Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di commisurazione della pena, non esiste alcuna contraddittorietà logico-giuridica tra la concessione delle attenuanti generiche, ancorché giudicate prevalenti sulle aggravanti, e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, stante l'indipendenza delle valutazioni che il giudice di merito è chiamato a fare nell'uno e nell'altro caso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/1998, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PIDANTI Presidente del 22-12-1998
1. Dott. Oreste CIAMPA Consigliere SENTENZA
2. " Ugo CANDELA " N. 1761
3. " Bruno OLIVA " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco SERPICO " N. 27326/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PO ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 3-4-1998, con la quale, in parziale riforma sella sentenza del GUP presso il Tribunale di Napoli del 4-6-97, previa concessione delle attenuanti generiche, veniva ridotta la pena inflitta ad OS GI per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 e 80 DPR 309/90;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG Dr. E. SCARDACCIONE che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore Avv. M. RIZZO che ha concluso per: Accogliersi il ricorso;
O S S E R V A
Sull'appello proposto da PO ER avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Napoli in data 4-6-1997 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 e 80 DPR 309/90 per concorso in illegale importazione e detenzione, a fini di spaccio, di ingente quantitativo di cocaina, in Napoli il 23-11-96, era stato condannato alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione e L.60 milioni di multa, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 3-4-1998, concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata, riduceva la pena ad anni sei e mesi sei di reclusione e Lire 40 milioni di multa, confermando nel resto il giudizio di I^ grado.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, a motivi del gravame, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 co. I^ lett. e) cpp., in relazione agli artt.62 bis e 133 c.p., per mancata ulteriore riduzione della pena nei minimi edittali, avendo i giudici di merito, nonostante la concessione delle attenuanti generiche ed in dispregio ai criteri di valutazione di cui all'art. 133 cit., determinato la diminuzione della sanzione in misura immotivatamente minime.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.
Ed invero, contrariamente alle censure addotte in ricorso, i giudici della Corte territoriale hanno correttamente proceduto alla determinazione della pena, dopo il motivato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante della recidiva, con richiamo allo stato di incensuratezza dell'imputato, così sufficientemente facendo appello ai criteri di massima dettati dall'art. 133 c.p., agli effetti del trattamento sanzionatorio.
Va, in proposito, ribadito il principio più volte illustrato da questo giudice di legittimità, secondo cui, in tema di commisurazione della pena, non esiste alcuna contraddittorietà logico-giuridica tra la concessione delle attenuanti generiche, ancorché giudicate prevalenti sulla contestata aggravante, e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, stante l'indipendenza delle valutazioni che il giudice di merito è chiamato a fare nell'uno e nell'altro caso.
Allorché, come nella specie, detta commisurazione di pena venga ricompresa tra il minimo e il medio edittale, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 c.p., essendo sufficiente, per il corretto e motivato esercizio del suo potere discrezionale in merito, che il decidente faccia riferimento, pur se implicito, alla necessità di adeguamento di tale sanzione al caso concreto, i cui caratteri di gravità risultino sufficientemente rappresentati dal testo dell'impugnata sentenza (Cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 3-6-1996, n. 8156, P.M. e Moscato).
Avendo i giudici della Corte territoriale assolto a detto obbligo motivazionale, con puntuale richiamo ai connotati caratterizzanti la gravità del fatto e la opportunità di graduare il trattamento sanzionatorio, con la riconosciuta concessione delle attenuanti generiche, giudicate prevalenti alla contestata aggravante, per lo stato di incensuratezza del ricorrente, alcuna censura alla relativa decisione può ritenersi fondatamente accoglibile.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999