61 e 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CT reso una 6 motivazione irriducibilmente contraddittoria, avendo sostenuto che l’operazione di stock lending fosse, nel contempo, non voluta dalle parti contraenti in quanto simulata, voluta allo scopo esclusivo di perseguire un vantaggio fiscale e, infine, voluta dalle parti ma priva dell’alea contrattuale. Inoltre, la sentenza impugnata dapprima ha affermato l’assenza del rischio, ossia dell’alea, sottostante al contratto di prestito di titoli, e poi ha contraddittoriamente sostenuto che la contribuente si era sottoposta consapevolmente al rischio di perdere commissioni ben più onerose rispetto ai dividendi incassati, affermazione, quest’ultima, anche incomprensibile. 5. Con il quinto motivo, in via subordinata ai motivi precedenti, si assume la violazione e/o falsa applicazione del principio generale dell'ordinamento del divieto di abuso del diritto, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CT erroneamente ritenuto che anche i contratti simulati e quelli nulli per carenza di causa integrassero la fattispecie dell'abuso del diritto, sebbene la contestazione dell'abuso del diritto implichi il riconoscimento dell'effettività materiale e giuridica dell'operazione contestata, in quanto l'abuso del diritto si riferisce ad (e, quindi, suppone necessariamente che si sia in presenza di) operazioni non simulate, ma realmente volute ed immuni da invalidità. 6. I primi cinque motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati. 6.1 In primo luogo, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, 7 ipotetiche congetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758; Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232). 6.1.1 Nella specie, il lamentato vizio non sussiste, in quanto la CT ha espressamente esaminato l’eccezione sollevata dalla società contribuente, assumendo che «2.3 Risultano, altresì, infondate le doglianze concernenti la asserita contraddittorietà della motivazione dell'Avviso di accertamento (congruamente motivato poichè non è limitato ad un rinvio per relationem al PVC redatto in data 28 luglio 2011 dai Funzionari della DRE della Lombardia, bensì si diffonde per pagine sulla maggior pretesa erariale) il quale configura l'operazione di stock lending simulata, fraudolenta, fittizia o meramente cartolare (cfr. pagg. 10-11 dell'Avviso di accertamento a pagg. 51-52 del PVC), posta in essere attraverso l'utilizzo di "scatole vuote", sprovviste di adeguati mezzi finanziari e la fittizia distribuzione di utili (cfr. pagg.
7-8 del PVC), in quanto avente unicamente lo scopo di azzerare la tassazione (nello stesso esercizio) della quota di plusvalenza imponibile derivante dalla cessione in regime pex (art. 87, TUIR) della partecipazione detenuta in Almeco Siderurgica S.p.A.». In sostanza, la CT ha ritenuto che la motivazione posta a base dell’accertamento impositivo consistesse, essenzialmente, nella natura simulata e fittizia dell’operazione negoziale da cui era scaturito l’apparente costo portato in deduzione. In ragione della chiara esposizione dell’iter logico-giuridico della sentenza impugnata, deve escludersi che questa sia affetta dal vizio di motivazione. 6.2 Neppure sussiste il vizio di violazione di legge in ordine alla motivazione dell’avviso di accertamento, in quanto non è configurabile, sulla base del contenuto complessivo di tale atto, la denunciata contraddizione tra le ragioni della pretesa erariale. 8 6.3 In proposito, è opportuno operare una breve premessa in ordine all’inquadramento giuridico della fattispecie in esame. Il presente giudizio ha ad oggetto la stipula di un contratto denominato stock lending agreement tra la ricorrente e la società̀ ceca FD Czech RO, che consiste in un prestito di titoli contro pagamento di una commissione (fee) e contestuale costituzione da parte del mutuatario (borrower) di una garanzia, rappresentata da denaro o da altri titoli di valore complessivamente superiore a quello dei titoli ricevuti in prestito, chiamata collateral, a favore del mutuante (lender), a garanzia dell'obbligo di restituzione dei titoli ricevuti. Come già chiarito da questa Corte, i vantaggi che il contratto di stock lending consente di conseguire al soggetto che presta i titoli vanno individuati nella possibilità di beneficiare di margini reddituali senza assumere ulteriori rischi di mercato rispetto a quelli già presenti in portafoglio, mantenendo inalterata la flessibilità nella gestione dell'investimento senza ostacolare in alcun modo le scelte operative. Autorevole dottrina, occupandosi dell'argomento, ha posto in rilievo che la fattispecie in esame è di norma caratterizzata dall'assenza di qualsiasi alea contrattuale in ordine al versamento della commissione, ben sapendo le parti sin dalla conclusione del contratto che il prestatario dovrà pagare la fee e che l'importo di tale commissione sarà più o meno equivalente al valore dei dividendi distribuiti. Si è, pertanto, ritenuto che, sul piano civilistico, l'operazione sia sostanzialmente “neutrale” per il prestatario che ottiene unicamente un vantaggio fiscale, che gli deriva dalla intassabilità dei dividendi riscossi e dalla integrale deducibilità della commissione versata al prestatore (in tal senso, in motivazione, Cass. 22/12/2023, n. 35802 e Cass. 13/04/2021, n. 9628). 6.4 Nella specie, la società FD Czech RO si impegnava a “prestare" alla società ricorrente la proprietà di n.
4.000 azioni, del valore di euro 1,00 ciascuna, rappresentative dell'8% del capitale sociale della KY 9 S.A. (società controllata al 100% dalla FD Czech RO) con sede a Madeira, dietro costituzione di un deposito di denaro di euro 158.000,00, in un conto corrente "appositamente" acceso presso la Banca di Gestione Patrimoniale S.A. di Lugano. Inoltre, in aggiunta a suddetta garanzia, la mutuataria, in virtù di un apposito contratto denominato “Securities Pledge Agreement", stipulato anch'esso in data 18/04/2006, costituiva a favore della mutuante un pegno sulle azioni oggetto del contratto di stock lending, disponendo altresì che gli originali dei certificati azionari, rappresentativi dei titoli a garanzia, sarebbero stati custoditi dal creditore pignoratizio, o da un soggetto terzo dal primo incaricato. Al prestito veniva associata una scommessa sul risultato economico conseguito dalla società portoghese KY S.A., nel senso che: a) in caso di proventi annui derivanti dalle azioni inferiori ad euro 1.200.000,00, la Omega Holding s.r.l. non sarebbe stata tenuta alla corresponsione di alcun compenso alla mutuante;
b) in caso di proventi annui derivanti dalle azioni uguali o superiori ad euro 1.200.000,00, la Omega Holding s.r.l. avrebbe dovuto pagare alla mutuante un compenso pari ai proventi medesimi maggiorato del 7,305% e, comunque, sino ad un importo massimo di euro 2.318.000,00. Nel caso in esame, l'ammontare dei dividendi distribuiti era pari ad euro 1.919.485,51, determinando la perdita della scommessa ed il conseguente pagamento di una commissione, da parte della ricorrente, pari ad euro 2.059.703,93, somma che veniva da quest’ultima portata in deduzione, ex art. 109 t.u.i.r., con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2005/2006. 6.5 Ciò premesso, va osservato che i giudici d’appello hanno ricostruito il complessivo meccanismo dell’operazione strutturata dalla società contribuente riconducendolo ad un’ipotesi di simulazione negoziale e di nullità del contratto per carenza di alea (fattispecie tra loro, peraltro, 10 compatibili, posto che la simulazione assoluta del negozio giuridico comporta la nullità dello stesso proprio per mancanza di causa: cfr., ex multis, Cass. 11/08/2022, n. 24687; Cass. 06/07/2021, n. 19097; Cass. 26/03/2018, n. 7459), più che di abuso del diritto. Tale conclusione è suffragata da quanto riportato a partire dal paragrafo 2.13 della motivazione dell’impugnata sentenza, in cui si assume che «[…] il quadro appena delineato, consente di riqualificare gli elementi fattuali che sorreggono la tesi erariale e di ritenere che l'operazione di stock lending non sia stata effettivamente voluta dalle parti contraenti che hanno stipulato il contratto (poiché in assenza di una reale volontà negoziate) bensì sia stata posta in essere al solo fine di documentare fittiziamente, di fronte a terzi, una mera apparenza giuridica, priva di effetti nei rapporti interni. Pertanto, poiché il contratto è nullo, in quanto la causa è illecita, non può costituire titolo idoneo alla deduzione di componenti negative del reddito.
2.14 I contratti in questione risultano infatti contrari ad ogni logica imprenditoriale (nello specifico punto, la società contribuente non dimostra neppure che la stipula di tali contratti potesse rientrare nell'oggetto sociale di OMEGA), privi di alea e di valide ragioni economiche, aventi il solo scopo di perseguire un vantaggio fiscale, in violazione della richiamata normativa tributaria, nonché da parte di FD Czech s.r.o., in violazione degli articoli dal 18 al 32 e 93 bis, co. l e seguenti del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico sulla Finanza); contratti simulati che concernono una illecita pianificazione fiscale che ha trovato una esecuzione solo "cartolare", poiché le diverse transazioni, quali la riscossione dei dividendi ed il pagamento della commissione risultano realizzate solo "contabilmente", senza una reale movimentazione di denaro, aventi essenzialmente la finalità di azzerare le imposte dovute sulla plusvalenza realizzata da OMEGA, per effetto della cessione della partecipazione detenuta in Almeco S.p.A.». 11 6.6 Le conclusioni a cui è giunta la CT appaiono, in relazione all’indeducibilità della commissione versata dalla contribuente, conformi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sicché la decisione impugnata è da confermare, previa, però, correzione della relativa motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. 6.7 Deve, in proposito, innanzitutto rilevarsi che sfugge alla disponibilità delle parti, e spetta al giudice, la determinazione della norma in base alla quale si deve giudicare la singola fattispecie. Nel caso in esame, sostanzialmente le parti concordano sull'esistenza e sul contenuto degli accordi di prestito di azioni, mentre controvertono soltanto sull'individuazione della soluzione giuridica di riferimento, in ordine alla quale la Corte ritiene, come già argomentato nelle precedenti decisioni su analoghe questioni, che l'operazione in esame debba essere ricondotta al combinato disposto degli artt. 109, comma 8, e 89 t.u.i.r. In fattispecie analoghe, invero, questa Corte ha già ritenuto, con orientamento consolidato da una serie di pronunce conformi, che, in tema di imposte sui redditi, l’operazione di stock lending, ossia di prestito di azioni - che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente, o meno, all’ammontare dei dividendi riscossi) - realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che in un caso si verta su un diritto reale e, nell’altro, su un diritto di credito, sicché è soggetta ai limiti previsti dall’art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.), restando il versamento della commissione costo indeducibile (Cass. 12/05/2017, n. 11872; conformi: Cass. 04/06/2020, n. 10551; Cass. 28/09/2020, n. 20424; Cass. 23/03/2021, n. 8061; Cass. 13/04/2021, n. 9628; Cass. 09/06/2021, n.16145; Cass. 12/11/2021, n. 9628; Cass. 12/05/2021, n. 12508; Cass. 18/02/2022, n. 5500; Cass. 21/02/2022, n. 5637; Cass. 23/02/2022, n. 6030 e n. 6063; Cass. 24/02/2022, n. 6268 e 6276; Cass. 21/04/2022, n. 12763; Cass. 12 24/05/2022, n. 16685; Cass. 5/07/2022, n. 21311; Cass. 28/11/2022, n. 34994; Cass. 30/11/2022, n. 35247; Cass. 20/03/2023, n. 7992; Cass. 22/12/2023, n. 35802; Cass. 22/12/2023, n. 35893; Cass. 02/04/2025, n. 8717). In tali pronunce si è infatti evidenziato che nella formulazione vigente ratione temporis, il comma 8 dell'art. 109 t.u.i.r. disponeva che «In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89». Come è stato evidenziato nei citati arresti giurisprudenziali, l'usufrutto di azioni è un’operazione finanziaria con la quale viene concesso il diritto a percepire i dividendi distribuiti da un'altra società, a fronte di un corrispettivo comprensivo del valore attuale dei flussi futuri di utili. Il cedente, pertanto, percepisce anticipatamente l'entità del dividendo sotto forma di corrispettivo per la cessione dell'usufrutto e il cessionario iscrive in bilancio, nell'attivo patrimoniale immateriale, il corrispondente onere. Il predetto comma 8 dell'art. 109 dispone l'indeducibilità tributaria del costo così sostenuto, quando vengano in rilievo partecipazioni societarie da cui derivino utili esclusi da tassazione, individuando un parallelismo tra la deducibilità del costo dell'usufrutto su azioni e l’imponibilità dei dividendi derivanti dalla sottostante partecipazione. Anche nel contratto di stock lending, come nell'usufrutto di azioni, il trasferimento (temporaneo) della titolarità del diritto a percepire il dividendo si associa ad un costo, rappresentato dalla commissione. Il fenomeno, ad un'analisi economica e giuridico-tributaria oggettiva e sostanziale, è dunque lo stesso, senza che assuma rilievo, ai fini tributari (gli unici che qui rilevano, non essendovi la necessità di una declinatoria civilistica sul contratto), la circostanza che nell'un caso si 13 verta su un diritto reale e, nell'altro, su un diritto di credito, anche perché la stessa disposizione citata si riferisce letteralmente «ad altro diritto analogo», senza ulteriori connotazioni, sicché non va intesa come meramente confinata ai soli diritti reali (interpretazione che, del resto, avrebbe una valenza abrogativa), non deponendo in tal senso né la lettera, né lo spirito della disposizione, per cui l’interpretazione adottata non realizza alcuna impropria estensione analogica del dettato della norma (Cass. n. 11872/2017, cit.). Ne deriva che il contratto di stock lending non è nullo per mancanza di causa o per violazione di norme imperative, né l'operazione va considerata elusiva, neppure ponendosi una lesione dell'art. 41 Cost., ma, semplicemente, i costi (ossia, la commissione) sostenuti per tale operazione – analogamente a quelli sostenuti dall’usufruttuario per l'acquisto del diritto d'usufrutto su azioni - sono indeducibili ex art. 109, comma 8, t.u.i.r., dovendosi in tal senso integrare la motivazione della sentenza impugnata. 6.8 Tanto considerato, va osservato che, nel caso di specie, il fulcro della ripresa a tassazione – pur nel contesto di una diversa qualificazione giuridica dell’operazione ai fini fiscali – continua ad individuarsi nel medesimo presupposto di fatto, ovvero nella contestazione dell’indebita deduzione integrale dal reddito fiscalmente imponibile della commissione corrisposta, ciò che costituisce (al netto delle considerazioni - già definite irrilevanti nei citati arresti di legittimità - svolte per ricondurre la fattispecie in esame a figure negoziali nulle sotto il profilo civilistico, ovvero ad ipotesi elusive) il nucleo della pretesa impositiva, come si ricava, peraltro, proprio dal contenuto dell’avviso di accertamento impugnato che, a pag. 14 (come riportato a pag. 43 del ricorso per cassazione), richiama espressamente il predetto art. 109 t.u.i.r., prevedendo che «si confermano le risultanze del pvc e vengono recuperati a tassazione costi indebitamente dedotti per € 2.059.704,00 in violazione 14 dell’art. 109 del d.p.r. 917 del 1986, afferenti alla commissione corrisposta alla società ceca FD Czech RO in relazione alla stipula del contratto di stock lending». 6.9 Alla luce di quanto fin qui detto, ricondotto il contratto di stock lending nel perimetro dell’art. 109, comma 8, t.u.i.r., i primi cinque motivi del ricorso vanno respinti, presupponendo gli stessi una diversa qualificazione giuridica dell’operazione negoziale oggetto di causa che risulta superata dalla correzione apportata alla motivazione dell’impugnata sentenza, potendo, peraltro, ricorrersi all’esercizio di tale potere correttivo anche qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, finanche nell'ipotesi in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente (Cass. 01/03/2019, n. 6145; Cass. 18/11/2019, n. 29880). 6.10 Né risulta configurabile, all’esito della correzione dell’impugnata sentenza, una lesione del diritto di difesa della società ricorrente. Invero, in relazione alla motivazione degli atti impositivi, la consolidata giurisprudenza di questa Corte afferma che l'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 (già in base al testo originario e, comunque, in virtù dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e, successivamente, della previsione introdotta dall'art. 7 della legge n. 212/2000), laddove richiede che l'avviso di accertamento indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur (cfr., ex multis, Cass. 11/01/2025, n. 730). Tali presupposti, pertanto, vanno forniti all'interessato non solo tempestivamente (e cioè mediante inserimento ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del 15 diritto di difesa (Cass. n. 10551/2020, cit.; Cass. 26/03/2014, n. 7056; Cass. 30/10/2009, n. 23009; Cass. 12/07/2006, n. 15842). Nel caso di specie, la società ricorrente stigmatizza il fatto che l’atto impositivo impugnato recasse, contemporaneamente, la contestazione di un contratto simulato, di un contratto nullo per mancanza di alea e di un’operazione costituente abuso del diritto, ossia fattispecie tra loro giuridicamente confliggenti. Una tale prospettazione, tuttavia, pur se evidenzia, in linea astratta, l’esistenza di fattispecie non compatibili (fermo quanto già rilevato in ordine al fatto che il negozio simulato e quello privo di causa sono, in realtà, tra loro assimilabili), non incide sulla valutazione della possibilità, per la destinataria dell’avviso, di comprenderne i presupposti ed esporre, al riguardo, le proprie difese, posto che l’atto impositivo de quo, come già detto, è nella sostanza chiaramente incentrato sulla violazione dell’art. 109 t.u.i.r. e sull’intento della contribuente di conseguire indebiti vantaggi fiscali attraverso l’operazione ivi puntualmente descritta. Rispetto a tale rilievo, la circostanza che l'attività negoziale posta in essere fosse considerata, alternativamente, come invalida o elusiva, mirava unicamente a tracciare diversi percorsi di disconoscimento degli effetti fiscali del contratto, senza offuscare la riconoscibilità delle ragioni dell’atto impositivo da parte della contribuente, la quale, del resto, lo ha impugnato nel merito con ampiezza di argomentazioni (cfr., per un caso analogo, Cass. n. 8717/2025, cit.). 7. Con il sesto motivo, in subordine a quelli precedenti, si deduce la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CT violato, nell’affermare che il contratto di stock lending era nullo perché simulato, il giudicato interno formatosi sul rilievo, operato dalla CTP, che la complessiva operazione economica integrava gli estremi 16 dell’abuso del diritto, che, a differenza della simulazione, presuppone il compimento di operazioni reali ed immuni da profili di invalidità civilistica. 7.1 Il motivo è infondato. 7.2 La CTP, come si evince dal contenuto della sentenza di primo grado solo parzialmente riportato nel ricorso per cassazione, ha statuito che «Il Collegio ritiene, in conclusione, che dalla valutazione globale e unitaria di tutti gli elementi prospettati si sia in presenza di abuso del diritto perché la società ha sottoscritto un contratto privo di alea (e per tale motivo nullo), privo di valide ragioni economiche (perdita economica di € 140.218,42) se non finalizzato a conseguire un indebito risparmio fiscale, utilizzato per neutralizzare la tassazione della plusvalenza realizzata nell'anno (abbattimento dell'imponibile pari a € 1.963.729,65)». Da tale argomentazione non si desume affatto, in maniera inequivoca, che la ratio della decisione di primo grado sia stata la condotta elusiva posta in essere mediante effettive e volute operazioni negoziali, posto che la CTP, nella medesima asserzione sopra riportata, prospetta una fattispecie di contratto nullo per mancanza della causa aleatoria, così sostanzialmente confermando, sotto tale profilo, la lettura che, in termini di fittizietà e nullità dell’operazione negoziale, ha fornito la CT nell’interpretazione della motivazione dell’avviso di accertamento, interpretazione che è stata comunque superata all’esito della correzione della motivazione dell’impugnata sentenza. 7.3 In ogni caso, anche diversamente opinando, non poteva escludersi, nella specie, la facoltà della CT di procedere alla riqualificazione dell’operazione negoziale, avendo questa Corte reiteratamente precisato che il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, 17 riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente (Cass. 22/10/2025, n. 28083; Cass. 15/05/2019, n. 12875). Nella specie, la qualificazione del contratto di stock lending stipulato dalla contribuente costituiva la premessa logico-giuridica dell’esame delle questioni, riproposte dalla stessa contribuente in sede di appello, relative all’asserita contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento in quanto fondata su giustificazioni alternative ed incompatibili. Sulla questione della qualificazione della contestata operazione negoziale non poteva, quindi, essersi formato alcun giudicato interno. 8. Con il settimo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CT omesso di pronunciare sul settimo motivo di appello, inerente all’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 37-bis, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, ai sensi del quale, in tema di elusione fiscale, l’emanazione dell’avviso di accertamento deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla richiesta al contribuente di fornire chiarimenti entro sessanta giorni. Tale richiesta, inoltre, deve indicare i motivi per i quali le operazioni descritte nell’accertamento sono considerate elusive ed i motivi per i quali le imposte devono essere applicate disconoscendo i vantaggi tributari conseguiti mediante le suddette operazioni. 9. Con l’ottavo motivo, in via subordinata al settimo, si assume la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, 61 e 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per mancanza assoluta della motivazione in ordine all’eccezione di nullità dell’avviso di 18 accertamento per violazione dell’art. 37-bis, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973. 10. Il settimo e l’ottavo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono inammissibili in quanto, alla luce di quanto esposto sulla riconducibilità dello stock lending all’usufrutto di azioni, si rivelano irrilevanti le doglianze della contribuente nella parte in cui censurano, per vari aspetti, la violazione della disposizione antielusiva dettata dall'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, non applicandosi quest'ultima al caso de quo. Peraltro, più in generale, occorre ricordare che, nella specie, gli accertamenti condotti dall'Amministrazione finanziaria hanno ad oggetto la rideterminazione del reddito imponibile ai fini Ires, tributo “non armonizzato”, per il quale, in assenza di specifica prescrizione, il diritto nazionale non pone in capo all'Amministrazione fiscale, che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto (Cass., Sez. U., 09/12/2015, n. 24823; Cass. 11/05/2018, n. 11560; Cass. 07/09/2018, n. 21767; Cass., Sez. U., 25/07/2025, n. 21271). 11. Con il nono motivo si assume la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 vigente ratione temporis, come interpretato dalla sentenza della Corte cost. n. 247 del 25/07/2011, e dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CT ritenuto che il raddoppio dei termini di accertamento fosse giustificato dal mero richiamo, contenuto nell’atto impositivo impugnato, all’art. 37 del d.l. n. 223/2006, senza alcuna indicazione, all’interno di quest’ultimo, del reato tributario commesso, degli elementi essenziali di questo e delle circostanze di tempo e di luogo in cui il pubblico ufficiale ne avrebbe accertato la commissione. 19 In ossequio alla citata pronuncia della Consulta, il giudice tributario avrebbe dovuto accertare, con un giudizio di prognosi postuma ex ante ed in concreto, se il pubblico ufficiale, al momento della presentazione della denuncia, avesse già individuato con sicurezza gli elementi del reato da denunciare. 12. Con il decimo motivo, in via subordinata al nono, si assume la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, 61 e 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CT reso una motivazione irriducibilmente contraddittoria in ordine alla violazione dei termini di accertamento di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. Invero, i giudici d’appello hanno affermato che l’operazione di stock lending integrava sia l’abuso del diritto, sia la simulazione contrattuale, sia, infine, la nullità per mancanza di causa, ossia fattispecie tra loro incompatibili, e tuttavia solo la simulazione avrebbe consentito di affermare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia per il reato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 74/2000, in relazione al raddoppio dei termini di accertamento. 13. Il nono ed il decimo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati. 13.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, nel testo vigente ratione temporis (ossia antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208/2015), consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia (come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247/2011), dall'inizio 20 dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass. 10/01/2025, n. 600; Cass. 09/08/2022, n. 24576; Cass. 28/06/2019, n. 17586; Cass. 30/05/2016, n. 11171). Non rilevano, quindi, i successivi esiti dell'accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine (Cass. 14/07/2023, n. 20409; Cass. 15/09/2022, n. 27250; Cass. 30/06/2016, n. 13483). La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 247/2011, ha chiarito che, in caso di denuncia presentata oltre gli ordinari termini di decadenza o addirittura di accertamento compiuto senza denuncia, e sempre al fine di verificare l'uso pretestuoso del raddoppio dei termini, «il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta «prognosi postuma») circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità», con la precisazione però che «il correlativo tema di prova — e, quindi, l'oggetto della valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario — è circoscritto al riscontro dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale e non riguarda l'accertamento del reato» (§ 5.3. della sentenza della Corte costituzionale). 13.2. A tali principi la CT si è attenuta, avendo statuito che «2.2 Deve essere, preliminarmente, respinta l'eccezione della Società contribuente in ordine alla (asserita) decadenza del potere accertativo dell'Agenzia delle Entrate, per decorso dei termini, poiché dallo stesso Avviso di accertamento impugnato (a pag. 3) risulta che il provvedimento impositivo è stato emesso, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 223 del 4 luglio 21 2006, il quale stabilisce il raddoppio dei termini di decadenza (che si rende applicabile a decorrere dal periodo di imposta, per il quale alla data di entrata in vigore del citato Decreto erano ancora pendenti i termini di cui al primo e al secondo comma dell'art. 43 del DPR 600/73), in presenza di una denuncia di reato (prot. 81845 del 29 luglio 2011 - in atti), ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati disciplinati dal D. Lgs. n. 74/2000. Sul punto, la Corte di Cassazione (nella Sentenza n. 247/2011) ha avuto modo di chiarire che in presenza di una contestazione sollevata dal contribuente l'onere di provare detti presupposti è a carico della Amministrazione finanziaria (come è avvenuto), dovendo questa giustificare il più ampio potere accertativo attribuitole;
ed inoltre che, l'eventuale c.d. prognosi postuma, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia, spetta al giudice tributario. Orbene, relativamente al caso di specie, sussiste tale obbligo di denuncia, tenuto conto che l'Ente impositore fonda la maggiore pretesa erariale sul fatto che la Soc. contribuente ha contabilizzato costi indebitamente dedotti per € 2.059.504,00 (v. pag. 15 rigo RF 36 dell'Avviso di accertamento), corrispondenti alla commissione corrisposta alla società ceca FD Czech RO, in relazione alla stipula del contratto di stock lending e, che la contabilizzazione di costi afferenti ad operazioni inesistenti (al di sopra delle soglie di legge) rappresenta una violazione che ha espressa rilevanza penale, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). E ciò, in quanto, anche sulla base delle considerazioni svolte in prosieguo, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di prestito di titoli ("Securities lending agreement") risulta essere irragionevole, priva di valido scopo economico, concretizzatasi in una articolata operazione finanziaria, finalizzata a garantire un indebito risparmio d'imposta (costi indebitamente dedotti, per € 2.059.704,00) […]». 22 13.3 Tale motivazione indica chiaramente il reato tributario configurabile nel caso di specie, suscettibile di giustificare l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., richiamando il contenuto complessivo dell’avviso di accertamento, che deve, pertanto, anche sotto tale profilo, ritenersi esaustivo, ossia idoneo a giustificare il raddoppio dei termini di accertamento, considerato, peraltro, che, affinché insorga l’obbligo di denuncia penale, sono sufficienti seri indizi di reato (Cass. 13/09/2018, n. 22337), nella specie ampiamente esposti nell’atto impositivo, e che il contribuente può solo contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, ma non può mettere in discussione la sussistenza del reato, il cui accertamento è precluso al giudice tributario (Cass. 02/07/2020, n. 13481). 14. Alla luce delle anzidette considerazioni, il ricorso va integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la Omega Holding s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro 13.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 05/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente 23 SA TA CI AP