Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui il P.M. non abbia proposto appello avverso la sentenza di primo grado, il giudice d'appello non può disporre la confisca dei beni sequestrati, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, anche quando la confisca obbligatoria sia stata illegittimamente esclusa dal giudice di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2009, n. 7507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7507 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 04/02/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 206
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 19260/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU RI, n. in Romania il 7.8.1976;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, emessa in data 14.12.2005;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. Ippolito F.;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Firenze dichiarò GU RI colpevole del delitto d'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p., comma 2) e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con applicazione della diminuente del rito abbreviato, lo condannò alla pena di sei mesi e venti giorni di reclusione, ordinando la restituzione della somma di denaro sequestrato allo GU. La Corte d'appello di Firenze rigettò l'appello proposto dall'imputato ed ordinò la confisca del denaro sequestrato.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza dell'art. 597 c.p.p., per violazione del divieto di reformatio in pejus con riferimento alla disposta confisca.
3. Il ricorso è fondato.
La Corte d'appello ha disposto la confisca del denaro sequestrato, "ex lege ed accogliendo la richiesta del procuratore generale", formulata in udienza.
Contro le sentenze di condanna è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza (art. 579 c.p.p., comma 1), ma è ovviamente necessario che l'impugnazione sia proposta con atto scritto che enunci specificamente i capi o i punti della decisione che s'intende impugnare (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a). Correlata a tale onere dell'impugnante è la previsione dell'art. 597 c.p.p., comma 1, secondo cui l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Ne deriva che il giudice d'appello, in mancanza d'appello del pubblico ministero, non può disporre la confisca, modificando ai danni dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, anche quando la confisca obbligatoria sia stata illegittimamente esclusa dal giudice di primo grado.
4. La sentenza va, perciò, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro sequestrato, che va restituito all'avente diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2009