CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2023, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. NE RE, nato a [...] il [...] 2. VE VA NU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2020 della Corte di appello di C:altanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
lette le richieste del difensore dell'imputato NE, avv. Laura Beatrice Caci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio o, in subordine, con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 9 maggio 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di RE NE e VA NU Penale Sent. Sez. 5 Num. 1336 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 21/10/2022 VE per il reato di furto con strappo di cui all'art. 624-bis cod. pen., aggravato dall'approfittamento della minorata difesa dipendente dall'età della persona offesa, ottuagenaria e, applicata al NE la recidiva reiterata specifica ed al VE la recidiva reiterata infraquinquennale, li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso VA NU VE, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la confessione, segno di riconsiderazione critica del proprio operato da parte dell'imputato, poteva giustificare l'accoglimento della istanza, venendo in rilievo quale condotta successiva al reato ex art. 133 cod. pen. e quale fattore incidente sulla capacità a delinquere. Sostiene che tali aspetti non sono stati valutati dai giudici del merito e che la sentenza è, in relazione a tale punto, affetta da carenza di motivazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen., evidenziando che l'aggravante prevista dalla citata disposizione è stata applicata per il sol fatto che la persona offesa era ottantenne e senza valutare se la sua età avesse concretamente agevolato la commissione del reato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omessa risposta al motivo di appello con il quale egli si doleva dell'applicazione della recidiva, essendo questa stata desunta in via esclusiva dai precedenti penali dell'imputato e senza valutare se il nuovo fatto di reato costituisse manifestazione di una maggiore capacità criminale. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche RE NE, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al motivo di appello relativo all'affermazione della sua penale responsabilità. Sostiene che la motivazione in proposito addotta dalla Corte territoriale contrasta con il contenuto delle riprese video della sua condotta e con il tenore della confessione resa dal coimputato, che aveva asserito di aver agito da solo. 3.2. Il secondo ed il terzo motivo del suo ricorso sono sovrapponibili a quelli del VE. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso del NE è inammissibile. Il ricorrente non si confronta affatto con le ragioni della decisione e non muove alla sentenza di appello una critica argomentata. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Peraltro, le censure del ricorrente, laddove specifiche, attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 2. Il terzo motivo dei due ricorsi è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha colmato la lacuna della sentenza di primo grado, esplicitando le ragioni che portano a ritenere il nuovo fatto di reato una manifestazione di maggiore e più spiccata capacità criminale dei due imputati, alla luce dei loro precedenti penali. 3. Anche il primo motivo del ricorso del VE è inammissibile. 3 In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie il diniego risulta adeguatamente motivato attraverso il riferimento alle modalità di commissione del reato, espressive della particolare capacità criminale dell'imputato. 4. Il secondo motivo dei due ricorsi è invece infondato. Sebbene la Corte di appello abbia affermato che nel reato del furto con strappo l'agevolazione della condotta criminosa derivante dall'età di ottanta anni della persona offesa è in re ipsa e sul giudice non grava alcun onere di motivazione oltre a quello dell'indicazione di detta età, richiamando un precedente di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 12796 del 21/02/2019, De Paola, Rv. 275305), deve rilevarsi che nella motivazione della sentenza di primo grado sono indicati gli elementi che hanno indotto il Tribunale a ritenere che vi sia stato un concreto approfittamento delle condizioni di minorata difesa riferibili all'età della persona offesa, quasi ottantenne. Difatti, nella sentenza di primo grado si afferma che la vittima non sporse denuncia per il timore di ritorsioni e venne identificata solo grazie alle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza che avevano ripreso la scena della consumazione del delitto. Anche nella sentenza di appello si conferma che la persona offesa, anche in ragione della sua età, era rimasta particolarmente intimorita dal delitto subito, tanto da non sporgere denuncia e limitarsi, nel corso del dibattimento, ad affermare di aver subito lo strappo della collana mentre passeggiava insieme alla sorella. Dal tenore delle motivazioni delle due sentenze di merito si comprende, quindi, che l'età avanzata della vittima ha concretamente agevolato la commissione del delitto che sarebbe rimasto sconosciuto alle forze dell'ordine ove non fosse stato ad esse segnalato da una fonte confidenziale e non fossero state reperite le videoregistrazioni di quanto accaduto. 4 5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/10/2022.
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
lette le richieste del difensore dell'imputato NE, avv. Laura Beatrice Caci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio o, in subordine, con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 9 maggio 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di RE NE e VA NU Penale Sent. Sez. 5 Num. 1336 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 21/10/2022 VE per il reato di furto con strappo di cui all'art. 624-bis cod. pen., aggravato dall'approfittamento della minorata difesa dipendente dall'età della persona offesa, ottuagenaria e, applicata al NE la recidiva reiterata specifica ed al VE la recidiva reiterata infraquinquennale, li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso VA NU VE, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la confessione, segno di riconsiderazione critica del proprio operato da parte dell'imputato, poteva giustificare l'accoglimento della istanza, venendo in rilievo quale condotta successiva al reato ex art. 133 cod. pen. e quale fattore incidente sulla capacità a delinquere. Sostiene che tali aspetti non sono stati valutati dai giudici del merito e che la sentenza è, in relazione a tale punto, affetta da carenza di motivazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen., evidenziando che l'aggravante prevista dalla citata disposizione è stata applicata per il sol fatto che la persona offesa era ottantenne e senza valutare se la sua età avesse concretamente agevolato la commissione del reato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omessa risposta al motivo di appello con il quale egli si doleva dell'applicazione della recidiva, essendo questa stata desunta in via esclusiva dai precedenti penali dell'imputato e senza valutare se il nuovo fatto di reato costituisse manifestazione di una maggiore capacità criminale. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche RE NE, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al motivo di appello relativo all'affermazione della sua penale responsabilità. Sostiene che la motivazione in proposito addotta dalla Corte territoriale contrasta con il contenuto delle riprese video della sua condotta e con il tenore della confessione resa dal coimputato, che aveva asserito di aver agito da solo. 3.2. Il secondo ed il terzo motivo del suo ricorso sono sovrapponibili a quelli del VE. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso del NE è inammissibile. Il ricorrente non si confronta affatto con le ragioni della decisione e non muove alla sentenza di appello una critica argomentata. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Peraltro, le censure del ricorrente, laddove specifiche, attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 2. Il terzo motivo dei due ricorsi è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha colmato la lacuna della sentenza di primo grado, esplicitando le ragioni che portano a ritenere il nuovo fatto di reato una manifestazione di maggiore e più spiccata capacità criminale dei due imputati, alla luce dei loro precedenti penali. 3. Anche il primo motivo del ricorso del VE è inammissibile. 3 In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie il diniego risulta adeguatamente motivato attraverso il riferimento alle modalità di commissione del reato, espressive della particolare capacità criminale dell'imputato. 4. Il secondo motivo dei due ricorsi è invece infondato. Sebbene la Corte di appello abbia affermato che nel reato del furto con strappo l'agevolazione della condotta criminosa derivante dall'età di ottanta anni della persona offesa è in re ipsa e sul giudice non grava alcun onere di motivazione oltre a quello dell'indicazione di detta età, richiamando un precedente di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 12796 del 21/02/2019, De Paola, Rv. 275305), deve rilevarsi che nella motivazione della sentenza di primo grado sono indicati gli elementi che hanno indotto il Tribunale a ritenere che vi sia stato un concreto approfittamento delle condizioni di minorata difesa riferibili all'età della persona offesa, quasi ottantenne. Difatti, nella sentenza di primo grado si afferma che la vittima non sporse denuncia per il timore di ritorsioni e venne identificata solo grazie alle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza che avevano ripreso la scena della consumazione del delitto. Anche nella sentenza di appello si conferma che la persona offesa, anche in ragione della sua età, era rimasta particolarmente intimorita dal delitto subito, tanto da non sporgere denuncia e limitarsi, nel corso del dibattimento, ad affermare di aver subito lo strappo della collana mentre passeggiava insieme alla sorella. Dal tenore delle motivazioni delle due sentenze di merito si comprende, quindi, che l'età avanzata della vittima ha concretamente agevolato la commissione del delitto che sarebbe rimasto sconosciuto alle forze dell'ordine ove non fosse stato ad esse segnalato da una fonte confidenziale e non fossero state reperite le videoregistrazioni di quanto accaduto. 4 5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/10/2022.