Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5910
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Sentenza 20 aprile 2001

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Nel liquidare il danno biologico il giudice del merito può ricorrere alternativamente o ad una tabella di capitalizzazione, ovvero ad un criterio equitativo puro, tenendo, però, conto di tutte le circostanze del caso concreto; tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5910
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5910
    Data del deposito : 20 aprile 2001

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