Sentenza 20 aprile 2001
Massime • 1
Nel liquidare il danno biologico il giudice del merito può ricorrere alternativamente o ad una tabella di capitalizzazione, ovvero ad un criterio equitativo puro, tenendo, però, conto di tutte le circostanze del caso concreto; tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5910 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL MO, elettivamente domiciliato in ROMA PASSEGGIATA DI RIPETTA 11 INT. 1 presso lo studio dell'avvocato BRACALENTI RAFFAELE, difeso dall'avvocato SANME CARMELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NUOVA TIRRENA SPA di Assicurazioni con sede in Roma, in nome e per conto dell'INA - FGVS quale cessionaria del portafoglio della SIDA in l.c.a, in persona del Proc. Spec. Avv. Beniamino Tortora suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALLIA 21, presso l'Avvocato LONGO ETTORE che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
D'SI ZO, D'SI ME;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2363/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, IV SEZ. CIVILE emessa l'8/10/97, depositata il 27/10/97; R.G. 3052/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato CARMELO SANME;
udito l'Avvocato ETTORE LONGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1^,1) Con sentenza resa in data 8.10.1997, la Corte d'Appello di Napoli ha condannato la NU NA s.p.a. (in nome e per conto dell'I.N.A.- Gestione autonoma del F.G.V.S.) al pagamento: a) della somma di L. 37.000.000 in favore di OL SI per i danni (biologici e morali) da quest'ultimo subiti in seguito ad un incidente stradale provocato da un'auto assicurata con una società posta in l.c.a. : b) degli interessi equitativi nella misura del 4% annuo dal giorno del sinistro.
1^,2) Secondo tale sentenza la complessiva valutazione del danno stabilita dal Tribunale in L. 58.000.000 doveva essere diversamente calcolata e determinata.
Le lesioni riportate dal danneggiato avevano "comportato un periodo di invalidità temporanea assoluta di quarantacinque giorni e un periodo di invalidità temporanea parziale di gg. 30". Ad esse erano "residuati postumi ... estrinsecantisi con una lieve diminuzione della capacità prensile della mano sinistra", quantificabile nella percentuale del 15%"; "poiché, essi non incidevano sulla capacità lavorativa specifica e si traducevano in una micropermanente, rilevante ai fini del danno biologico", questo (tipo di) danno "tenuto conto della natura ed entità delle lesioni, del tipo dei postumi, dell'età dell'infortunato può essere equitativamente liquidato in L. 30.000.000 (più L.
2.000.000 per invalidità temporanea).
2^,1) Di tale sentenza il PO ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a quattro motivi e con memoria, al quale la NU NA resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1^,1) Il primo motivo (indicato come II) si basa sulla errata premessa che, secondo la giurisprudenza di questa S.C., la liquidazione del danno biologico "debba necessariamente articolarsi in due fasi di cui la prima si realizza con il ricorso a tabelle di calcolo costituite, tenendo conto della percentuale di invalidità, mentre la seconda si concreta tenendo conto di elementi essenziali che le tabelle non considerano".
Invece, "nel liquidare il danno biologico il giudice del merito può ricorrere alternativamente o ad una tabella di capitalizzazione, ovvero ad un criterio equitativo puro, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità" (Cass. 28.11.1995, n. 12301). Il criterio equitativo non può essere puramente intuitivo, ma deve tenere conto "delle circostanze del caso concreto" (Cfr. da ultimo Cass.25.5.2000, n. 6873), come ha fatto puntualmente la sentenza impugnata (cfr. ante, I, 1^, 2).
2^,1) Il secondo motivo (indicato come III), in parte, svolge alcune illazioni "dalla lettura della motivazione ...sembrerebbe ... che da una lesione ... classificata come micropermanente automaticamente e in ogni caso non possa derivare una lesione della capacità lavorativa" - sostanzialmente irrilevanti, dato che la sentenza impugnata ha osservato che "i postumi non incidevano sulla capacità lavorativa specifica e si traducevano in una micropermanente". Lo stesso però lamenta un vizio di motivazione - nel punto in cui ha stabilito che le lesioni non avevano comportato una menomazione della capacità lavorativa - che deve essere accolto.
Infatti, posto che la sentenza di primo grado aveva accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e l'(allora) appellante assicurazione aveva impugnato tale capo perché il lucro cessante non era stato provato, la sentenza impugnata, dopo avere riprodotto le risultanze della c.t.u. (che confermano la quantificazione dei postumi nella percentuale del 12%), nulla aggiunge, neppure indirettamente, per motivare l'asserzione "poiché non incidono sulla capacità lavorativa".
Si ha pertanto una carenza assoluta di motivazione su un punto controverso fondamentale già risolto diversamente in primo grado. 3^,1) Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta una erronea interpretazione della sentenza n. 1712/ 1995 (Cass. Sez. Un.) prospettando una distinzione tra le due ipotesi di calcolo degli interessi - quando riguardano rispettivamente le somme dovute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale o viceversa quelle derivanti da danno biologico o morale - del tutto infondata e comunque estranea alla citata giurisprudenza. Il quarto motivo, asserendo che l'accoglimento del ricorso dovrebbe portare ad una revisione del "governo delle spese adottato dallo Corte d'Appello", avanza una censura del tutto irrilevante in questa sede. 4^,1) Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto in ragione alle censure già indicate e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione con rinvio come precisato in dispositivo anche per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001