Sentenza 23 settembre 2009
Massime • 1
Ai fini dell'operatività della regola derogatoria alla competenza territoriale nei procedimenti in cui un magistrato onorario (nella specie, vice procuratore) assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, occorre avere riguardo, allorché il magistrato abbia cessato di esercitare le funzioni nel luogo in cui il reato è stato commesso, al momento in cui è intervenuto l'atto formale di revoca da parte del Consiglio superiore della magistratura e non a quello, diverso, in cui di fatto sia cessato l'esercizio delle funzioni nel predetto luogo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2009, n. 40145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40145 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/09/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2438
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 24583/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE GENOVA ? CONFLITTO;
1) TRIBUNALE VIAREGGIO;
avverso l?ordinanza n. 1096/2009 TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 22/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto;
sentite le conclusioni del PG Dr. Dott. D?ANGELO Giovanni, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Genova. OSSERVA
1. Con sentenza in data 09.07.2007 il Tribunale di Lucca in composizione monocratica, Sezione distaccata di Viareggio, dichiarava la propria incompetenza a giudicare Di IA OM, imputato di furto aggravato commesso in epoca prossima al 28.04.2003 ai danni, tra gli altri, anche di NZ TO, ritenendo la competenza del Tribunale di Genova ex art. 11 c.p.p. per essere stata l?anzidetta parte lesa magistrato onorario nella stessa Circoscrizione, in particolare Vice Procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Lucca.
In tal senso si riteneva, da parte dell?anzidetto giudice, che dovesse valere il fatto che l?incarico alla NZ fosse stato revocato dal CSM in data 16.12.2003, dopo il suo trasferimento ad altro ufficio, in altra sede.
2. Con ordinanza in data 22.06.2009 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ritenendo invece che determinante fosse la circostanza che la NZ avesse cessato di fatto le sue funzioni onorarie fin dall?Ottobre 2002, come attestato dalla Cancelleria, e cosi? ritenendo che non potesse operare la regola derogatoria della normale competenza territoriale, sollevava conflitto negativo rimesso per la sua decisione a questa Corte.
3. Il proposto conflitto va dichiarato ammissibile perche? la diversa interpretazione dell?ambito della competenza, alla base dello stesso, ha creato una stasi insuperabile nel procedimento. Deve essere dichiarata la competenza del Tribunale monocratico di Genova. Non sono in discussione, tra i due giudici confliggenti, i dati di fatto che, nella specifica fattispecie, costituiscono i termini della questione. La diversa valutazione, che ha condotto al conflitto, si limita e circoscrive al momento al quale si debba fare riferimento per la verifica dei presupposti che legittimano la deroga, ex art. 11 c.p.p., alla ordinaria competenza per territorio. In particolare se -
trattandosi di magistrato onorario - si debba aver riguardo al momento della sua formale revoca da parte del C.S.M., ovvero alla cessazione di fatto delle funzioni stesse (nel caso concreto per assunzione di diverso incarico in altra sede). Tra le due opzioni interpretative va privilegiata la prima (perorata anche dal P.G. requirente all?odierna udienza camerale) che fa riferimento al mantenimento istituzionale della funzione fino all?atto di revoca ad opera dell?Organo dell?autogoverno. In tal senso devesi ricordare che la ratio della norma in questione ha riguardo all?immagine dell?indipendenza e terzieta? del giudice agli occhi della collettivita?, ratio che - allorche? trattasi di magistrati onorari - deve far riferimento all?esistenza di un formale e continuativo incarico in quella determinata sede (cosi? Cass. Pen. SS.UU., n. 292 in data 15.12.2004, Rv. 229632, Scabbia ed altro, la cui massima parla di "continuita? riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo in quanto questa, essendo sufficiente a radicarlo istituzionalmente nel plesso territoriale di riferimento, potrebbe ingenerare il sospetto..."). Ed invero, mentre il continuativo incarico giudiziario svolto in una sede viene inevitabilmente ad essere connotato da notorieta? nell?ambiente, l?assunzione di altro incarico (che renderebbe di fatto non piu? esercitata la funzione onoraria) ben potrebbe sfuggire ai piu?. Inoltre e? di tutta evidenza come l?opposta soluzione creerebbe, in via generale, ben immaginabili quanto deprecabili disfunzioni processuali, aprendo controversie di incerta definizione in ordine al momento concreto, non sempre puntualmente rilevabile, della cessazione di fatto delle funzioni onorarie. Tanto ritenuto, poiche? la revoca delle funzioni onorarie in capo alla d.ssa NZ, parte lesa del procedimento a carico del Di IA, e? stata decisa il 16.12.2003 e dunque alla data del reato (Aprile 2003) la stessa ricopriva detta carica, va ritenuta l?operativita? della deroga alla competenza ex art. 11 c.p.p.. Dichiarata la competenza del Tribunale di Genova, gli atti vanno rimessi allo stesso.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Genova cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2009